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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. AF SD - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11418 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex artt. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROMANO MARIA GIOVANNA presso la quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROMANO MARIA GIOVANNA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/06/2025 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo: di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 20/06/2019; che dal matrimonio erano nati due figli: , il 02.07.2008, e il 19.04.2017; Per_1 Per_2 che la casa familiare sita in Napoli alla via Masseria Grande n. 80 era concessa in comodato d'uso gratuito trattandosi di abitazione di proprietà della famiglia di origine della sig.ra Parte_1 che il sig. aveva, già da un anno, trasferito la propria residenza presso un'altra abitazione sita CP_1 in via Montagna Spaccata n. 560; che il sig. svolgeva la professione di operaio mentre la sig.ra era in cerca di CP_1 Parte_1 occupazione;
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per il rigetto della domanda rilevando che le parti avevano omesso di indicare dettagliatamente i giorni infrasettimanali di visita e avevano previsto una “permanenza eccessivamente ridotta” dei minori presso il padre nel periodo estivo.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata e meritevole di accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.; infatti, il calendario di visita padre-figlio è sufficientemente determinato e idoneo a garantire il diritto alla bigenitorialità.
Le parti, in particolare, hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. La Sig.ra continuerà a risiedere presso la casa familiare sita a sita in Parte_1
Napoli alla Via Masseria Grande 80, individuata come casa coniugale, concessa in comodato d'uso gratuito, trattandosi di abitazione di proprietà della famiglia di origine della Sig. ; Parte_1
2. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
3. I figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato presso la residenza materna;
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il sig. potrà vedere e tenere Controparte_1 con sé i figli secondo le linee indicate nel piano genitoriale allegato e comunque secondo uno schema che qui si indica.
a) i figli minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
staranno con il padre a weekend alterni dal venerdì sera alle 18,30 fino alla domenica sera fino alle 18,00, occupandosi in ogni caso il sig. di prendere e di riportare i figli a casa della CP_1 madre;
il padre, durante la settimana, terrà con sé i figli due volte a settimana dalle ore 16,00 fino alle 21.00, avendo cura di prendere e riportare i figli dalla madre;
tutto salvo diverso accordo tra i genitori,;
b) durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore in modo esclusivo, una settimana consecutiva, da scegliere, in accordo tra i genitori, entro il 30 aprile di ogni anno, nei mesi da giugno a settembre, tenuto conto che, in caso di disaccordo, la scelta del periodo spetterà ad anni alterni, alla madre ed al padre. Per il restante periodo di vacanza scolastico, si manterrà il calendario di frequentazione ordinario di cui sopra sub a); il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
c) le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza: i figli ad anni alterni, trascorreranno la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro e così sarà per il 31 dicembre il 1 ed il 6 gennaio. Anche il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo seguono il criterio dell'alternanza. In caso di disaccordo, la scelta, il primo anno, spetterà alla madre. Per il restante periodo di vacanza scolastico, sia natalizio che pasquale, si manterrà il calendario di frequentazione ordinario di cui sopra sub a); il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
d) le restanti festività dell'anno verranno concordate di volta in volta, rispettando il criterio dell'alternanza dei bambini presso l'uno o l'altro genitore;
salvo diverso accordo dei genitori;
e) i minori trascorreranno con i rispettivi genitori il giorno del loro compleanno, così come, con il genitore di riferimento, la festa del babbo e della mamma. Il giorno del compleanno dei bambini sarà trascorso con entrambi i genitori e, in mancanza di accordo in tal senso, alternando di anno in anno con ciascuno di essi;
tutto salvo diverso accordo dei genitori;
5. Il Sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed CP_1 Per_1 Per_2 verserà alla sig.ra la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio, Parte_1 per un importo complessivo di € 600,00 (seicento /00) somma annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente ad essa intestato - di cui la stessa provvederà a fornire il codice Iban — entro il giorno 5 di ogni mese.
6. L'assegno unico universale sarà posto a favore del coniuge che possa richiederlo per il maggiore importo, allo stato attuale è la Sig.ra che lo riceve nella misura del 100% Parte_1 per entrambi i minori;
7. le altre spese verranno divise al 50% tra le parti, così come stabilito nel protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Napoli in data 7/3/2018. Il rimborso delle spese straordinarie è dovuto pro quota al genitore che le ha anticipate, previa esibizione di idonea documentazione, entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese sia già conosciuto da uno dei genitori, questo stesso potrà richiedere almeno sette giorni prima dell'esborso, il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che avrà percepito in anticipo la quota parte dall'altro fornirà documentazione dell'avvento pagamento il giorno stesso in cui verrà sostenuta la spesa. Le spese straordinarie sono detraibili ai fini Irpef nella misura del 50% per ciascuno dei genitori, così come nella stessa misura, beneficeranno anche degli eventuali rimborsi o sussidi disposti dallo Stato e/o da Enti pubblici e/o privati, per spese scolastiche e/o sanitarie del figlio;
8. i ricorrenti si autorizzano reciprocamente all'iscrizione dei figli sui propri rispettivi passaporti, nonché alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valide anche per l'espatrio;
9. i coniugi, economicamente autosufficienti, provvederanno autonomamente al loro mantenimento e dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione dell'assegno di mantenimento ed entrambi accettano reciprocamente la rinuncia;
10. Per quanto non previsto ai precedenti punti, i coniugi dichiarano di aver già definito compiutamente tutti i rapporti patrimoniali ed economici tra di loro esistenti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro e comunque vi rinunciano”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli omologare.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.32, parte I, S. Sez. W, reg. Atti Matrimonio anno 2019);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il Presidente est.
AF SD 6