Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 181/2025 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione IV Civile, procedure concorsuali ed esecutive
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Simonetta Bruno Presidente rel.
Dott. Gianluigi Canali Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso da avv. (C.F. ), avv. MICHELA AMADEI (C.F. Parte_1 C.F._1
), avv. LORENZA DUSI (C.F. ) C.F._2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Anna Bettini nel cui studio in Brescia – via Romanino n. 1, sono elettivamente domiciliati nei confronti di
CP_1
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Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice delegato;
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E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;
osserva quanto segue:
sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27
CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Brescia;
il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
in particolare, il debitore non supera le soglie di cui all'art. 2 CCII;
ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, secondo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 50.000,00;
ricorre una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art. 2, primo comma lett. c) CCII, desumibile da:
- indebitamento nei confronti dei ricorrenti in virtù del provvedimento di liquidazione del compenso n. 1029/2023 del 19.4.2023, notificato contestualmente all'atto di precetto per la somma complessiva di € 15.569,94;
- pignoramento mobiliare presso terzi avente esito negativo;
- indebitamento nei confronti dell'Erario;
- mancato deposito dei bilanci per gli anni 2022 e 2023.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione controllata.
La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato dall'art. 272
CCII, salvo le eccezioni ivi contemplate.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di (c.f. ), CP_2 P.IVA_1
residente in [...]12 TOSCOLANO-MADERNO, per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Simonetta Bruno;
3) NOMINA liquidatore la dott.ssa Controparte_3
2 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, c. II,
C.C.I.I.;
7) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del Liquidatore;
8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Brescia, il 05/06/2025
Il Presidente estensore
Simonetta Bruno
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