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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 28/01/2026, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1210/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente
SANTINI MASSIMO, OR
CAMINITI DIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18527/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060227763618000 IRPEF-ALTRO 2003
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110113929202000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110113929202000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130114942456000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110106534583001 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120073937359001 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130162825227001 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150032912071001 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 704/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente riferisce di avere un credito con INPS pari ad oltre 57 mila 896 euro che, tuttavia, non riesce a riscuotere in quanto pendono cartelle di pagamento a suo carico, altrimenti inevase, per un complessivo importo pari ad oltre 34 mila 601 euro. Di tali cartelle di pagamento veniva a conoscenza soltanto in seguito a verifica presso gli uffici fiscali, in data 3 ottobre 2024, verifica cui seguiva la relativa acquisizione degli estratti di ruolo.
Il suddetto estratto di ruolo e le relative cartelle di pagamento venivano impugnati per omessa integrale notifica delle stesse cartelle e conseguente prescrizione del debito tributario sottostante.
Si costituivano in giudizio le agenzie fiscali interessate le quali facevano peraltro valere, oltre alla inammissibilità della impugnativa dell'estratto di ruolo, anche la tardività del gravame.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso il ricorso è inammissibile per due specifiche ragioni: 1) in primo luogo dal momento che, mentre l'estratto di ruolo è stato pacificamente acquisito in data 3 ottobre 2024 per stessa ammissione della difesa di parte ricorrente (cfr. pag. 1 del ricorso introduttivo), il ricorso è stato invece notificato il successivo 9 dicembre 2024, dunque ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni a tal fine prescritto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992; 2) in secondo luogo dal momento che non è stata data adeguata dimostrazione circa la presenza di almeno una delle condizioni derogatorie di cui all'art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602 del 1973, il quale prevede un generale regime di non impugnabilità dell'estratto di ruolo (in altre parole, non è stato allegato un benché minimo principio di prova circa la sussistenza del predetto credito INPS che, nel caso di specie, avrebbe potuto ragionevolmente costituire la possibile “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”).
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite attesa la peculiarità della esaminata fattispecie.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile, compensando per intero le spese di lite fra le parti. Roma, il 26/1/2026 Il
Componente Est. Il Presidente Massimo Santini Francesco Tirelli
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente
SANTINI MASSIMO, OR
CAMINITI DIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18527/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060227763618000 IRPEF-ALTRO 2003
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110113929202000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110113929202000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130114942456000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110106534583001 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120073937359001 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130162825227001 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150032912071001 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 704/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente riferisce di avere un credito con INPS pari ad oltre 57 mila 896 euro che, tuttavia, non riesce a riscuotere in quanto pendono cartelle di pagamento a suo carico, altrimenti inevase, per un complessivo importo pari ad oltre 34 mila 601 euro. Di tali cartelle di pagamento veniva a conoscenza soltanto in seguito a verifica presso gli uffici fiscali, in data 3 ottobre 2024, verifica cui seguiva la relativa acquisizione degli estratti di ruolo.
Il suddetto estratto di ruolo e le relative cartelle di pagamento venivano impugnati per omessa integrale notifica delle stesse cartelle e conseguente prescrizione del debito tributario sottostante.
Si costituivano in giudizio le agenzie fiscali interessate le quali facevano peraltro valere, oltre alla inammissibilità della impugnativa dell'estratto di ruolo, anche la tardività del gravame.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso il ricorso è inammissibile per due specifiche ragioni: 1) in primo luogo dal momento che, mentre l'estratto di ruolo è stato pacificamente acquisito in data 3 ottobre 2024 per stessa ammissione della difesa di parte ricorrente (cfr. pag. 1 del ricorso introduttivo), il ricorso è stato invece notificato il successivo 9 dicembre 2024, dunque ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni a tal fine prescritto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992; 2) in secondo luogo dal momento che non è stata data adeguata dimostrazione circa la presenza di almeno una delle condizioni derogatorie di cui all'art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602 del 1973, il quale prevede un generale regime di non impugnabilità dell'estratto di ruolo (in altre parole, non è stato allegato un benché minimo principio di prova circa la sussistenza del predetto credito INPS che, nel caso di specie, avrebbe potuto ragionevolmente costituire la possibile “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”).
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite attesa la peculiarità della esaminata fattispecie.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile, compensando per intero le spese di lite fra le parti. Roma, il 26/1/2026 Il
Componente Est. Il Presidente Massimo Santini Francesco Tirelli