Sentenza 8 giugno 2009
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 08/06/2009, n. 5454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5454 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05454/2009 REG.SEN.
N. 10678/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 10678/2005 RG, proposto dalla EMMEDUE s.r.l., corrente in Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena FERRAIUOLO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Gracchi n. 20,
contro
il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
PER L'ANNULLAMENTO
della nota prot. n. IT-BA/905411/DAL/8707 del 27 settembre 2005, notificata il successivo 12 ottobre, con cui l’Ispettorato territoriale delle comunicazioni per la Puglia e la Basilicata non ha accettato l’istanza attorea di sanatoria ex art. 27 della l. 112/2004, relativa all'impianto radiofonico operante sulla frequenza di 102,00 Mhz ubicata in località OM (PZ);
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 13 maggio 2009 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e udito altresì, per le parti, il solo avv. FERRAIUOLO;
Ritenuto in fatto che la EMMEDUE s.r.l., corrente in Potenza, dichiara di gestire due emittenti esercenti l’attività di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, denominata l’una RADIO CARINA e l’altra RADIO CUORE;
Rilevato che detta Società fa presente d’aver proposto al Ministero intimato (ora, Ministero dello sviluppo economico), nel 2001, un’istanza a’ai sensi dell’art. 1, c. 2-ter del DL 23 gennaio 2001 n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla l. 20 marzo 2001 n. 66), intesa ad ottenere la prosecuzione dell’esercizio di tale attività;
Rilevato altresì che detta Società rende nota la scrittura privata autenticata del 2 dicembre 2004, comunicata alla P.A. il successivo 15 dicembre e stipulata con la RADIOSA COMMUNICATIONS s.r.l., che le ha ceduto il ramo d’azienda costituito dall’impresa radiofonica denominata RADIOSA CLASSIC, con annesso impianto radiofonico principale sito in Stigliano (MT), loc. Serre di Croce, nonché il microimpianto operante sulla frequenza di Mhz 102,00 in loc. OM (PZ);
Rilevato inoltre che detta Società chiarisce come l’emittente RADIO CUORE, al fine di migliorare le potenzialità del bacino d’utenza di tal impianto principale –in particolare di quello ubicato nel territorio provinciale di Potenza–, quand’era ancora nella disponibilità della RADIOSA COMMUNICATIONS s.r.l. si fosseera avvalsa del citato microimpianto di OM, a suo dire attivato da un decennio;
Rilevato anche che detta Società rende noto come la sua dante causa avesse proposto all’Ispettorato territoriale delle comunicazioni per la Puglia e la Basilicata un’istanza, una volta entrata in vigore la l. 3 maggio 2004 n. 112, per la sanatoria di siffatto microimpianto;
Rilevato al riguardo che tale P.A., con la nota prot. n. IT-BA/905411/DAL/8707 del 27 settembre 2005, notificata il successivo 12 ottobre alla EMMEDUE s.r.l. –nel frattempo subentrata nella gestione dell’emittente RADIO CUORE–, non ha accolta l’istanza di sanatoria ex art. 27, c. 1 della l. 112/2004, tra l’altro perché era stato appurata l’inesistenza dell’impianto in parola almeno fino al 1997;
Rilevato quindi che la EMMEDUE s.r.l. adisce allora questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando la nota citata e deducendo in punto di diritto tre articolati mezzi di gravame;
Considerato in diritto che il ricorso in epigrafe s’appalesa del tutto privo di pregio, anzitutto perché l’art. 27, c. 1, lett. a) della l. 112/2004 onera espressamente il richiedente a dimostrare, con serietà e rigore, tra l’altro la conformità dell’impianto sanando alle norme urbanistiche ed edilizie, di talché la ricorrente non può opporre alla P.A. procedente un preteso difetto di motivazione circa la sussistenza, o meno, d’un indefettibile elemento della fattispecie che essa deve fornire al vaglio ed allo scrutinio di tal Autorità e non viceversa;
Considerato al riguardo che la ricorrente neppure in questa sede offre, aldilà dell’asserzione che il microimpianto de quo esista da oltre dieci anni, un serio principio di prova contraria in ordine alla conformità di quest’ultimo alle predette regole urbanistico-edilizie, sicché non può pretendere d’ ottenere la caducazione della nota impugnata senz’adempiere a quell’onere probatorio minimo che la legge le addossa, tra l’altro anche ai fini dello scrutinio della statuizione amministrativa a’sensi dell’art. 21-octies, c. 2, I per. della l. 7 agosto 1990 n. 241;
Considerato invero che siffatta prova non può esser inferita dalla ricorrente né dal fatto che il suo microimpianto insista accanto o sopra su un impianto di maggior potenza di terzi (perché detta vicenda non lo rende automaticamente conforme alle citate regole urbanistiche), né dal rapporto concessorio intercorrente tra costoro ed il Comune di OM (non essendo dimostrata la legittimità possibilità di sub-concessione a favore della ricorrente), né dall’assenza di repressione, da parte di quest’ultimo ente, di eventuali abusi edilizi in capo alla EMMEDUE s.r.l. od alla sua dante causa (assenza che, da sola, nulla aggiunge o toglie all’ontologica conformità, o difformità, dell’impianto stesso allo strumento urbanistico);
Considerato altresì che parimenti da rigettare è il secondo motivo d’impugnazione, in primo luogo perché neppure è seriamente dimostrata l’effettiva attivazione, da almeno un decennio anteriore all’entrata in vigore della l. 112/2004, del microimpianto de quo, all’uopo la dichiarazione resa a’sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 dovendosi intendere condizione sì necessaria per detti impianti (fino a 10 W) ubicati in zona disagiata, ma non sufficiente, per l’evidente ragione che il disagio, per gli organi periferici della P.A. intimata, riguarda sì l’accertamento dell’esistenza dell’impianto, ma solo per l’impossibilità di desumerla in base a rilievi periodicamente effettuati, senza che ciò implichi qualsivoglia semplificazione (o, peggio, superficialità) per la ricorrente nel comprovare con ragionevolezza certezza il tempo dell’attivazione dell’impianto stesso;
Considerato inoltre che del tutto infondata è la doglianza attorea di violazione dell’art. 7 della l. 241/1990, giacché fu la dante causa della ricorrente, la quale poi subentrò nella titolarità del microimpianto e nella relativa posizione di parte necessaria nel procedimento di sanatoria, a proporre istanza ex art. 27, c. 1 della l. 122/2004, onde l’oggetto del procedimento stesso fu chiaramente delimitato da tal richiesta e dal materiale probatorio colà versato e, quindi, l’avviso dell’avvio procedimentale nulla avrebbe aggiunto o tolto alla conoscenza di quest’ultimo o alla possibilità di partecipazione;
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, respinge il ricorso n. 10678/2005 RG in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 maggio 2009 con l'intervento dei sigg. Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO