Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 208/2022 CRON.
SENT. N. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 208/2022 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 266/2022 del
Tribunale di Campobasso, resa il 17/05/2022 e depositata in pari data, nella causa n. 813/2015
R.G.A.C., avente per oggetto: “Prestazione di opera intellettuale”;
T R A
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e residente in [...]; C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) e CP_1 C.F._2
residente in [...];
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
e residente in [...]; C.F._3
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
) e residente in [...]; C.F._4
, nata a [...] il dì 08/03/1930 (C.F.: Controparte_4
) e ivi residente alla Salita Castello n. 10; C.F._5
tutti quali eredi legittimi per quote indivise di e tutti elettivamente domiciliati Persona_1 in MA (CB) alla Salita Castello n. 10 presso lo studio dell'Avv. che Parte_1 li rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di appello del 20/06/2022;
causa n. 208/2022 R.G. 1/8
C O N T R O
- , nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._6
residente in Civitacampomarano (CB) alla Contrada Macchia Reale n. 1 ed elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Mons. Bologna n. 72 presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Cinelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 18/10/2022;
- APPELLATO -
- , nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_5 C.F._7 residente in Campobasso alla Contrada Colle dell'Orso n. 131 ed ivi elettivamente domiciliato alla
Piazza Gabriele Pepe n. 13 presso lo studio dell'Avv. Fausto Parente e dell'Avv. Rossella Aufiero, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del dì 03/10/2022;
- APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE-
Conclusioni: all'udienza del dì 03/07/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui alle note scritte di trattazione, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c. p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Innanzitutto, occorre precisare che, stante il decesso dell'appellante avvenuto Controparte_4
nelle more del gravame il 29/02/2024, con memoria del 10/03/2024, ai fini della prosecuzione, si sono costituiti in questo giudizio, anche nella qualità di eredi legittimi per quote indivise della deceduta e Controparte_4 Parte_1 Controparte_2 CP_3
già appellanti, con la medesima difesa tecnica esposta nell'atto introduttivo del gravame,
[...]
alla stregua di procura stesa in calce al predetto atto di costituzione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia “breviter” che questa causa concerne la controversia avanzata dal geologo dott.
[...]
ai danni di e di in qualità di eredi del defunto CP_5 Persona_1 Controparte_4
Avv. Nicola de Benedictis, per ottenere, per le espletate prestazioni professionali e a titolo di saldo,
causa n. 208/2022 R.G. 2/8 il pagamento della somma di €. 8.091/61, oltre accessori e conseguenti, come da parcella vidimata il dì 11/05/2015 dall' . Controparte_6
A istanza dei convenuti de Benedictis, il primo giudice ha disposto la chiamata in causa dell'ing.
a titolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il quale, alla stregua Parte_2
della prospettazione dei chiamanti, aveva direttamente e personalmente assunto la ripartizione delle spese tecniche e a cui era stato corrisposto il residuo importo di €. 1.183/20, che doveva essere versato al geologo.
Nel costituirsi in giudizio, il chiamato ing. ha precisato che la somma ricevuta di €. Pt_2
1.183/20 non doveva essere liquidata ai professionisti coinvolti nell'appalto in quanto costituiva il suo compenso quale progettista e direttore dei lavori.
Istruita la controversia, così come radicatasi in prime cure, in via documentale, con interrogatorio formale, prova dichiarativa e consulenza tecnica officiosa, la causa è stata decisa con la gravata sentenza, testualmente come segue:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, accerta il diritto di ad ottenere da e Controparte_5 Persona_1 in solido il pagamento dell'importo di € 110,97 ad integrazione della Controparte_4
somma spettantegli, oltre gli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;
- condanna e in solido, al pagamento Persona_1 Controparte_4
dell'importo di € 110/97, oltre gli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, in favore di Controparte_5
- compensa le spese legali tra le parti principali;
- pone a carico delle parti principali in misura paritaria quelle di C.T.U.;
- condanna e in solido al pagamento delle spese Persona_1 Controparte_4
di lite in favore di che liquida in euro 2738, oltre spese forfettarie al 15 %, Parte_2
Iva e Cap come per legge.
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo per quanto di ragione avverso la predetta sentenza, gli appellanti e Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
nella qualità in epigrafe, hanno proposto gravame intermedio, così testualmente CP_4
domandando:
1. in via principale, di rideterminare la condanna alle spese di lite degli odierni appellanti nei confronti del terzo chiamato applicando il primo scaglione secondo il criterio del “decisum” essendo stati, gli odierni appellanti, condannati a versare al Geologo la somma di € 110,97
(centodieci,97), importo per il quale era stato domandato venissero garantiti dal terzo chiamato;
causa n. 208/2022 R.G. 3/8 2. in via subordinata, applicare il secondo scaglione secondo il criterio del petitum avanzato nei confronti del terzo chiamato.
Con vittoria delle spese del presente giudizio come per legge.
