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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/10/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 1449 /2025
Avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Vertente tra
, nata a [...] il [...] , rapp.tata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Cozzolino Angelo ricorrente
E
c.f , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/01/1959 , rapp.to e difeso dall' avv. D'Errico Teresa resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter cpc con scadenza al 06.10.2025, le parti si riportavano all'accordo depositato in atti.
MOTIVI in FATTO ed in DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.03.2025 la ricorrente di cui in epigrafe chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.11.1978 in Pomigliano d'RC con il sig. , dalla cui unione sono nate tre figlie oramai maggiorenni e autonome, senza Controparte_1 formulare domanda di provvedimenti accessori. A sostegno della domanda adduceva che con accordo concluso il 12.01.2021 innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pomigliano d'RC era stata autorizzata la separazione consensuale tra i coniugi e che da allora perdurava ininterrotto lo stato separativo.
In data 14.07.2025 si costituiva il resistente che non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con successive note del 5.08.2025 le parti congiuntamente rappresentavano di essere addivenute ad un accordo deducendo di essere interessate esclusivamente alla pronuncia sullo status;
chiedevano pertanto la trattazione dell'udienza in modalità cartolare.
Con decreto del 10.09.2025, il Presidente relatore, esaminati gli atti, disponeva che la già calendarizzata udienza del 6.10.2025 fosse trattata in modalità cartolare per la precisazione delle conclusioni congiunte.
Con note ex art 127 ter cpc con scadenza al 6.10.2025 depositate in data 14.09.2025 le parti ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni indicate.
Sulle conclusioni in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
La domanda è fondata e merita accoglimento .
Nella fattispecie è invero provato il titolo addotto a sostegno della stessa e cioè accordo di separazione del 12.01.2021 concluso innanzai all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pomigliano d'RC, regolarmente annotato nell'atto di matrimonio.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, stando alle risultanze istruttorie e alle certificazioni anagrafiche trasfuse in atti . Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b)
l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 .
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo le parti espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge .
Quanto alle determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto del fatto che già dall'epoca della separazione i coniugi si erano dichiarati autonomi economicamente, che la ricorrente non ha formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, né di assegno di mantenimento per le figlie in quanto autonome economicamente.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Spese compensate.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pomigliano d'RC il giorno 25/11/1978 dai signori , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Na) il 25/03/1962 e c.f , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
D'RC (Na) il 19/01/1959 ( atto n. 181 , P. II, s. A , anno 1978 );
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
3) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 06/10/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca