Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00648/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01185/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgia Rulli, Annamaria Magazzino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Annachiara Putorti', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto, n. -OMISSIS-, emessa nel proc. R.g. n. -OMISSIS- pubblicata in data 27.05.2025 e notificata alla Asl presso il difensore costituito in data 4.6.2025, divenuta esecutiva in assenza di impugnazione in data 4.7.2025 non essendo stato proposto appello.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale Taranto;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. SI RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. Il Tribunale Ordinario di Taranto – Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dagli odierni ricorrenti, con la sentenza n. -OMISSIS- del 27.5.2025 ha condannato l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto “ ad erogare all’istante il trattamento riabilitativo con metodo ABA in misura di otto ore settimanali oltre a due ore settimanali di logopedia, in via diretta o indiretta; … a corrispondere all’istante la somma di euro 54.164,05 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all’art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 a decorrere dal 26.9.2024 ”.
Nonostante le ripetute richieste di pagamento inoltrate dagli interessati, l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto è rimasta inerte, non avendo provveduto all’erogazione del trattamento individuato in sentenza, né al rimborso delle spese sostenute direttamente dai genitori del minore, nonostante i ripetuti solleciti degli interessati.
2. Per tale ragione i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori di -OMISSIS-, hanno agito dinanzi a questo Tar onde ottenere la condanna della Azienda Sanitaria Locale di Taranto a ottemperare alla suddetta sentenza e, quindi, il rimborso delle spese anticipate, come liquidate in sentenza, pari a € 54.164,05, nonché delle fatture successive al deposito del ricorso dinanzi al Tribunale di Taranto, pari a € 15.434,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, altresì, il pagamento delle ulteriori fatture emesse successivamente alla proposizione dell’odierno ricorso, anche mediante la nomina, per l’ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta che vi provveda in via sostitutiva, con condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma IV, lett. e), cod. proc. amm.
3. In data 18.3.2026 i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno ribadito le precedenti difese e richieste, provvedendo, in particolare, ad aggiornare la richiesta di condanna, quanto agli importi delle fatture emesse successivamente al deposito del ricorso, in complessivi € 20.012,25.
4. L’Azienda Sanitaria Locale di Taranto si è costituita in giudizio in data 23.3.2026 per resistere al ricorso.
In particolare, l’ASL TA ha contestato la quantificazione proposta dai ricorrenti, eccependo la mancata prova da parte di questi ultimi dell’effettiva erogazione del trattamento e della sua misura, del pagamento delle fatture prodotte e delle modalità del computo dei costi.
5. Con ulteriore memoria in data 27.3.2026 la ASL ha replicato alle difese dei ricorrenti.
6. A loro volta i ricorrenti hanno depositato memoria di replica in data 28.3.2026, con la quale hanno eccepito la tardività della memoria e della documentazione prodotta dall’ASL e, in ogni caso, hanno replicato ai rilievi opposti dall’amministrazione, deducendone l’infondatezza.
7. Nella camera di consiglio dell’8.4.2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
8. Il primo luogo, deve essere accolta l’eccezione di tardività della memoria e della documentazione prodotte dall’Amministrazione resistente in data 23.3.2026 alle ore 17:32.
A fronte, infatti, della fissazione della camera di consiglio per il giorno 8.4.2026, il termine di venti giorni liberi per il deposito di documenti di cui al combinato disposto degli artt. 73 e 87, co. 3, cod. proc. amm. è venuto a scadere in data 18.3.2026, mentre il termine di quindici giorni liberi per il deposito di memorie, previsto sempre dalle richiamate disposizioni, è decorso il 23.3.2026, alle ore 12.00, con conseguente tardività delle difese prodotte il 23.3.2026 alle ore 17.32, delle quali deve, pertanto, dichiararsi l’inutilizzabilità processuale ( ex multis Tar Lazio Roma, Sez. II, 27.8.2025, n. 15838).
9. Nel merito il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti appresso indicati.
9.1. La sentenza del Tribunale di Taranto è stata notificata all’Azienda Sanitaria Locale di Taranto in data 4.6.2025 e non risulta essere stata impugnata, come da certificato prodotto in atti unitamente al ricorso.
9.2. L’Amministrazione resistente, inoltre, nel corso del presente giudizio, non ha fornito alcun elemento da cui dedurre l’avvenuta esecuzione della predetta sentenza, né ha fornito elementi o circostanze tali da giustificare il proprio inadempimento.
9.3. La stessa, infatti, non ha provveduto al rimborso delle spese sopportate dai ricorrenti; e ciò nonostante la sentenza del Tribunale di Taranto la condannasse espressamente, per l’ipotesi di mancata erogazione in via diretta del trattamento prescritto (come nella specie), al rimborso dei costi sostenuti previa presentazione di idonea documentazione.
9.4. Peraltro, le contestazioni formulate dall’Amministrazione nella memoria di replica, ove è stata dedotta la mancata prova da parte dei ricorrenti delle spese sostenute non possono ritenersi idonee a superare quanto dedotto e dimostrato sotto tale profilo nel corso del giudizio.
