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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 6040 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 12/05/2025
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi il primo dall'da Avv. Chiara Burato il secondo dall'Avv. Sara Trabucchi, come da mandati in atti, con domicilio eletto presso il loro studio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 27/07/2019 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTEFORTE
D'ALPONE al Num. 7 – PARTE I - SERIE C - ANNO 2019 , ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare per le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni della minore, precisando che la stessa sarà collocata stabilmente presso la madre e che le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando la figlia stia con l'uno o con l'altro genitore.
Con riferimento al diritto-dovere di visita del padre, lo stesso ha il diritto di tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- due fine settimana alternati al mese dal venerdì alla 18.00 quando il padre la preleverà a casa della madre fino al lunedì mattina quando la riporterà a scuola;
- durante la settimana tutti i mercoledì dalle ore 18.00 quando la preleverà a casa della madre fino al giovedì mattina quando la riporterà a scuola;
inoltre, nella settimana che segue il weeK-end con la madre, il padre avrà con se la figlia anche dal lunedì dalle ore 18.00, con prelievo a casa della madre, fino al martedì mattina quando la riporterà direttamente a scuola.
I genitori concordano che qualora il padre avesse disponibilità di prelevare la figlia prima delle ore 18.00 ne darà comunicazione alla madre con un giorno di preavviso;
- per quanto riguarda le vacanze estive i genitori divideranno il periodo dal primo agosto sino alla ripresa scolastica in parti uguali;
inoltre il padre avrà diritto ad un'altra settimana dalla fine della scuola fino al
31/7 da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con la madre;
- durante le vacanze Natalizie i genitori si alterneranno di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua la figlia trascorrerà 3 giorni con un genitore e 3 giorni con l'altro, alternando il giorno di Pasqua con Lunedì dell'Angelo;
- tutte le altre festività saranno alternate tra i genitori.
Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, della figlia, cercando di avere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare alla figlia la crescita più sana e serena. Si precisa che, qualora dovessero essere variati i diritti di visita del padre, come sopra indicati, dovrà essere data comunicazione alla madre con congruo preavviso.
Entrambi i genitori si impegnano a consentire all'altro genitore un contatto telefonico giornaliero tra le
19.00 e le 20.00.
3) Le parti concordano che la madre percepirà interamente l'assegno unico per la figlia minore. 4) Il padre corrisponderà alla NO a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_2
minore la somma mensile di €. 300,00 per 12 mensilità entro il giorno 30 di ogni mese con decorrenza dal mese di aprile 2025; detto importo verrà rivalutato in base agli indici Istat dal mese di aprile del 2026.
5) I genitori concorreranno nella misura del 50% tra loro alle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Verona del 13/12/2024 che qui di seguito si riporta:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco CP_1
ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:, attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente. I genitori danno atto che la figlia sta frequentano un corso di danza e che per l'anno 2025/026 decideranno di Per_1
comune accordo se continuare con il corso, tenuto conto della ripresa del lavoro da parte della NO
Pt_1
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Il rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni dall'invio delle pezze giustificative attestanti il pagamento.
6) Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, ragione per cui non è dovuto alcun contributo al mantenimento.
7) Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento. Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico
N. 6040 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 12/05/2025
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi il primo dall'da Avv. Chiara Burato il secondo dall'Avv. Sara Trabucchi, come da mandati in atti, con domicilio eletto presso il loro studio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 27/07/2019 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTEFORTE
D'ALPONE al Num. 7 – PARTE I - SERIE C - ANNO 2019 , ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare per le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni della minore, precisando che la stessa sarà collocata stabilmente presso la madre e che le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando la figlia stia con l'uno o con l'altro genitore.
Con riferimento al diritto-dovere di visita del padre, lo stesso ha il diritto di tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- due fine settimana alternati al mese dal venerdì alla 18.00 quando il padre la preleverà a casa della madre fino al lunedì mattina quando la riporterà a scuola;
- durante la settimana tutti i mercoledì dalle ore 18.00 quando la preleverà a casa della madre fino al giovedì mattina quando la riporterà a scuola;
inoltre, nella settimana che segue il weeK-end con la madre, il padre avrà con se la figlia anche dal lunedì dalle ore 18.00, con prelievo a casa della madre, fino al martedì mattina quando la riporterà direttamente a scuola.
I genitori concordano che qualora il padre avesse disponibilità di prelevare la figlia prima delle ore 18.00 ne darà comunicazione alla madre con un giorno di preavviso;
- per quanto riguarda le vacanze estive i genitori divideranno il periodo dal primo agosto sino alla ripresa scolastica in parti uguali;
inoltre il padre avrà diritto ad un'altra settimana dalla fine della scuola fino al
31/7 da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con la madre;
- durante le vacanze Natalizie i genitori si alterneranno di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua la figlia trascorrerà 3 giorni con un genitore e 3 giorni con l'altro, alternando il giorno di Pasqua con Lunedì dell'Angelo;
- tutte le altre festività saranno alternate tra i genitori.
Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, della figlia, cercando di avere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare alla figlia la crescita più sana e serena. Si precisa che, qualora dovessero essere variati i diritti di visita del padre, come sopra indicati, dovrà essere data comunicazione alla madre con congruo preavviso.
Entrambi i genitori si impegnano a consentire all'altro genitore un contatto telefonico giornaliero tra le
19.00 e le 20.00.
3) Le parti concordano che la madre percepirà interamente l'assegno unico per la figlia minore. 4) Il padre corrisponderà alla NO a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_2
minore la somma mensile di €. 300,00 per 12 mensilità entro il giorno 30 di ogni mese con decorrenza dal mese di aprile 2025; detto importo verrà rivalutato in base agli indici Istat dal mese di aprile del 2026.
5) I genitori concorreranno nella misura del 50% tra loro alle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Verona del 13/12/2024 che qui di seguito si riporta:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco CP_1
ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:, attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente. I genitori danno atto che la figlia sta frequentano un corso di danza e che per l'anno 2025/026 decideranno di Per_1
comune accordo se continuare con il corso, tenuto conto della ripresa del lavoro da parte della NO
Pt_1
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Il rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni dall'invio delle pezze giustificative attestanti il pagamento.
6) Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, ragione per cui non è dovuto alcun contributo al mantenimento.
7) Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento. Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico