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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1440/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giuseppe Ondei Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1440/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Bologna, via Parte_1 C.F._1
Lemonia n. 21, presso lo studio dell'avv. Bruno Barbieri, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Milano, via San Pietro All'Orto n. 10, presso lo studio dell'avv. Francesco Maria
Grassia, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
pagina 1 di 16 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Bologna, via Santo Parte_2 C.F._2
Stefano n. 103, presso lo studio dell'avv. Maurizio Conti, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Giovanna Rango;
appellato
Avente ad oggetto: intermediazione finanziaria – risarcimento dei danni
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, riformare integralmente la sentenza n. 3019/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano nel giudizio distinto a R.G. con il n. 52716/2018, e per l'effetto:
In via principale:
- accertare che il sig. per i motivi indicati in narrativa, nella sua qualità di promotore Parte_2 finanziario di ha truffato l'attrice nonché distratto le Controparte_1
somme da questa ricevute e falsamente rendicontato la situazione patrimoniale a danno della stessa,
e per l'effetto:
a) condannare il sig. a titolo di responsabilità da contatto sociale/ responsabilità Parte_2
extracontrattuale ex artt. 2043/2049 c.c. alla restituzione – a favore dell'attrice – della somma di €
694.688,62 per le distrazioni di denaro rilevate in narrativa, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, nonché condannare, sempre in via principale, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento – a favore dell'attrice – di ulteriori Euro
40.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, inteso quale voce di danno morale da reato, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
b) accertare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. della Controparte_1 per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare l'
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione – a favore Controparte_1 dell'attrice – della somma di € 694.688,62 per le distrazioni di denaro rilevate in narrativa, o nella pagina 2 di 16 maggiore o minore somma che risulterà in corso di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, nonché condannare, sempre in via principale,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento – a favore Controparte_1 dell'attrice – di ulteriori Euro 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, inteso quale voce di danno morale da reato, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
il tutto in solido tra i due convenuti sig. e l' Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.;
In via subordinata:
- accertare che il sig. per i motivi indicati in narrativa, nella sua qualità di promotore Parte_2 finanziario di ha truffato l'attrice nonché distratto le Controparte_1
somme da questa ricevute e falsamente rendicontato la situazione patrimoniale a danno della stessa, nonché
- accertare la responsabilità solidale ex art. 2043/2049 c.c. del sig. e della Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., per i danni, patrimoniali Controparte_1
e non patrimoniali, procurati all'attrice dal sig. - e, per l'effetto, Pt_2
- condannare in via solidale il sig. e in Parte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione – a favore dell'attrice – della somma di €
694.688,62 per le distrazioni di denaro rilevate in narrativa, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, nonché condannare, sempre in via solidale, il sig. e Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento – a favore dell'attrice – di
[...]
ulteriori euro 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, inteso quale voce di danno morale da reato, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
In via subordinata qualora non ci si trovasse davanti ad un caso di appropriazione indebita, ma di truffa legata alla falsa rendicontazione si chiede di accertare e dichiarare in ogni caso la solidale responsabilità del sig. e della e condannare gli Parte_2 Controparte_2
stessi al pagamento – a favore dell'odierna attrice – della somma di € 694.688,62 per le distrazioni rilevate in narrativa, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, a titolo di danno patrimoniale
(mancato guadagno), nonché condannare, sempre in via solidale, il sig. e Parte_2 CP_1
pagina 3 di 16 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento – a favore Controparte_1 dell'attrice – della somma di euro 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, inteso quale voce di danno morale da reato, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria:
Istanza di rimessione della causa in istruttoria: questa difesa reitera l'istanza di rimessione della causa in istruttoria al fine di ottenere l'audizione dei testi mancanti nonché ottenere l'espletamento della CTU tecnico contabile così come richiesta in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 2
c.p.c.
In ogni caso:
- condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del
2014[Data agg. 15/12/2020] come modificato con i D.M. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori) del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
1. In via preliminare, ex art. 345 c.p.c., dichiarare l'inammissibilità delle nuove eccezioni avversarie per quanto esposto in narrativa, con tutte le conseguenze di legge.
2. In via principale, rigettare le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto per l'effetto confermare la sentenza n. 3019/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data
14.4.2023, pubblicata in pari data;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata si chiede l'accoglimento delle conclusioni indicate in primo grado e qui ritrascritte: Voglia l'Ecc.mo
Tribunale, contrariis rejectis, previa revoca dell'ordinanza con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, così giudicare: In via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa avversaria, relativamente ai fatti antecedenti al
20 dicembre 2011 per i titoli di cui alla narrativa. Nel merito, per i titoli e le causali di cui alla narrativa, respingere le domande tutte dell'attrice, perché infondate in fatto ed in diritto. Sulla domanda di parte attrice diretta alla pronuncia di responsabilità risarcitoria della da CP_3 mancata informativa dell'intermediario finanziario, si rifiuta il contraddittorio trattandosi di domanda nuova e tardiva;
Sempre nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di
pagina 4 di 16 accoglimento delle pretese avversarie, accertare e dichiarare la sussistenza di colpa grave a carico dell'attrice, che ha favorito la causazione ed il protrarsi dell'illecito; per l'effetto ridurre in modo corrispondente ex art. 1227 c.c. il diritto al risarcimento del danno e/o dichiararlo estinto.
In via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, condannare il
Sig. previa declaratoria dello stesso quale responsabile dell'illecito per cui è causa, Parte_2
a restituire ad tutte le somme che la stessa dovesse Controparte_1 anticipare all'attrice, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento al saldo effettivo. In via riconvenzionale ulteriore, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree,
condannare per i titoli e le ragioni di cui alla narrativa, i Signori CP_4 CP_5
a restituire ad
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 [...]
tutte le somme che la stessa dovesse anticipare all'attrice nei limiti Controparte_1
di quanto effettivamente percepito, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento al
saldo effettivo. In via istruttoria. a fronte del disconoscimento avvenuto all'udienza del 7 ottobre
2020, si si reitera l'istanza di verificazione della genuinità delle sottoscrizioni a firma
[...]
sul doc. 31 bis custodito in cassaforte. Si chiede dichiararsi la tardività e genericità dei Pt_1
disconoscimenti della genuinità delle sottoscrizioni a firma dei documenti indicati Parte_1
a pagina n. 2 nelle note autorizzate di parte attrice datate 20 gennaio 2021, e per l'effetto dichiararsi l'intervenuto riconoscimento tacito delle produzioni citate;
in subordine, nel caso in cui il disconoscimento sia considerato tempestivo e rituale, si formula istanza di verificazione della
genuinità delle sottoscrizioni a firma sui medesimi documenti, i cui originali Parte_1
verranno consegnati in sede di CTU grafologica;
Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie di
parte attrice, richiamando quanto già dedotto ed eccepito negli atti di causa;
si chiede il rigetto dell'istanza di riunione del presente procedimento con quello rubricato con Rg. 4040/2019 formulata da parte attrice, trattandosi di procedure prive di connessione oggettiva e soggettiva ed
avente ad oggetto petitum e cause petendi differenti, peraltro il procedimento Rg 4040/2019 è stato definito con sentenza pubblicata in data 8 novembre 2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si conferma la produzione in atti.”
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
Per Parte_2
pagina 5 di 16 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello:
1) dichiarare inammissibile l'appello principale per manifesta infondatezza, ovvero per ogni ragione di giustizia che si ravviserà;
2) in via di appello incidentale, condizionato all'ammissibilità di quello principale, dichiarare prescritte le domande di;
Parte_1
3) in subordine confermare la sentenza impugnata ed in ogni caso respingere le domande di
; Parte_1
4) con vittoria delle spese del giudizio di appello”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, l'intermediario Parte_1
finanziario (d'ora innanzi, per brevità, ) e il Controparte_1 CP_1
promotore finanziario onde sentirli condannare, in solido fra loro, al Parte_2
risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali e che quantificava, rispettivamente, in euro 694.688,62 ed in euro 40.000,00, quale conseguenza dell'illecita distrazione di somme di denaro di sua proprietà.
2. Essenzialmente, a fondamento della proposta domanda, l'attrice allegava quanto segue:
- che era stata cliente di e che era stato il suo promotore finanziario;
CP_1 Parte_2
- che, su richiesta di quest'ultimo, era solita consegnare moduli firmati in bianco e che sarebbero serviti per investire e disinvestire, senza che fosse necessario recarsi personalmente presso quest'ultimo;
- che, periodicamente, riceveva i rendiconti su carta intestata della Banca ovvero su fogli manoscritti dal medesimo Pt_2
- che, in data 30.09.2016, riceveva comunicazione da circa il fatto che il CP_1
promotore finanziario non avrebbe più prestato la sua attività presso l'intermediario; quindi, contattava che, dapprima, le diceva che avrebbe continuato la sua attività Pt_2
per BNL e, poi, invece, per;
CP_10
pagina 6 di 16 - che, pertanto, si insospettiva e, fatte le verifiche del caso, apprendeva che – a sua insaputa – risultava cointestataria di sei fondi di investimento con altre persone sconosciute;
- inoltre, che erano state distratte importanti somme di denaro, nella misura indicata, in quanto il suo portafoglio, al mese di novembre 2016, risultava pari ad euro 1.425.502,67
(come da rendiconto ), invece che ad euro 2.120.191,29, come attestato da CP_1 Pt_2
in un foglio dal medesimo manoscritto e che le era stato consegnato brevi manu;
[...]
- che, in data 20.12.2016, sporgeva denuncia – querela per appropriazione indebita e truffa aggravata.
3. si costituiva nel giudizio di primo grado e concludeva: a) in via preliminare, per CP_1
l'accertamento dell'intervenuta prescrizione (quinquennale) dell'azione risarcitoria per il periodo anteriore al 20 dicembre 2011; b) nel merito, in via principale, per il rigetto delle proposte domande;
c) in via subordinata, per l'accertamento del concorso colposo del creditore (art. 1227 c.c.), avendo l'attrice agevolato, con la propria condotta, la verificazione del danno;
d) in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva l'accertamento della responsabilità esclusiva di Parte_2
e la sua condanna al pagamento di tutte le somme dovute.
4. costituendosi nel giudizio di primo grado, contestava i fatti dedotti da Parte_2
parte attrice e disconosceva il foglio manoscritto citato.
5. L'istruttoria si svolgeva mediante l'assunzione dei testi e l'ordine di esibizione, all'intermediario finanziario, dei moduli di adesione ai fondi.
6. Non veniva ammessa la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute da parte attrice, in quanto il disconoscimento veniva ritenuto tardivamente proposto.
7. Con sentenza n. 3019/2023 pubblicata il 14.4.2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“rigetta le domande proposte da nei confronti di e di Parte_1 Parte_2 [...]
; Controparte_1
pagina 7 di 16 condanna a rifondere ad e ad Parte_1 Parte_2 Controparte_1
le spese di lite, liquidate in complessivi euro 14.598,00 ciascuno, oltre al rimborso delle
[...]
spese forfetarie e gli accessori di legge”.
8. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
(i) Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa veniva ritenuta parzialmente fondata.
Osservava, in particolare, il Tribunale di Milano che la prescrizione era decennale, stante la natura contrattuale del rapporto e che era stata interrotta, per la prima volta, con la lettera di contestazione inviata da , tramite Codacons, in data 20 dicembre 2016. Parte_1
Pertanto, doveva ritenersi prescritto il danno verificatosi anteriormente al 2 dicembre 2006.
(ii) Nel merito, la domanda veniva ritenuta infondata, perché non provata.
In particolare, il primo giudice evidenziava che fosse onere di parte attrice dimostrare l'affidamento di tali somme di denaro, le illecite condotte distrattive del promotore finanziario e il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta realizzata da quest'ultimo e la distrazione, oltre che il danno subito.
La documentazione prodotta in giudizio non consentiva di ritenere provata la responsabilità dell'intermediario e del promotore finanziario, tenuto conto:
- che il foglio manoscritto, al quale l'attrice faceva riferimento, era di provenienza incerta, in quanto privo di firma ed essendo stato tempestivamente disconosciuto da Pt_2
[...]
- che la produzione documentale di era idonea a documentare l'attività svolta dal CP_1
promotore, con particolare riferimento ai reports della situazione patrimoniale della agli estratti conto analitici del c/c n. 313154 e agli estratti conto titoli, oltre che Pt_1 ai moduli di adesione a due dei fondi cointestati (il “Fondo F15L” cointestato con
– doc. n. 26 - e il “Fondo Reddito Euro” cointestato con doc. n. 27), ai CP_8 CP_4 moduli di passaggio da un fondo all'altro e alle comunicazioni di conferma dei passaggi.
Il Tribunale osservava che, pur non avendo la ottemperato all'ordine di esibizione ex art. CP_3
pagina 8 di 16 In ogni caso - sottolineava il Tribunale - tutti i moduli prodotti con la comparsa di costituzione e risposta recavano sottoscrizioni non disconosciute dalla se non tardivamente, con la Pt_1
comparsa conclusionale.
- Quanto ai testi escussi (alcuni dei quali legati anche da rapporti di parentela con
), il Tribunale evidenziava la dubbia attendibilità degli stessi, in quanto – Parte_1
a fronte delle loro dichiarazioni di non avere incassato somme da tali fondi cointestati – si aveva prova documentale in senso contrario – (doc. n. 18 euro Controparte_5
45.854,52 e euro 1.500; doc. n. 23 bis euro 100.932,77). Controparte_6
9. ha proposto appello per un unico articolato motivo e ha concluso per la Parte_1
riforma della sentenza impugnata.
10. si è costituita, nel presente grado di giudizio, e ha concluso per il rigetto CP_1
dell'impugnazione.
11. si è costituito in appello, instando per la conferma della sentenza Parte_2
impugnata e proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, in relazione alla prescrizione dell'azione di risarcimento del danno.
12. Alla prima udienza celebrata in data 22.11.2023, venivano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie ivi previste e, alla successiva udienza del
19 febbraio 2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, che era assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve essere affrontata, in via preliminare, la questione di inammissibilità dell'appello sollevata da per non avere l'appellante censurato puntualmente la Parte_2
motivazione del Tribunale di primo grado.
La questione proposta appare infondata.
L'art. 342 c.p.c., così come da ultimo modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e
specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte
pagina 9 di 16 alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
B. Passando al merito, con un unico motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per le seguenti principali ragioni:
(i) per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta da - CP_1
(relativa a: reports sintetici dell'attività finanziaria, estratti di conto corrente ed estratti del conto titoli, prodotti sub doc. nn. 3, 4, e 5 e in base alla quale si è ritenuta provata la conoscenza, nel tempo, da parte dell'appellante, degli investimenti effettuati e della 2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 10 di 16 composizione del suo portafoglio) - fosse stata ricevuta dalla cliente pur avendo Pt_1
sollevato contestazione sul punto;
(ii) per avere il primo giudice affermato che l'ulteriore documentazione versata in atti (i.e. i moduli di adesione a taluni fondi cointestati, i moduli di passaggio da un fondo all'altro, oltre che la documentazione già indicata) desse adeguata dimostrazione della sottoscrizione dei fondi di investimento, senza avere valutato che gli stessi venivano sottoscritti a sua insaputa.
Inoltre, osserva l'appellante come il Tribunale non abbia valutato che tali fondi cointestati fossero stati accesi unicamente mediante l'utilizzo del suo personale patrimonio e che, dunque, avrebbero dovuto essere intestati, in via esclusiva, alla medesima.
(iii) Avvalora tale conclusione, secondo parte appellante, l'esito delle dichiarazioni testimoniali ove i terzi cointestatari, sentiti come testimoni, non hanno riconosciuto le loro sottoscrizioni e hanno riferito di non conoscere l'attrice.
Si tratta di dichiarazioni che l'appellante ritiene pienamente attendibili – contrariamente a quanto valutato dal Tribunale di Milano - atteso che i medesimi non avrebbero avuto interesse alcuno a renderle, ma – al contrario – avrebbero tratto vantaggio nel dichiarare di essere i “cointestatari” di tali fondi e di vantare eventuali ragioni di credito nei confronti dell'attrice.
(iv) Infine, l'appellante insiste nella tempestività del disconoscimento – giudicato tardivo dal primo giudice - della documentazione prodotta dall'odierna appellata, atteso che gli ultimi documenti ex
adverso prodotti (docc. nn. 31) erano allegati alla memoria istruttoria e, pertanto, erano stati disconosciuti tempestivamente nella memoria istruttoria di replica.
(v) In conseguenza delle doglianze indicate, l'appellante reitera l'istanza di ammissione di CTU
contabile.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che i profili di appello indicati non siano meritevoli di accoglimento per le seguenti principali ragioni.
B.1. Quanto al primo, si osserva che la circostanza dell'omessa ricezione di detta documentazione - (i.e. reports periodici, estratti di conto corrente ed estratti conto titoli) - non pagina 11 di 16 sia stata oggetto di precisa contestazione, nel giudizio di primo grado, né a verbale di prima udienza del 14.05.2020, né con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
In particolare, a verbale di udienza 14.5.2020, la difesa dell'odierna appellante si limitava a contestare “quanto asserito dalle controparti ivi compresa l'eccezione di prescrizione”; nella successiva memoria citata, la medesima non affrontava tale tematica prendendo, invece, espressamente posizione in ordine a diverse questioni (i.e. il tema della prescrizione, l'onere di allegazione e prova che caratterizza i giudizi di risarcimento del danno promossi dall'investitore nei confronti dell'intermediario finanziario, la debenza di interessi e rivalutazione monetaria, la dedotta nullità dell'atto di citazione da parte della difesa di .3 Pt_2
Pertanto, entro i termini di maturazione delle preclusioni assertive, non risultano essere state articolate specifiche contestazioni in ordine a tale profilo.
Quindi, risulta corretta la valutazione di tale documentazione, così argomentata dal primo giudice a pg. 9 della sentenza impugnata:
“… la convenuta ha fornito la documentazione attestante la circostanza che la cliente fosse CP_1
correttamente e periodicamente informata circa la sua situazione patrimoniale, avendo prodotto,
su carta intestata , i report della propria situazione complessiva patrimoniale (doc. 3), CP_1
nonché gli estratti di conto corrente n 313154 (doc. 4) e gli estratti conto titoli (doc. 5), che
l'attrice riceveva periodicamente”.
B.2. Quanto agli ulteriori profili, con il quale si contesta l'accertamento del primo giudice circa il fatto che l'appellante fosse pienamente conoscenza di avere sottoscritto fondi cointestati, gli stessi non appaiono fondati.
Innanzi tutto, tenendosi conto della documentazione prodotta da , in allegato alla comparsa CP_1
di costituzione e risposta (docc. nn. 5 - 29), con particolare riferimento a taluni moduli di adesione ai fondi cointestati ovvero ai passaggi da un fondo all'altro – documentazione che non è stata disconosciuta, se non tardivamente, dall'allora attrice e solo con la comparsa conclusionale di primo grado - (così come evidenziato dal Tribunale a pg. 10 della sentenza: “A nulla rileva la circostanza che l'attrice abbia disconosciuto le sottoscrizioni presenti sui suddetti moduli, in 3 Così, prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. datata 12 giugno 2019; pagina 12 di 16 quanto si tratta di un disconoscimento tardivo, intervenuto soltanto al momento del deposito della
comparsa conclusionale in relazione a documenti che, come ammette la stessa parte attorea, erano stati già prodotti da al momento della sua costituzione in giudizio”). CP_1
Oltre a ciò, per quanto già evidenziato, risultano documentati l'invio periodico della documentazione contabile (reports ed estratti conto) dalla quale si ha evidenza del fatto che l'investitore veniva informato, nel tempo, della propria posizione finanziaria e contabile (docc. nn.
3, 4, 5 Allianz cit.).
A fronte di ciò, non risultano essere state mai inviate delle contestazioni, in costanza di rapporto
(durato otto anni circa), da nei confronti di e/o del promotore in Parte_1 CP_1 Pt_2
relazione alla documentazione indicata.
Né, infine, conforta la prospettazione attorea la sola perizia di parte (doc. n. 9 che offre Pt_1
una sola ricostruzione contabile e che, di per sè, non dà prova del fatto che la medesima – a sua insaputa – fosse cointestataria di tali posizioni finanziarie e della distrazione di somme di denaro da parte del promotore Pt_2
B.3. Sotto altro profilo, non appaiono convincenti, nel senso auspicato dall'appellante, le dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio di primo grado.
Sul punto, si osserva come il primo giudice abbia così osservato in ordine alla dubbia attendibilità
dei testimoni:
“Tutti i testi escussi hanno dichiarato di nulla conoscere in merito ai fondi d'investimento e di non aver mai incassato somme relative a tali investimenti.
Tuttavia, tale circostanza è smentita dalla documentazione prodotta dalla banca da cui risulta che
sono stati disposti, a mezzo di bonifici bancari, dei rimborsi a favore di due di essi a seguito di
liquidazioni totali o parziali dei fondi. In particolare, risulta aver beneficiato del Controparte_5
rimborso di 43.854,52 euro e di 1.500,00 euro (doc. 18), mentre di uno di Controparte_6
100.932,77 euro (doc. 23bis). Per di più, l'incasso delle somme è confermato, altresì, proprio dalle allegazioni di parte attorea, ovvero dall'integrazione di perizia di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, n.3 c.p.c., dove si legge che alcuni dei rimborsi eseguiti nelle gestioni patrimoniali cointestate sono stati effettuati a loro favore.
pagina 13 di 16 Queste circostanze sono tali da inficiare l'attendibilità dei testi ed impediscono di ricostruire in termini sufficientemente precisi l'illecito attribuibile al promotore finanziario” – (così, pg. 10 sentenza primo grado).
L'appellante non risulta avere proposto adeguata critica a tale valutazione, tale che – in difetto di evidenze di segno contrario e alla luce delle contraddizioni emerse tra le dichiarazioni testimoniali citate e le indicate emergenze documentali – la valutazione indicata appare meritevole di conferma.
B.4. Infine, anche l'ulteriore profilo di censura - con il quale si ipotizza l'erroneità della sentenza di primo grado per avere ritenuto il disconoscimento della documentazione prodotta da CP_1
tardivo – risulta destituito di fondamento.
Così come emerge dagli atti di primo grado e dai verbali di udienza, la documentazione prodotta dalla convenuta in allegato alla comparsa di risposta non veniva disconosciuta alla prima CP_1
udienza di comparizione del 14.5.2020.
L'ulteriore documentazione (prodotta da sub doc. n. 31 e, poi, in originale sub doc. n. 31 CP_1
bis) – così come dichiarato dallo stesso intermediario – era stata prodotta, in allegato alla memoria istruttoria, al solo fine di fare comprendere la movimentazione complessiva del portafoglio dell'attrice, ma non era relativa ai fondi oggetto di controversia (così, verbale di udienza del 7 ottobre 20204).
pagina 14 di 16 La documentazione relativa ai fondi oggetto di controversia era stata, per converso, già depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed è con riferimento a quest'ultima che il primo giudice ha rilevato la tardività del disconoscimento, poichè avvenuto solo con la comparsa conclusionale.
C. Conclusivamente, appare congrua e meritevole di conferma la sentenza di primo grado, laddove – valutato il materiale probatorio acquisto e di cui si è data ampia contezza – ha ritenuto non provata, da parte dell'investitore, la distrazione di somme di denaro da parte di mediante la cointestazione di fondi di investimento all'insaputa Parte_2
dell'attrice e, di conseguenza, ha escluso la responsabilità dell'intermediario ex art. 31
Tuf.
D. Il rigetto dell'appello principale comporta, per l'effetto, l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto da . Parte_2
E. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicati i parametri minimi, tenuto conto della disamina delle stesse questioni affrontate in primo grado, in ragione del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
Poiché l'attrice con la memoria n. 3 ha disconosciuto alcune delle sottoscrizioni apposte sul doc. 31, CP_1 all'udienza scorsa ha esibito gli originali di tali documenti facendo rilevare che non sono i moduli che hanno oggetto il contezioso introdotto con la citazione”.
In realtà, già all'udienza del 19 febbraio 2020, la difesa di , sul punto, evidenziava che “non c'è stato CP_1
nessun disconoscimento sia nella prima udienza che nella memoria n.1; i primi disconoscimenti si sono
avuti con la memoria n.3 peraltro in relazione a documenti che non attengono ai fondi cointestati oggetto
di causa, rispetto a tale disconoscimento formula istanza di verificazione ed esibisce originali dei documenti disconosciuti”. pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di;
[...] Parte_2
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_3 Controparte_1
delle ulteriori spese del grado che liquida, in favore di ciascuno, in euro 9.256,00
[...]
per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Giuseppe Ondei
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
210 c.p.c. in relazione agli altri moduli di adesione – la documentazione prodotta era sufficientemente adeguata a dare contezza dell'attività realizzata. 1 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 4 Ove, così come precisato dalla difesa di , venivano depositati: CP_1
“… sub doc. 31 bis gli originali dei documenti già depositati da parte convenuta sub doc. 31 con la memoria n.
2, documentazione che rappresenta tutta la movimentazione degli investimenti finanziari effettuati da parte attrice che non e oggetto di causa (i documenti prodotti sub doc. dal 5 al 29 con comparsa di costituzione hanno per oggetto la movimentazione dei fondi cointestati oggetto del contenzioso). Infatti, nella comparsa di costituzione si era riservata di depositare l'ulteriore documentazione per dare un'idea della movimentazione complessiva del portafoglio dell'attrice. Il doc. 31 di cui alla memoria n. 2 attiene a questa documentazione.
Fa presente che sub doc. da 8 al 29 ha prodotto i moduli relativi alla sottoscrizione e alla movimentazione dei fondi cointestati con altri soggetti oggetto di causa con riferimento ai quali non è stato effettuato alcuno disconoscimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giuseppe Ondei Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1440/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Bologna, via Parte_1 C.F._1
Lemonia n. 21, presso lo studio dell'avv. Bruno Barbieri, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Milano, via San Pietro All'Orto n. 10, presso lo studio dell'avv. Francesco Maria
Grassia, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
pagina 1 di 16 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Bologna, via Santo Parte_2 C.F._2
Stefano n. 103, presso lo studio dell'avv. Maurizio Conti, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Giovanna Rango;
appellato
Avente ad oggetto: intermediazione finanziaria – risarcimento dei danni
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, riformare integralmente la sentenza n. 3019/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano nel giudizio distinto a R.G. con il n. 52716/2018, e per l'effetto:
In via principale:
- accertare che il sig. per i motivi indicati in narrativa, nella sua qualità di promotore Parte_2 finanziario di ha truffato l'attrice nonché distratto le Controparte_1
somme da questa ricevute e falsamente rendicontato la situazione patrimoniale a danno della stessa,
e per l'effetto:
a) condannare il sig. a titolo di responsabilità da contatto sociale/ responsabilità Parte_2
extracontrattuale ex artt. 2043/2049 c.c. alla restituzione – a favore dell'attrice – della somma di €
694.688,62 per le distrazioni di denaro rilevate in narrativa, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, nonché condannare, sempre in via principale, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento – a favore dell'attrice – di ulteriori Euro
40.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, inteso quale voce di danno morale da reato, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
b) accertare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. della Controparte_1 per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare l'
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione – a favore Controparte_1 dell'attrice – della somma di € 694.688,62 per le distrazioni di denaro rilevate in narrativa, o nella pagina 2 di 16 maggiore o minore somma che risulterà in corso di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, nonché condannare, sempre in via principale,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento – a favore Controparte_1 dell'attrice – di ulteriori Euro 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, inteso quale voce di danno morale da reato, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
il tutto in solido tra i due convenuti sig. e l' Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.;
In via subordinata:
- accertare che il sig. per i motivi indicati in narrativa, nella sua qualità di promotore Parte_2 finanziario di ha truffato l'attrice nonché distratto le Controparte_1
somme da questa ricevute e falsamente rendicontato la situazione patrimoniale a danno della stessa, nonché
- accertare la responsabilità solidale ex art. 2043/2049 c.c. del sig. e della Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., per i danni, patrimoniali Controparte_1
e non patrimoniali, procurati all'attrice dal sig. - e, per l'effetto, Pt_2
- condannare in via solidale il sig. e in Parte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione – a favore dell'attrice – della somma di €
694.688,62 per le distrazioni di denaro rilevate in narrativa, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, nonché condannare, sempre in via solidale, il sig. e Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento – a favore dell'attrice – di
[...]
ulteriori euro 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, inteso quale voce di danno morale da reato, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
In via subordinata qualora non ci si trovasse davanti ad un caso di appropriazione indebita, ma di truffa legata alla falsa rendicontazione si chiede di accertare e dichiarare in ogni caso la solidale responsabilità del sig. e della e condannare gli Parte_2 Controparte_2
stessi al pagamento – a favore dell'odierna attrice – della somma di € 694.688,62 per le distrazioni rilevate in narrativa, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, a titolo di danno patrimoniale
(mancato guadagno), nonché condannare, sempre in via solidale, il sig. e Parte_2 CP_1
pagina 3 di 16 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento – a favore Controparte_1 dell'attrice – della somma di euro 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, inteso quale voce di danno morale da reato, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria:
Istanza di rimessione della causa in istruttoria: questa difesa reitera l'istanza di rimessione della causa in istruttoria al fine di ottenere l'audizione dei testi mancanti nonché ottenere l'espletamento della CTU tecnico contabile così come richiesta in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 2
c.p.c.
In ogni caso:
- condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del
2014[Data agg. 15/12/2020] come modificato con i D.M. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori) del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
1. In via preliminare, ex art. 345 c.p.c., dichiarare l'inammissibilità delle nuove eccezioni avversarie per quanto esposto in narrativa, con tutte le conseguenze di legge.
2. In via principale, rigettare le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto per l'effetto confermare la sentenza n. 3019/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data
14.4.2023, pubblicata in pari data;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata si chiede l'accoglimento delle conclusioni indicate in primo grado e qui ritrascritte: Voglia l'Ecc.mo
Tribunale, contrariis rejectis, previa revoca dell'ordinanza con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, così giudicare: In via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa avversaria, relativamente ai fatti antecedenti al
20 dicembre 2011 per i titoli di cui alla narrativa. Nel merito, per i titoli e le causali di cui alla narrativa, respingere le domande tutte dell'attrice, perché infondate in fatto ed in diritto. Sulla domanda di parte attrice diretta alla pronuncia di responsabilità risarcitoria della da CP_3 mancata informativa dell'intermediario finanziario, si rifiuta il contraddittorio trattandosi di domanda nuova e tardiva;
Sempre nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di
pagina 4 di 16 accoglimento delle pretese avversarie, accertare e dichiarare la sussistenza di colpa grave a carico dell'attrice, che ha favorito la causazione ed il protrarsi dell'illecito; per l'effetto ridurre in modo corrispondente ex art. 1227 c.c. il diritto al risarcimento del danno e/o dichiararlo estinto.
In via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, condannare il
Sig. previa declaratoria dello stesso quale responsabile dell'illecito per cui è causa, Parte_2
a restituire ad tutte le somme che la stessa dovesse Controparte_1 anticipare all'attrice, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento al saldo effettivo. In via riconvenzionale ulteriore, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree,
condannare per i titoli e le ragioni di cui alla narrativa, i Signori CP_4 CP_5
a restituire ad
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 [...]
tutte le somme che la stessa dovesse anticipare all'attrice nei limiti Controparte_1
di quanto effettivamente percepito, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento al
saldo effettivo. In via istruttoria. a fronte del disconoscimento avvenuto all'udienza del 7 ottobre
2020, si si reitera l'istanza di verificazione della genuinità delle sottoscrizioni a firma
[...]
sul doc. 31 bis custodito in cassaforte. Si chiede dichiararsi la tardività e genericità dei Pt_1
disconoscimenti della genuinità delle sottoscrizioni a firma dei documenti indicati Parte_1
a pagina n. 2 nelle note autorizzate di parte attrice datate 20 gennaio 2021, e per l'effetto dichiararsi l'intervenuto riconoscimento tacito delle produzioni citate;
in subordine, nel caso in cui il disconoscimento sia considerato tempestivo e rituale, si formula istanza di verificazione della
genuinità delle sottoscrizioni a firma sui medesimi documenti, i cui originali Parte_1
verranno consegnati in sede di CTU grafologica;
Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie di
parte attrice, richiamando quanto già dedotto ed eccepito negli atti di causa;
si chiede il rigetto dell'istanza di riunione del presente procedimento con quello rubricato con Rg. 4040/2019 formulata da parte attrice, trattandosi di procedure prive di connessione oggettiva e soggettiva ed
avente ad oggetto petitum e cause petendi differenti, peraltro il procedimento Rg 4040/2019 è stato definito con sentenza pubblicata in data 8 novembre 2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si conferma la produzione in atti.”
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
Per Parte_2
pagina 5 di 16 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello:
1) dichiarare inammissibile l'appello principale per manifesta infondatezza, ovvero per ogni ragione di giustizia che si ravviserà;
2) in via di appello incidentale, condizionato all'ammissibilità di quello principale, dichiarare prescritte le domande di;
Parte_1
3) in subordine confermare la sentenza impugnata ed in ogni caso respingere le domande di
; Parte_1
4) con vittoria delle spese del giudizio di appello”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, l'intermediario Parte_1
finanziario (d'ora innanzi, per brevità, ) e il Controparte_1 CP_1
promotore finanziario onde sentirli condannare, in solido fra loro, al Parte_2
risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali e che quantificava, rispettivamente, in euro 694.688,62 ed in euro 40.000,00, quale conseguenza dell'illecita distrazione di somme di denaro di sua proprietà.
2. Essenzialmente, a fondamento della proposta domanda, l'attrice allegava quanto segue:
- che era stata cliente di e che era stato il suo promotore finanziario;
CP_1 Parte_2
- che, su richiesta di quest'ultimo, era solita consegnare moduli firmati in bianco e che sarebbero serviti per investire e disinvestire, senza che fosse necessario recarsi personalmente presso quest'ultimo;
- che, periodicamente, riceveva i rendiconti su carta intestata della Banca ovvero su fogli manoscritti dal medesimo Pt_2
- che, in data 30.09.2016, riceveva comunicazione da circa il fatto che il CP_1
promotore finanziario non avrebbe più prestato la sua attività presso l'intermediario; quindi, contattava che, dapprima, le diceva che avrebbe continuato la sua attività Pt_2
per BNL e, poi, invece, per;
CP_10
pagina 6 di 16 - che, pertanto, si insospettiva e, fatte le verifiche del caso, apprendeva che – a sua insaputa – risultava cointestataria di sei fondi di investimento con altre persone sconosciute;
- inoltre, che erano state distratte importanti somme di denaro, nella misura indicata, in quanto il suo portafoglio, al mese di novembre 2016, risultava pari ad euro 1.425.502,67
(come da rendiconto ), invece che ad euro 2.120.191,29, come attestato da CP_1 Pt_2
in un foglio dal medesimo manoscritto e che le era stato consegnato brevi manu;
[...]
- che, in data 20.12.2016, sporgeva denuncia – querela per appropriazione indebita e truffa aggravata.
3. si costituiva nel giudizio di primo grado e concludeva: a) in via preliminare, per CP_1
l'accertamento dell'intervenuta prescrizione (quinquennale) dell'azione risarcitoria per il periodo anteriore al 20 dicembre 2011; b) nel merito, in via principale, per il rigetto delle proposte domande;
c) in via subordinata, per l'accertamento del concorso colposo del creditore (art. 1227 c.c.), avendo l'attrice agevolato, con la propria condotta, la verificazione del danno;
d) in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva l'accertamento della responsabilità esclusiva di Parte_2
e la sua condanna al pagamento di tutte le somme dovute.
4. costituendosi nel giudizio di primo grado, contestava i fatti dedotti da Parte_2
parte attrice e disconosceva il foglio manoscritto citato.
5. L'istruttoria si svolgeva mediante l'assunzione dei testi e l'ordine di esibizione, all'intermediario finanziario, dei moduli di adesione ai fondi.
6. Non veniva ammessa la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute da parte attrice, in quanto il disconoscimento veniva ritenuto tardivamente proposto.
7. Con sentenza n. 3019/2023 pubblicata il 14.4.2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“rigetta le domande proposte da nei confronti di e di Parte_1 Parte_2 [...]
; Controparte_1
pagina 7 di 16 condanna a rifondere ad e ad Parte_1 Parte_2 Controparte_1
le spese di lite, liquidate in complessivi euro 14.598,00 ciascuno, oltre al rimborso delle
[...]
spese forfetarie e gli accessori di legge”.
8. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
(i) Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa veniva ritenuta parzialmente fondata.
Osservava, in particolare, il Tribunale di Milano che la prescrizione era decennale, stante la natura contrattuale del rapporto e che era stata interrotta, per la prima volta, con la lettera di contestazione inviata da , tramite Codacons, in data 20 dicembre 2016. Parte_1
Pertanto, doveva ritenersi prescritto il danno verificatosi anteriormente al 2 dicembre 2006.
(ii) Nel merito, la domanda veniva ritenuta infondata, perché non provata.
In particolare, il primo giudice evidenziava che fosse onere di parte attrice dimostrare l'affidamento di tali somme di denaro, le illecite condotte distrattive del promotore finanziario e il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta realizzata da quest'ultimo e la distrazione, oltre che il danno subito.
La documentazione prodotta in giudizio non consentiva di ritenere provata la responsabilità dell'intermediario e del promotore finanziario, tenuto conto:
- che il foglio manoscritto, al quale l'attrice faceva riferimento, era di provenienza incerta, in quanto privo di firma ed essendo stato tempestivamente disconosciuto da Pt_2
[...]
- che la produzione documentale di era idonea a documentare l'attività svolta dal CP_1
promotore, con particolare riferimento ai reports della situazione patrimoniale della agli estratti conto analitici del c/c n. 313154 e agli estratti conto titoli, oltre che Pt_1 ai moduli di adesione a due dei fondi cointestati (il “Fondo F15L” cointestato con
– doc. n. 26 - e il “Fondo Reddito Euro” cointestato con doc. n. 27), ai CP_8 CP_4 moduli di passaggio da un fondo all'altro e alle comunicazioni di conferma dei passaggi.
Il Tribunale osservava che, pur non avendo la ottemperato all'ordine di esibizione ex art. CP_3
pagina 8 di 16 In ogni caso - sottolineava il Tribunale - tutti i moduli prodotti con la comparsa di costituzione e risposta recavano sottoscrizioni non disconosciute dalla se non tardivamente, con la Pt_1
comparsa conclusionale.
- Quanto ai testi escussi (alcuni dei quali legati anche da rapporti di parentela con
), il Tribunale evidenziava la dubbia attendibilità degli stessi, in quanto – Parte_1
a fronte delle loro dichiarazioni di non avere incassato somme da tali fondi cointestati – si aveva prova documentale in senso contrario – (doc. n. 18 euro Controparte_5
45.854,52 e euro 1.500; doc. n. 23 bis euro 100.932,77). Controparte_6
9. ha proposto appello per un unico articolato motivo e ha concluso per la Parte_1
riforma della sentenza impugnata.
10. si è costituita, nel presente grado di giudizio, e ha concluso per il rigetto CP_1
dell'impugnazione.
11. si è costituito in appello, instando per la conferma della sentenza Parte_2
impugnata e proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, in relazione alla prescrizione dell'azione di risarcimento del danno.
12. Alla prima udienza celebrata in data 22.11.2023, venivano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie ivi previste e, alla successiva udienza del
19 febbraio 2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, che era assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve essere affrontata, in via preliminare, la questione di inammissibilità dell'appello sollevata da per non avere l'appellante censurato puntualmente la Parte_2
motivazione del Tribunale di primo grado.
La questione proposta appare infondata.
L'art. 342 c.p.c., così come da ultimo modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e
specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte
pagina 9 di 16 alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
B. Passando al merito, con un unico motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per le seguenti principali ragioni:
(i) per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta da - CP_1
(relativa a: reports sintetici dell'attività finanziaria, estratti di conto corrente ed estratti del conto titoli, prodotti sub doc. nn. 3, 4, e 5 e in base alla quale si è ritenuta provata la conoscenza, nel tempo, da parte dell'appellante, degli investimenti effettuati e della 2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 10 di 16 composizione del suo portafoglio) - fosse stata ricevuta dalla cliente pur avendo Pt_1
sollevato contestazione sul punto;
(ii) per avere il primo giudice affermato che l'ulteriore documentazione versata in atti (i.e. i moduli di adesione a taluni fondi cointestati, i moduli di passaggio da un fondo all'altro, oltre che la documentazione già indicata) desse adeguata dimostrazione della sottoscrizione dei fondi di investimento, senza avere valutato che gli stessi venivano sottoscritti a sua insaputa.
Inoltre, osserva l'appellante come il Tribunale non abbia valutato che tali fondi cointestati fossero stati accesi unicamente mediante l'utilizzo del suo personale patrimonio e che, dunque, avrebbero dovuto essere intestati, in via esclusiva, alla medesima.
(iii) Avvalora tale conclusione, secondo parte appellante, l'esito delle dichiarazioni testimoniali ove i terzi cointestatari, sentiti come testimoni, non hanno riconosciuto le loro sottoscrizioni e hanno riferito di non conoscere l'attrice.
Si tratta di dichiarazioni che l'appellante ritiene pienamente attendibili – contrariamente a quanto valutato dal Tribunale di Milano - atteso che i medesimi non avrebbero avuto interesse alcuno a renderle, ma – al contrario – avrebbero tratto vantaggio nel dichiarare di essere i “cointestatari” di tali fondi e di vantare eventuali ragioni di credito nei confronti dell'attrice.
(iv) Infine, l'appellante insiste nella tempestività del disconoscimento – giudicato tardivo dal primo giudice - della documentazione prodotta dall'odierna appellata, atteso che gli ultimi documenti ex
adverso prodotti (docc. nn. 31) erano allegati alla memoria istruttoria e, pertanto, erano stati disconosciuti tempestivamente nella memoria istruttoria di replica.
(v) In conseguenza delle doglianze indicate, l'appellante reitera l'istanza di ammissione di CTU
contabile.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che i profili di appello indicati non siano meritevoli di accoglimento per le seguenti principali ragioni.
B.1. Quanto al primo, si osserva che la circostanza dell'omessa ricezione di detta documentazione - (i.e. reports periodici, estratti di conto corrente ed estratti conto titoli) - non pagina 11 di 16 sia stata oggetto di precisa contestazione, nel giudizio di primo grado, né a verbale di prima udienza del 14.05.2020, né con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
In particolare, a verbale di udienza 14.5.2020, la difesa dell'odierna appellante si limitava a contestare “quanto asserito dalle controparti ivi compresa l'eccezione di prescrizione”; nella successiva memoria citata, la medesima non affrontava tale tematica prendendo, invece, espressamente posizione in ordine a diverse questioni (i.e. il tema della prescrizione, l'onere di allegazione e prova che caratterizza i giudizi di risarcimento del danno promossi dall'investitore nei confronti dell'intermediario finanziario, la debenza di interessi e rivalutazione monetaria, la dedotta nullità dell'atto di citazione da parte della difesa di .3 Pt_2
Pertanto, entro i termini di maturazione delle preclusioni assertive, non risultano essere state articolate specifiche contestazioni in ordine a tale profilo.
Quindi, risulta corretta la valutazione di tale documentazione, così argomentata dal primo giudice a pg. 9 della sentenza impugnata:
“… la convenuta ha fornito la documentazione attestante la circostanza che la cliente fosse CP_1
correttamente e periodicamente informata circa la sua situazione patrimoniale, avendo prodotto,
su carta intestata , i report della propria situazione complessiva patrimoniale (doc. 3), CP_1
nonché gli estratti di conto corrente n 313154 (doc. 4) e gli estratti conto titoli (doc. 5), che
l'attrice riceveva periodicamente”.
B.2. Quanto agli ulteriori profili, con il quale si contesta l'accertamento del primo giudice circa il fatto che l'appellante fosse pienamente conoscenza di avere sottoscritto fondi cointestati, gli stessi non appaiono fondati.
Innanzi tutto, tenendosi conto della documentazione prodotta da , in allegato alla comparsa CP_1
di costituzione e risposta (docc. nn. 5 - 29), con particolare riferimento a taluni moduli di adesione ai fondi cointestati ovvero ai passaggi da un fondo all'altro – documentazione che non è stata disconosciuta, se non tardivamente, dall'allora attrice e solo con la comparsa conclusionale di primo grado - (così come evidenziato dal Tribunale a pg. 10 della sentenza: “A nulla rileva la circostanza che l'attrice abbia disconosciuto le sottoscrizioni presenti sui suddetti moduli, in 3 Così, prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. datata 12 giugno 2019; pagina 12 di 16 quanto si tratta di un disconoscimento tardivo, intervenuto soltanto al momento del deposito della
comparsa conclusionale in relazione a documenti che, come ammette la stessa parte attorea, erano stati già prodotti da al momento della sua costituzione in giudizio”). CP_1
Oltre a ciò, per quanto già evidenziato, risultano documentati l'invio periodico della documentazione contabile (reports ed estratti conto) dalla quale si ha evidenza del fatto che l'investitore veniva informato, nel tempo, della propria posizione finanziaria e contabile (docc. nn.
