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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - - Presidente -
- dr. Roberto Notaro - - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - - Consigliere rel.-
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata il 31 gennaio 2019 contrassegnata col n. 244/2019, iscritto al n. 3287/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 3 dicembre 2024 e pendente
TRA
la (c.f. , con sede in Milano, alla via San Prospero, n. 4, Parte_1 P.IVA_1
costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore dott. , Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Raia (c.f. - APPELLANTE- C.F._1
E
l' (c.f. ), con sede legale in Torre del Controparte_1 P.IVA_2
Greco (NA), alla via Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi in virtù della procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata dalla dott.ssa , Notaio in rep. 43440 del 23 marzo Persona_1 CP_1
2011, rappresentata e difesa dagli avv. ti Eduardo Martucci (c.f. C.F._2
e Raffaele Montanaro (c.f. - APPELLATA- C.F._3
NONCHE' ITA LIA NA CP_2
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
l' (c.f.: , con sede legale in Milano, alla Via San Controparte_3 P.IVA_3
Prospero n° 4, - APPELLATA CONTUMACE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il decreto ingiuntivo emesso con il n.14/2017 il 6.1.2017 e depositato il
9.1.2017, il Tribunale di Torre Annunziata ordinava all' Controparte_1
Con
(nel prosieguo, per maggiore comodità, anche solo di pagare alla
[...] CP_3
l'importo di 204.630,00 € “oltre interessi dalla domanda al soddisfo” nonché le
[...]
spese della procedura monitoria, a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, per il ritardato pagamento, maturato nel periodo dall'1 gennaio 2008 al 30 giugno 2008, delle prestazioni sanitarie erogate dalla in regime di convenzione con il Parte_3
SSN dal 1998 al 2005 per la branca di Medicina Nucleare.
2. L' pponeva a detto decreto con una citazione notificata alla Pt_4
controparte il 3 marzo 2017 eccependo l'improcedibilità, l'improponibilità e l'inammissibilità del decreto ingiuntivo, la prescrizione quinquennale del credito, la non debenza degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese processuali.
3. La TA costituendosi in giudizio il 6 luglio 2017 resisteva all'avversa opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e la Con condanna dell' l pagamento delle spese di lite da distrarre in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Nelle more del giudizio, il 6 dicembre 2017 spiegava intervento la a Parte_1
cui la aveva ceduto il citato credito sulla base di un contratto di cessione CP_3
stipulato in data 17 marzo 2017, aderendo alle difese svolte dalla TA.
4. Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza indicata in epigrafe, Con accoglieva l'opposizione dell' revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di lite.
In particolare, il Tribunale motivava la sua decisione sostenendo che mancavano i contratti stipulati tra la - titolare originario del credito in Pt_3
Con contestazione - e l' per gli anni dal 1995 al 2005 e che, pertanto, la pretesa
. ASL Napoli 3 Sud +1 Pag. 2 di 8 Parte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
creditoria era infondata per assenza di prova sia del credito azionato e sia del tempo maturato per il del diritto agli interessi, esponendo che: “Gli unici contratti intercorsi tra la OL s.p.a. e l' , prodotti dalla società CP_5 Controparte_3
afferiscono a prestazioni rese nell'anno 2008, non essendovi alcun contratto in atti per le prestazioni rese negli anni dal 1995 al 2005 ed in relazione alle quali si chiedono gli interessi di mora per ritardato pagamento in virtù della disciplina di cui al d.lgs
231/2002. In assenza di prova di valido vincolo contrattuale, avente ad oggetto anche le modalità ed i tempi di esecuzione delle prestazioni corrispettive, necessariamente da fornire in via documentale, non può dirsi maturato in favore della e CP_6
quindi della cessionaria alcun credito per interessi moratori, che si Controparte_3
ripete presuppone la conclusione in forma scritta di una transazione commerciale”.
5. Avverso detta sentenza la con una citazione notificata alla Parte_1
controparte il 5 luglio 2019, ha impugnato la sentenza n. 244/2019, per i motivi che di seguito verranno analizzati, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 351, comma 2, e
283 c.p.c.; 2) nel merito, accogliere per i motivi innanzi esposti il presente gravame e riformare totalmente la sentenza n.244/2019, resa dal Tribunale di Torre Annunziata –
G.U. dott.ssa Maria Rosaria Barbato;
3) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile improcedibile, illegittima, infondata, in fatto e in diritto e, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione fondata su prova scritta, condannare
l'ASL Napoli 3 Sud, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, al pagamento in favore della società cessionaria della somma totale di € Parte_1
204.630,00 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 sugli interessi scaduti e a scadere;
4) condannare l'odierna appellata, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
5) in via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le spese di entrambi i giudizi”.
. ASL Napoli 3 Sud +1 Pag. 3 di 8 Parte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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Con 6. L' costituendosi in giudizio il 16 gennaio 2020, ha resistito all'avversa impugnazione all'uopo deducendo l'infondatezza nel merito della domanda e facendo proprie le argomentazioni adottate dal Giudice di prime cure e ha così concluso: “1.
Rigettare integralmente l'atto di citazione in appello notificato dalla Controparte_7
già in quanto infondato in fatto e diritto;
2. Confermare,
[...] Controparte_3
pertanto, la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con la conferma della revoca del decreto ingiuntivo n. 14/2017; 3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di diritti ed onorari del presente giudizio di appello”.
7. All'udienza del 20 febbraio 2024 la Corte ha ordinato alla società appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società prima Controparte_3
cessionaria del credito poi ceduto alla la quale non si è costituita. Parte_1
8. All'udienza del 3 dicembre 2024, la causa è passata in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della stante Controparte_3
la sua mancata costituzione.
II. L'appello è infondato e va rigettato.
Con un unico motivo di appello la critica la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui il Tribunale ritiene sfornita di prova la richiesta di pagamento degli interessi di mora fondati sulla fattura n. 440/1/2015 del 22.12.2015.
L'appellante, infatti, specifica che l'importo degli interessi moratori richiesti non era relativo a prestazioni sanitarie pagate in ritardo, per le quali, secondo il Tribunale, doveva essere prodotta copia dei relativi contratti, ma era relativo al ritardato pagamento di una precedente fattura, la n. 1 del 15 gennaio 2008 di complessivi
703.594,90 € - avente ad oggetto l'adeguamento tariffario delle prestazioni di medicina nucleare in vivo effettuate dal 1998 al 2005 come statuito dalla sentenza del Con Tar n. 7858/2002 - pagata in ritardo dall' n due tranche del 27 giugno 2014 e del 28 luglio 2014, su cui erano maturati interessi di mora per l'importo di 204.628,00 €, poi
. Pag. 4 di 8 Parte_1 Controparte_8 REPUBBLICA ITA LIA NA
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richiesti con l'emissione della fattura n. 440/1/2015 del 22 dicembre 2015 per
204.630,00 € .
Con Sostiene, pertanto, che era l' a dovere dare la prova dei fatti estintivi e/o modificativi, e dunque, di avere pagato tempestivamente il citato credito per interessi.
A giudizio della Corte, il credito posto alla base del decreto ingiuntivo è rimasto sprovvisto di prova ed il ragionamento dell'appellante deve ritenersi errato per i seguenti motivi.
Infatti, se è vero che il pagamento degli interessi richiesti era relativo al ritardato pagamento di quanto dovuto sulla base della pregressa fattura n. 01/01 del
15 gennaio 2008, relativa alle prestazioni rese dal 1998 al 2005 nel settore della medicina nucleare, doveva essere il , e per esso i cessionari del credito Parte_5
in esame, a dare prova che anche per quegli anni era stato stipulato un corrispondente contratto che disciplinava i tempi di pagamento per le prestazioni erogate;
ciò che nella specie non è avvenuto, non risultando in atti né la prova del pagamento avvenuto in ritardo nell'anno 2014, né che per tale ritardato pagamento erano già previsti per contratto interessi nella misura di cui al citato d.lgs. n. 231/2002, peraltro non ancora in vigore nel periodo dal 1998 al 2002, cui si riferivano parte delle prestazioni di medicina nucleare che avevano originato, per il ritardato pagamento degli adeguamenti tariffari (di cui comunque non vi è prova), interessi moratori.
Non coglie, dunque, nel segno la doglianza dell'appellante secondo cui gli interessi moratori non erano relativi a prestazioni sanitarie per le quali vi era l'onere del Centro di dare prova del relativo contratto.
La Corte di Cassazione ha infatti più volte precisato, in modo condivisibile, che il diritto del titolare delle suddette strutture sanitarie private alla corresponsione degli interessi maturati nella misura e con la decorrenza di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 sui corrispettivi delle prestazioni sanitarie da lui erogate per conto del
Servizio Sanitario Nazionale (anche per adeguamenti tariffari sulle prestazioni sanitarie rese) sorge solo se queste prestazioni siano state erogate sulla base di un contratto stipulato, a pena di nullità, in forma scritta (cfr. Cass. 17665/2019 e 20391/2016).
Toro 1 S.R.L. c. ASL Napoli 3 Sud +1 Pag. 5 di 8 REPUBBLICA ITA LIA NA
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Il che significa che il titolare della struttura sanitaria privata accreditata che voglia ottenere la condanna dell'ente pubblico a pagargli tali interessi o comunque il riconoscimento giudiziale del diritto di ottenerne la corresponsione da parte dell'ente pubblico deve necessariamente produrre in giudizio l'originale o una copia del contratto con questo stipulato, anche qualora la sua esistenza e il suo contenuto rilevante ai fini della soluzione della controversia portata in sede giudiziale siano stati da lui allegati e non sia stati contestati dalla controparte, posto che il cd. principio di non contestazione non può operare nel caso in cui il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo di un diritto sia costituito da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam (cfr. Cass. 25999/2018).
Nel caso in esame, l'appellante ha prodotto in giudizio non solo la fattura del
2015, sulla cui base era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, peraltro riferita a non specificate prestazioni pagate in ritardo nel periodo dal gennaio al giugno del
2008, ma anche la fattura n.1/01 del 15.1.2008 per adeguamenti tariffari per prestazioni erogate dal 1998 al 2005, che però non trova corrispondenza con i contratti esibiti e prodotti in giudizio dalla , che si riferiscano a branche specialistiche Pt_1
diverse da quelle per cui si agisce.
Più precisamente, il contratto del 16.04.2008 ha ad oggetto le prestazioni per la branca di medicina fisica e riabilitativa art 44 (FKT) da erogarsi nell'anno 2008; i contratti del 23.09.2008 e del 24.09.2018 hanno oggetto prestazioni per macroarea di assistenza specialistica esterna da privati da erogarsi nel 2008.
Ne consegue che la società appellante non può pretendere il pagamento degli interessi commerciali di mora per i ritardati pagamenti per le prestazioni sanitarie ( e/o per il pagamento dei correlativi adeguamenti tariffari) rese a favore di assistiti dal servizio sanitario nazionale per il solo fatto di averle rese nella qualità di soggetto provvisoriamente accreditato, senza avere prodotto in giudizio il contratto che identifica(va) con precisione il contenuto del programma negoziale (cfr. sentenza Corte di Cassazione III sezione n. 24640/2016) e che disciplina(va) anche la debenza e la decorrenza di tali interessi moratori, il cui onere della prova grava sul creditore, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
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Inoltre, come già detto, l'appellante neppure dà prova del pagamento in ritardo della fattura n. 1/01 del 15.01.2008, ed in particolare, del fatto che l'importo da essa previsto di € 703.594,90 sia stato pagato in due tranche in data 27.06.2014 e
28.7.2014. Infatti, dall'esame dell'estratto contabile della prodotto in giudizio Pt_3
non si rinviene nessun riferimento al numero delle citate fatture, ed in ogni caso, tale documento nulla prova al riguardo.
III. Alla stregua delle riflessioni svolte, l'appello in esame va ritenuto infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
IV. In virtù del principio della soccombenza, parte appellante va condannata a Con rifondere all' le spese del processo d'appello, che in mancanza della relativa notula vanno liquidate d'ufficio come specificato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua dei parametri indicati dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014,
55 (come mod. dal D.M. n. 127/2022). per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti ali avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia e da collocare nello scaglione tra 52.000,01 € e 260.000,00 €, nel complessivo importo di 9.315,00 €, di cui 8.100,00 € per i compensi (1.800,00 € per la fase di studio, 1.300,00 € per la fase introduttiva, 2.200,00 € per la fase di trattazione,
2.800,00 € per la fase decisoria) e 1.215,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori. Nulla va disposto quanto alle spese invece nei rapporti tra l'appellante e la parte contumace.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla con Parte_1
citazione notificata all' il 5 luglio 2019 avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 244/2019:
A) dichiara la contumacia della Controparte_3
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B) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
C) condanna parte appellante a rifondere all'ASL Napoli 3 Sud le spese del giudizio di appello, che si liquidano in 9.315,00 €, di cui 8.100,00 € per i compensi e
1.215,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
D) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte della in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Napoli, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - - Presidente -
- dr. Roberto Notaro - - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - - Consigliere rel.-
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata il 31 gennaio 2019 contrassegnata col n. 244/2019, iscritto al n. 3287/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 3 dicembre 2024 e pendente
TRA
la (c.f. , con sede in Milano, alla via San Prospero, n. 4, Parte_1 P.IVA_1
costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore dott. , Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Raia (c.f. - APPELLANTE- C.F._1
E
l' (c.f. ), con sede legale in Torre del Controparte_1 P.IVA_2
Greco (NA), alla via Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi in virtù della procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata dalla dott.ssa , Notaio in rep. 43440 del 23 marzo Persona_1 CP_1
2011, rappresentata e difesa dagli avv. ti Eduardo Martucci (c.f. C.F._2
e Raffaele Montanaro (c.f. - APPELLATA- C.F._3
NONCHE' ITA LIA NA CP_2
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
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(già Prima Sezione Civile Bis)
l' (c.f.: , con sede legale in Milano, alla Via San Controparte_3 P.IVA_3
Prospero n° 4, - APPELLATA CONTUMACE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il decreto ingiuntivo emesso con il n.14/2017 il 6.1.2017 e depositato il
9.1.2017, il Tribunale di Torre Annunziata ordinava all' Controparte_1
Con
(nel prosieguo, per maggiore comodità, anche solo di pagare alla
[...] CP_3
l'importo di 204.630,00 € “oltre interessi dalla domanda al soddisfo” nonché le
[...]
spese della procedura monitoria, a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, per il ritardato pagamento, maturato nel periodo dall'1 gennaio 2008 al 30 giugno 2008, delle prestazioni sanitarie erogate dalla in regime di convenzione con il Parte_3
SSN dal 1998 al 2005 per la branca di Medicina Nucleare.
2. L' pponeva a detto decreto con una citazione notificata alla Pt_4
controparte il 3 marzo 2017 eccependo l'improcedibilità, l'improponibilità e l'inammissibilità del decreto ingiuntivo, la prescrizione quinquennale del credito, la non debenza degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese processuali.
3. La TA costituendosi in giudizio il 6 luglio 2017 resisteva all'avversa opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e la Con condanna dell' l pagamento delle spese di lite da distrarre in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Nelle more del giudizio, il 6 dicembre 2017 spiegava intervento la a Parte_1
cui la aveva ceduto il citato credito sulla base di un contratto di cessione CP_3
stipulato in data 17 marzo 2017, aderendo alle difese svolte dalla TA.
4. Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza indicata in epigrafe, Con accoglieva l'opposizione dell' revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di lite.
In particolare, il Tribunale motivava la sua decisione sostenendo che mancavano i contratti stipulati tra la - titolare originario del credito in Pt_3
Con contestazione - e l' per gli anni dal 1995 al 2005 e che, pertanto, la pretesa
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
creditoria era infondata per assenza di prova sia del credito azionato e sia del tempo maturato per il del diritto agli interessi, esponendo che: “Gli unici contratti intercorsi tra la OL s.p.a. e l' , prodotti dalla società CP_5 Controparte_3
afferiscono a prestazioni rese nell'anno 2008, non essendovi alcun contratto in atti per le prestazioni rese negli anni dal 1995 al 2005 ed in relazione alle quali si chiedono gli interessi di mora per ritardato pagamento in virtù della disciplina di cui al d.lgs
231/2002. In assenza di prova di valido vincolo contrattuale, avente ad oggetto anche le modalità ed i tempi di esecuzione delle prestazioni corrispettive, necessariamente da fornire in via documentale, non può dirsi maturato in favore della e CP_6
quindi della cessionaria alcun credito per interessi moratori, che si Controparte_3
ripete presuppone la conclusione in forma scritta di una transazione commerciale”.
5. Avverso detta sentenza la con una citazione notificata alla Parte_1
controparte il 5 luglio 2019, ha impugnato la sentenza n. 244/2019, per i motivi che di seguito verranno analizzati, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 351, comma 2, e
283 c.p.c.; 2) nel merito, accogliere per i motivi innanzi esposti il presente gravame e riformare totalmente la sentenza n.244/2019, resa dal Tribunale di Torre Annunziata –
G.U. dott.ssa Maria Rosaria Barbato;
3) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile improcedibile, illegittima, infondata, in fatto e in diritto e, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione fondata su prova scritta, condannare
l'ASL Napoli 3 Sud, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, al pagamento in favore della società cessionaria della somma totale di € Parte_1
204.630,00 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 sugli interessi scaduti e a scadere;
4) condannare l'odierna appellata, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
5) in via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le spese di entrambi i giudizi”.
. ASL Napoli 3 Sud +1 Pag. 3 di 8 Parte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
Con 6. L' costituendosi in giudizio il 16 gennaio 2020, ha resistito all'avversa impugnazione all'uopo deducendo l'infondatezza nel merito della domanda e facendo proprie le argomentazioni adottate dal Giudice di prime cure e ha così concluso: “1.
Rigettare integralmente l'atto di citazione in appello notificato dalla Controparte_7
già in quanto infondato in fatto e diritto;
2. Confermare,
[...] Controparte_3
pertanto, la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con la conferma della revoca del decreto ingiuntivo n. 14/2017; 3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di diritti ed onorari del presente giudizio di appello”.
7. All'udienza del 20 febbraio 2024 la Corte ha ordinato alla società appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società prima Controparte_3
cessionaria del credito poi ceduto alla la quale non si è costituita. Parte_1
8. All'udienza del 3 dicembre 2024, la causa è passata in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della stante Controparte_3
la sua mancata costituzione.
II. L'appello è infondato e va rigettato.
Con un unico motivo di appello la critica la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui il Tribunale ritiene sfornita di prova la richiesta di pagamento degli interessi di mora fondati sulla fattura n. 440/1/2015 del 22.12.2015.
L'appellante, infatti, specifica che l'importo degli interessi moratori richiesti non era relativo a prestazioni sanitarie pagate in ritardo, per le quali, secondo il Tribunale, doveva essere prodotta copia dei relativi contratti, ma era relativo al ritardato pagamento di una precedente fattura, la n. 1 del 15 gennaio 2008 di complessivi
703.594,90 € - avente ad oggetto l'adeguamento tariffario delle prestazioni di medicina nucleare in vivo effettuate dal 1998 al 2005 come statuito dalla sentenza del Con Tar n. 7858/2002 - pagata in ritardo dall' n due tranche del 27 giugno 2014 e del 28 luglio 2014, su cui erano maturati interessi di mora per l'importo di 204.628,00 €, poi
. Pag. 4 di 8 Parte_1 Controparte_8 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
richiesti con l'emissione della fattura n. 440/1/2015 del 22 dicembre 2015 per
204.630,00 € .
Con Sostiene, pertanto, che era l' a dovere dare la prova dei fatti estintivi e/o modificativi, e dunque, di avere pagato tempestivamente il citato credito per interessi.
A giudizio della Corte, il credito posto alla base del decreto ingiuntivo è rimasto sprovvisto di prova ed il ragionamento dell'appellante deve ritenersi errato per i seguenti motivi.
Infatti, se è vero che il pagamento degli interessi richiesti era relativo al ritardato pagamento di quanto dovuto sulla base della pregressa fattura n. 01/01 del
15 gennaio 2008, relativa alle prestazioni rese dal 1998 al 2005 nel settore della medicina nucleare, doveva essere il , e per esso i cessionari del credito Parte_5
in esame, a dare prova che anche per quegli anni era stato stipulato un corrispondente contratto che disciplinava i tempi di pagamento per le prestazioni erogate;
ciò che nella specie non è avvenuto, non risultando in atti né la prova del pagamento avvenuto in ritardo nell'anno 2014, né che per tale ritardato pagamento erano già previsti per contratto interessi nella misura di cui al citato d.lgs. n. 231/2002, peraltro non ancora in vigore nel periodo dal 1998 al 2002, cui si riferivano parte delle prestazioni di medicina nucleare che avevano originato, per il ritardato pagamento degli adeguamenti tariffari (di cui comunque non vi è prova), interessi moratori.
Non coglie, dunque, nel segno la doglianza dell'appellante secondo cui gli interessi moratori non erano relativi a prestazioni sanitarie per le quali vi era l'onere del Centro di dare prova del relativo contratto.
La Corte di Cassazione ha infatti più volte precisato, in modo condivisibile, che il diritto del titolare delle suddette strutture sanitarie private alla corresponsione degli interessi maturati nella misura e con la decorrenza di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 sui corrispettivi delle prestazioni sanitarie da lui erogate per conto del
Servizio Sanitario Nazionale (anche per adeguamenti tariffari sulle prestazioni sanitarie rese) sorge solo se queste prestazioni siano state erogate sulla base di un contratto stipulato, a pena di nullità, in forma scritta (cfr. Cass. 17665/2019 e 20391/2016).
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Il che significa che il titolare della struttura sanitaria privata accreditata che voglia ottenere la condanna dell'ente pubblico a pagargli tali interessi o comunque il riconoscimento giudiziale del diritto di ottenerne la corresponsione da parte dell'ente pubblico deve necessariamente produrre in giudizio l'originale o una copia del contratto con questo stipulato, anche qualora la sua esistenza e il suo contenuto rilevante ai fini della soluzione della controversia portata in sede giudiziale siano stati da lui allegati e non sia stati contestati dalla controparte, posto che il cd. principio di non contestazione non può operare nel caso in cui il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo di un diritto sia costituito da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam (cfr. Cass. 25999/2018).
Nel caso in esame, l'appellante ha prodotto in giudizio non solo la fattura del
2015, sulla cui base era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, peraltro riferita a non specificate prestazioni pagate in ritardo nel periodo dal gennaio al giugno del
2008, ma anche la fattura n.1/01 del 15.1.2008 per adeguamenti tariffari per prestazioni erogate dal 1998 al 2005, che però non trova corrispondenza con i contratti esibiti e prodotti in giudizio dalla , che si riferiscano a branche specialistiche Pt_1
diverse da quelle per cui si agisce.
Più precisamente, il contratto del 16.04.2008 ha ad oggetto le prestazioni per la branca di medicina fisica e riabilitativa art 44 (FKT) da erogarsi nell'anno 2008; i contratti del 23.09.2008 e del 24.09.2018 hanno oggetto prestazioni per macroarea di assistenza specialistica esterna da privati da erogarsi nel 2008.
Ne consegue che la società appellante non può pretendere il pagamento degli interessi commerciali di mora per i ritardati pagamenti per le prestazioni sanitarie ( e/o per il pagamento dei correlativi adeguamenti tariffari) rese a favore di assistiti dal servizio sanitario nazionale per il solo fatto di averle rese nella qualità di soggetto provvisoriamente accreditato, senza avere prodotto in giudizio il contratto che identifica(va) con precisione il contenuto del programma negoziale (cfr. sentenza Corte di Cassazione III sezione n. 24640/2016) e che disciplina(va) anche la debenza e la decorrenza di tali interessi moratori, il cui onere della prova grava sul creditore, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
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Inoltre, come già detto, l'appellante neppure dà prova del pagamento in ritardo della fattura n. 1/01 del 15.01.2008, ed in particolare, del fatto che l'importo da essa previsto di € 703.594,90 sia stato pagato in due tranche in data 27.06.2014 e
28.7.2014. Infatti, dall'esame dell'estratto contabile della prodotto in giudizio Pt_3
non si rinviene nessun riferimento al numero delle citate fatture, ed in ogni caso, tale documento nulla prova al riguardo.
III. Alla stregua delle riflessioni svolte, l'appello in esame va ritenuto infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
IV. In virtù del principio della soccombenza, parte appellante va condannata a Con rifondere all' le spese del processo d'appello, che in mancanza della relativa notula vanno liquidate d'ufficio come specificato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua dei parametri indicati dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014,
55 (come mod. dal D.M. n. 127/2022). per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti ali avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia e da collocare nello scaglione tra 52.000,01 € e 260.000,00 €, nel complessivo importo di 9.315,00 €, di cui 8.100,00 € per i compensi (1.800,00 € per la fase di studio, 1.300,00 € per la fase introduttiva, 2.200,00 € per la fase di trattazione,
2.800,00 € per la fase decisoria) e 1.215,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori. Nulla va disposto quanto alle spese invece nei rapporti tra l'appellante e la parte contumace.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla con Parte_1
citazione notificata all' il 5 luglio 2019 avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 244/2019:
A) dichiara la contumacia della Controparte_3
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B) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
C) condanna parte appellante a rifondere all'ASL Napoli 3 Sud le spese del giudizio di appello, che si liquidano in 9.315,00 €, di cui 8.100,00 € per i compensi e
1.215,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
D) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte della in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Napoli, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
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