Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01424/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01423/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Biagio Bruno e Barbara Candela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Nicolò Gallo n. 2/E;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 è per legge domiciliato;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- della nota del 30.5.2023 della Commissione di Inchiesta Amministrativa avente ad oggetto “Comunicazione di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 90/2010”, notificata il 9.6.2023 con nota prot. M_D -OMISSIS- del 5.6.2023 dal 6° Reggimento -OMISSIS-, con la quale “sono state ravvisate condotte ascrivibili” al Ten. Col. Ing. -OMISSIS- “che possono configurare ipotesi di colpa grave”;
- della Relazione conclusiva del 30.5.2023 della Commissione di Inchiesta Amministrativa assunta al prot. n. M_D -OMISSIS- del 24.7.2023 del Comando Forze Operative Sud, nella parte in cui sono state ravvisate nei confronti del Ten. Col. Ing. -OMISSIS- condotte che possono configurare ipotesi di colpa grave;
- del “Parere motivato al termine dell'inchiesta amministrativa disposta presso la Caserma Scianna in Palermo” del Comando Forze Operative Sud di cui alla nota prot. n. M_D -OMISSIS- del 24.7.2023, notificato unitamente alla nota prot. n. M_D -OMISSIS- dell'1.8.2023 dell'11° Reparto Infrastrutture, in data 1.8.2023 dal 6° Reggimento -OMISSIS-, nella parte in cui sono state ravvisate nei confronti del Ten. Col. Ing. -OMISSIS- condotte che possono configurare ipotesi di colpa grave;
- di ogni ed ulteriore atto e/o “comportamento” precedente, susseguente o comunque richiamato o connesso, nonché quelli adottati in esecuzione dei provvedimenti sopra indicati, anche se allo stato ignoti negli estremi e nell'esatto contenuto, tra cui la Contestazione di addebiti formulata dalla Commissione di Inchiesta Amministrativa con nota prot. n. -OMISSIS- del 16.9.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, ufficiale dell’Esercito Italiano, domanda l’annullamento degli atti adottati dalla Commissione di Inchiesta Amministrativa nominata dal Comando Forze Operative SUD, all’interno dei quali è compendiato un giudizio di sussistenza di colpa grave, in relazione a condotte correlate all’aggiudicazione e all’esecuzione dell’appalto relativo ai lavori di rinnovamento della rete idrica principale, antincendio e rete fognante delle acque bianche e nere presso la caserma -OMISSIS- di Palermo.
In particolare, l’Ufficiale:
- avrebbe proposto al R.U.P. pro tempore un Verbale Concordamento Nuovi Prezzi per il quale non si ravviserebbero le condizioni di cui all’art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006;
- sarebbe venuto meno all’attività di controllo sul regolare andamento dei lavori di cui all’art. 148, d.P.R. n. 207/2010, da cui sarebbe scaturita la realizzazione di opere difformi dalle quelle previste negli elaborati progettuali approvati, non interpellando la Committenza e le SS.AA. per le previste autorizzazioni alle variazioni realizzate, nonché il progettista per un ricalcolo delle caratteristiche idrauliche dei manufatti realizzati.
Dalle difformità di cui ai punti precedenti sarebbero scaturite: la non collaudabilità delle opere; verifiche tecniche da parte di consulenti esterni per l’accertamento dell’effettivo realizzato; procedure di somma urgenza; procedure per il rilievo di un danno ambientale potenzialmente contaminante.
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 148 del d.P.R. n. 207 del 2010 e 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Eccesso di potere per incongruità della motivazione. Violazione dei principi di ragionevolezza ed imparzialità. Illogicità ed ingiustizia manifeste. Disparità di trattamento.
2.- Si costituiva il Ministero della Difesa con memoria di stile.
3.- All’udienza pubblica del 25.02.2025, venivano rilevati possibili profili di inammissibilità del ricorso e concessi termini a difesa alle parti per controdedurre sul punto.
4.- Nelle more della celebrazione del giudizio di merito, parte ricorrente depositava documenti e, in particolare, una nota del 7.10.2024, con la quale veniva rinnovata da parte dell’Amm.ne militare la costituzione in mora, a titolo precauzionale, per interrompere i termini prescrizionali per il ristoro del danno erariale.
Successivamente, con memoria del 22.05.2025, insisteva per la sussistenza dell’interesse al ricorso e per il relativo accoglimento.
5.- All’udienza pubblica del 24.06.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
6.- Il ricorso è inammissibile.
6.1- Osserva il Collegio che:
- nel processo amministrativo, una posizione soggettiva può essere azionata se e soltanto se vi sia stata una lesione immediata, diretta ed attuale della stessa, che radichi l’interesse a ricorrere;
- nel caso di cui al presente giudizio, l’accertamento svolto dalla Commissione di Inchiesta amministrativa si inserisce nell’ambito di un sub-procedimento, a carattere autonomo, finalizzato all’emissione di un giudizio di imputazione dell’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa;
- l’esito di tale sub-procedimento ha carattere interlocutorio ma non immediatamente lesivo, in quanto ad esso possono seguire – anche in maniera concorrente – tre tipi di procedimenti e provvedimenti (questa volta definitivi e/o lesivi): i) un procedimento/provvedimento disciplinare (di corpo o di stato); ii) un procedimento/provvedimento di impiego; iii) un giudizio per l’attribuzione della responsabilità da danno erariale innanzi alla Corte dei Conti con eventuale condanna al relativo risarcimento nella misura determinata da quel giudice;
- nel caso di cui alla presente vicenda contenziosa, al giudizio di imputazione dell’elemento soggettivo non è seguita l’adozione di alcun provvedimento disciplinare e/o di impiego, il quale, ove impugnato, avrebbe cristallizzato la sussistenza dell’interesse a ricorrere nel processo amministrativo;
- la possibilità che venga instaurato un giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti non determina il radicamento di un interesse a ricorrere innanzi al giudice amministrativo, anche perché quest’ultimo non può sconfinare nell’ambito del perimetro di cognizione del giudice contabile, presso il quale si andrà a celebrare un giudizio pieno nel contraddittorio tra le parti;
- non risulta neanche prospettata, peraltro, agli atti del giudizio la mera possibilità che sia attivata una diversa forma di risarcimento del danno da lesione dell’immagine dell’amministrazione;
- conseguentemente, l’attribuzione della “colpa grave” in relazione alle condotte ascritte al ricorrente costituisce un momento di accertamento infra-procedimentale, che seppur sfavorevole non presenta i caratteri della immediata lesività che possa radicare l’interesse alla autonoma e immediata impugnazione in questa sede.
6.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
7.- L’esito in rito e la peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite. Nulla per le spese per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti costituite. Nulla per le spese per la parte non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Buonomo | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.