Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1686/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. TASSI GAIA Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. RO C.F._2
TASSI GAIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 17/04/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza parziale di separazione;
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- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 07/08/2024 sentenza di separazione consensuale n. 355/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto
2) La casa coniugale di Modena, Via Stradivari n. 33, rimane assegnata in via esclusiva a comprensiva degli arredi tutti, ad eccezione della camera da letto che RO
era di madre di , che verrà da quest'ultimo asportata Persona_1 Parte_1
quando lo stesso lascerà la casa coniugale. Fino a tale moment continuerà Parte_1
ad abitare ed avere la residenza nella casa coniugale, non disponendo e non potendo pagina 2 di 7 disporre al momento di un'autonoma propria abitazione. I coniugi pertanto abiteranno da separati in casa nell'appartamento di Via Stradivari n. 33 di Modena;
3) La minore di anni 11 compiuti, resterà affidata congiuntamente, in regime di Per_2
affido condiviso, ad entrambi i genitori, atteso che tra questi non sussiste contrasto sui doveri genitoriali, in modo che la potestà sia esercitata congiuntamente dagli stessi genitori per quanto attiene le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute della stessa, tenendo in considerazione la sua capacità, le sue inclinazioni ed aspirazioni;
4) Fermo quanto precede, i ricorrenti convengono che la figlia anche quando il Per_2
padre lascerà la casa coniugale, continui a coabitare e risiedere con la madre presso l'abitazione di Via Stradivari n. 33 a Modena;
5) Il padre , dal momento in cui sarà genitore non più convivente con la Parte_1
minore, potrà vedere e trattenere con s tutte le volte che vorrà, previo accordo ed Per_2
in ogni caso:
- durante la settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 o comunque dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva quando l'accompagnerà a scuola;
- un fine settimana alternato dalle ore 20,00 del venerdì fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie trascorrerà con al figlia 6 (sei) giorni anche Parte_1
non continuativi, mentre durante le vacanze pasquali trascorrerà 3 (tre) giorni anche non continuativi
- la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno del compleanno, il Lunedì Per_2
dell'Angelo ed il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Pasqua, di Santo Stefano
ed il primo giorno dell'anno con l'altro genitore.
pagina 3 di 7 - durante il periodo estivo trascorrerà con la figlia almeno 14 (quattordici) Parte_1
giorni, anche da suddividere in due periodi consecutivi di 7 (sette) giorni cadauno.
Nel caso in cui uno dei due genitori intenda recarsi con la figlia in un luogo di villeggiatura, lo stesso dovrà previamente comunicare all'altro il luogo in cui intende recarsi con la minore.
Tutti i periodi sopra indicati verranno di volta in volta fissati con esattezza tra i coniugi in relazione agli impegni di ciascuno;
6) e si concedono reciproca autorizzazione a recarsi Parte_1 RO
all'estero con la minore;
7) L'assegno unico per la figlia continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori e continuerà ad essere accreditato sul conto corrente comune cointestato, già esistente presso Unicredit, dal quale entrambi i coniugi potranno prelevare le somme necessarie al mantenimento della figlia;
8) e manterranno in essere il conto corrente comune Parte_1 RO
cointestato presso Unicredit su cui, fino a quando continuerà ad abitare Parte_1
nella casa coniugale, entrambi i genitori continueranno a versare i loro rispettivi stipendi e da cui attingeranno le risorse sia per il loro sostentamento sia per quello della minore. Dal
momento, invece, in cui lascerà l'abitazione coniugale, tale conto corrente Parte_1
comune rimarrà in essere esclusivamente per l'accredito dell'assegno unico, nonché della somma mensile di € 200,00 da parte dello stess , per il mantenimento della Parte_1
minore.
Sono spese straordinarie, non richiedenti il preventivo accordo, come da protocollo dell'intestato Tribunale di Modena, da sopportare nella misura del 50 % da ciascun genitore:
pagina 4 di 7 - Spese mediche per viste specialistiche prescritte dal medico curante
- Spese dentistiche presso strutture pubbliche
- Accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
- Tickets per trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali
da banco e prescritti dal medico curante
- Tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici
- Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica
- Gite scolastiche senza pernottamento
- Trasporto pubblico
- Tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola
- Centro ricreativo estivo e gruppo estivo
- Mensa
Tutte le restanti spese costituiscono invece spese straordinarie richiedenti il preventivo accordo, da sopportare sempre nella misura del 50 % da ciascun genitore;
9) L'autovettura Fiat 500 Abarth targata FL 247 XN , già intestata a RO
viene assegnata in via esclusiva a quest'ultima, mentre l'autovettura Mercedes Classe A,
targata FW 294DM, già intestata a viene assegnata in via esclusiva a RO
, il quale continuerà ad utilizzarla in via esclusiva, assumendosi le relative Parte_1
spese di mantenimento e manutenzione, nonché quelle per eventuali sanzioni per violazione del codice della strada, rimanendo la proprietà esclusivamente di
[...]
fino al passaggio di proprietà. CP_1
pagina 5 di 7 La moto targata EP 33456, già cointestatata tra e viene Parte_1 RO
assegnata in via esclusiva , il quale continuerà ad utilizzarla in via esclusiva, Parte_1
assumendosi le relative spese di mantenimento e manutenzione, nonché quelle per eventuali sanzioni per violazione del codice della strada, rimanendo la comproprietà con fino al passaggio di proprietà della metà. RO
9) Gli animali domestici rimangono affidati in via esclusiva RO
10) I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano espressamente di aver già regolato tra loro tutti i rapporti di carattere personale e patrimoniale tra loro insorti ed esistenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
I coniugi dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi mantenimento l'uno nei confronti dell'altro
11) Le spese e gli onorari del presente procedimento verranno sopportate nella misura della metà da ciascuno dei due coniugi”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
pagina 6 di 7 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il
03/06/2007 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra RO
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2007 Atto n. 79 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
13/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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