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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/12/2025, n. 4369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4369 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 5/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7831/25 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Laura Viola;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ' per CP_1 procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Vittori;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note autorizzate in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 luglio 2025, esponeva: che la Parte_1
Sig.ra ha beneficiato, sin dal 1° gennaio 2012, della pensione di Parte_1 reversibilità di categoria SO (n. 20082934), concessa in suo favore a seguito del decesso del marito, nato a [...] il [...] c.f.: Persona_1
, sulla base dei requisiti di legge allora accertati;
che nel marzo C.F._1
1 del 2025, l' ha notificato alla Sig.ra un provvedimento di recupero di CP_1 Pt_1 somme asseritamente indebitamente percepite, affermando che, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 gennaio 2020, la prestazione sarebbe stata erogata in misura superiore a quella effettivamente spettante, per via del presunto superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa di riferimento;
che la Sig.ra ha Pt_1 sempre agito in buona fede, confidando nella correttezza dei conteggi e dei controlli operati dall'ente previdenziale e che nessuna volontà dolosa può esserle imputata, anche in considerazione del fatto che i redditi eventualmente rilevanti ai fini della prestazione erano comunque conoscibili dall' , essendo già stati dichiarati alla pubblica CP_1 amministrazione attraverso le ordinarie modalità fiscali;
che il provvedimento impugnato è illegittimo per irripetibilità delle somme percepite a titolo di prestazione previdenziale;
che la pensione di reversibilità, appartenente al più ampio genus delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti;
che l'ordinamento la configura, appunto, come “una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno e alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici
(art. 3, secondo comma, Cost.) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, Cost.) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, Cost.)” (Corte cost., sentenza n. 286 del 1987); che per effetto della morte del lavoratore, dunque, “la situazione pregressa della vivenza a carico subisce interruzione”, ma il trattamento di reversibilità
“realizza la garanzia della continuità del sostentamento ai superstiti” (Corte cost., n.
286/1987, Cass. civ., n. 12564/2018, cit.); che, conseguentemente, verificata l'esistenza dei requisiti legislativamente previsti e poc'anzi rammentati, sin dal 1° gennaio 2012
l' ha iniziato a corrispondere all'odierna ricorrente la pensione di reversibilità di CP_1 categoria SO (n. 20082934) a seguito del decesso del marito;
che tuttavia, solo nel 2025,
l'ente previdenziale ha notificato alla ricorrente un provvedimento di recupero somme, per presunto superamento dei limiti reddituali riferiti al periodo 1° gennaio 2012 – 31 gennaio 2020, ritenendo le somme percepite in misura superiore a quelle spettanti;
che tale pretesa appare manifestamente illegittima, alla luce della disciplina vigente in materia di indebiti previdenziali;
che la materia in questione è regolata dalla L. n. 88 del
1989 che, all'art. 52, rubricato "Prestazioni indebite", stabilisce quanto segue: “Le
2 pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria [...] nonché la pensione sociale [...] possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.”; che tale norma è stata interpretata autenticamente dall'art. 13 della L.
n. 412/1991, che consente il recupero solo se l'indebita percezione è dovuta a dolo del pensionato oppure vi è stata omessa/incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione non già conosciuti dall'ente; che, in assenza di dolo, la somma erogata non è ripetibile se l'errore è imputabile all' o se i dati erano nella CP_1 sua disponibilità; che si rileva nondimeno che, la stessa normativa, all'art. 13 della l. n.
412 del 1991, prevede stringenti termini decadenziali per l'azione di recupero. CP_ Precisamente, si impone all' di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e a provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;
che nel caso di specie, la pretesa dell' – CP_1 formalizzata solo nel 2025 – riguarda un arco temporale concluso oltre cinque anni prima, ossia al 31 gennaio 2020 e che a nulla rileva se i redditi fossero o meno dichiarati: in entrambi i casi l'azione è tardiva, e quindi decaduta per legge.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: accertare e dichiarare la nullità del provvedimento impugnato, avente ad oggetto la richiesta di restituzione somme indebitamente percepite dalla Sig.ra , relativa Parte_1 alla pensione oggetto di causa portante n. SO/20082934, nonché per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità e/o della nullità ovvero annullabilità di tutti gli atti e/o provvedimenti comunicati, nonché di ogni altro ed ulteriore atto e/o provvedimento presupposto e/o successivo, e conseguentemente disporre in Suo favore il pagamento della prestazione indebitamente trattenute;
. accertare e dichiarare la violazione dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, in ordine alle tempistiche di CP_ accertamento violate dall' e conseguentemente dichiarare l'invalidità dell'accertamento e l'illegittimità e/o della nullità ovvero annullabilità di tutti gli atti e/o provvedimenti comunicati, nonché di ogni altro ed ulteriore atto e/o provvedimento presupposto e/o successivo, e conseguentemente disporre in Suo favore il pagamento della prestazione indebitamente trattenute.
3 CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese tendenti a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 5.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che la storia degli indebiti in previdenza è lunga e complessa;
il diritto alla loro ripetizione è stato disciplinato, nel corso del tempo, da disposizioni che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c., hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche. In particolare in materia si sono succedute le seguenti disposizioni:
1. Art. 80, terzo comma, R.D. 28/08/1924, n. 142; 2. Art. 52, L 09/03/1989, n. 88; 3. Art. 13, L
30/12/1991, n. 412; 4. Legge 23/12/1996, n. 662. [Questa disciplina, transitoria e speciale, non si applica per il futuro (e perciò non innova il regime dell'indebito previdenziale, posto, da ultimo, dall'art. 13 della legge 412/1991), ma regola esclusivamente gli indebiti già erogati dagli enti pubblici di previdenza obbligatoria prima del 1° gennaio 1996, collegando la loro irripetibilità o (limitata) ripetibilità alla sola misura del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF nel 1995];
5. Art. 38, commi 7, 8,
9, 10 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Sulla scorta della normativa richiamata, gli indebiti riferiti a pagamenti effettuati fino al
31 dicembre 2000 soggiacciono alla normativa di cui all'art. 38 della legge 448/2001.
Gli indebiti riferiti a pagamenti successivi a tale data rientrano nella disciplina di cui all'art. 52, così come innovato dall'art. 13 della legge 412/1991.
In particolare, l'art. 52 della L 09.03.1989 n. 88, testualmente recita “1) le pensioni a carico dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”.
4 “2) Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Tale disposizione ha ricevuto poi un'interpretazione autentica da parte dell'art. 13, comma 1, della Legge 30.12.1991 n. 412, secondo il quale “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Raffrontando i due contenuti normativi può agevolmente dedursi che viene sancita l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede sulla scorta di un provvedimento definitivo viziato da errore imputabile all'ente erogatore.
Sul punto la Suprema Corte, con sentenza n. 1420/93, ha statuito che “in base all'art. 52
L. n. 88/89 e alla norma di cui all'art. 13 L. 412/91, la ripetizione dei ratei di pensione indebitamente percepiti è possibile solo nella ipotesi di indebita erogazione dovuta a dolo dell'interessato, di inesistenza di rapporto assicurativo o di erogazione fatta a persona nei confronti della quale non sia neppure iniziato alcun procedimento di liquidazione di un trattamento pensionistico”.
Infine, ulteriore ed autorevole argomento a sostegno della irripetibilità, è costituito dall'insegnamento della Consulta che, con sentenza n. 431/93, ha evidenziato come “nel CP_ quadro di disciplina delle pensioni private gestito dall' si è affermato ed è venuto via via consolidandosi un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.), trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque)
5 avente come minimo denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta”.
Il comma 1 dell'art. 13 L. 412/91, dispone quindi che sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo del quale sia data espressa comunicazione al pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' , salvo che l'indebita erogazione sia dovuta a dolo del pensionato. CP_2
L'errore può essere contestuale al provvedimento di liquidazione della prestazione, oppure successivo per mancata o tardiva applicazione di una norma o per il mutamento della situazione di fatto incidente sul diritto o la misura della prestazione e può consistere anche nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall' . (punto 2.3 della circ. CP_2
31/2006 dell' . CP_1
L'imputabilità dell'errore all' è esclusa dall'omessa o incompleta CP_1 comunicazione, da parte dell'interessato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazione, che non siano già conosciuti dall' . CP_2
Pertanto, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili (sempre che i fatti non erano già a conoscenza dell' , CP_1 invece, non sono recuperabili, le somme indebitamente erogate successivamente alla comunicazione, da parte dell'interessato, del fatto incidente sul diritto o sulla misura della pensione.
Altra ipotesi verificabile è che la prestazione può essere liquidata in modo corretto, tuttavia nel corso della sua vita possono intervenire norme o fatti incidenti sul diritto o la misura, che devono dar luogo ad una tempestiva riforma del provvedimento
(ricostituzione).
In tali casi la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri:
a) gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall' sono suscettibili di sanatoria. CP_2
6 b) qualora i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato (e non siano già a conoscenza dell' , le somme CP_1 indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate.
Orbene, i pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, sono invece disciplinati dal comma 2 dell'articolo 13 della Legge 412/91, che pone in capo all' l'onere di verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla CP_1 misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate (Cfr.: Corte Costituzionale n.
166/1996; Corte di Cassazione n. 11484 del 23 dicembre 1996).
Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96, così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto conoscenza successivamente al CP_2 provvedimento di liquidazione o riliquidazione.
Da tale interpretazione la Suprema Corte (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., 14.01.2012 n 963;
Cass. Civ., Sez. Lav., 20.01.2011 n. 1228) non si mai discostata nel tempo avendo sempre ritenuto che il rispetto del termine annuale costituisca una condizione di ripetibilità.
Pertanto, ai fini della recuperabilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni collegate al reddito, possono determinarsi le seguente situazioni:
- Redditi non conosciuti dall' . CP_2
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro il 31 dicembre dell'anno CP_2 successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi.
Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
7 Peraltro il legislatore (Cfr.: Art 15, comma 1, del D.L 01/07/2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L 03/08/2009 n. 102), ha previsto che i redditi debbano essere trasmessi all' dalla Agenzia delle Entrate. Pertanto i pensionati devono CP_1 comunicare solo i redditi non segnalati all'Agenzia delle Entrate.
- Redditi conosciuti dall'Istituto.
L' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo se la notifica del CP_1 debito avviene entro l'anno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
Trattasi generalmente di dati residenti negli archivi dell'Istituto (es. godimento di altra prestazione, pensione coniuge, redditi da lavoro, titolarità di pensione estera o di altro
Ente, etc.) e che non sono incrociati tempestivamente con la posizione pensionistica.
Osserva, ancora, il decidente he la Suprema Corte ha recentemente ribadito che, diversamente che nell'indebito assistenziale, “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di CP_1 recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' CP_2 rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 15039 del
31/05/2019).
CP_ L'articolo 13, comma 2, 1egge n. 412/1991 stabilisce, invero, che «l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
Tale obbligo di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, quale condizione per la ripetizione, è rimasto immutato nonostante le modifiche alle modalità di comunicazione dei dati reddituali, apportate da ultimo dall'art. 13, comma 6, del D.L.
n. 78/2010, conv. con modif. nella Legge n. 122/2010 (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 18551 del 26/07/2017).
8 CP_ La norma, a parere della Corte di Legittimità, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 3802 del 8/02/2019).
Sicché, ai fini del recupero di quanto indebitamente erogato, non è necessario l'accertamento del dolo dell'assicurato, “ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad esse (così Cass. n. 3215 del 2018, in motivazione), di talché, una CP_2 volta che il pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico
(prima del quale adempimento il termine annuale non decorre: così Cass. n. 953 del
2012), debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state erogate in eccesso rispetto al dovuto” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 15039 del 31/05/2019, cit.).
Di recente, tuttavia, la Corte ha ulteriormente precisato come l'articolo 13 citato, nella CP_ parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, “si interpreta nel senso che entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito -
"id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” (cfr.
Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 13918 del 20/5/2021).
Sicché, deve condividersi il principio secondo cui "L'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 953 del 24/01/2012).
Orbene, nel caso in esame, la situazione relativa alla pensione estera è venuta a CP_ conoscenza dell' nell'anno 2015, come si desume dal documento versato in atti da parte ricorrente in allegato alle note depositate in data 25.11.2025, che essendo un
9 documento indispensabile ai fini del decidere viene acquisito ex art. 421 c.p.c., la verifica è avvenuta nell'anno 2020 e la contestazione risulta notificata nell'anno 2021.
CP_ L' infatti, ha prodotto in atti il provvedimento di contestazione dell'indebito datato CP_ 15.03.2021 (all. 1 memoria , che contestava l'indebito dall'1.01.2012 al
30.01.2020 per l'importo di € 12.616,29. Orbene nella pagina 2 dell'atto depositato è chiaramente indicato il numero pratica che è 15450535 ed il medesimo numero è CP_ riportato nell'avviso di ricevimento relativo (all. 4 memoria analogamente CP_ prodotto dall' e che risulta consegnato alla ricorrente in data 22.03.2021. Il predetto avviso di ricevimento non porta la firma della ricorrente in quanto risulta formato secondo le disposizioni ratione temporis vigenti in ragione dell'emergenza pandemica.
Difatti, durante l'emergenza pandemica covid 19, gi avvisi di ricevimento delle raccomandate avevano valore legale anche senza la firma fisica del destinatario, grazie a specifiche disposizioni normative e procedure adottate per ragioni sanitarie. In detto periodo per minimizzare i contati fisici e ridurre il rischio di contagio ha CP_3 introdotto una procedura speciale. L'operatore postale (postino) non richiedeva la firma al destinatario, si limitava a citofonare o a contattare il destinatario per informarlo della consegna e, in caso di esito positivo, apponeva lui stesso la firma sull'avviso di ricevimento, attestando l'avvenuta consegna. Questa modalità operativa stabilita in accordo con l'Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni (AGCOM) e supportata da decreti legge emergenziali garantiva comunque la validità legale della notifica equiparandola a una notifica standard con firma del destinatario.
Ciò è esattamente quello che è avvenuto nel caso di specie, infatti, sull'avviso di ricevimento in prossimità dello spazio riservato alla firma del destinatario vi è scritta la dizione “emergenza pandemica” e, quindi, è indicata la data di consegna e poi apposta la firma dell'operatore postale.
Tuttavia, rileva il decidente che la contestazione dell'indebito, pur essendo intervenuta CP_ validamente nell'anno 2021 deve comunque ritenersi tardiva. L' infatti, essendo venuto a conoscenza dell'esistenza della pensione estera nel 2015, avrebbe dovuto procedere alla verifica nell'anno 2016 ed effettuare la contestazione nell'anno 2017.
L'azione di recupero dell'indebito, mancando evidenze contrarie, risulta esser stata CP_ avviata tardivamente, oltre l'anno successivo a quello nel quale l' ha avuto
10 conoscenza o conoscibilità dei dati reddituali completi della pensionata per l'anno d'imposta 2016 ai fini delle verifiche di competenza.
Va dichiarata, perciò, la illegittimità della richiesta di restituzione di cui alla comunicazione impugnata.
Il ricorso, quindi, può trovare accoglimento.
Le spese di lite, in ragione dei contrasti giurisprudenziale esistenti in materia, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
accoglie il ricorso e dichiara la illegittimità della richiesta di restituzione dell'indebito di cui alla comunicazione del 3.03.2025 per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 13, comma 2, L. 412/1991;
CP_ Per l'effetto, dichiara che alcuna somma è dovuta dalla ricorrente all' per l'indebito CP_ sopra indicato ed in conseguenza condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme che sono state trattenute in ragione del predetto titolo, oltre interessi legali fino al soddisfo;
compensa le spese.
Catania, 7 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 5/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7831/25 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Laura Viola;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ' per CP_1 procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Vittori;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note autorizzate in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 luglio 2025, esponeva: che la Parte_1
Sig.ra ha beneficiato, sin dal 1° gennaio 2012, della pensione di Parte_1 reversibilità di categoria SO (n. 20082934), concessa in suo favore a seguito del decesso del marito, nato a [...] il [...] c.f.: Persona_1
, sulla base dei requisiti di legge allora accertati;
che nel marzo C.F._1
1 del 2025, l' ha notificato alla Sig.ra un provvedimento di recupero di CP_1 Pt_1 somme asseritamente indebitamente percepite, affermando che, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 gennaio 2020, la prestazione sarebbe stata erogata in misura superiore a quella effettivamente spettante, per via del presunto superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa di riferimento;
che la Sig.ra ha Pt_1 sempre agito in buona fede, confidando nella correttezza dei conteggi e dei controlli operati dall'ente previdenziale e che nessuna volontà dolosa può esserle imputata, anche in considerazione del fatto che i redditi eventualmente rilevanti ai fini della prestazione erano comunque conoscibili dall' , essendo già stati dichiarati alla pubblica CP_1 amministrazione attraverso le ordinarie modalità fiscali;
che il provvedimento impugnato è illegittimo per irripetibilità delle somme percepite a titolo di prestazione previdenziale;
che la pensione di reversibilità, appartenente al più ampio genus delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti;
che l'ordinamento la configura, appunto, come “una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno e alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici
(art. 3, secondo comma, Cost.) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, Cost.) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, Cost.)” (Corte cost., sentenza n. 286 del 1987); che per effetto della morte del lavoratore, dunque, “la situazione pregressa della vivenza a carico subisce interruzione”, ma il trattamento di reversibilità
“realizza la garanzia della continuità del sostentamento ai superstiti” (Corte cost., n.
286/1987, Cass. civ., n. 12564/2018, cit.); che, conseguentemente, verificata l'esistenza dei requisiti legislativamente previsti e poc'anzi rammentati, sin dal 1° gennaio 2012
l' ha iniziato a corrispondere all'odierna ricorrente la pensione di reversibilità di CP_1 categoria SO (n. 20082934) a seguito del decesso del marito;
che tuttavia, solo nel 2025,
l'ente previdenziale ha notificato alla ricorrente un provvedimento di recupero somme, per presunto superamento dei limiti reddituali riferiti al periodo 1° gennaio 2012 – 31 gennaio 2020, ritenendo le somme percepite in misura superiore a quelle spettanti;
che tale pretesa appare manifestamente illegittima, alla luce della disciplina vigente in materia di indebiti previdenziali;
che la materia in questione è regolata dalla L. n. 88 del
1989 che, all'art. 52, rubricato "Prestazioni indebite", stabilisce quanto segue: “Le
2 pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria [...] nonché la pensione sociale [...] possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.”; che tale norma è stata interpretata autenticamente dall'art. 13 della L.
n. 412/1991, che consente il recupero solo se l'indebita percezione è dovuta a dolo del pensionato oppure vi è stata omessa/incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione non già conosciuti dall'ente; che, in assenza di dolo, la somma erogata non è ripetibile se l'errore è imputabile all' o se i dati erano nella CP_1 sua disponibilità; che si rileva nondimeno che, la stessa normativa, all'art. 13 della l. n.
