TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5124 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 42353 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione il 27 maggio 2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Salvatore Zinno)
attrice
E
Controparte_1
[...]
(Avvocatura Generale dello Stato)
convenuta
E
rappresentata da CP_2 Controparte_3
(avv.ti Andrea Giannelli, Stefano Parlatore, Giacinto Di Donato)
intervenuta
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.3.2024 i difensori della e dell CP_2 [...]
dei beni sequestrati e confiscati alla Controparte_4 criminalità organizzata così concludevano, richiamando le conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio e scritti difensivi: per la “Ritenere e dichiarare che non ha adempiuto gli obblighi CP_2 CP_5 imposti dalla Legge di Stabilità 2013 e dal Codice Antimafia. Conseguentemente, condannare ad adempiere agli obblighi di cui alla legge 24.12.2012 n. CP_5 TRIBUNALE NA DI OM
228 (Legge di stabilità 2013), mediante la vendita dei beni oggetto di confisca e gli adempimenti successivi. Per il caso di mancato adempimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. condannare al pagamento di un importo non inferiore ad CP_5 euro 250,00, per ogni giorno di inadempimento. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”; per la convenuta: “Conclude affinché le domande avversarie e l'atto di intervento siano respinti, in quanto inammissibili, infondati e comunque prescritti, con condanna alle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato il 14.06.2022, – riassumendo il Parte_1 giudizio già introdotto davanti al giudice amministrativo, carente di giurisdizione – ha chiesto di dichiarare l'inadempimento dell Controparte_1
e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla
[...] criminalità organizzata (di seguito ) agli obblighi imposti dalla legge 24 CP_5 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), e dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (codice Antimafia), e conseguentemente di condannarla ad adempiere, mediante la vendita dei beni immobili confiscati;
ne chiedeva inoltre, ai sensi dell'art. 614- bis c.p.c, la condanna al pagamento di un importo pari a euro 250 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.
A sostegno della propria domanda ha dedotto: Parte_1
– che con decreto emesso il 30.4.2014-28.09.2015 nell'ambito del procedimento n. 31/05 RMP a carico di , divenuto definitivo il 28.1.2016, il Parte_2
Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, riconosciuti i crediti vantati, aveva ammesso allo stato passivo per crediti ipotecari nei confronti di Parte_1
, per complessivi euro 647.283,01 oltre interessi ed accessori;
Parte_3
– che aveva intimato l , con atto notificato il 29.7.2019 e il 12.8.2019, di CP_5 iniziare e portare a compimento il procedimento disciplinato dall'art. 1, commi
201-2023, della Legge di Stabilità 2013 per la soddisfazione dei creditori, senza ricevere alcun riscontro;
– che, con ricorso notificato il 22.11.2019 ad , aveva chiesto al Tribunale CP_5
Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, di accertare l'inadempimento di all'obbligo di provvedere ai sensi della L. 228/2012 e CP_5 del D.lgs.159/2011 (c.d. Codice Antimafia) e di ordinare pertanto alla P.A. di provvedere;
– che, con sentenza n. 9344/2020 emessa il 7.9.2020, il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario;
2 TRIBUNALE NA DI OM
– che la decisione era stata confermata prima dal Consiglio di Stato, Sezione
Terza, con la sentenza n. 3696/2021, e poi dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 12871/2022, a seguito della quale aveva riassunto il giudizio davanti al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 59 della L. n.
69/2009.
L'attrice ha rappresentato, in particolare, che l'Agenzia convenuta avrebbe dovuto individuare i beni da sottoporre alla vendita e procedere alla loro liquidazione entro il 1.6.2014, formando successivamente il piano di pagamento e quindi procedere al pagamento dei creditori ammessi, e che invece nessuna attività era stata svolta.
L ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata CP_5 ed in ogni caso prescritta, deducendo che: (i) la L. n. 228/2012 scandisce la procedura attraverso cui l deve provvedere al pagamento dei crediti CP_1 riconosciuti in sede giudiziaria;
(ii) rispetto all'attività di scelta dei beni da alienare per ottenere un ammontare di liquidità adeguato a soddisfare i creditori, che essa disponeva di discrezionalità tecnica;
(iii) con riferimento alla procedura di confisca di cui si tratta, che essa non aveva in gestione i beni, i quali, da controlli informatici effettuati, erano tutti già destinati all;
(iv) a Controparte_6 seguito del decreto di ammissione al credito, essa aveva già inserito il credito vantato da nell'elenco dei creditori da soddisfare ai sensi della L. Parte_1
228/2012; (v) il termine di dodici mesi richiamato dalla L. n. 228/2012 non è perentorio ed essa aveva il compito principale di destinare i beni confiscati ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. n. 159/2011.
Il 14.10.2022 è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c.,
e per essa, quale mandataria, (già , nella CP_2 Controparte_7 CP_7 qualità di cessionaria del credito vantato originariamente da nei Parte_1 confronti di , riportandosi ai documenti e agli atti acquisiti al fascicolo CP_5
d'ufficio e facendo proprie le deduzioni, le conclusioni e le domande già avanzate dalla medesima chiedendone l'accoglimento. Parte_1
2 – E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento della CP_2 sollevata dall'Agenzia convenuta, in tal modo genericamente motivata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.: “non ricorrendone i presupposti ex lege”.
è infatti intervenuta ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., quale CP_2 successore a titolo particolare nel diritto controverso, trattandosi della cessionaria del credito originariamente vantato dalla per averlo acquisito mediante Parte_1 il contratto stipulato il 24.6.2022 ex art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 e degli artt. 1 e
4 della Legge n. 130/1999, seguito dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
3 TRIBUNALE NA DI OM
del 7.7.2022, parte II, n. 78 (all. C). Inoltre l'interesse della cessionaria ad intervenire nella suddetta qualità è rinvenibile nel fatto che il presente giudizio è finalizzato a tutelare il credito ceduto.
3 – E' altresì infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall . CP_1
La condotta inerte che la parte attrice ha attribuito all si caratterizza per CP_1 la protrazione nel tempo, ciò significando che il termine iniziale della prescrizione decorre di giorno in giorno. A ciò si aggiungano, ad ogni buon conto, i due atti interruttivi della prescrizione, consistiti, dapprima, nell'atto di diffida notificato da il 29.7.2019 e il 12.8.2019 e poi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., nella notifica Parte_1 del ricorso introduttivo presentato al TAR Lazio, sicché, essendo quel giudizio ancora pendente a seguito della riassunzione innanzi a questo ufficio, si è verificato ed è in corso il particolare effetto interruttivo previsto dall'art. 2947, comma 2, c.c.
4 – Passando alla valutazione della causa nel merito, si osserva quanto segue.
4.1 – e poi subentrata alla prima nella titolarità del diritto Parte_1 CP_2 controverso – assumono che l non avrebbe adempiuto agli obblighi CP_5 imposti dall'art. 1, commi 194-206 della legge n. 228/2012 e dal decreto legislativo n. 159/2011 (codice Antimafia), non avendo individuato i beni da sottoporre alla vendita e proceduto alla loro liquidazione entro il 1.6.2014, formando successivamente il piano di pagamento e quindi procedendo al pagamento dei creditori ammessi.
La parte attrice ha chiesto che, accertata la sussistenza della condotta inadempiente al dettato normativo di riferimento, l convenuta sia CP_1 condannata ad adempiere, vale a dire a compiere tutte le attività, finalizzate alla vendita dei beni e alla successiva distribuzione del ricavato tra i creditori concorrenti. Si tratterebbe pertanto di una condanna – all'adempimento in forma specifica – ad un facere.
4.2 A tale riguardo si osserva che la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità 2013), applicabile ratione temporis ai procedimenti per misure di prevenzione nei quali la proposta di applicazione della misura è stata formulata in data precedente al 13.10.2011, ha introdotto disposizioni in materia di confisca dei beni.
In particolare, l'art. 1, comma 199, stabilisce che: “nel caso di confische già definitive, i creditori, i cui crediti sono assistiti da ipoteca, devono proporre entro sei mesi domanda di ammissione del credito al giudice dell'esecuzione presso il
Tribunale che ha disposto la confisca, per il riconoscimento di loro diritti. A seguito della presentazione della domanda, il Tribunale, Sezione Misure di
Prevenzione, deve accertare la sussistenza e l'ammontare del credito e gli
4 TRIBUNALE NA DI OM
ulteriori presupposti stabiliti dall'art. 52 d.lgs. 159/2011”. L'art. 1, comma 200, stabilisce inoltre che: “il Tribunale, verificate le suddette condizioni, ammette il creditore al pagamento e dà immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”. L'art. 1, comma 201, dispone che: “decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 199 (180 giorni dalla entrata in vigore della legge;
n.d.e.), l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli
48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159”. Per ciascun bene “ANBSC deve individuare i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, formare il relativo piano di pagamento e comunicarlo ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata (art. 1, comma 203); Le modalità di liquidazione (vendita) dei beni confiscati sono regolate dall'art. 48, comma 5, del
Codice Antimafia (modificato da ultimo dall'art. 36, comma 3, lett. d, d.l. 4 ottobre
2018, n. 113). Infine “dopo la liquidazione dei beni l deve procedere ai CP_5 pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3, del Codice
Antimafia”;
Dalla documentazione prodotta in corso di giudizio emerge che l ha CP_5 provveduto – con due distinti decreti del Consiglio Direttivo, rispettivamente protocollo n. 47231/2017 e n. 45660/2019 (docc. 2 e 3 fasc. ) – a CP_5 CP_5 inserire il credito vantato da nell'elenco dei creditori da soddisfare ai Parte_1 sensi della L. 228/2012 e a individuare i beni da liquidare, nonché, con il secondo decreto, ad espungere alcuni beni dal relativo elenco, perché destinati a soddisfare le finalità di pubblico interesse contemplate dall'art. 48, comma 3, del
D.Lgs. n. 159/2011 e per altre ragioni.
Nella comparsa di risposta, depositata il 13.10.2022, l ha allegato di CP_1 avere avviato le procedure finalizzate alla dismissione del patrimonio immobiliare per il soddisfacimento dei diritti di credito riconosciuti ex L. 228/2012, mediante la stipula di una convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato per la vendita attraverso la rete aste telematiche notarili (RAN), pur senza produrre alcuna documentazione a supporto dell'allegazione, e ha rappresentato che
“permangono notevoli difficoltà in considerazione degli innumerevoli immobili da porre in vendita e dello svolgimento di attività preliminari di accertamento della situazione urbanistico-edilizia di ogni bene e determinazione del valore da porre
5 TRIBUNALE NA DI OM
a base d'asta.” Nelle successive fasi processuali nulla è stato riferito dalla convenuta in merito all'eventuale prosecuzione del procedimento di liquidazione.
4.3 Nella sentenza n. 12871/2022, che ha definitivamente affermato la giurisdizione ordinaria nella presente controversia, le Sezioni Unite Civili della
Suprema Corte, anche mediante richiami a precedenti pronunce, hanno affermato che il terzo di buona fede, garantito da ipoteca su immobili oggetto di confisca che debbano essere destinati all'interesse pubblico o alla vendita con le modalità prescritte dalle norme sopra citate, vanta un diritto soggettivo nei confronti dello Stato ad essere indennizzato, sia pure con le modalità e i limiti previsti dalla legge. Più specificamente, hanno affermato le Sezioni Unite:
- che “si tratta di un diritto soggettivo di natura indennitaria/risarcitoria […], di cui quale presupposto si configurano da un lato l'accertamento dell'originale diritto soggettivo di credito del terzo nei confronti del debitore che ha subito la confisca,
e dall'altro l'accertamento della buona fede del terzo medesimo”;
- che “il diritto continua a fondare le sue basi direttamente sul credito originario, dando luogo al suo riconoscimento ad una forma concorsuale”;
- che “il legislatore del 2012 ha supplito reintegrando in misura, più che risarcitoria, indennitaria la posizione giuridica del creditore garantito, mediante uno strumento concorsuale il cui espletamento, dopo l'indispensabile filtro per l'accesso affidato ancora al giudice penale, è svolto dall'Agenzia”, e che “in questo concorso la posizione giuridica di chi ha potuto accedervi dopo la verifica del giudice delle misure di prevenzione è senza dubbio un diritto soggettivo, che ha per oggetto quel che si può definire il residuo giuridicamente rilevante della sua spettanza originaria, convertito appunto in una forma risarcitoria/indennitaria”;
- che l adempie al suo compito nella qualità “di mero ausiliario di un CP_5 organo giurisdizionale, anziché titolare di un potere amministrativo in senso proprio”, e che “la discrezionalità evincibile dalla natura di tale adempimento – in particolare in ordine alla scelta del bene da alienare […] – non può che qualificarsi tecnica, e non amministrativa.”
4.4 Come precedentemente esposto, dai due decreti del Consiglio Direttivo prot.
Anbsc n. 47231/2017 e n. 45660/2019 emerge che l'Agenzia aveva compiutamente svolto due fasi del procedimento volto ad indennizzare il terzo creditore di buona fede: l'inserimento del credito vantato da nell'elenco Parte_1 dei creditori da soddisfare ai sensi della legge n. 228/2012 e l'individuazione dei beni da liquidare.
Non risulta, invece, che dal 29.11.2019 – data di adozione del secondo decreto – fino al 6.3.2024, quando si è tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni
6 TRIBUNALE NA DI OM
(né successivamente, non avendo la convenuta depositato le memorie ex art. 190 c.p.c.), siano state svolte altre attività. Ed invero neppure sono stati forniti elementi di prova che giustifichino l'inerzia dell nel lungo lasso di tempo CP_8 intercorso dal novembre 2019: pur apparendo verosimile che siano state incontrate “notevoli difficoltà in considerazione degli innumerevoli immobili da porre in vendita e dello svolgimento di attività preliminari di accertamento della situazione urbanistico-edilizia di ogni bene e determinazione del valore da porre a base d'asta”, come affermato nella comparsa di risposta, si osserva che nulla è stato ulteriormente allegato e provato in ordine all'effettiva sussistenza e natura di tali difficoltà con riferimento ai beni alla cui liquidazione era interessata ed attualmente né al compimento di attività finalizzate a Parte_1 CP_2 rimuoverle;
e neppure sono state allegate l'impossibilità di rimuoverle o la successiva destinazione di quei beni, in tutto o in parte, alle finalità di cui all'art. 48, comma 3, del codice antimafia.
4.5 Per quanto sopra esposto il tribunale ritiene, alla luce delle descritte emergenze e carenze probatorie, che l – successivamente al CP_5 compimento delle fasi di ammissione di alla successiva procedura di Parte_1 liquidazione concorsuale e di individuazione dei beni da liquidare, da ritenersi compiute alla data del 29.11.2019 – sia rimasta inerte nell'adempiere al compito affidatole dalla legge n. 228/2012 e che tale inerzia sia priva di giustificazione.
5 – Proseguendo nell'ulteriore valutazione della causa nel merito, si rammenta che la parte attrice non ha proposto una domanda di risarcimento del danno che sarebbe conseguito alla condotta negligente dell , bensì ha chiesto di CP_5 ottenere una sorta di tutela in forma specifica, mediante la condanna della convenuta ad adempiere, ponendo in essere le attività finalizzate alla vendita dei beni e alla distribuzione dell'eventuale ricavato tra i creditori concorrenti.
Il tracciato di tale attività è, in parte, segnato dalla legge e, in altra parte, caratterizzato da discrezionalità che, come si è visto, non è amministrativa ma tecnica (ad esempio, nella scelta delle modalità della vendita); pertanto, non trattandosi di un'ipotesi di esercizio di potere amministrativo, il compimento di quell'attività può costituire oggetto di una pronuncia di condanna, ferma restando l'impossibilità per il giudice di sostituirsi all'Agenzia nelle scelte distinte dall'uso della discrezionalità tecnica (le quali potrebbero essere semmai sindacate successivamente, in caso condotte connotate da dolo o negligenza, imperizia o imprudenza, a seguito dell'eventuale esercizio dell'azione risarcitoria).
E neppure osta all'adozione della pronuncia di condanna la natura infungibile del facere imposto alla convenuta, non suscettibile di attuazione giudiziale mediante ricorso al giudice dell'esecuzione in caso di inottemperanza (non dovendosi
7 TRIBUNALE NA DI OM
indagare in questa sede la possibilità di avere tutela da parte del giudice amministrativo in sede di ottemperanza).
A tale riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che, nell'ambito dei rapporti obbligatori, il carattere infungibile dell'obbligazione di cui si è accertato l'inadempimento non impedisce la pronuncia di una sentenza di condanna, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì produttiva di ulteriori conseguenze risarcitorie, suscettibili di levitazione progressiva in caso di persistente inadempimento del debitore. La
Corte ha anche osservato che ogni dubbio sull'ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato eliminato dal legislatore con l'introduzione dell'art. 614-bis c.p.c. (attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare), avente valore ricognitivo di un principio di diritto già affermato in giurisprudenza (Cass., sez. 1, sent. n. 19454/2011; v. anche sez. lav., sent. n. 18779/2014)
Per quanto sopra esposto l convenuta deve essere condannata ad CP_1 adempiere integralmente, e nei limiti di legge, agli obblighi imposti dall'art. 1, commi 194-206, della legge n. 228/2012 con riferimento ai beni immobili sottoposti a confisca sui quali è stato riconosciuto il diritto di di Parte_1 partecipare alla procedura concorsuale per la soddisfazione dei crediti.
6 – Deve essere accolta, nei termini che seguono, anche la domanda volta ad ottenere l'adozione di una misura di coercizione indiretta, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.
Tenendo conto della tipologia dell'attività da svolgere, della verosimiglianza della sussistenza delle difficoltà da superare, prospettate dall , ma anche del CP_5 tempo trascorso dal citato decreto del 2019, il tribunale ritiene adeguato:
a) individuare (i) nella pubblicazione del bando di vendita o analoga tipologia di atto, l'attività il cui omesso compimento determina la sottoposizione alla misura coercitiva, e (ii) nel decorso di un anno dalla pubblicazione della presente sentenza, il termine dal quale l'obbligo di pagamento diviene esigibile;
b) determinare in € 100,00 per ogni giorno di ritardo, l'entità della misura coercitiva da porre a carico dell in caso di ritardato adempimento. CP_1
7 – Alla soccombenza segue la condanna dell al pagamento in favore di CP_5 ciascuna delle controparti delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione delle relative note) secondo i criteri previsti dal D.M.
Giustizia n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione tariffario corrispondente alle cause di valore indeterminabile-complessità media, e tenendo conto dell'attività processuale da ciascuna di essa effettivamente svolta.
8 TRIBUNALE NA DI OM
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza,
definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti dell'
[...]
Controparte_1
, con l'intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c.
[...]
della rappresentata da così provvede: CP_2 Controparte_3
a) condanna l e la destinazione dei beni Controparte_1
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ad adempiere integralmente,
e nei limiti di legge, agli obblighi imposti dall'art. 1, commi 194-206, della legge n.
228/2012, con riferimento ai beni immobili sottoposti a confisca sui quali era stato riconosciuto il diritto di di partecipare alla procedura concorsuale per la Parte_1
soddisfazione dei crediti;
b) ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., fissa in € 100,00 al giorno l'ammontare della misura a carico dell'Agenzia convenuta e in favore di qualora – entro CP_2 un anno dalla pubblicazione della presente sentenza – non sia stato pubblicato il bando di vendita o analoga tipologia di atto, da parte dell'Agenzia convenuta o dal soggetto da questa eventualmente delegato;
c) condanna l dei beni Controparte_1
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al pagamento delle spese di giudizio, complessivamente liquidate d'ufficio:
• in favore di , in € 3.543,00 per compensi e € 545,00, per Parte_1
spese, oltre a rimborso spese generali, cpa.e iva, se dovuta;
• in favore di in € 7.317,00 per compensi, oltre a rimborso spese CP_2
generali, cpa.e iva, se dovuta.
Così deciso in Roma, il 3.4.2025
Il Giudice
Federico Salvati
9
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 42353 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione il 27 maggio 2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Salvatore Zinno)
attrice
E
Controparte_1
[...]
(Avvocatura Generale dello Stato)
convenuta
E
rappresentata da CP_2 Controparte_3
(avv.ti Andrea Giannelli, Stefano Parlatore, Giacinto Di Donato)
intervenuta
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.3.2024 i difensori della e dell CP_2 [...]
dei beni sequestrati e confiscati alla Controparte_4 criminalità organizzata così concludevano, richiamando le conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio e scritti difensivi: per la “Ritenere e dichiarare che non ha adempiuto gli obblighi CP_2 CP_5 imposti dalla Legge di Stabilità 2013 e dal Codice Antimafia. Conseguentemente, condannare ad adempiere agli obblighi di cui alla legge 24.12.2012 n. CP_5 TRIBUNALE NA DI OM
228 (Legge di stabilità 2013), mediante la vendita dei beni oggetto di confisca e gli adempimenti successivi. Per il caso di mancato adempimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. condannare al pagamento di un importo non inferiore ad CP_5 euro 250,00, per ogni giorno di inadempimento. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”; per la convenuta: “Conclude affinché le domande avversarie e l'atto di intervento siano respinti, in quanto inammissibili, infondati e comunque prescritti, con condanna alle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato il 14.06.2022, – riassumendo il Parte_1 giudizio già introdotto davanti al giudice amministrativo, carente di giurisdizione – ha chiesto di dichiarare l'inadempimento dell Controparte_1
e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla
[...] criminalità organizzata (di seguito ) agli obblighi imposti dalla legge 24 CP_5 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), e dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (codice Antimafia), e conseguentemente di condannarla ad adempiere, mediante la vendita dei beni immobili confiscati;
ne chiedeva inoltre, ai sensi dell'art. 614- bis c.p.c, la condanna al pagamento di un importo pari a euro 250 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.
A sostegno della propria domanda ha dedotto: Parte_1
– che con decreto emesso il 30.4.2014-28.09.2015 nell'ambito del procedimento n. 31/05 RMP a carico di , divenuto definitivo il 28.1.2016, il Parte_2
Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, riconosciuti i crediti vantati, aveva ammesso allo stato passivo per crediti ipotecari nei confronti di Parte_1
, per complessivi euro 647.283,01 oltre interessi ed accessori;
Parte_3
– che aveva intimato l , con atto notificato il 29.7.2019 e il 12.8.2019, di CP_5 iniziare e portare a compimento il procedimento disciplinato dall'art. 1, commi
201-2023, della Legge di Stabilità 2013 per la soddisfazione dei creditori, senza ricevere alcun riscontro;
– che, con ricorso notificato il 22.11.2019 ad , aveva chiesto al Tribunale CP_5
Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, di accertare l'inadempimento di all'obbligo di provvedere ai sensi della L. 228/2012 e CP_5 del D.lgs.159/2011 (c.d. Codice Antimafia) e di ordinare pertanto alla P.A. di provvedere;
– che, con sentenza n. 9344/2020 emessa il 7.9.2020, il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario;
2 TRIBUNALE NA DI OM
– che la decisione era stata confermata prima dal Consiglio di Stato, Sezione
Terza, con la sentenza n. 3696/2021, e poi dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 12871/2022, a seguito della quale aveva riassunto il giudizio davanti al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 59 della L. n.
69/2009.
L'attrice ha rappresentato, in particolare, che l'Agenzia convenuta avrebbe dovuto individuare i beni da sottoporre alla vendita e procedere alla loro liquidazione entro il 1.6.2014, formando successivamente il piano di pagamento e quindi procedere al pagamento dei creditori ammessi, e che invece nessuna attività era stata svolta.
L ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata CP_5 ed in ogni caso prescritta, deducendo che: (i) la L. n. 228/2012 scandisce la procedura attraverso cui l deve provvedere al pagamento dei crediti CP_1 riconosciuti in sede giudiziaria;
(ii) rispetto all'attività di scelta dei beni da alienare per ottenere un ammontare di liquidità adeguato a soddisfare i creditori, che essa disponeva di discrezionalità tecnica;
(iii) con riferimento alla procedura di confisca di cui si tratta, che essa non aveva in gestione i beni, i quali, da controlli informatici effettuati, erano tutti già destinati all;
(iv) a Controparte_6 seguito del decreto di ammissione al credito, essa aveva già inserito il credito vantato da nell'elenco dei creditori da soddisfare ai sensi della L. Parte_1
228/2012; (v) il termine di dodici mesi richiamato dalla L. n. 228/2012 non è perentorio ed essa aveva il compito principale di destinare i beni confiscati ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. n. 159/2011.
Il 14.10.2022 è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c.,
e per essa, quale mandataria, (già , nella CP_2 Controparte_7 CP_7 qualità di cessionaria del credito vantato originariamente da nei Parte_1 confronti di , riportandosi ai documenti e agli atti acquisiti al fascicolo CP_5
d'ufficio e facendo proprie le deduzioni, le conclusioni e le domande già avanzate dalla medesima chiedendone l'accoglimento. Parte_1
2 – E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento della CP_2 sollevata dall'Agenzia convenuta, in tal modo genericamente motivata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.: “non ricorrendone i presupposti ex lege”.
è infatti intervenuta ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., quale CP_2 successore a titolo particolare nel diritto controverso, trattandosi della cessionaria del credito originariamente vantato dalla per averlo acquisito mediante Parte_1 il contratto stipulato il 24.6.2022 ex art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 e degli artt. 1 e
4 della Legge n. 130/1999, seguito dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
3 TRIBUNALE NA DI OM
del 7.7.2022, parte II, n. 78 (all. C). Inoltre l'interesse della cessionaria ad intervenire nella suddetta qualità è rinvenibile nel fatto che il presente giudizio è finalizzato a tutelare il credito ceduto.
3 – E' altresì infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall . CP_1
La condotta inerte che la parte attrice ha attribuito all si caratterizza per CP_1 la protrazione nel tempo, ciò significando che il termine iniziale della prescrizione decorre di giorno in giorno. A ciò si aggiungano, ad ogni buon conto, i due atti interruttivi della prescrizione, consistiti, dapprima, nell'atto di diffida notificato da il 29.7.2019 e il 12.8.2019 e poi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., nella notifica Parte_1 del ricorso introduttivo presentato al TAR Lazio, sicché, essendo quel giudizio ancora pendente a seguito della riassunzione innanzi a questo ufficio, si è verificato ed è in corso il particolare effetto interruttivo previsto dall'art. 2947, comma 2, c.c.
4 – Passando alla valutazione della causa nel merito, si osserva quanto segue.
4.1 – e poi subentrata alla prima nella titolarità del diritto Parte_1 CP_2 controverso – assumono che l non avrebbe adempiuto agli obblighi CP_5 imposti dall'art. 1, commi 194-206 della legge n. 228/2012 e dal decreto legislativo n. 159/2011 (codice Antimafia), non avendo individuato i beni da sottoporre alla vendita e proceduto alla loro liquidazione entro il 1.6.2014, formando successivamente il piano di pagamento e quindi procedendo al pagamento dei creditori ammessi.
La parte attrice ha chiesto che, accertata la sussistenza della condotta inadempiente al dettato normativo di riferimento, l convenuta sia CP_1 condannata ad adempiere, vale a dire a compiere tutte le attività, finalizzate alla vendita dei beni e alla successiva distribuzione del ricavato tra i creditori concorrenti. Si tratterebbe pertanto di una condanna – all'adempimento in forma specifica – ad un facere.
4.2 A tale riguardo si osserva che la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità 2013), applicabile ratione temporis ai procedimenti per misure di prevenzione nei quali la proposta di applicazione della misura è stata formulata in data precedente al 13.10.2011, ha introdotto disposizioni in materia di confisca dei beni.
In particolare, l'art. 1, comma 199, stabilisce che: “nel caso di confische già definitive, i creditori, i cui crediti sono assistiti da ipoteca, devono proporre entro sei mesi domanda di ammissione del credito al giudice dell'esecuzione presso il
Tribunale che ha disposto la confisca, per il riconoscimento di loro diritti. A seguito della presentazione della domanda, il Tribunale, Sezione Misure di
Prevenzione, deve accertare la sussistenza e l'ammontare del credito e gli
4 TRIBUNALE NA DI OM
ulteriori presupposti stabiliti dall'art. 52 d.lgs. 159/2011”. L'art. 1, comma 200, stabilisce inoltre che: “il Tribunale, verificate le suddette condizioni, ammette il creditore al pagamento e dà immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”. L'art. 1, comma 201, dispone che: “decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 199 (180 giorni dalla entrata in vigore della legge;
n.d.e.), l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli
48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159”. Per ciascun bene “ANBSC deve individuare i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, formare il relativo piano di pagamento e comunicarlo ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata (art. 1, comma 203); Le modalità di liquidazione (vendita) dei beni confiscati sono regolate dall'art. 48, comma 5, del
Codice Antimafia (modificato da ultimo dall'art. 36, comma 3, lett. d, d.l. 4 ottobre
2018, n. 113). Infine “dopo la liquidazione dei beni l deve procedere ai CP_5 pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3, del Codice
Antimafia”;
Dalla documentazione prodotta in corso di giudizio emerge che l ha CP_5 provveduto – con due distinti decreti del Consiglio Direttivo, rispettivamente protocollo n. 47231/2017 e n. 45660/2019 (docc. 2 e 3 fasc. ) – a CP_5 CP_5 inserire il credito vantato da nell'elenco dei creditori da soddisfare ai Parte_1 sensi della L. 228/2012 e a individuare i beni da liquidare, nonché, con il secondo decreto, ad espungere alcuni beni dal relativo elenco, perché destinati a soddisfare le finalità di pubblico interesse contemplate dall'art. 48, comma 3, del
D.Lgs. n. 159/2011 e per altre ragioni.
Nella comparsa di risposta, depositata il 13.10.2022, l ha allegato di CP_1 avere avviato le procedure finalizzate alla dismissione del patrimonio immobiliare per il soddisfacimento dei diritti di credito riconosciuti ex L. 228/2012, mediante la stipula di una convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato per la vendita attraverso la rete aste telematiche notarili (RAN), pur senza produrre alcuna documentazione a supporto dell'allegazione, e ha rappresentato che
“permangono notevoli difficoltà in considerazione degli innumerevoli immobili da porre in vendita e dello svolgimento di attività preliminari di accertamento della situazione urbanistico-edilizia di ogni bene e determinazione del valore da porre
5 TRIBUNALE NA DI OM
a base d'asta.” Nelle successive fasi processuali nulla è stato riferito dalla convenuta in merito all'eventuale prosecuzione del procedimento di liquidazione.
4.3 Nella sentenza n. 12871/2022, che ha definitivamente affermato la giurisdizione ordinaria nella presente controversia, le Sezioni Unite Civili della
Suprema Corte, anche mediante richiami a precedenti pronunce, hanno affermato che il terzo di buona fede, garantito da ipoteca su immobili oggetto di confisca che debbano essere destinati all'interesse pubblico o alla vendita con le modalità prescritte dalle norme sopra citate, vanta un diritto soggettivo nei confronti dello Stato ad essere indennizzato, sia pure con le modalità e i limiti previsti dalla legge. Più specificamente, hanno affermato le Sezioni Unite:
- che “si tratta di un diritto soggettivo di natura indennitaria/risarcitoria […], di cui quale presupposto si configurano da un lato l'accertamento dell'originale diritto soggettivo di credito del terzo nei confronti del debitore che ha subito la confisca,
e dall'altro l'accertamento della buona fede del terzo medesimo”;
- che “il diritto continua a fondare le sue basi direttamente sul credito originario, dando luogo al suo riconoscimento ad una forma concorsuale”;
- che “il legislatore del 2012 ha supplito reintegrando in misura, più che risarcitoria, indennitaria la posizione giuridica del creditore garantito, mediante uno strumento concorsuale il cui espletamento, dopo l'indispensabile filtro per l'accesso affidato ancora al giudice penale, è svolto dall'Agenzia”, e che “in questo concorso la posizione giuridica di chi ha potuto accedervi dopo la verifica del giudice delle misure di prevenzione è senza dubbio un diritto soggettivo, che ha per oggetto quel che si può definire il residuo giuridicamente rilevante della sua spettanza originaria, convertito appunto in una forma risarcitoria/indennitaria”;
- che l adempie al suo compito nella qualità “di mero ausiliario di un CP_5 organo giurisdizionale, anziché titolare di un potere amministrativo in senso proprio”, e che “la discrezionalità evincibile dalla natura di tale adempimento – in particolare in ordine alla scelta del bene da alienare […] – non può che qualificarsi tecnica, e non amministrativa.”
4.4 Come precedentemente esposto, dai due decreti del Consiglio Direttivo prot.
Anbsc n. 47231/2017 e n. 45660/2019 emerge che l'Agenzia aveva compiutamente svolto due fasi del procedimento volto ad indennizzare il terzo creditore di buona fede: l'inserimento del credito vantato da nell'elenco Parte_1 dei creditori da soddisfare ai sensi della legge n. 228/2012 e l'individuazione dei beni da liquidare.
Non risulta, invece, che dal 29.11.2019 – data di adozione del secondo decreto – fino al 6.3.2024, quando si è tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni
6 TRIBUNALE NA DI OM
(né successivamente, non avendo la convenuta depositato le memorie ex art. 190 c.p.c.), siano state svolte altre attività. Ed invero neppure sono stati forniti elementi di prova che giustifichino l'inerzia dell nel lungo lasso di tempo CP_8 intercorso dal novembre 2019: pur apparendo verosimile che siano state incontrate “notevoli difficoltà in considerazione degli innumerevoli immobili da porre in vendita e dello svolgimento di attività preliminari di accertamento della situazione urbanistico-edilizia di ogni bene e determinazione del valore da porre a base d'asta”, come affermato nella comparsa di risposta, si osserva che nulla è stato ulteriormente allegato e provato in ordine all'effettiva sussistenza e natura di tali difficoltà con riferimento ai beni alla cui liquidazione era interessata ed attualmente né al compimento di attività finalizzate a Parte_1 CP_2 rimuoverle;
e neppure sono state allegate l'impossibilità di rimuoverle o la successiva destinazione di quei beni, in tutto o in parte, alle finalità di cui all'art. 48, comma 3, del codice antimafia.
4.5 Per quanto sopra esposto il tribunale ritiene, alla luce delle descritte emergenze e carenze probatorie, che l – successivamente al CP_5 compimento delle fasi di ammissione di alla successiva procedura di Parte_1 liquidazione concorsuale e di individuazione dei beni da liquidare, da ritenersi compiute alla data del 29.11.2019 – sia rimasta inerte nell'adempiere al compito affidatole dalla legge n. 228/2012 e che tale inerzia sia priva di giustificazione.
5 – Proseguendo nell'ulteriore valutazione della causa nel merito, si rammenta che la parte attrice non ha proposto una domanda di risarcimento del danno che sarebbe conseguito alla condotta negligente dell , bensì ha chiesto di CP_5 ottenere una sorta di tutela in forma specifica, mediante la condanna della convenuta ad adempiere, ponendo in essere le attività finalizzate alla vendita dei beni e alla distribuzione dell'eventuale ricavato tra i creditori concorrenti.
Il tracciato di tale attività è, in parte, segnato dalla legge e, in altra parte, caratterizzato da discrezionalità che, come si è visto, non è amministrativa ma tecnica (ad esempio, nella scelta delle modalità della vendita); pertanto, non trattandosi di un'ipotesi di esercizio di potere amministrativo, il compimento di quell'attività può costituire oggetto di una pronuncia di condanna, ferma restando l'impossibilità per il giudice di sostituirsi all'Agenzia nelle scelte distinte dall'uso della discrezionalità tecnica (le quali potrebbero essere semmai sindacate successivamente, in caso condotte connotate da dolo o negligenza, imperizia o imprudenza, a seguito dell'eventuale esercizio dell'azione risarcitoria).
E neppure osta all'adozione della pronuncia di condanna la natura infungibile del facere imposto alla convenuta, non suscettibile di attuazione giudiziale mediante ricorso al giudice dell'esecuzione in caso di inottemperanza (non dovendosi
7 TRIBUNALE NA DI OM
indagare in questa sede la possibilità di avere tutela da parte del giudice amministrativo in sede di ottemperanza).
A tale riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che, nell'ambito dei rapporti obbligatori, il carattere infungibile dell'obbligazione di cui si è accertato l'inadempimento non impedisce la pronuncia di una sentenza di condanna, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì produttiva di ulteriori conseguenze risarcitorie, suscettibili di levitazione progressiva in caso di persistente inadempimento del debitore. La
Corte ha anche osservato che ogni dubbio sull'ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato eliminato dal legislatore con l'introduzione dell'art. 614-bis c.p.c. (attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare), avente valore ricognitivo di un principio di diritto già affermato in giurisprudenza (Cass., sez. 1, sent. n. 19454/2011; v. anche sez. lav., sent. n. 18779/2014)
Per quanto sopra esposto l convenuta deve essere condannata ad CP_1 adempiere integralmente, e nei limiti di legge, agli obblighi imposti dall'art. 1, commi 194-206, della legge n. 228/2012 con riferimento ai beni immobili sottoposti a confisca sui quali è stato riconosciuto il diritto di di Parte_1 partecipare alla procedura concorsuale per la soddisfazione dei crediti.
6 – Deve essere accolta, nei termini che seguono, anche la domanda volta ad ottenere l'adozione di una misura di coercizione indiretta, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.
Tenendo conto della tipologia dell'attività da svolgere, della verosimiglianza della sussistenza delle difficoltà da superare, prospettate dall , ma anche del CP_5 tempo trascorso dal citato decreto del 2019, il tribunale ritiene adeguato:
a) individuare (i) nella pubblicazione del bando di vendita o analoga tipologia di atto, l'attività il cui omesso compimento determina la sottoposizione alla misura coercitiva, e (ii) nel decorso di un anno dalla pubblicazione della presente sentenza, il termine dal quale l'obbligo di pagamento diviene esigibile;
b) determinare in € 100,00 per ogni giorno di ritardo, l'entità della misura coercitiva da porre a carico dell in caso di ritardato adempimento. CP_1
7 – Alla soccombenza segue la condanna dell al pagamento in favore di CP_5 ciascuna delle controparti delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione delle relative note) secondo i criteri previsti dal D.M.
Giustizia n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione tariffario corrispondente alle cause di valore indeterminabile-complessità media, e tenendo conto dell'attività processuale da ciascuna di essa effettivamente svolta.
8 TRIBUNALE NA DI OM
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza,
definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti dell'
[...]
Controparte_1
, con l'intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c.
[...]
della rappresentata da così provvede: CP_2 Controparte_3
a) condanna l e la destinazione dei beni Controparte_1
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ad adempiere integralmente,
e nei limiti di legge, agli obblighi imposti dall'art. 1, commi 194-206, della legge n.
228/2012, con riferimento ai beni immobili sottoposti a confisca sui quali era stato riconosciuto il diritto di di partecipare alla procedura concorsuale per la Parte_1
soddisfazione dei crediti;
b) ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., fissa in € 100,00 al giorno l'ammontare della misura a carico dell'Agenzia convenuta e in favore di qualora – entro CP_2 un anno dalla pubblicazione della presente sentenza – non sia stato pubblicato il bando di vendita o analoga tipologia di atto, da parte dell'Agenzia convenuta o dal soggetto da questa eventualmente delegato;
c) condanna l dei beni Controparte_1
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al pagamento delle spese di giudizio, complessivamente liquidate d'ufficio:
• in favore di , in € 3.543,00 per compensi e € 545,00, per Parte_1
spese, oltre a rimborso spese generali, cpa.e iva, se dovuta;
• in favore di in € 7.317,00 per compensi, oltre a rimborso spese CP_2
generali, cpa.e iva, se dovuta.
Così deciso in Roma, il 3.4.2025
Il Giudice
Federico Salvati
9