Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 05/06/2025, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04297/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06359/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6359 del 2024, proposto da
IN PE, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Sagnibene, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ambito Territoriale di Caserta, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Uff Scolastico Reg Umbria Uff IV Ambito Territoriale per la Provincia di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sez. Lavoro n. 2191/2024 del 2.10.2024, notificata in data 5.10.2024 e divenuta irrevocabile, e per la declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. 114, comma IV, lett. b) c.p.a., della Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale di Caserta prot. 23181 del 29.10.2024, con cui l’Ambito Territoriale di Caserta ha eluso il giudicato non provvedendo all’immissione in ruolo della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e di Uff Scolastico Reg Umbria Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso all’esame parte ricorrente chiedeva darsi ottemperanza alla sentenza meglio in epigrafe individuata con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice del lavoro, aveva ordinato l’immissione in ruolo della ricorrente con l’assegnazione di una sede compresa nell’ambito territoriale di Caserta;
Considerato che da ultimo, in ragione del sopravvenuto provvedimento con il quale la ricorrente è stata immessa in ruolo con l’assegnazione di una sede compresa nell’ambito territoriale di Napoli (cfr. allegati documentali in atti), parte ricorrente dichiarava di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, pur insistendo per la condanna della resistente alle spese di giudizio;
Considerato che, in ossequio al principio dispositivo, che dà rilievo precipuo alla volontà della parte ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile avendo la ricorrente dichiarato di non avere interesse alla sua prosecuzione;
Considerato che le spese di giudizio vadano regolate secondo soccombenza, nell’importo indicato in dispositivo, non essendo revocabile in dubbio la responsabilità dell’Amministrazione resistente nel causa alla lite non procedendo tempestivamente a quanto imposto dal giudicato, posto che solo in data recente ha emanato un provvedimento che, pur non essendo coerente con quanto disposto nel titolo ottemperando (che, come detto, attribuiva alla ricorrente una sede nell’ambito territoriale di Caserta laddove con l’assetto attuale se ne attribuisce uno ricadente nell’ambito della provincia di Napoli), la ricorrente ha nondimeno ritenuto di accettare senza riserve, con l’apposizione della richiesta clausola di distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore della ricorrente e per essa del suo procuratore dichiaratosi antistatario, nell’importo complessivo di euro 2.000, 00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO