Articolo 1 della Legge 18 febbraio 1963, n. 236
Versione
4 aprile 1963
Art. 1. Articolo unico.

L'Istituto nazionale per il finanziamento della, ricostruzione (I.N.F.I.R.) e' autorizzato a concedere i mutui previsti dall' articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 , per il finanziamento delle opere di cui ai commi secondo e sesto del medesimo articolo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1963