Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 577/2024 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta al n. 577/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Audino (indirizzo PEC:
, giusta procura in atti,; Email_1
attore nei confronti di
(P.Iva: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Caulonia (RC) alla Via Castelvetere n. 1 (indirizzo
PEC: ; Email_2
convenuto contumace preso atto che l'udienza del 25.02.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo Ufficio dell'11.12.2024, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti da parte attrice in data
24.02.2025, con le quali la stessa ha insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei suoi precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato al convenuto indicato in epigrafe,
l'odierno attore conveniva in giudizio la società – sul Parte_2 Controparte_1
presupposto di essere proprietaria dell'immobile sito in Caulonia (RC), contraddistinto al foglio di mappa 116, part. 41 (porzione indivisa), nonché adducendo “che la in qualità di proprietaria del fondo finitimo, Controparte_1
contraddistinto al foglio di mappa 116, part. 802 sub 1-2-3-4-5-6, edificava sul confine dell'appezzamento di terreno di proprietà della Sig.ra invadendo Pt_2
una porzione della proprietà attraverso le vedute dirette, i marciapiedi e i balconi, in violazione alle distanze previste dagli strumenti urbanistici e dalle leggi” e, quindi, lamentando la violazione del diritto di proprietà ex art. 832 C.C. e la violazione delle distanze nelle costruzioni ex art. 873 C.C. – al fine di ottenere “il ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto dei limiti prescritti dalla legge, fermo restando il risarcimento del danno quantificato in corso di causa”.
Instaurato il contraddittorio, non si costituita la società convenuta rimanendo così contumace pur se regolarmente evocata in giudizio con notifica presso l'indirizzo
PEC indicato in epigrafe.
Risulta infondata la domanda attorea di condanna al ripristino ed al risarcimento dei danni subiti dall'immobile per i motivi di seguito esposti.
Si deve premettere che la parte attrice, lamentando una violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, ha invocato, nella asserita qualità di proprietaria confinante, sia la tutela risarcitoria in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'addotto illecito, sia quella risarcitoria per equivalente relativa al danno subito per effetto dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo (cfr., in questo senso, Cass., sez. II, 18/07/2013, n. 17635:
“In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della
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situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria relativa al danno subito per effetto dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, danno che, consistendo in una diminuzione temporanea del valore della proprietà, è destinato a cessare una volta ripristinato lo stato dei luoghi nelle condizioni antecedenti alle suddette violazioni”).
Va ancora evidenziato in linea generale che, alla luce dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, il soggetto danneggiato deve fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, all'uopo dimostrando non solo la dinamica dello specifico accadimento dedotto nonché la condizione proprietaria del fondo che avrebbe subìto i lamentati danni, ma anche il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale asseritamente subìto ed oggetto della pretesa risarcitoria in base al disposto di cui all'art. 2697 C.C., per cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Invero, con riferimento all'onere probatorio che il danneggiato deve assolvere al fine di ottenere, come richiesto nel caso di specie, la tutela risarcitoria per i danni asseritamente subiti per la lamentata violazione delle distanze tra edifici, è del tutto pacifico che, in linea generale, colui che promuova l'azione di risarcimento
(specifico e per equivalente pecuniario) non solo deve provare le specifiche modalità del fatto dannoso, atteso che il disposto di cui all'art. 2697, comma primo, C.C. impone all'attore di provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova lo stesso non fornisce, la sua domanda viene rigettata. A sua volta, tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso anche il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il fatto che si assume causativo dello stesso danno, riconducibile al soggetto nei cui confronti si chiede la condanna risarcitoria, nel caso di specie la costruzione in violazione delle distanze. La mancata dimostrazione di tale riconducibilità soggettiva all'autore del fatto e del rapporto di causalità non può che comportare il rigetto della domanda attorea (cfr., in questo senso, Cass., sez. III, sent. n. 7026 del 23/05/2001, in motivazione).
Tenuto conto di tali principi, nel caso di specie l'attore non ha adempiuto all'onere probatorio che era tenuto ad assolvere, dovendosi evidenziare che il principio di non contestazione ex art. 115 C.P.C. non può essere invocato a nessun
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fine in caso di contumacia del convenuto, come nel caso di specie, essendo il processo civile governato dal principio dell'onere della prova che non incontra alcuna attenuazione in siffatta ipotesi.
In primo luogo, invero, manca in atti idonea prova documentale – quale necessario presupposto per la configurabilità nel caso di specie, di un illecito causativo di danno risarcibile in favore della parte attrice – circa l'effettiva individuazione e la vantata condizione proprietaria, in capo a Parte_2 dell'immobile sito in Caulonia (RC), contraddistinto al foglio di mappa 116, part. 41.
In secondo luogo, parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione circa l'asserita condizione proprietaria in capo alla società convenuta del finitimo fondo censito in catasto al foglio di mappa 116, part. 802 sub 1-2-3-4-5-6, né ha dimostrato l'effettiva avvenuta edificazione ivi di un edificio in violazione delle distanze
(mediante apposita relazione tecnica di parte o, quantomeno, idoneo fascicolo fotografico)
Dunque, la parte attrice si è limitata a prospettare un fatto senza offrire alcuna prova circa il lamentato accadimento e dei relativi danni-conseguenza asseritamente patiti così come prospettato nell'atto introduttivo, nonché circa l'effettiva riconducibilità della condotta dannosa alla responsabilità della società odierna convenuta.
Va ancora evidenziato, in ordine all'invocata consulenza tecnica d'ufficio intesa ad accertare l'entità del danno, che la consulenza, non essendo un mezzo di prova bensì di accertamento della prova, non può supplire all'onere probatorio gravante sulla parte interessata né, tantomeno, può assolvere ad alcuna funzione esplorativa in quanto costituisce un mezzo di controllo dei fatti costituenti la prova che può rendersi opportuno per la valutazione di circostanze che richiedano l'ausilio di un soggetto dotato di specifiche conoscenze tecniche, ma che in ogni caso, non esime la parte dall'onus probandi sulla stessa incombente a norma dell'art 2697 C.C. e nella specie non adeguatamente e compiutamente assolto per quanto poc'anzi evidenziato.
Ancora, l'istituto della valutazione equitativa del danno disciplinato dall'art. 1226
C.C. trova espressamente applicazione nei casi in cui il danno non possa, per impossibilità oggettiva, essere provato nel suo preciso ammontare. In tale ambito, vige l'orientamento pacifico e costante della giurisprudenza di legittimità secondo
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cui: <La liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e
1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economico valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile…>> (Cass. Civ., Sez. I,
29 luglio 2009, n. 17677). Nessuna adeguata prova di danno patrimoniale, invece, è stata prodotta da parte attrice . Parte_2
Per le ragioni esposte la domanda di ripristino e di risarcimento dei danni deve essere rigettata.
Nulla va disposto sulle spese di lite stante la contumacia della parte non soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Locri il 26 febbraio 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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