TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/12/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa NE RO, ha pronunciato, all'esito dell'udienza cartolare del , la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 741 /2025 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
rapp.to e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to ALFANO ROSA ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1
difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del CP_1
diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, nonché ai benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato il 7.2.2025, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il TU nel procedimento per ATP instaurato dalla parte, recante n. R.G. 6303/2023 .
L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
1 Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Quanto al merito, la stessa è infondata e deve essere rigettata.
Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal dott.ssa Persona_1
TU nominato durante il procedimento per ATP (TU che
[...]
ha ritenuto non sussistente il diritto all'indennità di accompagnamento e ai benefici di cui alla L. 104/92, art.3, comma
3) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il TU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale ( vedasi consulenza in atti).
In particolare, il TU ha sottolineato “Nel corso dell'osservazione clinica la ricorrente si è mostrata discretamente orientata nel tempo e nello spazio e verso le persone, ha descritto in modo appropriato la propria quotidianità riferendo di vivere da sola e di provvedere ds sola alle proprie necessità di base con l'aiuto saltuario di una figlia ha manifestato qualche deficit mnesico e cognitivi la deambulazione anche se a piccoli passi è ancora autonoma” ).
Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del
Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche
2 dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali.
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal TU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
La ricorrente, pertanto, va dichiarato solo invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età, nonché persona con diritto ai benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 1, così come ritenuto dal TU nominato nel procedimento per ATP.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
Le spese di ctp della fase di atp vanno, invece, poste a carico dell' liquidate come da separato decreto CP_1
P.Q.M.
rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio;
CP_1
vanno poste a carico dell' le spese di ctu della fase di atp, CP_1
liquidate come da separato decreto.
3 Torre Annunziata lì 06/12/2025 IL GIUDICE
NE RO
4
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa NE RO, ha pronunciato, all'esito dell'udienza cartolare del , la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 741 /2025 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
rapp.to e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to ALFANO ROSA ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1
difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del CP_1
diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, nonché ai benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato il 7.2.2025, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il TU nel procedimento per ATP instaurato dalla parte, recante n. R.G. 6303/2023 .
L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
1 Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Quanto al merito, la stessa è infondata e deve essere rigettata.
Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal dott.ssa Persona_1
TU nominato durante il procedimento per ATP (TU che
[...]
ha ritenuto non sussistente il diritto all'indennità di accompagnamento e ai benefici di cui alla L. 104/92, art.3, comma
3) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il TU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale ( vedasi consulenza in atti).
In particolare, il TU ha sottolineato “Nel corso dell'osservazione clinica la ricorrente si è mostrata discretamente orientata nel tempo e nello spazio e verso le persone, ha descritto in modo appropriato la propria quotidianità riferendo di vivere da sola e di provvedere ds sola alle proprie necessità di base con l'aiuto saltuario di una figlia ha manifestato qualche deficit mnesico e cognitivi la deambulazione anche se a piccoli passi è ancora autonoma” ).
Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del
Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche
2 dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali.
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal TU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
La ricorrente, pertanto, va dichiarato solo invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età, nonché persona con diritto ai benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 1, così come ritenuto dal TU nominato nel procedimento per ATP.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
Le spese di ctp della fase di atp vanno, invece, poste a carico dell' liquidate come da separato decreto CP_1
P.Q.M.
rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio;
CP_1
vanno poste a carico dell' le spese di ctu della fase di atp, CP_1
liquidate come da separato decreto.
3 Torre Annunziata lì 06/12/2025 IL GIUDICE
NE RO
4