Con comparsa di costituzione del 18/10/2022, si è costituito nel gravame l'ing. Parte_2
testualmente domandando di:
- rigettare l'appello principale proposto dalle signore Parte_1 CP_1
e perché infondato, in fatto e diritto, ed in parte qua Controparte_2 Controparte_4
inammissibile e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 266/2022 del Tribunale di Campobasso relativamente al capo oggetto di impugnazione principale;
- Condannare essi appellanti in favore dell'appellato al pagamento delle spese e competenze del secondo grado, oltre al rimborso forfettario.
Con comparsa di costituzione del dì 03/10/2022, si è costituito nel gravame anche il geologo dott.
spiegando appello incidentale e domandando testualmente: Controparte_5
1)In parziale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, di condannare l'Avv. Parte_1
la sig.ra la prof.ssa e l'Ing.
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3
tutti in qualità di eredi legittimi dell'Ing. e la Prof.ssa
[...] Persona_1 [...]
al pagamento, in solido tra loro, in favore del dott. della somma di € CP_4 Controparte_5
4.947,01 (€ 4.055,00 + IVA al 22% pari a € 829,01) per spese di indagini geognostiche e/o geofisiche, analisi e prove di laboratorio, in riferimento alla riparazione con miglioramento sismico, ai sensi dell'art. 14 dell'O.C. n. 13 del 27.05.2003, di una struttura edilizia in agro di Morrone del
Sannio alla C.da Scalfizzo;
2)Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, altre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Superata in questa sede, per irrilevanza, ogni altra questione compromessa dalle parti in prime cure,
l'odierno “devolutum”, sollevato dalle parti nel giudizio di gravame, concerne esclusivamente:
1a) per gli appellanti principali, la domanda di riforma della liquidazione delle spese di lite, così come disposta dal primo giudice (€. 2.738/00), in favore del terzo chiamato ing. Parte_2
con la richiesta di applicazione dello scaglione corretto, posto che la domanda avanzata in
[...] primo grado nei confronti del terzo chiamato è stata inizialmente quantificata in €. 1.183/20 e poi ridotta, ai danni dei convenuti e all'esito delle risultanze della espletata consulenza tecnica, in appena €. 110/97;
1b) per l'appellante incidentale dott. , la domanda di condanna degli Controparte_5 appellanti principali a corrispondere, in suo favore e in solido, l'importo di €. 4.947/00 (€. 4.055/00
+ IVA al 22% pari a €. 829/01), a titolo di spese di indagini geognostiche e/o geofisiche, analisi e causa n. 208/2022 R.G. 4/8 prove di laboratorio, in riferimento alla riparazione con miglioramento sismico, ai sensi dell'art. 14 dell'O.C. n. 13 del 27/05/2003, di una struttura edilizia in agro di Morrone del Sannio alla Contrada
Scalfizzo, che erratamente non erano state considerate dal primo giudice al momento della decisione.
UNICO MEZZO PRINCIPALE
L'appello principale, come proposto, è fondato.
Orbene, la Corte osserva che, “in subiecta materia”, la giurisprudenza ha da tempo precisato che:
“Il cd. criterio del decisum e non del disputatum è quello prescelto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. Quindi, In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023, n. 8449).
Atteso il rigetto della domanda in garanzia, applicando il primo scaglione tariffario, afferente il corretto ridotto valore finale del “disputatum” in prime cure, l'importo per spese di lite di primo grado che gli odierni appellanti devono corrispondere al terzo chiamato ing. ascende a €. Pt_2
662/00, oltre rimborso spese generali 15% e accessori di legge, ove dovuti.
UNICO MEZZO INCIDENTALE
Come innanzi già evidenziato, l'appello incidentale è teso a ottenere la condanna degli appellanti principali in solido a corrispondere, in favore del geologo dott. , l'importo di €. 4.947/00 CP_5
(€. 4.055/00 + IVA al 22% pari a €. 829/01), a titolo di spese di indagini geognostiche e/o geofisiche, analisi e prove di laboratorio, in riferimento alla riparazione con miglioramento sismico, ai sensi dell'art. 14 dell'O.C. n. 13 del 27/05/2003, di una struttura edilizia in agro di Morrone del
Sannio alla Contrada Scalfizzo, che erratamente non erano state considerate dal primo giudice al momento della decisione.
L'appello incidentale è infondato.
causa n. 208/2022 R.G. 5/8 Questo giudice osserva che il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e le ragioni del geologo ricorrente dott. sono state fondate e documentate alla CP_5
stregua della parcella vidimata dall'Ordine professionale di appartenenza del professionista, in cui è stato esposto l'importo di €. 9.091/61 per l'opera professionale espletata, da cui deve essere detratto il riconosciuto importo d'acconto di €. 1.000/00.