412 del 1991, prevede stringenti termini decadenziali per l'azione di recupero. CP_ Precisamente, si impone all' di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e a provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;
che nel caso di specie, la pretesa dell' – CP_1 formalizzata solo nel 2025 – riguarda un arco temporale concluso oltre cinque anni prima, ossia al 31 gennaio 2020 e che a nulla rileva se i redditi fossero o meno dichiarati: in entrambi i casi l'azione è tardiva, e quindi decaduta per legge.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: accertare e dichiarare la nullità del provvedimento impugnato, avente ad oggetto la richiesta di restituzione somme indebitamente percepite dalla Sig.ra , relativa Parte_1 alla pensione oggetto di causa portante n. SO/20082934, nonché per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità e/o della nullità ovvero annullabilità di tutti gli atti e/o provvedimenti comunicati, nonché di ogni altro ed ulteriore atto e/o provvedimento presupposto e/o successivo, e conseguentemente disporre in Suo favore il pagamento della prestazione indebitamente trattenute;
. accertare e dichiarare la violazione dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, in ordine alle tempistiche di CP_ accertamento violate dall' e conseguentemente dichiarare l'invalidità dell'accertamento e l'illegittimità e/o della nullità ovvero annullabilità di tutti gli atti e/o provvedimenti comunicati, nonché di ogni altro ed ulteriore atto e/o provvedimento presupposto e/o successivo, e conseguentemente disporre in Suo favore il pagamento della prestazione indebitamente trattenute.
3 CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese tendenti a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 5.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Osserva il decidente che la storia degli indebiti in previdenza è lunga e complessa;
il diritto alla loro ripetizione è stato disciplinato, nel corso del tempo, da disposizioni che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c., hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche. In particolare in materia si sono succedute le seguenti disposizioni:
1. Art. 80, terzo comma, R.D. 28/08/1924, n. 142; 2. Art. 52, L 09/03/1989, n. 88; 3. Art. 13, L
30/12/1991, n. 412; 4. Legge 23/12/1996, n. 662. [Questa disciplina, transitoria e speciale, non si applica per il futuro (e perciò non innova il regime dell'indebito previdenziale, posto, da ultimo, dall'art. 13 della legge 412/1991), ma regola esclusivamente gli indebiti già erogati dagli enti pubblici di previdenza obbligatoria prima del 1° gennaio 1996, collegando la loro irripetibilità o (limitata) ripetibilità alla sola misura del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF nel 1995];
5. Art. 38, commi 7, 8,
9, 10 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Sulla scorta della normativa richiamata, gli indebiti riferiti a pagamenti effettuati fino al
31 dicembre 2000 soggiacciono alla normativa di cui all'art. 38 della legge 448/2001.
Gli indebiti riferiti a pagamenti successivi a tale data rientrano nella disciplina di cui all'art. 52, così come innovato dall'art. 13 della legge 412/1991.
In particolare, l'art. 52 della L 09.03.1989 n. 88, testualmente recita “1) le pensioni a carico dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”.
4 “2) Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Tale disposizione ha ricevuto poi un'interpretazione autentica da parte dell'art. 13, comma 1, della Legge 30.12.1991 n. 412, secondo il quale “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Raffrontando i due contenuti normativi può agevolmente dedursi che viene sancita l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede sulla scorta di un provvedimento definitivo viziato da errore imputabile all'ente erogatore.
Sul punto la Suprema Corte, con sentenza n. 1420/93, ha statuito che “in base all'art. 52
L. n. 88/89 e alla norma di cui all'art. 13 L. 412/91, la ripetizione dei ratei di pensione indebitamente percepiti è possibile solo nella ipotesi di indebita erogazione dovuta a dolo dell'interessato, di inesistenza di rapporto assicurativo o di erogazione fatta a persona nei confronti della quale non sia neppure iniziato alcun procedimento di liquidazione di un trattamento pensionistico”.
Infine, ulteriore ed autorevole argomento a sostegno della irripetibilità, è costituito dall'insegnamento della Consulta che, con sentenza n. 431/93, ha evidenziato come “nel CP_ quadro di disciplina delle pensioni private gestito dall' si è affermato ed è venuto via via consolidandosi un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.), trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque)
5 avente come minimo denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta”.