Sul punto, le obiezioni della ASL TA sono del tutto generiche, nel mentre i ricorrenti hanno prodotto regolari fatture, rilasciate dall’ente che ha erogato il trattamento in via privata, dalla quali risulta la tipologia della terapia erogata, la mensilità di riferimento, l’esborso sostenuto e l’attestazione dell’avvenuto pagamento, potendosi, quindi, ritenersi idonee a comprovare la sussistenza del credito azionato.
9.5. L’Amministrazione sanitaria, poi, non ha dimostrato nemmeno per quanto concerne il periodo de futuro , ovvero per le prestazioni cui il ricorrente ha diritto successivamente alla pronuncia della sentenza, di aver in qualche modo indirizzato i ricorrenti verso strutture pubbliche e/o convenzionate differenti affinché al minore venissero erogate direttamente le prestazioni sanitarie oggetto di accertamento giudiziale e/o di aver rimborsato i corsi sopportati per l’acquisto delle terapie necessarie.
9.6. Né elementi di segno contrario possono trarsi dal riferimento della difesa della resistente all’asserita validità annuale della prescrizione medica richiama a fondamento delle statuizioni di condanna oggetto di esecuzione.
Invero, la prescrizione medica (in allegato al deposito dei ricorrenti del 20 marzo 2026) richiamata non indica alcun limite temporale, fermo restando che l’indicazione di un “controllo” dopo 12 mesi, non implica di per sé la scadenza della prescrizione.
9.7. Le altre contestazioni proposte dalla difesa della resistente sono tutte generiche e indimostrate alla luce del chiaro dictum giudiziale, il quale ha inteso condannare l’Azienda Sanitaria stessa ad erogare, sia quanto al periodo di accertamento giudiziale sia de futuro , il trattamento con metodo ABA nella specifica misura ivi indicata; il tutto direttamente o indirettamente mediante rimborso dei costi effettivamente sostenuti per i trattamenti sanitari richiamati.
9.8. In difetto, come nella specie, della dimostrazione di aver provveduto ad erogare direttamente al paziente i trattamenti sanitari che gli spettano, non resta altro alla resistente che provvedere al rimborso dei costi sostenuti per il trattamento della patologia di cui è affetto il minore.
9.9. L’azione di ottemperanza, pertanto, deve essere accolta, dovendo l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto dare esecuzione al titolo giudiziale azionato e, quindi:
- corrispondere in favore dei ricorrenti la somma, come liquidata nella sentenza del Tribunale di Taranto, di euro € 54.164,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30.12.1991 n. 412 a decorrere dal 26.9.2024, entro il termine di 60 (sessanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza;
- corrispondere, entro il medesimo termine, l’ulteriore somma pari a € 20.012,25, per le spese sostenute successivamente al deposito del ricorso dinanzi al Tribunale di Taranto, oltre interessi legali decorrenti dalla data della relativa richiesta e sino al soddisfo.
Quanto alla predetta ulteriore somma deve essere disattesa la domanda diretta al pagamento della rivalutazione monetaria, venendo in rilievo, nella specie, un debito non già di valore ma di valuta sottratto, in quanto tale, alla rivalutazione monetaria (cfr. TAR Napoli, Sez. II, 23.4.2020, n. 1461).
9.10. Il Collegio riserva la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione oltre il sopra citato termine e su istanza dei ricorrenti.
10. Va, invece, respinta la richiesta penalità di mora di cui all’art. 114, comma IV, lett. e) c.p.a. non ricorrendone i presupposti; e ciò in considerazione delle evidenti difficoltà economiche delle amministrazioni legate ai vincoli di bilancio e alla necessità dell’adozione di provvedimenti straordinari per il pagamento delle somme di che trattasi, come specificato nella memoria di replica dell’amministrazione del 27.3.2026, e, più in generale, alla crisi della finanza pubblica.
11. Sussistono infine giustificate ragioni (tra cui la soccombenza reciproca delle parti) per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, così dispone:
- condanna l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Taranto – Sezione Lavoro n. -OMISSIS- del 27.5.2025 e, quindi, corrispondere in favore dei ricorrenti la somma, come liquidata nella detta sentenza, di euro € 54.164,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30.12.1991 n. 412 a decorrere dal 26.9.2024, nonché l’ulteriore somma di € 20.012,25, per le spese sostenute successivamente al deposito del ricorso dinanzi al Tribunale di Taranto, oltre interessi legali decorrenti dalla data della relativa richiesta e sino al soddisfo;
- assegna alla Azienda Sanitaria Locale di Taranto il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza per dare esecuzione al titolo giudiziale azionato;
- riserva la nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione resistente oltre il suddetto termine e su istanza di parte;
- respinge la domanda avente ad oggetto il pagamento della penalità di mora.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AS, Presidente
SI RO, Consigliere, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| SI RO | IO AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.