Art. 1. Articolo unico
E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore dell'ospedale dei bambini "Vittore Buzzi" di Milano, per il prezzo indicato dall'ufficio tecnico erariale competente come congruo all'atto della stipula del relativo contratto e comunque non inferiore a L. 830.000.000, dell'area patrimoniale sita in detta citta', in via Castelvetro, della superficie di metri quadrati 3.550 circa, con sovrastante manufatto allo stato rustico, individuata nel nuovo catasto terreni al foglio 261, mappali 293, 294 e 295.
Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia dichiarata l'estinzione dell'ospedale dei bambini "Vittore Buzzi" di Milano, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale della Lombardia 5 aprile 1980, n. 35, la vendita a trattativa privata dell'area patrimoniale indicata nel primo comma del presente articolo si intende autorizzata in favore del comune di Milano, con vincolo di destinazione alla competente unita' sanitaria locale, ai sensi dell' articolo 13, primo e secondo comma , e dell' articolo 66, primo comma, lettera b) , e sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Il Ministro delle finanze provvedera' all'approvazione del relativo contratto con proprio decreto.
E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore dell'ospedale dei bambini "Vittore Buzzi" di Milano, per il prezzo indicato dall'ufficio tecnico erariale competente come congruo all'atto della stipula del relativo contratto e comunque non inferiore a L. 830.000.000, dell'area patrimoniale sita in detta citta', in via Castelvetro, della superficie di metri quadrati 3.550 circa, con sovrastante manufatto allo stato rustico, individuata nel nuovo catasto terreni al foglio 261, mappali 293, 294 e 295.
Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia dichiarata l'estinzione dell'ospedale dei bambini "Vittore Buzzi" di Milano, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale della Lombardia 5 aprile 1980, n. 35, la vendita a trattativa privata dell'area patrimoniale indicata nel primo comma del presente articolo si intende autorizzata in favore del comune di Milano, con vincolo di destinazione alla competente unita' sanitaria locale, ai sensi dell' articolo 13, primo e secondo comma , e dell' articolo 66, primo comma, lettera b) , e sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Il Ministro delle finanze provvedera' all'approvazione del relativo contratto con proprio decreto.