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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/09/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1661 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa da
Parte_1
in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Via Valerio Villareale n. 6, domicilia.
APPELLANTE
CONTRO
(fall. N. 175/2015), in persona del Controparte_1
Curatore Avv. rappresentata e difesa dall' Avv. Livio Mangiaracina, e CP_2 presso il cui studio, sito in Via Antonio Meucci n. 9 è domiciliata
APPELLATA
e nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa Marabello, presso il Controparte_3 cui studio sito in Messina, Via Calabria n.36 è domiciliata
APPELLATA
OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 44
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27 novembre 2018, la Controparte_1
(Fall. n. 175/2015) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, CP_3
e l
[...] Parte_2
, chiedendo la dichiarazione di inefficacia e/o inopponibilità – nei confronti della
[...]
Curatela – del pagamento eseguito dall in favore della Sig.ra tramite Parte_1 CP_3
Controparte_4
La Curatela esponeva che la , creditrice dello quando ancora in bonis, CP_3 CP_1 aveva intrapreso un'esecuzione mobiliare nei confronti dello stesso e dell , quale Parte_1 terzo pignorato. Tale procedura si concludeva con l'ordinanza del 22 settembre 2015, con cui il Giudice dell'esecuzione disponeva l'assegnazione del credito fino alla concorrenza di €
4.299,05.
Poiché tale provvedimento non era stato eseguito, la promuoveva una nuova CP_3 esecuzione pignorando somme dell'Assessorato presso tesoriere regionale. Controparte_4
Con ordinanza del 24 luglio 2016 veniva disposta l'assegnazione di € 6.194,38, di cui €
5.219,69 per capitale ed il resto per spese di esecuzione. In forza di tale ordinanza,
l'Assessorato, tramite provvedeva al pagamento. CP_4
La Curatela osservava tuttavia che l'Assessorato era stato formalmente diffidato, con PEC del 23 dicembre 2015, a non eseguire alcun pagamento in favore di terzi – neppure in esecuzione di provvedimenti giudiziari – a causa della già intervenuta dichiarazione di fallimento dello . CP_1
Secondo la prospettazione attorea, quel pagamento era inefficace ex art. 44 L.F., in quanto estintivo di un debito del fallito adempiuto da un terzo con denaro proprio, con conseguente obbligo restitutorio in capo al creditore accipiens. Inoltre, la responsabilità solidale dell'Assessorato discendeva dall'avere eseguito il pagamento nonostante l'avvenuta comunicazione del fallimento. La Curatela rilevava, altresì, che l'atto integrava comunque
2 un pagamento anomalo in violazione della par condicio creditorum, inefficace anche ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F.
Con sentenza n. 3627/2020 il Tribunale di Palermo accoglieva integralmente le domande della Curatela, nonché la domanda di manleva proposta dalla , dichiarando CP_3
l'inefficacia del pagamento e condannando i convenuti alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Il Tribunale rilevava che le somme riscosse dalla , sebbene materialmente erogate CP_3 dall'Assessorato tramite erano riconducibili a rapporti con lo e CP_4 CP_1 dunque costituivano un adempimento di obbligazioni del fallito. Il pagamento preferenziale a un singolo creditore violava il principio della par condicio creditorum.
Quanto all'ordinanza di assegnazione, il Tribunale sottolineava che essa, pur avendo natura traslativa, produce effetti solo “salvo esazione”: è, cioè, rilevante, ai fini dell'opponibilità al fallimento, il momento del pagamento, non quello dell'adozione dell'ordinanza.
Avverso tale decisione proponeva appello l , articolando quattro Parte_1 motivi: (motivi 1-3, congiunti) Erronea condanna in solido con la e obbligo di CP_3 manleva, per difetto di legittimazione passiva dell rispetto all'azione ex art. 44 Parte_1
L.F. – secondo l'appellante, tale azione sarebbe proponibile solo nei confronti del creditore che ha ricevuto il pagamento (la ), e non del terzo esecutore. Inoltre, l'effetto CP_3 traslativo del credito si sarebbe già perfezionato con l'ordinanza del 22 settembre 2015, anteriore al fallimento. (motivo 4) Erroneità della statuizione sulle spese di lite, ritenute eccessive rispetto alla natura documentale della causa.
Le doglianze sono infondate.
È pacifico che la ricevette il pagamento solo a seguito dell'ordinanza del 24 luglio CP_3
2016, emessa quando il fallimento dello era già stato dichiarato (dicembre CP_1
2015).
L'ordinanza del 22 settembre 2015 non aveva estinto il debito, poiché – come chiarito da consolidata giurisprudenza (Cass. 1611/2000; Cass. 14779/2016) – l'ordinanza di
3 assegnazione produce effetti solo al momento della riscossione. L'art. 2928 c.c. conferma che il diritto dell'assegnatario si estingue soltanto con il pagamento effettivo.
Il pagamento del luglio 2016, effettuato con risorse riconducibili al fallito, ha violato il principio della cristallizzazione della massa attiva e passiva alla data della dichiarazione di fallimento. L'art. 44 L.F. sancisce l'inefficacia sia degli atti compiuti dal fallito (comma 1), sia dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione (comma 2).
Nel caso in esame, il pagamento ha prodotto un duplice effetto: ha estinto il debito dello verso la (inefficacia ex comma 1); ha estinto il debito dell'Assessorato CP_1 CP_3
Cont verso lo (inefficacia ex comma 2).
La Suprema Corte ha chiarito (Cass. 5994/2011; Cass. 10826/2020) che, dopo la dichiarazione di fallimento, i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente al curatore, pena la loro inefficacia verso la massa.
Ne consegue la correttezza della condanna solidale dell e della , nonché Parte_1 CP_3 dell'accoglimento della domanda di manleva, in quanto l'inadempimento dell'Assessorato ha costretto la creditrice a promuovere un nuovo giudizio quando già era sopravvenuto il fallimento.
Quanto alle spese, il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 91 c.p.c. e i parametri del
D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. 37/2018). Non sussiste quindi alcuna sproporzione nella condanna alle spese.
L'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, in €
3.200,00 oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e IVA di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, l'appellante è tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
4 1.Rigetta l'appello proposto dall Parte_2
avverso la sentenza n. 3627/2020 del Tribunale di
[...]
Palermo;
2.Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della , liquidate in € 3.200,00, Controparte_5
oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
3.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 31.10.2024.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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