Articolo 4 della Legge 21 marzo 2001, n. 74
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 aprile 2001
>
Versione
28 febbraio 2010
Art. 4. (Attivita' specialistiche) 1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operativita' dei tecnici e delle unita' cinofile del CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5.
2. L'attivita' formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito libretto personale.
3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS.
4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del proprio personale.
5. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna.
(( 5-bis. Le societa' esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ))
Entrata in vigore il 28 febbraio 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente