TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/09/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1026/2021 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in LI presso lo C.F._1
studio dell'avvocato Maria Chiara Pinna, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(partita I.V.A. n. ), con sede in Capoterra, Zona Industriale P.IVA_1
Macchiareddu, Dorsale Consortile, km 10,500, elettivamente domiciliata in LI presso lo studio dell'avvocato Sandro Piseddu, che la rappresenta e difende, unitamente e/o disgiuntamente all'avvocato
Renato Figari, in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione
Convenuta
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.4.2021 il signor ha Parte_1
agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del
pagina 1 Lavoro, nei confronti della per sentirsi accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al computo nella paga globale di fatto delle maggiorazioni previsti per i lavoratori turnisti e dell'indennità di sede disagiata;
- per l'effetto accertare il diritto del al pagamento delle Pt_1
differenze retributive (derivante dal ricalcolo dei vari istituti contrattuali secondo la retribuzione globale di fatto) credito pari ad € 16.227,76 per gli specifici titoli ed importi di cui al capo 3 di parte espositiva, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi fino al saldo, o di quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, e che il Giudice riterrà congrua ed equa;
- per l'effetto condannare la al pagamento degli CP_1
importi che verranno accertati;
- dichiarare la tenuta ad accantonare gli importi di CP_1
TFR calcolati considerando la retribuzione globale di fatto e per l'effetto dichiararla tenuta a versare le eventuali differenze per i periodi pregressi;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
A fondamento del ricorso ha allegato di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della esercente l'attività di Controparte_1
trasporto, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti, dal 24.7.1997, con la qualifica di operaio gruista, turnista, e di essere inquadrato nel 5° livello di cui al C.C.N.L. Industria Metalmeccanica Privata e
Installazione di Impianti.
Ha quindi allegato che l'orario di lavoro ordinario da lui osservato si articola in turni, come di seguito specificato:
1) sino all'ottobre 2019, 6 giorni di lavoro e tre di riposo: più specificatamente, al lavoratore veniva chiesto di lavorare due mattine, due sere, due notti e seguivano tre giorni di riposo;
pagina 2 2) successivamente all' ottobre 2019, a seguito dell'Accordo
Aziendale del 14.10.2019 che ha previsto una nuova organizzazione dei turni con un sistema misto, il ciclo di turnazione era quello risultante nel paragrafo 1 del predetto accordo, che prevede: 6 giorni di lavoro (2 mattine, 2 sere e 2 notti) + 3 di riposo;
5 giorni di lavoro (2 mattine, 2 sere e 1 notte)+ 4 di riposo;
5 giorni di lavoro (2 mattine, 1 sera, 2 notti)
+ 4 di riposo;
5 giorni di lavoro (1 mattina, 2 sere, 2 notti) + tre di riposo;
5 giorni di lavoro in turno giornaliero con squadra suddivisa in tre componenti il mattino (dalle 6 alle 14) e tre componenti il pomeriggio
(dalle 14 alle 22).
Il rapporto di lavoro era regolamentato dal citato C.C.N.L. Industria
Metalmeccanica Privata e Installazione di Impianti, oltre che dalla contrattazione aziendale, con particolare riguardo all'indennità di disagiata sede, prevista negli accordi aziendali integrativi.
Il ricorrente ha quindi allegato di vantare un credito a titolo di maggiorazione sui seguenti istituti contrattuali: ferie godute;
permessi
(ROL); festività godute;
ore festive lavorate;
tredicesima mensilità.
A tal proposito, ha osservato come la pretesa creditoria azionata si fondasse sulle previsioni normative sopra richiamate (C.C.N.L. e contratti integrativi aziendali), che prevedono che tali istituti debbano essere quantificati in base alla retribuzione globale di fatto, mentre il datore di lavoro aveva calcolato tali istituti senza considerare le varie erogazioni periodiche erogate, ovverosia tutte le voci retributive corrisposte con continuità e sistematicità nell'arco temporale rilevante ai fini della maturazione della retribuzione indiretta.
Per quanto concerne la quantificazione delle somme, relativa al periodo dal 2014 al 2020, il ricorrente ha rilevato che i conteggi analitici delle spettanze da lui richieste, pari a complessivi euro 16.227,76 oltre accessori di legge, erano stati formulati sulla base degli elementi retributivi riconosciuti dal datore di lavoro nelle buste paga, nonché sulla
pagina 3 base delle determinazioni del richiamato C.C.N.L., oltre che in base agli accordi aziendali.
Il ricorrente ha inoltre richiesto che la venisse Controparte_1
dichiarata tenuta ad accantonare gli importi del T.F.R. correttamente calcolati considerando la retribuzione globale di fatto e che, per l'effetto, la medesima venisse dichiarata tenuta a versare a parte ricorrente le eventuali differenze per i periodi pregressi.
2. La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso.
In via preliminare, ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4) c.c., dei crediti asseritamente maturati dal ricorrente, a far data dal quinquennio antecedente la notifica del ricorso.
A tal proposito, ha osservato come il rapporto di lavoro fosse assistito da stabilità reale, atteso che la convenuta aveva sempre superato la soglia dimensionale rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
Inoltre, le comunicazioni allegate da controparte non costituivano validi atti interruttivi della prescrizione, non essendo sottoscritte dal ricorrente e non contenendo una chiara ed inequivocabile manifestazione di volontà in relazione a tutte le pretese creditorie avanzate in giudizio.
Per quanto concerne l'indennità di disagiata sede, ha richiamato l'orientamento fatto proprio in alcune pronunce della Corte d'Appello di
LI (si cita la sentenza del 28 ottobre 2020), secondo la quale l'indennità in discorso ha natura di mero rimborso spese forfettizzato, parametrato al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici, non essendo collegata, invece, a particolari modalità della prestazione, e prescindendo dal livello di inquadramento di ciascun dipendente.
Pertanto, tale indennità non poteva essere considerata quale voce facente parte della “retribuzione globale di fatto”, alla quale l'art. 10 del
pagina 4 titolo III e l'art. 7 del titolo IV del C.C.N.L. ragguagliano, rispettivamente, la retribuzione dei giorni di ferie e la tredicesima.
Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva diritto alle differenze retributive per i permessi goduti, affermando di aver correttamente monetizzato i predetti premessi ai sensi delle disposizioni del C.C.N.L..
Con riferimento alle altre voci, secondo il ricorrente da tenere in considerazione per il computo della retribuzione globale di fatto, parte convenuta ha eccepito la carenza di allegazione e di prova dell'avverso ricorso.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione, in seguito al deposito di note di trattazione ex art. 127-ter
c.p.c..
******
4. Il ricorso è in parte fondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Preliminarmente, si osserva che non è fondata l'eccezione di prescrizione.
Non vi è motivo di discostarsi dal principio vigente nel settore privato, ormai costituente diritto vivente (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 e successive pronunce conformi), per cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se assistito dalla tutela reale di cui all'art. 18 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), per come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.
4), e 2935 c.c., solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Poiché la L. n. 92/2012 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, alcuna prescrizione può decorrere, in corso di rapporto, in relazione alle pretese maturate dopo il 18 luglio 2007.
pagina 5 Nel caso di specie, le pretese fatte valere dal ricorrente sono limitate al periodo 2014 – 2020 ed il termine di prescrizione non è decorso, essendo il ricorrente, a quanto consta dagli atti di causa, ancora alle dipendenze della convenuta.
4.2. Venendo al merito, possono essere qui recepite, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate in più occasioni da questo Tribunale in analoghe controversie (sentenze nn. 1117/21,1119/21 e 1120/21, est. dott.
Riccardo Ponticelli;
sentenze nn. 411/22, 412/22, 415/22, 442/23, est. dott. ssa Daniela Coinu;
più di recente, sentenza del 12.2.2024, est. dott. ssa Elisabetta Tuveri).
4.2.1. Il C.C.N.L Industria Metalmeccanica Privata e Installazione di
Impianti è pacificamente applicabile al rapporto individuale di lavoro intercorso tra le parti.
Altrettanto pacifica risulta la vigenza degli accordi aziendali integrativi contenenti la disciplina di dettaglio per l'erogazione dell'indennità di disagiata sede, che è stata regolarmente versata in favore dell'odierno ricorrente.
Trattasi di fatto non contestato ed in ogni caso risultante dalle buste paga.
Approfondendo l'esame del C.C.N.L. applicato, si osserva quanto segue.
Sotto il titolo III, all'art. 10, rubricato “Ferie”, è stabilito (comma 4):
“Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente
e tempo…”.
Sotto lo stesso titolo, all'art. 9, è contenuta la disciplina in materia di festività.
Ai commi 3 e ss., è espressamente stabilito:
pagina 6 “La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile.
Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 7 del presente titolo per tali prestazioni.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale.
In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuite di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti dell'art. 5, del presente titolo.
Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica”.
Nel successivo titolo IV, all'art. 7, rubricato “Tredicesima mensilità”, si prevede (comma 1): “L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto”.
pagina 7 Dalle norme contrattuali sopra riportate emerge chiaramente che la retribuzione globale di fatto è stata assunta come parametro al fine di calcolare sia il compenso per ferie che per tredicesima mensilità, mentre per i permessi retribuiti si giunge al medesimo risultato attraverso il disposto dell'art. 3 comma 2, sezione quarta, titolo IV, per il quale la retribuzione oraria “ai fini dei vari istituti contrattuali”, “si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito, nonché gli altri compensi eventualmente fissati a mese”, importo al quale “si aggiungeranno gli eventuali elementi orari della retribuzione quali, ad esempio, incentivi, indennità varie ecc.”.
4.2.2. Alla luce di tale ricostruzione, devono dunque riconoscersi in favore del lavoratore le differenze retributive dallo stesso domandate a titolo di tredicesima mensilità, ferie e permessi (ROL).
Il parametro della retribuzione globale di fatto, che si richiama nella contrattazione collettiva per il conteggio delle suddette voci, comprende non soltanto la normale retribuzione mensile, ma anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto, ad esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali o eccezionali.
Rientrano in tale parametro di computo le maggiorazioni indicate nei conteggi allegati dal ricorrente, ivi compresa l'indennità per disagiata sede, e con esclusione dell'indennità di reperibilità (sulla quale v. infra).
4.2.3. Deve invece negarsi il diritto alla percezione di differenze retributive per le festività, dovendo piuttosto ritenersi satisfattiva la normale retribuzione mensile, la cui erogazione non è in discussione.
È bene precisare - con ciò richiamando i precedenti di questo
Tribunale - che nella normale retribuzione si intendono ricompresi, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 (sub titolo IV della sezione IV), la retribuzione oraria che si determina dividendo per 173 i minimi tabellari, gli aumenti periodici di anzianità e gli “aumenti di merito nonché gli
pagina 8 altri compensi eventualmente fissati a mese”, esclusi “gli eventuali elementi orari della retribuzione quali, ad esempio, incentivi, indennità varie, ecc.” (si consideri che l'art.
7 - titolo III, sezione IV - del contratto collettivo applicato, nel regolare le percentuali di maggiorazione della retribuzione per il lavoro straordinario, festivo e notturno, precisa al comma 11, che dette percentuali sono corrisposte “oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo”; il comma 12 precisa che “le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla retribuzione oraria come definita dal
2° comma dell'art. 3, Sezione quarta, Titolo IV”: insomma, la normale retribuzione è anche sul piano testuale concepita con rinvio all'art. 3, comma 2 cit.).
Dalla normale retribuzione, in ragione dell'art. 3, comma 2 menzionato, devono escludersi sia le maggiorazioni per lavoro notturno e lavoro festivo non straordinario che l'indennità per sede disagiata, che costituiscono elementi aggiuntivi.
4.2.4. Sull'indennità per disagiata sede si osserva ulteriormente quanto segue.
Tale indennità è stata regolata nel dettaglio secondo gli accordi integrativi aziendali, alla luce della previsione quadro contenuta nel
C.C.N.L. di settore, ovvero l'art. 10, rubricato appunto “indennità per disagiata sede”, del titolo IV, sub IV sezione, a mente del quale:
“Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto in esame, riconosciuto dalla resistente in forza di successivi accordi aziendali, opera, quindi, in favore dei dipendenti che debbano coprire con mezzi personali la tratta tra il luogo di residenza e quello di
pagina 9 lavoro, fuori dall'orario di lavoro, allorquando nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5.
È noto al Tribunale l'iniziale orientamento della Corte d'Appello di
LI sulla questione di cui trattasi, espresso nelle sentenze n.
225/2020 e n. 131/2021, secondo cui l'indennità di disagiata sede – in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato [...] al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici” – non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe natura retributiva.
Per contro, questo Tribunale ritiene di dover confermare l'indirizzo in materia, di cui alle citate pronunce, poiché l'indennità di sede disagiata costituisce un'erogazione continuativa del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli - più che meramente di coprire i maggiori costi personali affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza, costi che, infatti, sono presunti e forfetizzati e non soggetti ad alcuna attività dichiarativa da parte del lavoratore e di controllo da parte del datore di lavoro - di vedersi compensata la natura maggiormente gravosa e disagevole della prestazione lavorativa, da svolgersi in luogo non servito da mezzi pubblici e discretamente distante dal più vicino centro abitato e dai servizi nello stesso normalmente reperibili.
Proprio la rilevata natura dell'indennità in discussione di erogazione di miglior favore riconosciuta da a causa delle Controparte_1
caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta, comporta il riconoscimento della natura retributiva, e non risarcitoria o di rimborso spese, della medesima.
pagina 10 D'altra parte, in materia di t.f.r., a proposito delle somme erogate a titolo di rimborso forfetario di spese sostenute dai lavoratori in occasione di servizi resi all'estero o in occasione del trasferimento ad altra sede, la
Suprema Corte ha in diverse occasioni avuto modo di precisare che qualora si tratti di costi che sono a carico del lavoratore le predette spese rientrano nel concetto di retribuzione, risolvendosi in buona sostanza in un adeguamento della retribuzione per il maggior disagio dell'attività lavorativa svolta in determinate condizioni (cfr. tra le altre Cass. civ.,
Sez. L, 18 marzo 2009, n. 6563; Cass. civ., Sez. L, 12 settembre 2018, n.
22197).
Analoghe considerazioni, mutatis mutandis, valgono nel caso di specie: a parte la stessa qualificazione data all'istituto dalla contrattazione collettiva (la scelta di definire l'indennità in termini di
“disagiata sede” rende evidenza del fatto che l'ubicazione della sede di lavoro in luogo distante da centri abitati e non servito da mezzi pubblici di trasporto sia stata apprezzata come causa di speciale incomodità della prestazione) e la sua collocazione, nel C.C.N.L., tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità del lavoro (si tratta dell'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e di quella per “maneggio denaro – cauzione”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo), è evidente che nel caso di specie anche il rimborso forfetario e presuntivo dei maggiori costi ricollegabili allo spostamento dal luogo di residenza a quello di servizio, che non dovrebbe secondo i principi gravare sul datore di lavoro, si ponga in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa e che l'erogazione nel suo complesso finisca per risolversi nella sostanza in un adeguamento della retribuzione determinato dalle condizioni ambientali in cui il dipendente presta la propria attività.
Infine, ad abundantiam, non è irrilevante considerare che la stessa società resistente ha attribuito, almeno sino a novembre 2017, natura espressamente retributiva all'emolumento in discussione, ai fini del
pagina 11 prelievo fiscale e previdenziale, come evidenziano le buste paga in atti (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere “C” e “I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano, rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale).
Da ultimo, anche la Corte d'Appello di LI (sentenze n. 116/2024
e, a seguire, sentenze n. 128/2024 e 130/2024) ha condiviso il richiamato orientamento del Tribunale, indicando, quale ulteriore argomento a sostegno della natura retributiva della predetta indennità, il contenuto gli accordi aziendali integrativi: “Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali, dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi: “visti e considerati i precedenti Accordi integrativi aziendali sottoscritti;
considerata la manifestata volontà dell'azienda di migliorare e favorire le condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei propri dipendenti anche ai fini di una maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il manifestato impegno dei rappresentanti della di farsi carico, nella funzione, di non Pt_2
richiedere ulteriori miglioramenti economici nel corso di vigenza del presente Accordo e di condividere gli obiettivi aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati all'andamento economico aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno concordato
e convenuto quanto segue…”.
Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di rimborso chilometrico avessero, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema di rimborso di costi, avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione dell'indennità ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del
pagina 12 luogo di residenza dal luogo di lavoro, ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione lavorativa, comportante, sia maggiori spese da affrontare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro cui adeguare la retribuzione per salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati e, quindi, dai servizi negli stessi normalmente reperibili” (Corte d'Appello di LI, sentenza n.
116/2024).
Da ultimo si osserva che l'interpretazione accolta in questa sede non si pone in contrasto con le recenti decisioni della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanze n. 28915/23 e n. 32683/23) con le quali sono state confermate le precedenti pronunce della Corte d'Appello di segno opposto a quella da ultimo citata, considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello, non essendo incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115 c.p.c. e aveva dato degli accordi aziendali un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in sede di legittimità, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
4.2.5. Deve, invece, essere esclusa dalla base di calcolo della retribuzione globale di fatto, per i fini che qui interessano, l'indennità di reperibilità.
Sul punto, si richiamano le motivazioni di cui alla citata sentenza di questo Tribunale del 12.2.2024.
In tale pronuncia si è osservato che l'indennità in ora esame è regolata dall'art. 6, sezione IV, titolo III, del C.C.N.L. applicato.
Essa costituisce un compenso “avente natura retributiva” (comma 14) ed è stata quantificata dalle parti collettive “considerando i riflessi sugli
pagina 13 istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o contrattuale
e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto” (comma
24).
In altri termini, la quantificazione dell'indennità di reperibilità comprende già una quota destinata a coprire il valore della tredicesima mensilità, dei permessi ed una diretta a remunerare il periodo di ferie.
Ciò significa che è esclusa dalla base di calcolo degli istituti retributivi per ferie, permessi e tredicesima mensilità.
4.3. La domanda di parte attrice, diretta ad ottenere la condanna della datrice di lavoro a provvedere all'accantonamento del T.F.R. non può essere accolta.
Dagli atti di causa non risulta che, nelle more del processo, il lavoratore abbia cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di
Controparte_1
Conseguentemente, il credito per non è ancora esigibile e, Pt_3
come tale, non può formare oggetto di azione di condanna (Cass. civ.,
Sezione Lavoro, 12 luglio 2012, n. 11778).
Per altro verso, come ha già ritenuto questo Tribunale nel decidere casi analoghi, non si ravvisa alcun interesse concreto ed attuale del lavoratore, apprezzabile ai sensi dell'art. 100 c.p.c., all'azione di accertamento della misura degli accantonamenti per detta voce stipendiale.
4.4. Alla stregua delle predette motivazioni, sulla base dei conteggi da ultimo depositati dalla parte ricorrente in data 27.8.2025, dai quali non vi
è motivo di discostarsi, una volta detratta l'incidenza delle somme indicate a titolo di indennità di reperibilità, oltre alle somme richieste a titolo di festività, deve ritenersi accertato che parte ricorrente per i Pt_4
titoli sopra discussi, un credito pari a euro 12.915,05.
pagina 14 La società convenuta deve, quindi, essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma complessiva lorda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
5. I diversi orientamenti adottati nel tempo da questo Tribunale e dalla locale Corte d'Appello sulla questione concernente la natura dell'indennità di disagiata sede giustificano la compensazione tra le parti, nella misura della metà e la condanna della convenuta, rimasta soccombente, al pagamento delle spese processuali residue, che vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la vigente tabella per le controversie di lavoro e tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, e che, nel caso di specie, la causa è stata decisa unicamente in base alle produzioni documentali allegate nei rispettivi atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1
ricorrente della somma di euro 12.915,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2) compensa le spese processuali per metà e condanna CP_1
alla rifusione in favore di parte ricorrete delle spese processuali,
[...]
che liquida in euro 59,25 per spese di contributo unificato ed in euro
1.600,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 15 LI, 24.9.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 16