Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/07/2025, n. 5071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5071 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05071/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cialella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, Compartimento Polizia Stradale Campania, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- della sanzione disciplinare, di cui al decreto del Dirigente DPR 737/81 proc. Disciplinare n. -OMISSIS- discipli. 21 del 26/4/2021 notificato in data 25/11/2021, della terza punizione, art. 3 numero 2 del DPR 737/81 “ invitato più volte, oralmente e formalmente a provvedere all'inserimento, sul portale pad, delle proprie misure e taglie ai fini dell'assegnazione della divisa, di cui non risulta fornito, alla data del 7/4/2021, non aveva ottemperato ";
- di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso e conseguente, se esistente, comunque
lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato, rappresentato dalla difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Elena Farhat, nessuno presente per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente è insorta avverso la sanzione disciplinare del richiamo scritto, meglio descritta in epigrafe, adottata nei suoi confronti previa contestazione del fatto che, nonostante le richieste ricevute, non ha inserito le proprie misure sul portale PAD per l’assegnazione della divisa.
Nello specifico, il ricorrente in data 17.03.2021 ha ricevuto un invito formale ad aggiornare il portale dedicato all’attagliamento, e in data 25.03.2021 ha anche ricevuto una richiesta orale di eseguire l’attagliamento o fornire le indicazioni orali utili alla sua vestizione. Nonostante questi avvisi e l’impegno all’inserimento manifestato, alla data del 14.04.2021 il ricorrente risultava avere ancora disatteso quanto richiesto e, in data 26.04.2021, si è proceduto alla contestazione degli addebiti disciplinari n° -OMISSIS-/discip.2021 prevista dall’art. 4 n° 11 del D.P.R. 737/81 notificata in data 28.04.2021.
Nell’ambito del procedimento disciplinare il ricorrente ha fornito le proprie giustificazioni che la p.a. ha ritenuto non essere sufficienti da esimerlo del tutto da responsabilità. All’esito dell’istruttoria, in data 03.06.2021, a fronte della più grave sanzione contestata ex art.4 comma 11 del DPR 737/81, la p.a. ha provveduto ad emettere il provvedimento della sanzione disciplinare più lieve, ex art. 3 comma 2 del DPR 737/81. Nella prospettazione fornita dal ricorrente, egli si sarebbe recato presso il VECA di Aversa per la prova vestiario, senza che ci fossero le taglie per le sue misure. In seguito egli avrebbe provato a inserire le misure dentro il portale, tuttavia, avendo perso le credenziali di accesso, ha aperto due ticket 9/3/2021 n. -OMISSIS- e ticket n. -OMISSIS- in data 8/5/2021 per riottenerle. Infine, in data 17.5.2021, il ricorrente, dopo aver ricevuto la notifica della scheda “attagliamento”, ha provveduto a compilarla manualmente ai fini della vestizione straordinaria con misure espresse in cm.
In data 26.11.2021, il ricorrente ha avanzato richiesta di annullamento in autotutela della sanzione inflitta per omessa notifica del provvedimento integrale. Tuttavia il provvedimento integrale è stato notificato al ricorrente in data 25.11.2021 presso il domicilio eletto del difensore nominato per il procedimento disciplinare.
2. La legittimità del provvedimento disciplinare è contestata per i seguenti motivi di diritto.
2.1. “ Violazione del diritto di difesa art. 14 del d.P.R. 737/81, nullità della notifica del 3/6/2021 per mancanza di allegato; nullità del procedimento disciplinare per mancata notifica all’Ass. c.c -OMISSIS- -OMISSIS- ”.
Il ricorrente deduce la nullità della notifica del provvedimento poiché mancante dell’ultima pagina e perché notificato al procuratore e non personalmente al ricorrente.
2.2. “ Violazione del giusto procedimento e del c.o.m. – difetto di motivazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90 - eccesso di potere, contraddittorietà e travisamento dei fatti - motivazione apparente, illogica ed irragionevole - difetto di istruttoria - indebito richiamo ed inapplicabilità dei doveri attinenti al grado - omesso vaglio delle giustificazioni addotte - mancanza della responsabilità dell'incolpato ”.
Parte ricorrente deduce che il provvedimento adottato non considererebbe gli sforzi profusi dal ricorrente per fornire le informazioni richieste, infine rese compilando la scheda cartacea.
2.3. “ Nullità del procedimento per difetto di motivazione legge 241/90 e palese violazione del diritto di difesa art. 14 d.P.R. 737/81 “
Parte ricorrente deduce che la sanzione disciplinare non gli permette una concreta difesa dall’incolpazione poiché non sarebbero indicati con esattezza i tempi, i luoghi e le modalità dell’azione asseritamente in contrasto con il sistema ordinamentale. Si precisa, altresì, che l’omessa indicazione delle misure all’interno del PAD non è dipesa da colpa del ricorrente avendo attivato due ticket per ottenere nuovamente le credenziali di accesso al sistema informatico.
