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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1797 del R.G. 2021, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Turano;
- opponente -
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Scaramuzzino;
- opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 923/2021, emesso dal Tribunale di
Castrovillari il 29.5.2021, pubblicato in data 31.5.2021 e notificato il 3.6.2021.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 923/2021 (emesso dal Tribunale di Castrovillari il 29.5.2021, pubblicato in data 31.5.2021 e notificato il 3.6.2021), con il quale, su istanza dell'odierna opposta, gli era stato intimato il pagamento della somma di € 20.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in forza dell'assegno bancario n. 1000233388-11 tratto sulla Bcc - Banca dei Due Mari di Calabria in data 16.6.2011 dal in favore di , emesso a garanzia di un prestito Pt_1 Controparte_1
personale.
Ha eccepito, al riguardo, l'infondatezza della avversa pretesa creditoria stante l'omessa prova del rapporto causale sottostante al predetto titolo di credito e, quindi, del prestito personale intercorso tra le odierni parti in causa, all'epoca dei fatti coniugi;
ha, poi, evidenziato che, in ogni caso, tale attribuzione sarebbe da qualificare quale obbligazione naturale in quanto avvenuta in costanza di matrimonio e senza la previsione di alcun obbligo di restituzione, così insistendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere: In via preliminare e/o pregiudiziale sospendere l'opposto decreto per le ragioni tutte esposte in narrativa, inaudita altera parte, al fine di evitare la messa in esecuzione di un atto palesemente infondato e/o illegittimo;
Sempre in via preliminare, ove richiesta, rigettare la istanza di provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto.
Nel merito: 1) - Accogliere la proposta opposizione e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo per le ragioni in premessa specificate e comunque per infondatezza della avversa pretesa;
2) - Condannare la convenuta-opposta alle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
23.2.2022 si è costituita in giudizio , la quale ha ribadito la piena fondatezza della Controparte_1
propria pretesa creditoria, contestando le deduzioni e conclusioni dell'opponente, di cui ha chiesto l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Come noto, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
3. E', altresì, noto che quando il credito azionato in sede monitoria riposa su un assegno bancario opera una presunzione iuris tantum di esistenza del credito portato dal titolo e di sussistenza e liceità della causa del negozio, per cui incombe sul debitore l'onere di provare le eccezioni relative al momento causale.
In particolare, anche a seguito della prescrizione dell'azione cartolare, il beneficiario di un assegno bancario - non azionato o non azionabile come 'strumento cartolare' - può avvalersi di tale titolo per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c.; ciò in quanto l'assegno bancario - oltre che rilevare come documento che incorpora un credito e la cui circolazione, secondo le regole di legge, importa circolazione del medesimo diritto di credito - assume altresì la valenza di scrittura privata contenente una promessa di pagamento, ancorché nei soli rapporti diretti tra traente e prenditore con la conseguente configurabilità della presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29.9.2011, n. 19929).
Il debitore che intende resistere all'azione di adempimento deve, quindi, provare o l'inesistenza o l'invalidità del relativo rapporto ovvero la sua estinzione.
La ricognizione di debito (al pari della promessa di pagamento) - pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione - ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi in forza dell'art. 1988 c.c. un'astrazione meramente processuale della causa debendi, cui consegue una semplice relevatio ab onere probandi. Da ciò consegue il venir meno di ogni effetto vincolante del riconoscimento o della promessa, qualora sia giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero che esista una condizione od un altro elemento relativo al rapporto fondamentale che possa, comunque, incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento. Pertanto - avendo la promissaria, nella fattispecie che ci occupa, provveduto all'indicazione del rapporto sottostante (prestito personale) sin dalla proposizione della domanda monitoria - l'onere della prova in ordine all'inesistenza, inefficacia o estinzione del rapporto dedotto gravava sull'opponente, il quale tuttavia a tanto non ha assolto, essendosi limitato a sostenere che l'assegno fu emesso “in favore dell'ex coniuge per la eventualità che la stessa concludesse un affare non andato a buon fine, non curandosi di chiedere la restituzione del titolo, per come è prassi tra coniugi”, senza, però, fornire prova alcuna in ordine a tale circostanza, non avendo prodotto documenti utili a tal fine, né tanto meno articolato prove orali volta a provare il fatto impeditivo o estintivo della altrui pretesa.
Quanto, poi, all'allegazione difensiva con cui l'opponente ha dedotto che tale prestito sarebbe, comunque, da inquadrare nella disciplina delle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c. (in quanto avvenuto tra familiari e, quindi, senza generare alcun diritto alla restituzione, salvo accordo scritto), va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “i legami matrimoniali sono caratterizzati da doveri di natura morale e sociale di ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del coniuge effettuate nel corso del rapporto coniugale entro l'ambito del dovere di contribuzione dei “bisogni della famiglia” intesi nella più ampia accezione ex art. 143
c.c. configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del "solvens" (Cassazione Ordinanza n. 16864 del 13/06/2023). Inoltre, secondo Cassazione
Ordinanza 5385 del 21.02.2023: “…i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 cod. civ., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale…può affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere e realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva e non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza”. Sulla scorta di tali principi, in via generale vige un principio di irripetibilità rispetto alle attribuzioni patrimoniali eseguite nell'ambito di un comune progetto di vita tra i coniugi, che sorrette da giusta causa inserendosi nell'ambito del rapporto matrimoniale divengono irripetibili, salvo che la parte che pretende di ottenere la restituzione non dimostri una diversa causa e/o un diverso accordo, in mancanza del quale, la prestazione si intende effettuata nell'ambito del principio solidaristico, di comune accordo tra le parti correlato al dovere di ciascun coniuge di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alla propria capacità reddituale” (in tal senso, ex multis, Corte di Appello di Catanzaro, n. 1088/2024).
Nel caso di specie, essendo la promissaria dispensata dall'onere di provare l'esistenza del dedotto prestito personale alla luce delle considerazioni sopra ampiamente illustrate, spettava evidentemente alla parte opponente/promittente dare prova che la somma ex adverso richiesta in ripetizione costituisse una spontanea elargizione tesa a soddisfare necessità familiari, in attuazione del principio solidaristico tra coniugi e nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
Pertanto, alla luce di tanto e considerato che parte opponente non ha provato di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né tanto meno allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, va da sé che l'odierna opposizione debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente prestata (nello specifico, € 600,00 per la fase di studio;
€ 500,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase trattazione/istruttoria; €
900,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1797/2021 R.G. - ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo in esame, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte opposta - le competenze di lite del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 2.900,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 3 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio del Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.