Orbene, questo giudice osserva che, alla stregua di quanto concluso nel libello introduttivo, la domanda avanzata in prime cure dal geologo è stata quindi tesa ad ottenere quanto dovuto a “titolo di compenso professionale per l'attività svolta”, posto anche che, neppure nella memoria del
19/04/2017, di cui al previgente art. 183 primo comma c.p.c., applicabile “ratione temporis”, esposta in seguito al mutamento del rito disposto dal primo giudice, il dott. ha domandato CP_5 somma diversa da quella di cui al ricorso introduttivo, insistendo “sic et simpliciter”, al terzultimo capoverso dell'atto, per l'accoglimento della domanda.
In buona sostanza, questo giudice osserva che il tema degli esborsi (€. 4.947/01: €. 4.055/00 + IVA al 22% pari a €. 829/01), asseritamente sopportati nella vicenda in esame dall'appellante incidentale, elevato qui a mezzo di gravame dal dott. : CP_5
è infondato per difetto di tranquillante prova in quanto tale profilo, nelle tavole processuali, resta affidato a un mero preventivo di spesa, a cui non è seguita altra specifica attività istruttoria, anche documentale, idonea a confermare che i costi siano stati effettivamente sostenuti dall'appellato geologo e che fossero comunque da imputarsi al deceduto committente
Avv. Nicola de Benedictis;
difatti, all'udienza del 12/11/2019, il teste ha confermato la circostanza Testimone_1
per cui il deceduto professionista committente non ha mai contattato la ditta che si Tes_1 assume abbia svolto i lavori, né ha sottoscritto alcun preventivo e né infine risulta “aliunde” essersi impegnato direttamente per il pagamento dei “sondaggi”;
inoltre, all'udienza del 23/11/2018, il teste ing. ha preciso che giammai le Tes_2
indagini tecniche per cui è causa furono commissionate dal deceduto professionista, indicando nell'ing. la persona che era informata di tutto e che gestiva ogni profilo della Pt_2
commissione;
infine, il geologo dott. , pur criticando in questa sede le risultanze della consulenza CP_5
tecnica di ufficio dell'ing. , con studio in Bojano, non ne ha chiesto in Persona_2
prime cure, come pur doveva, la rinnovazione o che, quanto meno, il tecnico officioso fosse chiamato a rendere “chiarimenti”, sullo specifico punto delle spese inerenti le indagini geognostiche e/o geofisiche, essendosi peraltro limitato, nelle osservazioni del dì 25/09/2021 alla bozza della C.T.U., il difensore del geologo a richiamare il provvedimento 04/12/2020 del primo causa n. 208/2022 R.G. 6/8 giudice, che ha ben precisato la regola dell'incarico conferito al tecnico officioso per cui
“ovviamente l'accertamento potrà riguardare solo gli onorari e non le spese per le indagini geognostiche e geofisiche” ;
in ogni caso, e ciò è qui assolutamente dirimente, l'appellante incidentale non ha provato, anche in numerario, come certamente doveva, con regolari documenti contabili e fiscali, di aver sostenuto i costi (€. 4.947/01), di cui ha chiesto il rimborso agli eredi del professionista committente.
A questo punto, ogni altra questione, sollevata dalle parti, è ovviamente superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il regime delle spese di lite segue gli evidenziati profili di soccombenza di tal che gli appellanti principali hanno diritto a ripetere le spese di lite del grado, per quanto di rispettiva competenza, sia dall'appellato ing. che ha contrastato decisamente la domanda Pt_2
di riforma principale, sia dal soccombente appellante incidentale dott. . CP_5
Tanto alla stregua dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo e nove, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18
(valore della domanda principale di gravame: €. 2.738/00 - valore della domanda incidentale di gravame: €. 4.947/01).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale del 20/06/2022, spiegato da Parte_1 CP_1 CP_2
e nonché sull'appello incidentale avanzato
[...] Controparte_3 Controparte_4 dall'appellato avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 266/2022 del dì Controparte_5
17/05/2022, che riforma per quanto di ragione, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte causali, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, fermo il resto, quantifica le spese di lite di prime cure, che gli appellanti principali devono corrispondere all'ing. in €. 662/00, oltre Pt_2
rimborso spese generali 15% nonché IVA e CAP come per legge, ove dovuti;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna l'appellato ing. alla rifusione delle spese di lite di questo grado in favore Pt_2
degli appellanti principali, che si liquidano, alla stregua dei criteri indicati in motivazione, nell'importo di €. 1.923/00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti;
4) condanna l'appellante incidentale dott. alla rifusione delle spese di lite di questo CP_5
grado in favore degli appellanti principali, che si liquidano, alla stregua dei criteri indicati in causa n. 208/2022 R.G. 7/8 motivazione, nell'importo di €. 1.923/00 per compenso, oltre €. 174/00 per esborsi, nonché spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, per il soccombente appellante incidentale dott.
, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per CP_5
la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 208/2022 R.G. 8/8