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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 01/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 838 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(C.F. e P.I , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Daniela D'Angelo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Avezzano, alla via Vincenzo Falcone n.10
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Fabio Gallese (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, alla via Monte C.F._3
Velino n. 71, b
- APPELLATO-
1 Conclusioni: per l'appellante, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
16.1.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 13.3.2025; per l'appellato, come da comparsa di costituzione e da note di trattazione scritta depositate in data 19.3.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di appello notificato in data 15.5.2019 l' ha impugnato Parte_2
la sentenza n. 498/18 del Giudice di Pace di Avezzano, depositata in data 23.11.2018 e non notificata, con cui era stata accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso la cartella CP_1
di pagamento n. 05420180002381144000.
L'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza appellata deducendo che il primo giudice ha erroneamente ritenuto inesistente la notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo pec in difetto di dimostrazione dell'esistenza della firma digitale sul documento allegato in formato .pdf.
2. Si è tempestivamente costituito l'appellato chiedendo il rigetto del gravame.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado e sentite le parti, la causa, con ordinanza del 27.3.2025 resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note indicate in epigrafe.
4. L'appello è fondato e può dunque trovare accoglimento.
4.1. Giova premettere che con l'originaria opposizione avverso la sopra indicata cartella esattoriale l'odierno appellato ha dedotto l'inesistenza della relativa notifica sia in ragione della allegazione del documento notificato telematicamente in formato .pdf semplice e, quindi, non in uno dei formati normativamente previsti per i documenti informatici onde garantirne l'immodificabilità (CAdES o
PAdES o XAdES) sia in ragione della mancata sottoscrizione con valida firma digitale del documento allegato con relativa attestazione di conformità all'originale da parte del dirigente a ciò preposto.
4.2. Il primo giudice ha accolto l'opposizione ritenendo inesistente la notifica telematica della cartella esattoriale per essere stati notificati gli allegati in formato .pdf e senza dimostrazione dell'esistenza di valida firma digitale sul documento allegato.
4.3. L'appellante ha dedotto l'erroneità di tale motivazione sottolineando: che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non è necessario che l'allegato alla pec validamente notificata sia a sua volta in formato “p7m” e che, con la comparsa di risposta nel primo grado di giudizio, è stata prodotta la relata di notifica da cui si evince, mediante la ricevuta di avvenuta consegna, la ritualità della notifica della cartella effettuata a mezzo pec nel rispetto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/73; che
2 in ogni caso il primo giudice avrebbe dovuto ritenere sanato l'eventuale vizio in ragione del raggiungimento dello scopo, in quanto l'atto era certamente entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario che lo aveva peraltro tempestivamente impugnato;
che ancora erroneamente il primo giudice ha ritenuto necessaria la firma digitale della cartella allegata, in contrasto con la normativa speciale che ne regolamenta la predisposizione quale atto vincolato per cui non è imposta la sottoscrizione ma solo la stampigliatura della denominazione delle società di riscossione.
4.4. L'appellato ha di contro eccepito: l'inesistenza della notifica anche perché inviata da indirizzo diverso rispetto a quelli indicati sui pubblici registri;
l'inesistenza della notifica, come correttamente evidenziato dal primo giudice, per i motivi già evidenziati con l'originaria opposizione;
l'inapplicabilità alla specie della sanatoria per conseguimento dello scopo.
4.5 Così sinteticamente ricostruita la presente vicenda processuale risulta dirimente richiamare, con riguardo alle questioni in questa sede controverse, gli orientamenti nelle more elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a cui si ritiene di aderire.
E' stato infatti chiarito:
- che l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto (cartaceo o digitale), poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, il quale deve essere predisposto secondo un apposito modello ex art. 25 del D.P.R. n. 602/73 che non prevede la sottoscrizione dell'agente (cfr., Cass., ord. n. 19327/24, Cass., ord. n. 35541/23);
- che l'affermata equivalenza dei formati “.p7m” e “.pdf” in punto di firma digitale per gli atti del processo civile vale a fortiori per gli atti notificati telematicamente dalla pubblica amministrazione e per le cartelle di pagamento, sicché è valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo pec in formato “.pdf”, senza necessità che sia adottato il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante pec è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare e dimostrare (cfr., Cass., ord. n. 30922/24).
Le argomentazioni che precedono consentono di escludere che ricorra nella specie l'inesistenza o comunque l'invalidità della notifica eseguita dall'appellante e rendono quindi evidentemente superfluo ogni accertamento in ordine all'applicabilità alla specie – ed in quali limiti – dei principi di
3 cui agli artt. 156 e 160 c.p.c. (applicabilità peraltro affermata dalla giurisprudenza di legittimità; cfr.,
Cass., ord. n. 6417/19, Cass., ord. n. 677/25).
Né da ultimo a diverse conclusioni è possibile pervenire in ragione di quanto dedotto in ordine all'indirizzo del mittente della notifica sia perché trattasi di censura sollevata per la prima volta in sede di gravame sia perché, in accordo con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.,
Cass., sent. n. 18684/23), la notifica a mezzo pec della cartella esattoriale da un indirizzo estraneo al registro INI -Pec non inficia la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui risulta provenire per come ricavabile dall'indirizzo (nella specie,
t), dovendo invece il contribuente allegare e Email_1
dimostrare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso rispetto a quello riportato nel suindicato registro pubblico (onere che non può ritenersi assolto nel caso in esame).
In conclusione l'appello proposto può dunque trovare accoglimento e, in riforma della sentenza appellata, deve essere rigettata l'opposizione originariamente proposta dall'odierno appellato.
5. Ricorrono infine i presupposti per compensare le spese del doppio grado, avuto segnatamente riguardo ai diversi orientamenti registrati nella giurisprudenza di merito all'epoca dell'introduzione della controversia ed alla successiva elaborazione di più consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 838 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
- ACCOGLIE l'appello proposto da nei confronti di Parte_2 [...]
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 498/18 del Giudice di Pace di Avezzano, rigetta CP_1
l'opposizione proposta da nei confronti di;
CP_1 Parte_2
- COMPENSA le spese del doppio grado.
Così deciso in data 1.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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