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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 251/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 15.7.2025 con il deposito di note nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 251/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. in proprio e quale amministratore e legale rappresentante Parte_1 C.F._1
della società “ , parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Controparte_1
BUTERA MASSIMO;
Ricorrente
CONTRO CP_
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GAEZZA LIVIA per procura in atti;
Resistente P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel presente giudizio, da intendersi qui riportate e trascritte, sostituita l'udienza già fissata dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene definita come segue. CP_ L' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese, avendo proceduto all'annullamento in autotutela dell'opposta ordinanza ingiunzione OI-
000626737, notificata il 13.12.2024, con la quale è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2019. CP_ Parte opponente ha insistito in atti, chiedendo la condanna dell' alle spese processuali.
La cessazione della materia del contendere, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione,
“si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle
1 ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. n. 10553/2009; Cass. n. 22650/2008).
Nel caso di specie il provvedimento di annullamento, prodotto in atti, determina la cessazione della materia del contendere, implicando la sopravvenuta carenza, in capo al ricorrente, di interesse ad agire per l'annullamento giudiziale di un provvedimento già annullato in autotutela dall'ente previdenziale e residuando soltanto la necessità di statuire sulle spese processuali.
Con riguardo alle spese di lite, infatti, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (Cass. n. 2937/1999).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine all'illegittimità del provvedimento opposto, come implicitamente riconosciuto dall'ente previdenziale, e, dall'altro, la condotta processuale dello stesso ente previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza (virtuale) ex art 91 c.p.c.
e va posta a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ condanna l' a pagare alla parte ricorrente la metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 300,00, oltre contributo unificato (se dovuto e versato) ed oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali al 15%; compensa tra le parti, per la restante metà del suddetto importo, le spese di lite.
Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali liquidate.
Catania, 15/07/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 15.7.2025 con il deposito di note nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 251/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. in proprio e quale amministratore e legale rappresentante Parte_1 C.F._1
della società “ , parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Controparte_1
BUTERA MASSIMO;
Ricorrente
CONTRO CP_
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GAEZZA LIVIA per procura in atti;
Resistente P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel presente giudizio, da intendersi qui riportate e trascritte, sostituita l'udienza già fissata dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene definita come segue. CP_ L' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese, avendo proceduto all'annullamento in autotutela dell'opposta ordinanza ingiunzione OI-
000626737, notificata il 13.12.2024, con la quale è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2019. CP_ Parte opponente ha insistito in atti, chiedendo la condanna dell' alle spese processuali.
La cessazione della materia del contendere, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione,
“si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle
1 ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. n. 10553/2009; Cass. n. 22650/2008).
Nel caso di specie il provvedimento di annullamento, prodotto in atti, determina la cessazione della materia del contendere, implicando la sopravvenuta carenza, in capo al ricorrente, di interesse ad agire per l'annullamento giudiziale di un provvedimento già annullato in autotutela dall'ente previdenziale e residuando soltanto la necessità di statuire sulle spese processuali.
Con riguardo alle spese di lite, infatti, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (Cass. n. 2937/1999).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine all'illegittimità del provvedimento opposto, come implicitamente riconosciuto dall'ente previdenziale, e, dall'altro, la condotta processuale dello stesso ente previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza (virtuale) ex art 91 c.p.c.
e va posta a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ condanna l' a pagare alla parte ricorrente la metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 300,00, oltre contributo unificato (se dovuto e versato) ed oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali al 15%; compensa tra le parti, per la restante metà del suddetto importo, le spese di lite.
Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali liquidate.
Catania, 15/07/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
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