2.4. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1393 e 1398 c.o.m. – Violazione dell'art. 52 della costituzione - eccesso di potere per difetto e/o errore dei presupposti - difetto di istruttoria e mancanza assoluta di autonoma accertamento e valutazione dei fatti contestati. Irragionevolezza illogicità ed irragionevolezza della scelta - difetto dei presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare di stato. sviamento di potere e cattivo uso della discrezionalità esercitata ”.
Parte ricorrente deduce il suo impegno nell’inserimento delle misure, avendo aperto i due ticket di servizio, e sarebbe anche andato a provare le divise, senza che ci fossero misure della sua taglia, e proprio per tali ragioni avrebbe compilato la scheda cartacea fornendo le misure. Tali circostanze scriminerebbero la condotta contestata al ricorrente che non sarebbe passibile di sanzione.
2.5. “ Violazione di legge – violazione e falsa degli artt. 1392, 1393 e 1398 del dlg. vo 66/2010 - violazione dei principi generali dell'azione disciplinare - carenza dei presupposti e della perentorietà del termine, tardività della contestazione e decadenza dell'azione disciplinare. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. ”
Parte ricorrente deduce la tardività del provvedimento disciplinare adottato, ritenendo che l'art. 1392, comma 2, del dlg.vo. 66/2010, individui il termine perentorio di 60 gg. dalla conclusione degli accertamenti preliminari per l’instaurazione del procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti. E, inoltre, si precisa che il procedimento debba ritenersi estinto ai sensi del comma 4 dell’art. 1392 c.o.m. che testualmente dispone: “ In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta ”. Tale prospettazione sarebbe confermata ai sensi dell’art.120 del D.P.R. 10 gennaio 1957 nr.3 che, allo stesso modo prevede: “ Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che, nessun ulteriore atto sia stato compiuto ”.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio attraverso l’avvocatura di Stato, depositato una memoria nella quale ha chiesto, nel merito, il rigetto delle pretese ricorrenti.
4. All’udienza straordinaria del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza delle doglianze proposte.
1.1. Il primo motivo è infondato. Il provvedimento di richiamo è stato notificato correttamente presso il domicilio eletto, tale circostanza non ha violato i diritti di difesa del ricorrente, avendo ricevuto in data 25.11.2021 la corretta notificazione dell’atto a lui rivolto, con i termini di impugnazione decorrenti dalla data di ricevimento del menzionato atto. A ciò si aggiunga, considerando anche la successiva attività difensiva, che l’atto notificato ha raggiunto lo scopo di cui all’art.156, co.3, c.p.c., espressione di un principio generale applicabile anche nel procedimento disciplinare incardinato in sede amministrativa.
1.2. Il secondo motivo è infondato. Il provvedimento impugnato ha sicuramente valutato e ponderato le giustificazioni addotte dal ricorrente, ed infatti il procedimento è iniziato con la contestazione più grave prevista dall’art. 4 comma 11 del DPR 737/81 ed è stato concluso con l’adozione della sanzione più lieve, ex art. 3 comma 2 del DPR 737/81.
1.3. Sono infondati il terzo e il quarto motivo che possono essere trattati congiuntamente. Il ricorrente è stato avvertito formalmente e oralmente di inserire le misure per l’attagliamento della divisa all’interno del PAD, e, in data 25.03.2021, ha anche ricevuto la disponibilità da parte del Corpo a ricevere oralmente le indicazioni sulle sue taglie (cfr. doc. 1 produzione parte resistente). Inoltre, il provvedimento oggetto di gravame, oltre a evidenziare le circostanze anzidette, specifica la condotta doverosa omessa da parte del ricorrente: inserire le proprie misure sul portale PAD. Parimenti nessuna colpa può essere riferita alla p.a. in relazione attivazione dei due ticket accesi per riottenere le credenziali dato che il loro smarrimento è un fatto direttamente imputabile al ricorrente e non certo alla p.a. che non solo ha fornito le credenziali, ma si è resa anche disponibile a ricevere le doverose informazioni in via alternativa.
1.4. Il quinto motivo è infondato. Il termine di 60 giorni indicato dal Regolamento di Disciplina DPR 737/81, art.14, che riguarda il termine per la contestazione degli addebiti non ha natura perentoria poiché individua un parametro di prontezza e tempestività per lo svolgimento dell’iter procedurale. Parimenti, non è stato violato l’art.120 del DPR 3/57 poiché esso troverebbe applicazione in caso di completa inattività dell’Amministrazione, ciò a tutela dell’interessato per evitare che resti sottoposto a procedimento disciplinare imperituramente, tuttavia il caso di specie è differente. Il decreto del 03.06.2021, infatti, rappresenta la volontà dell’Amministrazione di portare a conclusione il procedimento stesso rispettando i termini disposti dall’art.120 del DPR 3/57.
2. Per le superiori ragioni il ricorso va rigettato e le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore dell’Amministrazione resistente in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO