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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/09/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 580/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco de Luca, procuratore Parte_1
domiciliatario;
- attrice -
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sara Pesare e Donatella Ciullo;
CP_1
- convenuto –
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
- terzo chiamato in garanzia contumace-
Controparte_3
- terzo chiamato in causa contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato premesso di essere Parte_1
proprietaria di due box al piano interrato della palazzina condominiale in Lecce al Viale
Giovanni Paolo II, n. 4a, esponeva di subire danni da infiltrazioni provenienti dalla soprastante terrazza a livello di pertinenza dell'abitazione a p.t. del convenuto CP_1
e di avere esperito innanzi al Tribunale di Lecce il procedimento di ATP n. RG 8055/22 nei confronti dell'impresa costruttrice Cafra Costruzioni S.r.l., del Condominio e dello
CP_ stesso per l'accertamento delle cause, individuazione dei rimedi e quantificazione dei costi. Faceva presente l'attrice che l'ATP si era concluso con ctu dell'ing.
[...]
che aveva individuato la causa dell'infiltrazione nel passaggio di acqua Per_1
piovana attraverso un foro mal sigillato sul muro perimetrale esterno dell'abitazione di
CP_
per il passaggio dei cavi elettrici di alimentazione del condizionatore posto sulla terrazza, con liquidazione dei compensi del ctu, pari a complessivi € 3.606,88, disposta a carico di essa ricorrente.
Dato atto dell'esito negativo della negoziazione assistita, l'attrice chiedeva a Codesto
Tribunale di condannare il convenuto: - alla eliminazione a proprie cura e spese delle cause delle infiltrazioni nei box;
- al risarcimento dei danni pari ad € 3.358,68 per i ripristini nei garage, come quantificati dal proprio ctp ing. ; - al rimborso della Per_2
somma di € 3.774,97, corrispondente al 50% delle spese sostenute per il complessivo importo di € 7.549,94 per l'ATP n. RG 8055/22, comprensivo di € 3.606,88 per compensi ctu;
€ 286,00 per contributo unificato e diritti cancelleria (€ 260,00 + € 27,00); € 3.657,06 per spese legali. In subordine, chiedeva il pagamento ex art. 2041 c.c., a titolo di ingiustificato arricchimento, della complessiva somma di € 1.946,44, pari al 50% delle somme versate dall'attrice per compensi del ctu, contributo unificato e diritti di cancelleria per il procedimento di ATP n. RG 8055/22; - con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio onde chiedere il rigetto delle domande attoree, al CP_1
contempo chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la Compagnia ed il e Controparte_2 Controparte_3
spiegando domanda riconvenzionale. Con decreto del 1.4.2025 il Giudice autorizzava la chiamata in causa come richiesta e differiva l'udienza di comparizione delle parti al 25.9.2025 per consentire la regolare citazione dei terzi.
In data 04.06.2025 depositava nel fascicolo telematico del presente giudizio CP_1
dichiarazione di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. per intervenuta composizione bonaria della lite (formalizzata nell'allegato “atto di transazione stragiudiziale” sottoscritto dalle parti in data 24.5.2025).
Con provvedimento del 20.6.2025 Il Giudice, rilevata la mancata costituzione in giudizio di alcuno dei terzi chiamati in causa, confermava l'udienza di comparizione delle parti già fissata per il giorno 25.9.2025 al fine di raccogliere la formale accettazione da parte dell'attrice della dichiarazione ex art. 306 c.p.c. formulata dal convenuto e, in difetto, per valutare l'interesse di quest'ultima alla prosecuzione del giudizio.
Con nota depositata in data 4.9.2025 dichiarava di accettare la rinuncia Parte_1
agli atti comunicata dal convenuto nel presente procedimento, di rinunziare agli atti del giudizio n. 580/2025 R.G. contro , chiedendo contestualmente dichiararsi CP_1
l'estinzione del processo e dando atto dell'avvenuta compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei terzi chiamati in causa ( CP_4
e , non costituiti nonostante la rituale citazione. Controparte_3
Va osservato come il convenuto abbia ritualmente rinunziato agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. e come tale rinunzia sia stata accettata dall'attrice che aveva interesse alla prosecuzione del giudizio.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo.
La rinunzia agli atti del giudizio – intesa quale dichiarazione unilaterale proveniente da tutte le parti regolarmente costituitesi in giudizio, che hanno interesse alla sua prosecuzione, di voler rinunziare “agli atti”, ossia alla domanda ed agli atti successivi – determina infatti l'estinzione del processo, in applicazione dell'art. 306 c.p.c. secondo cui “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione” (…) Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”.
