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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5642/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 5.2.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5642 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (6.2.1954 - c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall' avv. Francesco
Giampaolo), l in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in Controparte_1
atti; rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria difensiva dall' avv. Massimo
Gallo) unitamente all' in persona del Controparte_2
l.r.p.t., (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 c.p.c. Parte_1
e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito esposti.
1 A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
09420229005686273000, notificatagli in data 25.8.2022, con specifico riferimento all' avviso di addebito n. 39420112000458740000, a sua volta notificatogli in data 11.10.2011 e recante un ammontare pari ad € 6.714,72 relativo all'omesso versamento di contributi IVS operai a tempo determinato ivi meglio specificato.
Qui di seguito richiamato per esigenze di sinteticità il contenuto degli atti processuali della ricorrente e delle controparti e , costituitesi in P_ Controparte_1
giudizio, va subito evidenziato come il carico contributivo in questione sia stato infatti già accertato come non dovuto dal ricorrente a mezzo di sentenza di questo stesso Tribunale
n.146/2018, pubblicata in data 30.1.2018 all'esito del procedimento R.G.N. 131/2017 e passata in giudicato.
Tanto basta a giustificare l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'intimazione oggetto di causa.
Sul punto, evidenzia il giudicante come tale statuizione costituisca rimeditazione ulteriore di un pregresso proprio orientamento che aveva ravvisato l'insussistenza di un interesse concreto e attuale ad agire ex art.100 c.p.c. atteso che: a) non poteva darsi luogo a nuova pronuncia nel merito della debenza delle somme oggetto di causa, essendo tale ultimo profilo coperto dal giudicato e quindi non valutabile nella corrente sede senza violare il principio del ne bis in idem; b) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è atto di esecuzione forzata in senso proprio, nel senso che è privo di effetti immediatamente pregiudizievoli sul patrimonio del destinatario.
In realtà – ed è questo il portato della rimeditazione di cui si è fatto cenno – l'interesse ad agire
è costituito non dalla richiesta di una nuova – e quindi inammissibile – statuizione nel merito della debenza contributiva, ma dalla necessità di far valere proprio il giudicato di cui si discute avverso un'iniziativa volta alla riscossione di somme non dovute, fonte di un'obiettiva incertezza di contenuto e carattere patrimoniale.
Ciò giustifica la già dichiarata sussistenza di un interesse concreto e attuale ex art.100 c.p.c. alla proposizione del ricorso, e quindi la presente pronuncia di accoglimento dello stesso.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000).
2 Le stesse vanno integralmente compensate quanto all' e quindi poste a carico della sola P_
, responsabile unica dell'adozione dell'atto oggetto di causa: Controparte_1
il tutto, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Giampaolo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., e dell' Controparte_2 [...]
in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1
provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
09420229005686273000 dichiarandola inefficace;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' attese le ragioni esposte in P_
parte motiva;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di Controparte_1 parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Giampaolo, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 5.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 5.2.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5642 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (6.2.1954 - c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall' avv. Francesco
Giampaolo), l in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in Controparte_1
atti; rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria difensiva dall' avv. Massimo
Gallo) unitamente all' in persona del Controparte_2
l.r.p.t., (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 c.p.c. Parte_1
e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito esposti.
1 A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
09420229005686273000, notificatagli in data 25.8.2022, con specifico riferimento all' avviso di addebito n. 39420112000458740000, a sua volta notificatogli in data 11.10.2011 e recante un ammontare pari ad € 6.714,72 relativo all'omesso versamento di contributi IVS operai a tempo determinato ivi meglio specificato.
Qui di seguito richiamato per esigenze di sinteticità il contenuto degli atti processuali della ricorrente e delle controparti e , costituitesi in P_ Controparte_1
giudizio, va subito evidenziato come il carico contributivo in questione sia stato infatti già accertato come non dovuto dal ricorrente a mezzo di sentenza di questo stesso Tribunale
n.146/2018, pubblicata in data 30.1.2018 all'esito del procedimento R.G.N. 131/2017 e passata in giudicato.
Tanto basta a giustificare l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'intimazione oggetto di causa.
Sul punto, evidenzia il giudicante come tale statuizione costituisca rimeditazione ulteriore di un pregresso proprio orientamento che aveva ravvisato l'insussistenza di un interesse concreto e attuale ad agire ex art.100 c.p.c. atteso che: a) non poteva darsi luogo a nuova pronuncia nel merito della debenza delle somme oggetto di causa, essendo tale ultimo profilo coperto dal giudicato e quindi non valutabile nella corrente sede senza violare il principio del ne bis in idem; b) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è atto di esecuzione forzata in senso proprio, nel senso che è privo di effetti immediatamente pregiudizievoli sul patrimonio del destinatario.
In realtà – ed è questo il portato della rimeditazione di cui si è fatto cenno – l'interesse ad agire
è costituito non dalla richiesta di una nuova – e quindi inammissibile – statuizione nel merito della debenza contributiva, ma dalla necessità di far valere proprio il giudicato di cui si discute avverso un'iniziativa volta alla riscossione di somme non dovute, fonte di un'obiettiva incertezza di contenuto e carattere patrimoniale.
Ciò giustifica la già dichiarata sussistenza di un interesse concreto e attuale ex art.100 c.p.c. alla proposizione del ricorso, e quindi la presente pronuncia di accoglimento dello stesso.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000).
2 Le stesse vanno integralmente compensate quanto all' e quindi poste a carico della sola P_
, responsabile unica dell'adozione dell'atto oggetto di causa: Controparte_1
il tutto, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Giampaolo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., e dell' Controparte_2 [...]
in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1
provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
09420229005686273000 dichiarandola inefficace;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' attese le ragioni esposte in P_
parte motiva;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di Controparte_1 parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Giampaolo, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 5.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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