3, 4, 5 Allianz cit.).
A fronte di ciò, non risultano essere state mai inviate delle contestazioni, in costanza di rapporto
(durato otto anni circa), da nei confronti di e/o del promotore in Parte_1 CP_1 Pt_2
relazione alla documentazione indicata.
Né, infine, conforta la prospettazione attorea la sola perizia di parte (doc. n. 9 che offre Pt_1
una sola ricostruzione contabile e che, di per sè, non dà prova del fatto che la medesima – a sua insaputa – fosse cointestataria di tali posizioni finanziarie e della distrazione di somme di denaro da parte del promotore Pt_2
B.3. Sotto altro profilo, non appaiono convincenti, nel senso auspicato dall'appellante, le dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio di primo grado.
Sul punto, si osserva come il primo giudice abbia così osservato in ordine alla dubbia attendibilità
dei testimoni:
“Tutti i testi escussi hanno dichiarato di nulla conoscere in merito ai fondi d'investimento e di non aver mai incassato somme relative a tali investimenti.
Tuttavia, tale circostanza è smentita dalla documentazione prodotta dalla banca da cui risulta che
sono stati disposti, a mezzo di bonifici bancari, dei rimborsi a favore di due di essi a seguito di
liquidazioni totali o parziali dei fondi. In particolare, risulta aver beneficiato del Controparte_5
rimborso di 43.854,52 euro e di 1.500,00 euro (doc. 18), mentre di uno di Controparte_6
100.932,77 euro (doc. 23bis). Per di più, l'incasso delle somme è confermato, altresì, proprio dalle allegazioni di parte attorea, ovvero dall'integrazione di perizia di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, n.3 c.p.c., dove si legge che alcuni dei rimborsi eseguiti nelle gestioni patrimoniali cointestate sono stati effettuati a loro favore.
pagina 13 di 16 Queste circostanze sono tali da inficiare l'attendibilità dei testi ed impediscono di ricostruire in termini sufficientemente precisi l'illecito attribuibile al promotore finanziario” – (così, pg. 10 sentenza primo grado).
L'appellante non risulta avere proposto adeguata critica a tale valutazione, tale che – in difetto di evidenze di segno contrario e alla luce delle contraddizioni emerse tra le dichiarazioni testimoniali citate e le indicate emergenze documentali – la valutazione indicata appare meritevole di conferma.
B.4. Infine, anche l'ulteriore profilo di censura - con il quale si ipotizza l'erroneità della sentenza di primo grado per avere ritenuto il disconoscimento della documentazione prodotta da CP_1
tardivo – risulta destituito di fondamento.
Così come emerge dagli atti di primo grado e dai verbali di udienza, la documentazione prodotta dalla convenuta in allegato alla comparsa di risposta non veniva disconosciuta alla prima CP_1
udienza di comparizione del 14.5.2020.
L'ulteriore documentazione (prodotta da sub doc. n. 31 e, poi, in originale sub doc. n. 31 CP_1
bis) – così come dichiarato dallo stesso intermediario – era stata prodotta, in allegato alla memoria istruttoria, al solo fine di fare comprendere la movimentazione complessiva del portafoglio dell'attrice, ma non era relativa ai fondi oggetto di controversia (così, verbale di udienza del 7 ottobre 20204).
pagina 14 di 16 La documentazione relativa ai fondi oggetto di controversia era stata, per converso, già depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed è con riferimento a quest'ultima che il primo giudice ha rilevato la tardività del disconoscimento, poichè avvenuto solo con la comparsa conclusionale.
C. Conclusivamente, appare congrua e meritevole di conferma la sentenza di primo grado, laddove – valutato il materiale probatorio acquisto e di cui si è data ampia contezza – ha ritenuto non provata, da parte dell'investitore, la distrazione di somme di denaro da parte di mediante la cointestazione di fondi di investimento all'insaputa Parte_2
dell'attrice e, di conseguenza, ha escluso la responsabilità dell'intermediario ex art. 31
Tuf.
D. Il rigetto dell'appello principale comporta, per l'effetto, l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto da . Parte_2
E. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicati i parametri minimi, tenuto conto della disamina delle stesse questioni affrontate in primo grado, in ragione del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
Poiché l'attrice con la memoria n. 3 ha disconosciuto alcune delle sottoscrizioni apposte sul doc. 31, CP_1 all'udienza scorsa ha esibito gli originali di tali documenti facendo rilevare che non sono i moduli che hanno oggetto il contezioso introdotto con la citazione”.
In realtà, già all'udienza del 19 febbraio 2020, la difesa di , sul punto, evidenziava che “non c'è stato CP_1
nessun disconoscimento sia nella prima udienza che nella memoria n.1; i primi disconoscimenti si sono
avuti con la memoria n.3 peraltro in relazione a documenti che non attengono ai fondi cointestati oggetto
di causa, rispetto a tale disconoscimento formula istanza di verificazione ed esibisce originali dei documenti disconosciuti”. pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di;
[...] Parte_2
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_3 Controparte_1
delle ulteriori spese del grado che liquida, in favore di ciascuno, in euro 9.256,00
[...]
per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Giuseppe Ondei
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
210 c.p.c. in relazione agli altri moduli di adesione – la documentazione prodotta era sufficientemente adeguata a dare contezza dell'attività realizzata. 1 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 4 Ove, così come precisato dalla difesa di , venivano depositati: CP_1
“… sub doc. 31 bis gli originali dei documenti già depositati da parte convenuta sub doc. 31 con la memoria n.
2, documentazione che rappresenta tutta la movimentazione degli investimenti finanziari effettuati da parte attrice che non e oggetto di causa (i documenti prodotti sub doc. dal 5 al 29 con comparsa di costituzione hanno per oggetto la movimentazione dei fondi cointestati oggetto del contenzioso). Infatti, nella comparsa di costituzione si era riservata di depositare l'ulteriore documentazione per dare un'idea della movimentazione complessiva del portafoglio dell'attrice. Il doc. 31 di cui alla memoria n. 2 attiene a questa documentazione.
Fa presente che sub doc. da 8 al 29 ha prodotto i moduli relativi alla sottoscrizione e alla movimentazione dei fondi cointestati con altri soggetti oggetto di causa con riferimento ai quali non è stato effettuato alcuno disconoscimento.