A mente dell'art. 308 c.p.c. la rinunzia è dichiarata con ordinanza contro la quale “è ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178, commi terzo, quarto e quinto”, nel qual caso il Collegio si pronunzia con ordinanza in caso di accoglimento del reclamo e con sentenza in caso di rigetto.
È ben evidente, quindi, che l'ordinanza cui fa riferimento l'art. 306 c.p.c. è quella pronunziata dal G.I. nelle cause da decidersi in composizione collegiale, ove è appunto ammesso il reclamo al collegio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 178, commi terzo, quarto e quinto.
Di conseguenza, l'art. 308 c.p.c. pretende che l'estinzione, tipica pronunzia di carattere dichiarativo, sia dichiarata con ordinanza del G.I. ovvero con sentenza del Collegio, se innanzi a quest'ultimo viene eccepita.
Nulla, invece, è detto con riguardo alle cause attribuite alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica.
Ebbene, ritiene il giudicante di aderire alla tesi secondo cui l'estinzione del giudizio per rinunzia agli atti deve essere dichiarata, dal giudice monocratico o al limite dal giudice di pace, con sentenza anziché con ordinanza.
La tesi è da tempo consolidata in dottrina, secondo cui il provvedimento di estinzione adottato dal Giudice monocratico dovrebbe sempre avere la forma della sentenza, tant'è vero che, qualora erroneamente adottato in forma di ordinanza, quest'ultima è da ritenersi, nella sostanza, sentenza soggetta ai comuni regimi di impugnazione (appello). Anche la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si è pronunziata in modo conforme, ritenendo appunto che il provvedimento dichiarativo di estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass., sez. I,
15 marzo 2007, n. 6023; Cass., sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 ; Cass., sez. I, 28 aprile
2004, n. 8092; Cass., sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass., sez. I, 22 ottobre 2002, n.
14889), giacché nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi
è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c. (Trib.
Torino sez. I, 12/02/2016, n. 904), ed anzi, proprio
per questi motivi
, il reclamo eventualmente proposto avverso l'ordinanza erroneamente pronunziata dal giudice unico dovrebbe essere dichiarato inammissibile dal Collegio (cfr. Cass., sez. I, 18 gennaio 2005,
n. 950).
A maggior ragione, l'ordinanza con cui il giudice di merito, nel risolvere il contrasto tra le parti in ordine alla stessa ricorrenza dei presupposti dell'estinzione, dichiari estinto il processo per rinuncia agli atti del giudizio con ripartizione delle spese del giudizio stesso, non essendosi così limitato a prendere atto della rinuncia e dell'accettazione, ha valore di sentenza, impugnabile con i mezzi ordinari, poiché trattasi di provvedimento assunto nel contrasto delle parti, il quale fuoriesce dal paradigma di cui all'art. 306 c.p.c. che presuppone la concorde accettazione della rinuncia (Cass., sez. II, 14 dicembre 2009, n.
26210).
In definitiva, “la pronuncia di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emessa in forma di ordinanza, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308 c.p.c., comma 1, se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale: onde non può essere altrimenti impugnata se non con quel rimedio espressamente previsto" (così Cass., sez. II, 31 ottobre 2016, n.
22009; Cass., sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041; così anche Cass., sez. II, 10 ottobre 2006, n.
21707).
Tanto precisato, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, ricorrendone i presupposti di legge.
Invero, la dichiarazione di rinunzia agli atti del giudizio è stata debitamente sottoscritta dal convenuto ed è stata a sua volta accettata dall'attrice , che CP_1 Parte_1
aveva interesse alla prosecuzione del giudizio, senza riserve o condizioni alcune.
Deve darsi atto, infatti, che il convenuto, con atto del 4.6.2025, ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del presente giudizio, con spese integralmente compensate.
L'attrice, preso atto della rinunzia, l'ha accettata puramente e semplicemente, concludendo per la declaratoria di estinzione del processo.
In virtù della documentazione telematicamente depositata dai procuratori delle parti, dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, deve, dunque, darsi atto della rinuncia agli atti del presente giudizio, di cui andrà, quindi, dichiarata l'estinzione, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 306 c.p.c.
Le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti in causa in virtù dell'accordo in questo senso raggiunto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da contro e con la Parte_1 CP_1
chiamata in causa di ed il Controparte_2 [...]
non costituiti, così provvede: Controparte_3
1) Dichiara l'estinzione del processo per rinunzia agli atti ex art. 306 c.p.c.; 2) Dispone, conseguentemente, la cancellazione della causa dal ruolo;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lecce, 25.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Mariangela Liaci, con la supervisione del magistrato.