Il comma 1 dell'art. 13 L. 412/91, dispone quindi che sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo del quale sia data espressa comunicazione al pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' , salvo che l'indebita erogazione sia dovuta a dolo del pensionato. CP_2
L'errore può essere contestuale al provvedimento di liquidazione della prestazione, oppure successivo per mancata o tardiva applicazione di una norma o per il mutamento della situazione di fatto incidente sul diritto o la misura della prestazione e può consistere anche nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall' . (punto 2.3 della circ. CP_2
31/2006 dell' . CP_1
L'imputabilità dell'errore all' è esclusa dall'omessa o incompleta CP_1 comunicazione, da parte dell'interessato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazione, che non siano già conosciuti dall' . CP_2
Pertanto, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili (sempre che i fatti non erano già a conoscenza dell' , CP_1 invece, non sono recuperabili, le somme indebitamente erogate successivamente alla comunicazione, da parte dell'interessato, del fatto incidente sul diritto o sulla misura della pensione.
Altra ipotesi verificabile è che la prestazione può essere liquidata in modo corretto, tuttavia nel corso della sua vita possono intervenire norme o fatti incidenti sul diritto o la misura, che devono dar luogo ad una tempestiva riforma del provvedimento
(ricostituzione).
In tali casi la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri:
a) gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall' sono suscettibili di sanatoria. CP_2
6 b) qualora i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato (e non siano già a conoscenza dell' , le somme CP_1 indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate.
Orbene, i pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, sono invece disciplinati dal comma 2 dell'articolo 13 della Legge 412/91, che pone in capo all' l'onere di verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla CP_1 misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate (Cfr.: Corte Costituzionale n.
166/1996; Corte di Cassazione n. 11484 del 23 dicembre 1996).
Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96, così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto conoscenza successivamente al CP_2 provvedimento di liquidazione o riliquidazione.
Da tale interpretazione la Suprema Corte (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., 14.01.2012 n 963;
Cass. Civ., Sez. Lav., 20.01.2011 n. 1228) non si mai discostata nel tempo avendo sempre ritenuto che il rispetto del termine annuale costituisca una condizione di ripetibilità.
Pertanto, ai fini della recuperabilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni collegate al reddito, possono determinarsi le seguente situazioni:
- Redditi non conosciuti dall' . CP_2
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro il 31 dicembre dell'anno CP_2 successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi.
Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
7 Peraltro il legislatore (Cfr.: Art 15, comma 1, del D.L 01/07/2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L 03/08/2009 n. 102), ha previsto che i redditi debbano essere trasmessi all' dalla Agenzia delle Entrate. Pertanto i pensionati devono CP_1 comunicare solo i redditi non segnalati all'Agenzia delle Entrate.
- Redditi conosciuti dall'Istituto.
L' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo se la notifica del CP_1 debito avviene entro l'anno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
Trattasi generalmente di dati residenti negli archivi dell'Istituto (es. godimento di altra prestazione, pensione coniuge, redditi da lavoro, titolarità di pensione estera o di altro
Ente, etc.) e che non sono incrociati tempestivamente con la posizione pensionistica.
Osserva, ancora, il decidente he la Suprema Corte ha recentemente ribadito che, diversamente che nell'indebito assistenziale, “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di CP_1 recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' CP_2 rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 15039 del
31/05/2019).
CP_ L'articolo 13, comma 2, 1egge n. 412/1991 stabilisce, invero, che «l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
Tale obbligo di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, quale condizione per la ripetizione, è rimasto immutato nonostante le modifiche alle modalità di comunicazione dei dati reddituali, apportate da ultimo dall'art. 13, comma 6, del D.L.
n. 78/2010, conv. con modif. nella Legge n. 122/2010 (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 18551 del 26/07/2017).
8 CP_ La norma, a parere della Corte di Legittimità, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 3802 del 8/02/2019).
Sicché, ai fini del recupero di quanto indebitamente erogato, non è necessario l'accertamento del dolo dell'assicurato, “ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad esse (così Cass. n. 3215 del 2018, in motivazione), di talché, una CP_2 volta che il pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico
(prima del quale adempimento il termine annuale non decorre: così Cass. n. 953 del
2012), debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state erogate in eccesso rispetto al dovuto” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 15039 del 31/05/2019, cit.).
Di recente, tuttavia, la Corte ha ulteriormente precisato come l'articolo 13 citato, nella CP_ parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, “si interpreta nel senso che entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito -
"id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” (cfr.
Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 13918 del 20/5/2021).
Sicché, deve condividersi il principio secondo cui "L'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 953 del 24/01/2012).
Orbene, nel caso in esame, la situazione relativa alla pensione estera è venuta a CP_ conoscenza dell' nell'anno 2015, come si desume dal documento versato in atti da parte ricorrente in allegato alle note depositate in data 25.11.2025, che essendo un
9 documento indispensabile ai fini del decidere viene acquisito ex art. 421 c.p.c., la verifica è avvenuta nell'anno 2020 e la contestazione risulta notificata nell'anno 2021.
CP_ L' infatti, ha prodotto in atti il provvedimento di contestazione dell'indebito datato CP_ 15.03.2021 (all. 1 memoria , che contestava l'indebito dall'1.01.2012 al
30.01.2020 per l'importo di € 12.616,29. Orbene nella pagina 2 dell'atto depositato è chiaramente indicato il numero pratica che è 15450535 ed il medesimo numero è CP_ riportato nell'avviso di ricevimento relativo (all. 4 memoria analogamente CP_ prodotto dall' e che risulta consegnato alla ricorrente in data 22.03.2021. Il predetto avviso di ricevimento non porta la firma della ricorrente in quanto risulta formato secondo le disposizioni ratione temporis vigenti in ragione dell'emergenza pandemica.
Difatti, durante l'emergenza pandemica covid 19, gi avvisi di ricevimento delle raccomandate avevano valore legale anche senza la firma fisica del destinatario, grazie a specifiche disposizioni normative e procedure adottate per ragioni sanitarie. In detto periodo per minimizzare i contati fisici e ridurre il rischio di contagio ha CP_3 introdotto una procedura speciale. L'operatore postale (postino) non richiedeva la firma al destinatario, si limitava a citofonare o a contattare il destinatario per informarlo della consegna e, in caso di esito positivo, apponeva lui stesso la firma sull'avviso di ricevimento, attestando l'avvenuta consegna. Questa modalità operativa stabilita in accordo con l'Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni (AGCOM) e supportata da decreti legge emergenziali garantiva comunque la validità legale della notifica equiparandola a una notifica standard con firma del destinatario.
Ciò è esattamente quello che è avvenuto nel caso di specie, infatti, sull'avviso di ricevimento in prossimità dello spazio riservato alla firma del destinatario vi è scritta la dizione “emergenza pandemica” e, quindi, è indicata la data di consegna e poi apposta la firma dell'operatore postale.
Tuttavia, rileva il decidente che la contestazione dell'indebito, pur essendo intervenuta CP_ validamente nell'anno 2021 deve comunque ritenersi tardiva. L' infatti, essendo venuto a conoscenza dell'esistenza della pensione estera nel 2015, avrebbe dovuto procedere alla verifica nell'anno 2016 ed effettuare la contestazione nell'anno 2017.
L'azione di recupero dell'indebito, mancando evidenze contrarie, risulta esser stata CP_ avviata tardivamente, oltre l'anno successivo a quello nel quale l' ha avuto
10 conoscenza o conoscibilità dei dati reddituali completi della pensionata per l'anno d'imposta 2016 ai fini delle verifiche di competenza.
Va dichiarata, perciò, la illegittimità della richiesta di restituzione di cui alla comunicazione impugnata.
Il ricorso, quindi, può trovare accoglimento.
Le spese di lite, in ragione dei contrasti giurisprudenziale esistenti in materia, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
accoglie il ricorso e dichiara la illegittimità della richiesta di restituzione dell'indebito di cui alla comunicazione del 3.03.2025 per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 13, comma 2, L. 412/1991;
CP_ Per l'effetto, dichiara che alcuna somma è dovuta dalla ricorrente all' per l'indebito CP_ sopra indicato ed in conseguenza condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme che sono state trattenute in ragione del predetto titolo, oltre interessi legali fino al soddisfo;
compensa le spese.
Catania, 7 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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