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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione Civile – così composto:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice relatore
3) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4818/2017 R.G.A.C. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento alla Piazza Cota n. 8, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. (C.F. ), che lo rappresenta e Parte_2 C.F._2 difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione
ATTORE
, nato a [...] l'[...], domiciliato in Vallecorsa (Fr) alla Parte_3
Via San Filippo Neri n. 23, elettivamente domiciliato in Sorrento alla Via San Cesareo n. 81 presso lo studio dell'Avv. Gabriele Cimmino (C.F. ) che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_3
giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTO, attore in riconvenzionale nato a [...][...] ed ivi residente a[...]
13/bis (C.F. , elettivamente domiciliato in Massa Lubrense alla Via C.F._4
Rachione, 3, presso lo studio dell'Avv. Aniello Persico, (C.F. ) che lo CodiceFiscale_5
rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
, nata a [...] l'[...] (C.F. ) Controparte_2 C.F._6 CONVENUTA CONTUMACE
nata a [...] il [...], (C.F.: ) Controparte_3 C.F._7
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione di testamento e scioglimento comunione ereditaria
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione udienza del 9.09.2024;
L'attore si riporta ai propri scritti di causa;
preliminarmente insiste per la Parte_1 sostituzione del consulente tecnico d'ufficio Dott.ssa , riportandosi a tal uopo Persona_1 alle deduzioni contenute nelle sue note per la trattazione scritta per l'udienza del 10.04.2024, da aversi qui per integralmente ripetute e trascritte.
In via gradata insiste sin d'ora per l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori articolati nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori ex adverso articolati, siccome inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione.
In via ulteriormente gradata l'attore conclude riportandosi alle conclusioni Parte_1
contenute nel proprio atto di citazione, come precisate e modificate in sede di memorie ex art. 183,
VI comma, c.p.c., I termine, e chiede che la causa sia decisa con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
il convenuto ed attore in riconvenzionale si riporta a tutte le difese e richieste Parte_3
spiegate con la propria comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e principalmente con le memorie ex-art. 183-VI° comma c.p.c. chiedendone l'integrale accoglimento
conclude chiedendo che l'adito Giudice voglia emettere sentenza parziale con cui:
a)accertare e dichiarare che è proprietario dell'unità immobiliare ad oggi Parte_3
identificata con il civico n° 13 A di Via Cognulo in Vico Equense- meglio individuata al N.C.E.U. dello stesso comune al foglio 17, p.lla 1233, sub 3, zona cens. 1, cat. A/3, classe 2, vani 7, s.c. 114 mq, rendita 451,90 euro- in virtù di testamento olografo del defunto del Persona_2
25/06/1985, pubblicato in data 21/07/2007 dal notaio di Frosinone in forza del Persona_3 principio dell'accessione per aver egli costruito la indicata unità immobiliare e per l'effetto dichiarare che tale cespite non rientra nella successione di e/o di Persona_2 CP
;
[...]
ovvero
b)accertare e dichiarare che è proprietario dell'unità immobiliare ad oggi Parte_3
identificata con il civico n° 13 A di Via Cognulo in Vico Equense- meglio individuata al N.C.E.U. dello stesso comune al foglio 17, p.lla 1233, sub 3, zona cens. 1, cat. A/3, classe 2, vani 7, s.c. 114 mq, rendita 451,90 euro-in virtù di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. e/o 714 c.c. e per l'effetto dichiarare che tale cespite non rientra nella successione di e/o di Persona_2 CP
;
[...]
c)accertare e dichiarare che è proprietario dell'unità immobiliare ad oggi Parte_3
identificata con il civico n° 13 A di Via Cognulo in Vico Equense-meglio individuata al N.C.E.U. dello stesso comune al foglio 17, p.lla 1233, sub 3, zona cens. 1, cat. A/3, classe 2, vani 7, s.c. 114 mq, rendita 451,90 euro- in virtù di usucapione ex art. 1158 c.c. e/o 714 c.c. e per l'effetto dichiarare che tale cespite non rientra nella successione di e/o di . Persona_2 Controparte_4
Chiede emanarsi la relativa sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In subordine insiste altresì ancora una volta affinchè l'On.le Giudice adito voglia ammettere tutte le proprie richieste istruttorie così come articolate nelle memorie ex-art 183-VI° comma c.p.c- II° e III° termine- rigettando le richieste istruttorie ex-adverso spiegate per i motivi di cui alla memoria ex-art
183-VI° comma c.p.c- III° cui si riporta, e perchè palesemente inammissibili, inconferenti, irrilevanti ed infondate.
il convenuto si riporta a tutti i propri scritti di causa ed alla documentazione Controparte_1 prodotta chiedendone l'integrale accoglimento conclude affinché l'On. Le Giudicante Voglia così gradatamente provvedere:
1) in via del tutto preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per la mancata determinazione del petitum e della causa petendi;
2) nel merito rigettare la domanda di usucapione avanzata dall'attore siccome inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto;
3) rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da perché Parte_3
infondata in fatto ed in diritto oltre che inammissibile;
4) in subordine, accogliere le eccezioni riconvenzionali spiegate accertando e dichiarando l'intervenuta usucapione breve in favore del convenuto della casa colonica non accatastata ma facente parte della particella Controparte_1
n. 220 del foglio n. 17 del N.C.E.U. del Comune di Vico Equense, avente accesso esclusivamente pedonale dalla Via Cognulo, 13/B nonché del comodo rurale insistente sulle particelle n. 1229 e n.
1231 del foglio n. 17 del N.C.E.U. del Comune di Vico Equense per possesso ultraventennale e/o breve in base a titolo astrattamente idoneo a legittimarne il possesso e/o previa unione del suo possesso a quello della sua dante causa;
Controparte_4
5) sempre nel merito dichiarare aperta la successione di nato a [...]_2
l'1.10.1929 ed ivi deceduto il 5.3.1993; 6) dichiarare falsa e quindi nulla la scheda testamentaria esibita dal convenuto Parte_3
(olografo del 25.06.1985) ovvero dichiarare la nullità dell'olografo del 25.06.1985 perché trattasi di testamento vergato a mano guidata e quindi espresso senza la volontà partecipe del testatore ovvero perché non vero in ordine alla data di sua formazione essendo stato vergato in epoca successiva e prossima alla data di decesso di e cioè quando costui non era più capace di Persona_2
intendere e di volere;
7) dichiarare aperta la successione di , nata a [...] il [...] e Controparte_4
deceduta in Roma, luogo di suo ultimo domicilio, il 17.07.2009;
8) dichiarare per l'effetto coerede legittimo del de cuius e della Controparte_1 Persona_2
de cuius;
Controparte_4
9) all'esito e previa nomina di C.T.U., formare un più comodo progetto di divisione dei beni relitti;
10) condannare l'attore ed il convenuto in riconvenzionale al pagamento delle spese ed onorari di causa da attribuirsi al deducente Procuratore che dichiara di averle anticipate tutte, o subordinatamente porle a carico della massa con privilegio.
L' Avv. Persico impugna le avverse conclusioni perché infondate in fatto ed in diritto, insiste nelle proprie richieste istruttorie ed in via subordinata chiede assegnarsi la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c."
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio i germani Parte_1
, e , innanzi a codesto Parte_3 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
Tribunale, al fine di sentir così provvedere: dichiarare aperta la successione di Persona_2
nato a [...] il giorno 1.10.1929 e deceduto in Vico Equense in data 05.03.1993, luogo di suo ultimo domicilio, e accertare che l'asse ereditario del de cuius è formato dai beni così come descritti nell'atto di citazione;
dichiarare aperta la successione di , nata a [...] il Controparte_4
21.01.1929 e deceduta in Roma il 17.07.2007, luogo di suo ultimo domicilio, e accertare che l'asse ereditario della de cuius è formato dai beni descritti nell'atto di citazione;
accertare e dichiarare che l'attore, in quanto figlio di ed , ha diritto a succedere nel Persona_2 Controparte_4
patrimonio dei genitori;
accertare e dichiarare che il testamento olografo del 25.06.1985, pubblicato in data 21.07.2007 dal Notaio non proviene dal de cuius e Persona_3 Persona_2
comunque accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inesistenza dello stesso per apocrifia e/o falsità; accertare e dichiarare che è divenuto proprietario pieno ed esclusivo, in Parte_1
virtù di usucapione ex art. 1159, art. 1158 c.c. e/o art. 714 c.c., dell'abitazione con pertinenze in cui vive con la sua famiglia, attualmente contrassegnata dal civico n. 13 di Via Cognulo in Vico Equense;
per l'effetto, procedere alla divisione dei residui beni relitti da prima e da Persona_2 [...]
poi sulla base delle norme vigenti che regolano la successione legittima, attribuendo a CP
ciascuno degli eredi le quote di rispettiva competenza;
condannare gli altri coeredi a corrispondere all'istante un importo pari al valore delle migliorie apportate e delle spese straordinarie sostenute sull'abitazione con pertinenze in suo possesso;
condannare gli altri coeredi al rilascio dei beni ed alla corresponsione delle somme che saranno attribuiti all'attore e ordinare, in ogni caso, agli altri coeredi il rendiconto per i beni posseduti;
condannare, altresì, gli stessi a restituire alla massa ereditaria gli importi eventualmente percetti, con distribuzione tra tutti i coeredi, o comunque al pagamento di un'indennità per il godimento esclusivo dei beni ereditari;
emettere ogni altro e consequenziale provvedimento di Giustizia, in particolare ordinando la trascrizione della sentenza alla competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari;
porre a carico della massa ereditaria a dividersi le spese, diritti ed onorari di causa e, in caso di opposizione, porre a carico dei convenuti le spese, diritti ed onorari di causa, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
L'attore deduceva che il 05.03.1993, in Vico Equense, luogo di suo ultimo domicilio, decedeva il padre, nato a [...] il giorno 1.10.1929. Alla successione del de cuius Persona_2
venivano chiamati quali eredi legittimi la moglie , nata a [...] il Controparte_4
21.01.1929, ed i figli nati dal matrimonio con la medesima, ovverosia l'odierno attore Pt_1
ed i germani (nato a [...] in data [...]),
[...] Parte_3 CP_2
(nata a [...] in data [...]), (nato a Vico Equense in [...]
[...] Controparte_1
08.12.1965) e (nata a [...] in data [...]). Controparte_3
Ancora, il predetto attore deduceva che in data 17.07.2009, in Roma, luogo di suo ultimo domicilio, decedeva anche , lasciando in eredità la quota dei beni ancora indivisa ereditata dal Controparte_4
marito, nonché la quota dei fondi acquistati in regime di comunione con il coniuge con atto di compravendita per Notar del 26.08.1991, rep. n. 2328/162, del valore all'apertura Persona_4 della successione di circa € 30.000,00.
L'attore osservava, altresì, che in data 21.07.2007 con atto di pubblicazione rep. 8752, racc. 5818, veniva pubblicato per Notar un testamento olografo del 25.06.1985, con cui il de Persona_3
cuius avrebbe attribuito al figlio la proprietà superficiaria di Persona_2 Parte_3 parte del terreno all'epoca riportato al foglio n. 17, particella n. 237, del NCT del Comune di Vico
Equense; deduceva la falsità del predetto testamento, in quanto non autografo come da perizia grafologica allegata in atti, chiedendo di accertare e dichiarare che il testamento de quo non proveniva dal de cuius ed evidenziando che ne aveva chiesto ed ottenuto la pubblicazione ad insaputa Pt_3
dei germani. Ancora l'attore, posto che l'eredità relitta dai genitori andava ripartita tra i germani nella misura di
1/5 ciascuno ai sensi dell'art. 556 c.c.. deduceva di aver avuto di alcuni beni un possesso utile all'usucapione.
In particolare allegava che i tra i beni inizialmente relitti da rientravano: a) la casa Persona_2
colonica con pertinenze contrassegnata dal civico n. 13 B di Via Cognulo in Vico Equense, valore stimato all'apertura della successione di circa € 600.000,00, e che risiedeva in una Controparte_1
porzione di essa al piano terra;
b) l'abitazione con pertinenze ora contrassegnata dal civico n. 13 A di
Via Cognulo in Vico Equense, valore stimato all'apertura della successione di circa € 340.000,00, in cui attualmente risiedeva con la sua famiglia c) l'abitazione con pertinenze in Parte_3
cui viveva l'istante con la sua famiglia, attualmente contrassegnata dal civico n. 13 di Via Cognulo in
Vico Equense, all'epoca di apertura della successione ancora allo stato rustico e del valore stimato di circa € 150.000,00; d) l'ulteriore fabbricato rurale dell'estensione di circa 70 mq, con pertinenze, valore stimato all'apertura della successione di circa € 150.000,00. attualmente occupato da CP_1
che lo utilizzava per l'allevamento di animali;
che, subito dopo il decesso del padre
[...] Per_2
tutti i suoi eredi raggiunsero un accordo bonario in virtù del quale l'asse ereditario del de
[...]
cuius sarebbe stato così ripartito in proprietà: 1) ad sarebbe stata attribuita Parte_1
l'abitazione con pertinenze in cui egli tuttora vive con la sua famiglia, ora contrassegnata dal civico n. 13 di Via Cognulo in Vico Equense, all'epoca di apertura della successione ancora allo stato rustico;
2) a sarebbe stata attribuita l'abitazione con pertinenze ora contrassegnata dal Parte_3
civico n. 13 A di Via Cognulo in Vico Equense, anche perchè egli già vi abitava da tempo per comodato concesso dal padre e perciò aveva eseguito sulla stessa dei lavori;
3) ad , Controparte_4
e sarebbe stata attribuita la casa colonica con pertinenze ora Controparte_2 Controparte_3
contrassegnata dal civico n. 13 B di Via Cognulo in Vico Equense;
4) a sarebbe Controparte_1
stato attribuito l'ulteriore fabbricato rurale dell'estensione di circa 70 mq, con pertinenze;
5) i terreni sarebbero stati equamente ripartiti tra i figli maschi;
6) e Controparte_2 Controparte_3
avrebbero versato un conguaglio in favore di e che, poi nelle more della Pt_1 Controparte_1
divisione essi concordarono, come poi è stato, che: 1) avrebbe già preso possesso Parte_1
dell'abitazione con pertinenze ora contrassegnata dal civico n. 13 di Via Cognulo in Vico Equense per ristrutturala ed abitarvi;
2) avrebbe continuato ad occupare l'abitazione con Parte_3
pertinenze ora contrassegnata dal civico n. 13 A di Via Cognulo inVico Equense;
3) Controparte_4
avrebbe continuato ad occupare la casa colonica con pertinenze contrassegnata dal civico n. 13 B di
Via Cognulo inVico Equense;
4) inoltre avrebbe continuato ad occupare l'ulteriore Controparte_4
fabbricato rurale dell'estensione di circa 70 mq, con pertinenze, provvisoriamente adibito al ricovero di animali;
5) gli altri beni, cioè i terreni, escluse le parti di essi pertinenziali ai fabbricati di cui sopra, sarebbero rimasti nella comune disponibilità.
Indi l'attore evidenziato che l'accordo bonario non si era poi formalizzato per dissapori familiari, allegava che dal 1993, e per più di vent'anni, e erano rimasti Parte_1 Parte_3
in possesso degli immobili loro attribuiti comportandosi come proprietari degli stessi.
Pertanto chiedeva, prima di procedere alla divisione ereditaria sul residuo, di: a) Parte_1
accertare e dichiarare che egli è divenuto proprietario pieno ed esclusivo, in virtù di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. e/o ex art. 714 c.c., cioè in virtù del possesso in buona fede pubblico, pacifico ed incontestato per oltre dieci anni, accompagnato da un titolo astrattamente idoneo ritualmente trascritto, cioè la successione di e/o , dell'abitazione Persona_2 Controparte_4
con pertinenze in cui vive con la sua famiglia, attualmente contrassegnata dal civico n. 13 di Via
Cognulo in Vico Equense;
b) in via gradata accertare e dichiarare che egli è divenuto proprietario pieno ed esclusivo, in virtù di usucapione ex art. 1158 c.c. e/o art. 714 c.c., cioè in virtù del possesso pubblico, pacifico ed incontestato per oltre vent'anni, dell'abitazione con pertinenze in cui vive con la sua famiglia, attualmente contrassegnata dal civico n. 13 di Via Cognulo in Vico Equense;
dichiarandosi, comunque, disponibile a ripartire i beni lasciati dai genitori secondo le regole della successione legittima o secondo l'iniziale accordo bonario, purchè anche gli altri germani avessero fatto altrettanto.
Con comparsa di costituzione ritualmente e tempestivamente depositata in data 09.11.2017 si costituiva in giudizio il quale chiedeva di rigettare le domande attoree di Parte_3
accertamento della falsità del testamento olografo del padre nonché di usucapione dei beni ereditari spiegata dall'attore , spiegava a sua volta domanda riconvenzionale avente ad Parte_1 oggetto l'esclusione di determinati beni dalla comunione ereditaria, aderiva per il resto alla domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie sorte a seguito del decesso dei genitori.
In particolare, il predetto convenuto chiedeva di accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio in virtù della violazione del diritto di difesa dei convenuti attesa la mancata puntuale indicazione delle domande spiegate dall'attore e delle argomentazioni poste a fondamento delle stesse;
accertare e dichiarare l'improponibilità, l'inammissibilità, l'infondatezza della domanda spiegata dall'attore intesa alla declaratoria della non provenienza dal de cuius del testamento olografo del 25.06.1985 e pubblicato in data 21.07.2007; rigettare la domanda spiegata dall'attore Parte_1
intesa alla declaratoria della avvenuta usucapione del suo diritto di proprietà sull'unità
[...]
immobiliare con pertinenze nella sua odierna detenzione.
Il convenuto eccepiva che l'attore sosteneva di occupare il descritto immobile in virtù di accordo bonario intercorso con i propri germani, pertanto, non sussistendo il requisito soggettivo necessario per il sostanziarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sull'immobile di Via Cognulo n. 13 in Vico
Equense da parte dell'attore, atteso che egli non aveva posseduto il bene “uti dominus”, ma per gentile concessione in accordo bonario;
osservava, altresì, la mancanza anche del requisito oggettivo necessario per il sostanziarsi della descritta usucapione, poiché non corrispondeva al vero la circostanza secondo cui il aveva posseduto in maniera pubblica, pacifica ed Parte_1
incontestata, per oltre vent'anni, il bene oggetto del giudizio. chiedeva di rigettare la domanda spiegata dall'attore intesa alla Parte_3 Parte_1
condanna dei coeredi alla corresponsione delle spese e delle migliorie operate dal medesimo sull'abitazione nella sua detenzione, in quanto trattavasi di circostanza del tutto falsa non soltanto perché non provata, ma anche perché gli interventi posti in essere dal sull'immobile Parte_1
nella sua detenzione ne avevano determinato la illegittimità urbanistica, essendo il descritto immobile oggetto di ordinanza di demolizione.
Di poi, parte convenuta spiegando domanda riconvenzionale chiedeva di: accertare e dichiarare che egli era proprietario dell'unità immobiliare ad oggi identificata con il civico n° 13 A di Via Cognulo in Vico Equense in virtù di testamento olografo del defunto del 25/06/1985, Persona_2
pubblicato in data 21.07.2007 dal notaio di Frosinone e per l'effetto dichiarare che Persona_3
tale cespite non rientrava nella successione di e/o di accertare Persona_2 Controparte_4
e dichiarare che egli era proprietario dell'unità immobiliare ad oggi identificata con il civico n. 13 A di Via Cognulo in Vico Equense in virtù di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. e/o 714 c.c. e per l'effetto dichiarare che tale cespite non rientrava nella successione di e/o di Persona_2
accertare e dichiarare che egli era proprietario dell'unità immobiliare ad oggi Controparte_4
identificata con il civico n. 13 A di Via Cognulo in Vico Equense in virtù di usucapione ex art. 1158
c.c. e/o 714 c.c. e per l'effetto dichiarare che tale cespite non rientrava nella successione di Per_2
e/o di dichiarare l'apertura della successione di nato a
[...] Controparte_4 Persona_2
Vico Equense il 01.10.1929 ivi deceduto in data 05.03.1993; dichiarare l'apertura della successione di nata a [...] il [...] e deceduta in Roma il 17.07.2009; nella Controparte_4 denegata ipotesi di rigetto delle domande intese all'accertamento della proprietà del fabbricato di Via
Cognulo n. 13 A da parte di accertare e dichiarare che nell'asse ereditario Parte_3
rientrano anche le migliore e le spese straordinarie dal sostenute per la Parte_3
realizzazione del fabbricato di sua proprietà contrassegnato con il civico n. 13 A di Via Cognulo in
Vico Equense;
accertare e dichiarare che il ha posto in essere sull'immobile dallo Parte_1
stesso detenuto interventi edilizi tali da integrare vero e proprio illecito amministrativo sanzionato con apposito ordine di demolizione dalle Autorità competenti e pertanto condannare il medesimo al risarcimento dei danni causati agli altri coeredi per l'impossibilità di disporre Parte_1 dell'indicato cespite dovuta alla necessaria demolizione dello stesso, da quantificarsi nell'importo indicato dal medesimo attore ovvero in quello ritenuto di Giustizia ovvero determinato in virtù di apposita consulenza tecnica di ufficio.
Con distinto atto si costituiva tardivamente in giudizio in data 04.12.2017, , il quale Controparte_1
non si opponeva alla richiesta di apertura della successione e di attribuzione delle rispettive quote agli eredi legittimi, ma impugnava e contestava la domanda attorea, sia in merito alle valutazioni conferite ai cespiti caduti in successione, sia con riferimento alla domanda di usucapione perché infondata.
Impugnava, altresì, il testamento olografo richiamato dall'altro convenuto in Parte_3
quanto nullo, chiedendo al Tribunale di pronunziarsi in tal senso, chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda di divisione giudiziale per la mancata produzione della documentazione all'uopo richiesta ex artt. ex art. 1113 c.c. e art. 784
c.p.c. nonché per mancata trascrizione della domanda ex art. 2146 c.c., nonché di accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per la mancata determinazione del petitum e della causa petendi.
In particolare il predetto convenuto contestava che i germani e potessero vantare Pt_1 Pt_3 un possesso utile all'usucapione dei beni immobili da essi detenuti, che invero, occupavano quali comproprietari in forza della comunione ereditaria;
di aver più volte richiesto ai fratelli di provvedere ad un'equa ripartizione dei beni caduti in successione e di aver impedito, per quanto possibile, la realizzazione sugli stessi di abusi edilizi;
deduceva altresì di aver contribuito, con un esborso di euro
40.000,00 nonché partecipando a mezzo di fattiva prestazione d'opera, alle spese di edificazione dell'immobile ad oggi occupato dal germano ancora precisava di essersi rifiutato di Pt_3 sottoscrivere l'accordo che prevedeva l'attribuzione integrale ai germani e degli Pt_1 Pt_3
immobili dagli stessi detenuti, in quanto iniquo;
infine evidenziava che egli stesso si trovava nella stessa situazione dei germani e per aver occupato con animus re, sibi habendi, la Pt_1 Pt_3
casa colonica con cui aveva vissuto con i suoi genitori e continuato a detenere in via esclusiva alla loro morte, riservandosi di formalizzare in separato giudizio la domanda di usucapione del predetto bene.
All'udienza del 14.02.2018, comparivano i difensori delle parti, i quali chiedevano un termine per esperire la procedura di mediazione in relazione alle domande di usucapione reciprocamente proposte. Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
[...]
e ; vista la richiesta di tutte le parti, assegnava termine di giorni 15 per CP_2 Controparte_3
esperire la procedura di mediazione in relazione alle domande di usucapione e rinviava al 25.06.2018 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. All'udienza del 25.6.2018, i procuratori presenti evidenziavano che le procedure di mediazione, benché attivate, non erano ancora state completate atteso il mancato perfezionamento della convocazione nei confronti di una delle parti e chiedevano, pertanto, un breve rinvio. Il Giudice, preso atto della concorde richiesta delle parti, rinvia all'udienza del 23.01.2019, per verificare l'esito della mediazione.
La causa veniva successivamente rinviata all'udienza del 24.04.2019, nel corso della quale l'avv.
Cimmino chiedeva assegnarsi termine per notificare la comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale alle convenute contumaci. Il Giudice rinviava all'udienza del 22.01.2020 per consentire al convenuto la notifica della comparsa di costituzione alle convenute contumaci nei termini di legge.
All'udienza del 27.05.2020 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.01.2021 assegnando termine per la rinotifica a CP_3
della comparsa contenente la domanda riconvenzionale fino al 20.09.2020.
[...]
All'udienza cartolare del 11.01.2021, il Giudice, letta la concorde richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183 comma 6 cpc e rinviava la causa all'udienza del 23.06.2021 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti
In sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore ribadiva che lui ed il fratello non Pt_3
avevano edificato le abitazioni da loro attualmente occupate, che erano invece state costruite a sua cura e spese dal padre, il de cuius che, in particolare, l'abitazione di Via Cognulo Persona_2
n. 13 A in Vico Equense occupata da era stata interamente realizzata dal genitore, mentre Pt_3
quella di Via Cognulo n. 13 in Vico Equense da lui occupata al decesso del de cuius si presentava allo stato rustico;
che entrambe le abitazioni di cui sopra erano state oggetto di istanze di condono ai sensi della Legge n. 724 del 1994 e non erano state accatastate;
che aveva ricevuto Parte_3
l'abitazione di Via Cognulo n. 13 A in Vico Equense in comodato dal padre prima del suo decesso e gli unici lavori che aveva eseguito sulla stessa erano lavori voluttuari per renderla più adatta alle sue esigenze.
A sua volta il convenuto ed attore in riconvenzionale ribadiva che il testamento Parte_3
del padre, di cui egli aveva contezza quanto meno dal 1993, costituiva il titolo in base al quale egli aveva costruito il bene sul terreno oggetto della disposizione testamentaria, lo aveva abitato, ne era l'unico utilizzatore in uno alla propria famiglia, ne aveva sopportato, e ne sopportava tuttora, i pesi e gli oneri;
ribadiva ancora che aveva iniziato a costruire l'immobile già nell'anno 1983 completandolo nel 1989, epoca in cui vi si era trasferito con la sua famiglia, provvedendo a presentate istanza di condono al Servizio Urbanistico del Comune di Vico Equense già nel lontano 1995. All'udienza del 23.06.2021, su richiesta di parte attrice, la causa veniva rinviata per bonario componimento all'udienza del 2.3.2022.
All'udienza del 2.3.2022, il giudice, rilevato che il precedente rinvio era stato disposto in ragione della pendenza di trattative di bonario componimento;
ritenutane l'opportunità, fissava per la comparizione delle parti “in presenza” l'udienza del 29.6.2022.
Alla predetta udienza, il Giudice, attesa la mancanza delle parti, per permetterne la comparizione personale rinviava all'udienza del 23 novembre 2022.
All'udienza rinviata poi al giorno 10.5.2023 il Giudice, rilevata l'assenza delle parti CP_1
e , rinviava in prosieguo di comparizione parti all'udienza del 31.5.2023.
[...] Parte_1
Alla predetta udienza del 31.05.2023, gli avvocati rappresentavano che le trattative di bonario componimento non erano andate a buon fine e che le parti erano assenti perché non avevano intenzione di transigere la lite, e pertanto ciascun avvocato si riportava alle proprie istanze istruttorie.
La causa veniva dunque istruita con conferimento di un incarico ad un consulente tecnico d'ufficio volto verificare l'autenticità o meno del testamento invocato da Parte_3
Espletata la disposta ctu grafologica, all'udienza cartolare del 10.4.2024, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 09.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9.9.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione al collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 14.09.2024- giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Questioni Preliminari.
2. Così esposti brevemente i fatti di causa, va in via preliminare disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dai convenuti.
In ordine alla dedotta nullità dell'atto di citazione, si osserva che l'invalidità di cui all'art. 164 c.p.c. può essere riscontrata nelle sole ipotesi di omissione o di assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa. Sul punto la Suprema Corte ha costantemente precisato che
“la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”
(cfr. Cass. Civ. n. 3911/2001; Cass. Civ. n. 4828/2006). Nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi, nel rigettare la sollevata eccezione, la piena validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto appare completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali delle domande in esso spiegate, di divisione delle comunioni ereditarie sorte per effetto del decesso dei genitori delle parti, di accertamento dell'usucapione asseritamente maturata in favore dell'attore, di nullità per falsità del testamento olografo del padre, in relazione alle quali, difatti, i convenuti hanno potuto articolare le proprie argomentazioni, senza alcun pregiudizio delle proprie facoltà di difesa.
Va inoltre disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Il tentativo di mediazione obbligatoria risulta ritualmente esperito all'esito del termine all'uopo concesso dal giudice istruttore e si è concluso con verbale negativo in data 6.11.2018 (cfr verbale di mediazione depositato da parte attrice in data 22.04.2019).
Sempre in rito deve osservarsi che la domanda di divisione risulta essere stata trascritta come prescrive l'art. 2646, co. 2, c.c. (cfr allegato 1 memoria ex art. 183, primo termine c.p.c., depositata da parte attrice in data 16.02.2021) e che comunque la predetta trascrizione non è requisito di procedibilità della domanda, così come non lo è la produzione della certificazione ipocatastale relativa agli immobili oggetto della domanda di divisione. Si evidenzia che la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei compartecipi non è condizione di validità della divisione, ma configura un onere che i compartecipi debbono assolvere “se ed in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato nei lori confronti” (Cass. n. 4703/1981; n. 4330/1986) e - si aggiunge - anche al fine di tutelare l'eventuale assegnatario del bene in caso di attribuzione o di vendita all'asta.
Si osserva che già Cass., 28 maggio 2020, n. 10067, nel superare un orientamento alquanto diffuso in una parte della giurisprudenza di merito, aveva statuito che, nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate;
nel caso, tuttavia, in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, le informazioni richieste dal predetto art. 567 c.p.c. devono necessariamente acquisirsi a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza provvede d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita. Infine, e sempre in via preliminare si evidenzia che il convenuto si è tardivamente Parte_1
costituito in giudizio in data 04.12.2024 (data della prima udienza di comparizione) in tal modo decadendo dalla facoltà di spiegare domande ed eccezioni riconvenzionali.
Va, quindi, dichiarata inammissibile l'eccezione riconvenzionale di usucapione da questi spiegata in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ed avente ad oggetto la casa colonica non accatastata ma facente parte della particella n. 220 del foglio n. 17 del N.C.E.U. del Comune di Vico
Equense, avente accesso esclusivamente pedonale dalla Via Cognulo, 13/B in Vico Equense ed il comodo rurale insistente sulle particelle n. 1229 e n. 1231 del foglio n. 17 del N.C.E.U. del Comune di Vico Equense (cfr memoria ex art. 183 I comma c.p.c. del convenuto depositata Controparte_1
in data 12.02.2021).
Merito
3.Venendo al merito, si rileva che vanno decise in via preliminare le questioni controverse che si pongono con carattere di pregiudizialità rispetto alla divisione, e segnatamente per ordine quella relativa all'impugnativa per falsità del testamento olografo del de cuius spiegata Persona_2 dall'attore ed alla quale si è associato anche il convenuto . Parte_1 Controparte_1
La domanda proposta da di accertamento della nullità del “testamento olografo del Parte_1 padre” per falsità, in quanto scritto e sottoscritto da altra mano scrivente, è Persona_2
infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Si premette in diritto che, come chiarito dalla Suprema Corte, “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (cfr Cassazione civile sez. II, 17/11/2023, n.31974).
Tale onere probatorio non può dirsi raggiunto alla luce delle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Il nominato ctu ha premesso, nella relazione peritale, che la scheda testamentaria è stata esaminata e periziata in originale, ha indicato i reperti autografi di utilizzati come scritture di Persona_2
comparazione (atti dichiarativi di nascita dei figli nonché in qualità di testimone, afferenti agli anni
1963, 1965, e 1967 presso l'ufficio anagrafe del comune di Vico Equense, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riporta una datazione del 20.06.1991 presso l'ufficio anagrafe del comune di Vico Equense),ha evidenziato un atteggiamento ostativo delle parti in causa, circa le copiose richieste ripetute in ordine alle eventuali patologie e/o certificazioni medico/ospedaliere relative al de cuius, in ordine al motivo del decesso avvenuto all'età di 64 anni, in ordine al grado culturale/scolastico di Persona_2 Il c.t.u., esaminando la scheda testamentaria in originale, grazie all'ausilio rilievi digitali a mezzo fotografie del visibile e con microscopio per l'invisibile, ha rilevato che “dall'osservazione non si sono rilevate turbative della motricità quali tremori, spinte anomale dei tracciati, la dinamica grafica nella sua totalità, appare pertanto congrua con le leggi della fisiologia scritturale…..La disamina analitica di tutti gli elementi grafologici, segno dopo segno, condurrebbe verso sintomi di autenticità ed irrisori punti di divergenza. I trend in parametrica pertanto, rivelerebbero segni formali/strutturali ma soprattutto qualitativo/sostanziali incisivi, che ricondurrebbero ad un'unica mano scrivente l'intera scheda testamentaria.”.
In particolare il consulente tecnico ha esaminato la riconducibilità della grafia al testatore, esaminando il rapporto con il rigo di base;
il calibro;
la dimensione orizzontale;
la distribuzione delle masse nello spazio grafico: le pendenze;
la coesione, le pressioni;
la morfologia delle aste;
i raccordi;
gli occhielli;
la variabilità, evidenziando sotto ogni profilo compatibilità esecutive ed una risultanza grafica conferente.
Il consulente ha, dunque, concluso le operazioni peritali affermando che “ la scheda testamentaria periziata a firma risulta essere riferibile, nella sua interezza, all'alveo scrittorio Persona_2
dello stesso in termini di alta probabilità, solo ed unicamente per le emergenze analitiche incorse nel presente elaborato, è presumibile, considerato il tenore semantico estraneo al medesimo, un intervento suggeritore alieno” (cfr relazione peritale depositata in data 29.02.2024).
A sostegno delle riportate conclusioni, espresse in termini di probabilità o possibilità, il consulente, anche nel rispondere ai rilievi critici delle parti, ha evidenziato la carenza in atti di elementi utili ad una più compiuta valutazione, quali “la mancanza o l'esiguità di reperti autografi idonei, la collocazione temporale remota, il buio grafico del soggetto scrivente fra un'autografa eccessivamente pregressa ed una apposta in un tempo più recente;
l'assenza documentale di un quadro clinico/ospedaliero e di eventuali serie patologie sofferte (ictus, TIA, alzhaimer, parkinson, interessamenti cerebellari o cerebrali, emiparalisi ecc., soprattutto nel caso di un soggetto deceduto
“prematuramente” o necessariamente, ed ovviamente la causa di tale decesso); l'assenza di prescrizioni terapeutiche sia per il fisico che per la mente, somministrazione ed assunzioni;
la mancanza del grado culturale/scolastico e la professione esercitata”.
Dette conclusioni, ribadite anche in sede di chiarimenti, costituiscono l'esito di un iter procedimentale e motivazionale altamente approfondito, coerentemente ed esaustivamente argomentato attraverso una adeguata valutazione di tutte le caratteristiche proprie del tratto grafico in esame, per cui possono essere pienamente condivise e fatte proprie dal Tribunale e può concludersi nel senso che l'esame calligrafico del testamento olografo non depone per la falsità dello stesso. Alla luce delle risultanze della ctu, ed in assenza di altri elementi di rilievo probatorio, non si può addivenire ad un giudizio di falsità del testamento, mancandone una prova rigorosa, il cui onere incombeva sull'attore, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, (tra le altre Cass. Civile Sez. U. 12307/2015 e Cass. Civile 109/2017, 18363/2018).
Dunque, alla luce di tutto quanto sopra detto, deve rigettarsi la domanda di nullità del testamento olografo di del 25.06.1985 pubblicato in data 21.07.2007dal Notaio Persona_2 Per_3
di Frosinone.
[...]
Acclarata l'autenticità della scrittura in oggetto, occorre procedere alla sua interpretazione.
Il testamento olografo è l'atto privato, scritto per intero e sottoscritto di mano del testatore, mediante il quale questi dispone del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Così recita nella fattispecie la scrittura privata oggetto di esame “Vico Equense il 25 Giugno Del 85
Io Sottoscritto nato a [...] il [...]. Congeto ai mio figlio Persona_2 Parte_3
nato a [...] il [...] una Superficie de lunghezza M. 30 e 14 di laghezza.
[...]
Questa Superficie è situata all'inizio Della Particella n.
2.3.7. Contradistinto in cattasto al foglio N.
17 Detto Pezzeto di terreno che congeto a mio figlio Per uso Costruzione di abitazione a proprie Spese
e a sua totale Responsabità verà agiuta alla Restante Porzione che gli Competerà alla Partenze totale della Proprietà.
. Persona_2
Ciò posto si osserva che in materia testamentaria, l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio (cfr
Sez. 2 - , Sentenza n. 42121 del 31/12/2021).
Risolta la questione interpretativa nel senso della istituzione "ex re", l'erede in tal modo istituito può partecipare anche all'acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l'erede legittimo e, quindi, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle "res certae" attribuitegli ed il valore dell'intero asse ereditario (cfr
Sez. 2 - , Sentenza n. 24310 del 05/08/2022). In particolare in tema di successione testamentaria, si evidenzia come l'institutio ex re certa, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457 c.c., comma 2, ogni qualvolta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità.
Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'institutio ex re certa, va inteso nel senso che l'acquisto da parte dell'erede testamentario non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti ed in tale caso la successione testamentaria concorrerà con la successione legittima.
Sul punto, non è fuor d'opera richiamare la più recente giurisprudenza della Suprema Corte in base alla quale "l'institutio ex re certa, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457 c.c., comma 2, ogni qualvolta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'institutio ex re certa, va inteso nel senso che l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti" (Cass. Civ. Sez. III, 03/07/2019 n. 17868).
Ebbene, tanto premesso in diritto, nella fattispecie il tenore della disposizione testamentaria in oggetto ad avviso del Collegio induce a ritenere che l'intenzione del testatore era quella di assegnare al figlio un bene determinato (il terreno) quale quota del suo patrimonio, dal momento che il Pt_3 testatore dichiara che al predetto terreno dovrà aggiungersi la “restante porzione” ovvero quota che competerà al figlio alla “partenza totale” della proprietà, ovvero alla successiva integrale divisione dei beni.
Pertanto nel caso di specie la successione testamentaria concorrerà con la successione legittima e per effetto della predetta attribuzione di res certa, il concorso tra l'istituito ex certis rebus e gli eredi legittimi ha l'effetto di prevenire la comunione ereditaria, in cui non è ricaduto il terreno oggetto del lascito testamentario in favore di Parte_3
Alla determinazione della quota spettante all'istituito ex re certa si procede a posteriori in base al rapporto proporzionale tra il valore dei beni assegnati ed il valore del patrimonio del quale essi rappresentano nell'intenzione del de cuius una frazione: da ciò la necessità di delimitare la composizione della massa patrimoniale da assumere a riferimento ai fini della suddetta quantificazione ex post;
la determinazione del valore sia dei cespiti specificamente assegnati sia del complesso patrimoniale cui rapportarli va riferita al momento dell'apertura della successione.
Va dunque dichiarata aperta la successione legittima di nato a [...] il Persona_2
01.10.1929 e deceduto in Vico Equense, luogo di suo ultimo domicilio, al quale sono succeduti per legge la moglie , ed i cinque figli, nato a [...] Controparte_4 Parte_3
l'11.06.1960, nata l'[...], nato il [...], Controparte_5 Parte_1 CP_1
nato l'[...] e nata il [...], nonché va dichiarata aperta la
[...] Controparte_3
successione legittima di , nata a [...] il [...] e deceduta in Roma, Controparte_4
luogo di suo ultimo domicilio, in data 17.07.2009, alla quale sono succeduti per legge i predetti cinque figli, in parti uguali tra loro ai sensi dell'art. 566 c.c.
Ai fini dello scioglimento della comunione tra i coeredi sulle predette masse ereditarie si osserva che in tema di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi,
(quali nella specie quella proveniente dalla successione paterne, e quella proveniente dalla successione materna) la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale (cfr Cassazione civile sez. II,
11/09/2020, n.18910; Cass. n. 314/2009).
Nella fattispecie tutte le parti costituite hanno chiesto procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria tra di essi costituitasi a seguito del decesso dei genitori, manifestando in tal modo il consenso a procedere ad un'unica divisione, salve le diverse prospettazioni in ordine all'esatta composizione della massa, tenuto conto delle domande di usucapione rispettivamente spiegate da e Pt_1 Parte_3
4.Al fine di procedere alla delibazione sulla domanda di usucapione spiegata dalle parti ed all'esatta individuazione dei beni componenti la massa ereditaria nonché all'esatta valutazione delle quote, è necessario disporre la prosecuzione del giudizio, con separata ordinanza.
Il regime delle spese di lite verrà disciplinato con la sentenza definitiva, ai sensi degli artt. 91 e 92
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui al punto VI delle conclusioni dell'atto di citazione proposta come in epigrafe nei confronti da nato il [...], nei confronti di Parte_1 Parte_3 nato a [...] l'[...], nata l'[...], nato il Controparte_5 Parte_1
10.11.1963, nato l'[...] e , nata il [...], Controparte_1 Controparte_3
così provvede: 1) rigetta la domanda e per l'effetto accerta che è erede ex re certa di Parte_3 Per_2
in forza del testamento olografo del 25.06.1985 pubblicato in data 21.07.2007 dal Notaio
[...]
di Frosinone, avente ad oggetto il terreno all'epoca riportato al foglio n. 17, Persona_3
particella n. 237, del NCT del Comune di Vico Equense.
2) dichiara aperta la successione legittima di nato a [...] l'[...] Persona_2
e deceduto in Vico Equense, luogo di suo ultimo domicilio, al quale sono succeduti per legge la moglie , ed i cinque figli, nato a [...] Controparte_4 Parte_3
l'11.06.1960, , nata l'[...], nato il [...], Controparte_5 Parte_1 CP_1
nato l'[...] e , nata il [...];
[...] Controparte_3
3) dichiara aperta la successione legittima di , nata a [...] il [...] Controparte_4
e deceduta in Roma, luogo di suo ultimo domicilio, in data 17.07.2009, alla quale sono succeduti per legge i predetti cinque figli, in parti uguali tra loro ai sensi dell'art. 566 c.c.
4) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 03.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione Civile – così composto:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice relatore
3) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4818/2017 R.G.A.C. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento alla Piazza Cota n. 8, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. (C.F. ), che lo rappresenta e Parte_2 C.F._2 difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione
ATTORE
, nato a [...] l'[...], domiciliato in Vallecorsa (Fr) alla Parte_3
Via San Filippo Neri n. 23, elettivamente domiciliato in Sorrento alla Via San Cesareo n. 81 presso lo studio dell'Avv. Gabriele Cimmino (C.F. ) che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_3
giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTO, attore in riconvenzionale nato a [...][...] ed ivi residente a[...]
13/bis (C.F. , elettivamente domiciliato in Massa Lubrense alla Via C.F._4
Rachione, 3, presso lo studio dell'Avv. Aniello Persico, (C.F. ) che lo CodiceFiscale_5
rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
, nata a [...] l'[...] (C.F. ) Controparte_2 C.F._6 CONVENUTA CONTUMACE
nata a [...] il [...], (C.F.: ) Controparte_3 C.F._7
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione di testamento e scioglimento comunione ereditaria
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione udienza del 9.09.2024;
L'attore si riporta ai propri scritti di causa;
preliminarmente insiste per la Parte_1 sostituzione del consulente tecnico d'ufficio Dott.ssa , riportandosi a tal uopo Persona_1 alle deduzioni contenute nelle sue note per la trattazione scritta per l'udienza del 10.04.2024, da aversi qui per integralmente ripetute e trascritte.
In via gradata insiste sin d'ora per l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori articolati nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori ex adverso articolati, siccome inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione.
In via ulteriormente gradata l'attore conclude riportandosi alle conclusioni Parte_1
contenute nel proprio atto di citazione, come precisate e modificate in sede di memorie ex art. 183,
VI comma, c.p.c., I termine, e chiede che la causa sia decisa con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
il convenuto ed attore in riconvenzionale si riporta a tutte le difese e richieste Parte_3
spiegate con la propria comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e principalmente con le memorie ex-art. 183-VI° comma c.p.c. chiedendone l'integrale accoglimento
conclude chiedendo che l'adito Giudice voglia emettere sentenza parziale con cui:
a)accertare e dichiarare che è proprietario dell'unità immobiliare ad oggi Parte_3
identificata con il civico n° 13 A di Via Cognulo in Vico Equense- meglio individuata al N.C.E.U. dello stesso comune al foglio 17, p.lla 1233, sub 3, zona cens. 1, cat. A/3, classe 2, vani 7, s.c. 114 mq, rendita 451,90 euro- in virtù di testamento olografo del defunto del Persona_2
25/06/1985, pubblicato in data 21/07/2007 dal notaio di Frosinone in forza del Persona_3 principio dell'accessione per aver egli costruito la indicata unità immobiliare e per l'effetto dichiarare che tale cespite non rientra nella successione di e/o di Persona_2 CP
;
[...]
ovvero
b)accertare e dichiarare che è proprietario dell'unità immobiliare ad oggi Parte_3
identificata con il civico n° 13 A di Via Cognulo in Vico Equense- meglio individuata al N.C.E.U. dello stesso comune al foglio 17, p.lla 1233, sub 3, zona cens. 1, cat. A/3, classe 2, vani 7, s.c. 114 mq, rendita 451,90 euro-in virtù di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. e/o 714 c.c. e per l'effetto dichiarare che tale cespite non rientra nella successione di e/o di Persona_2 CP
;
[...]
c)accertare e dichiarare che è proprietario dell'unità immobiliare ad oggi Parte_3
identificata con il civico n° 13 A di Via Cognulo in Vico Equense-meglio individuata al N.C.E.U. dello stesso comune al foglio 17, p.lla 1233, sub 3, zona cens. 1, cat. A/3, classe 2, vani 7, s.c. 114 mq, rendita 451,90 euro- in virtù di usucapione ex art. 1158 c.c. e/o 714 c.c. e per l'effetto dichiarare che tale cespite non rientra nella successione di e/o di . Persona_2 Controparte_4
Chiede emanarsi la relativa sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In subordine insiste altresì ancora una volta affinchè l'On.le Giudice adito voglia ammettere tutte le proprie richieste istruttorie così come articolate nelle memorie ex-art 183-VI° comma c.p.c- II° e III° termine- rigettando le richieste istruttorie ex-adverso spiegate per i motivi di cui alla memoria ex-art
183-VI° comma c.p.c- III° cui si riporta, e perchè palesemente inammissibili, inconferenti, irrilevanti ed infondate.
il convenuto si riporta a tutti i propri scritti di causa ed alla documentazione Controparte_1 prodotta chiedendone l'integrale accoglimento conclude affinché l'On. Le Giudicante Voglia così gradatamente provvedere:
1) in via del tutto preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per la mancata determinazione del petitum e della causa petendi;
2) nel merito rigettare la domanda di usucapione avanzata dall'attore siccome inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto;
3) rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da perché Parte_3
infondata in fatto ed in diritto oltre che inammissibile;
4) in subordine, accogliere le eccezioni riconvenzionali spiegate accertando e dichiarando l'intervenuta usucapione breve in favore del convenuto della casa colonica non accatastata ma facente parte della particella Controparte_1
n. 220 del foglio n. 17 del N.C.E.U. del Comune di Vico Equense, avente accesso esclusivamente pedonale dalla Via Cognulo, 13/B nonché del comodo rurale insistente sulle particelle n. 1229 e n.
1231 del foglio n. 17 del N.C.E.U. del Comune di Vico Equense per possesso ultraventennale e/o breve in base a titolo astrattamente idoneo a legittimarne il possesso e/o previa unione del suo possesso a quello della sua dante causa;
Controparte_4
5) sempre nel merito dichiarare aperta la successione di nato a [...]_2
l'1.10.1929 ed ivi deceduto il 5.3.1993; 6) dichiarare falsa e quindi nulla la scheda testamentaria esibita dal convenuto Parte_3
(olografo del 25.06.1985) ovvero dichiarare la nullità dell'olografo del 25.06.1985 perché trattasi di testamento vergato a mano guidata e quindi espresso senza la volontà partecipe del testatore ovvero perché non vero in ordine alla data di sua formazione essendo stato vergato in epoca successiva e prossima alla data di decesso di e cioè quando costui non era più capace di Persona_2
intendere e di volere;
7) dichiarare aperta la successione di , nata a [...] il [...] e Controparte_4
deceduta in Roma, luogo di suo ultimo domicilio, il 17.07.2009;
8) dichiarare per l'effetto coerede legittimo del de cuius e della Controparte_1 Persona_2
de cuius;
Controparte_4
9) all'esito e previa nomina di C.T.U., formare un più comodo progetto di divisione dei beni relitti;
10) condannare l'attore ed il convenuto in riconvenzionale al pagamento delle spese ed onorari di causa da attribuirsi al deducente Procuratore che dichiara di averle anticipate tutte, o subordinatamente porle a carico della massa con privilegio.
L' Avv. Persico impugna le avverse conclusioni perché infondate in fatto ed in diritto, insiste nelle proprie richieste istruttorie ed in via subordinata chiede assegnarsi la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c."
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio i germani Parte_1
, e , innanzi a codesto Parte_3 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
Tribunale, al fine di sentir così provvedere: dichiarare aperta la successione di Persona_2
nato a [...] il giorno 1.10.1929 e deceduto in Vico Equense in data 05.03.1993, luogo di suo ultimo domicilio, e accertare che l'asse ereditario del de cuius è formato dai beni così come descritti nell'atto di citazione;
dichiarare aperta la successione di , nata a [...] il Controparte_4
21.01.1929 e deceduta in Roma il 17.07.2007, luogo di suo ultimo domicilio, e accertare che l'asse ereditario della de cuius è formato dai beni descritti nell'atto di citazione;
accertare e dichiarare che l'attore, in quanto figlio di ed , ha diritto a succedere nel Persona_2 Controparte_4
patrimonio dei genitori;
accertare e dichiarare che il testamento olografo del 25.06.1985, pubblicato in data 21.07.2007 dal Notaio non proviene dal de cuius e Persona_3 Persona_2
comunque accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inesistenza dello stesso per apocrifia e/o falsità; accertare e dichiarare che è divenuto proprietario pieno ed esclusivo, in Parte_1
virtù di usucapione ex art. 1159, art. 1158 c.c. e/o art. 714 c.c., dell'abitazione con pertinenze in cui vive con la sua famiglia, attualmente contrassegnata dal civico n. 13 di Via Cognulo in Vico Equense;
per l'effetto, procedere alla divisione dei residui beni relitti da prima e da Persona_2 [...]
poi sulla base delle norme vigenti che regolano la successione legittima, attribuendo a CP
ciascuno degli eredi le quote di rispettiva competenza;
condannare gli altri coeredi a corrispondere all'istante un importo pari al valore delle migliorie apportate e delle spese straordinarie sostenute sull'abitazione con pertinenze in suo possesso;
condannare gli altri coeredi al rilascio dei beni ed alla corresponsione delle somme che saranno attribuiti all'attore e ordinare, in ogni caso, agli altri coeredi il rendiconto per i beni posseduti;
condannare, altresì, gli stessi a restituire alla massa ereditaria gli importi eventualmente percetti, con distribuzione tra tutti i coeredi, o comunque al pagamento di un'indennità per il godimento esclusivo dei beni ereditari;
emettere ogni altro e consequenziale provvedimento di Giustizia, in particolare ordinando la trascrizione della sentenza alla competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari;
porre a carico della massa ereditaria a dividersi le spese, diritti ed onorari di causa e, in caso di opposizione, porre a carico dei convenuti le spese, diritti ed onorari di causa, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
L'attore deduceva che il 05.03.1993, in Vico Equense, luogo di suo ultimo domicilio, decedeva il padre, nato a [...] il giorno 1.10.1929. Alla successione del de cuius Persona_2
venivano chiamati quali eredi legittimi la moglie , nata a [...] il Controparte_4
21.01.1929, ed i figli nati dal matrimonio con la medesima, ovverosia l'odierno attore Pt_1
ed i germani (nato a [...] in data [...]),
[...] Parte_3 CP_2
(nata a [...] in data [...]), (nato a Vico Equense in [...]
[...] Controparte_1
08.12.1965) e (nata a [...] in data [...]). Controparte_3
Ancora, il predetto attore deduceva che in data 17.07.2009, in Roma, luogo di suo ultimo domicilio, decedeva anche , lasciando in eredità la quota dei beni ancora indivisa ereditata dal Controparte_4
marito, nonché la quota dei fondi acquistati in regime di comunione con il coniuge con atto di compravendita per Notar del 26.08.1991, rep. n. 2328/162, del valore all'apertura Persona_4 della successione di circa € 30.000,00.
L'attore osservava, altresì, che in data 21.07.2007 con atto di pubblicazione rep. 8752, racc. 5818, veniva pubblicato per Notar un testamento olografo del 25.06.1985, con cui il de Persona_3
cuius avrebbe attribuito al figlio la proprietà superficiaria di Persona_2 Parte_3 parte del terreno all'epoca riportato al foglio n. 17, particella n. 237, del NCT del Comune di Vico
Equense; deduceva la falsità del predetto testamento, in quanto non autografo come da perizia grafologica allegata in atti, chiedendo di accertare e dichiarare che il testamento de quo non proveniva dal de cuius ed evidenziando che ne aveva chiesto ed ottenuto la pubblicazione ad insaputa Pt_3
dei germani. Ancora l'attore, posto che l'eredità relitta dai genitori andava ripartita tra i germani nella misura di
1/5 ciascuno ai sensi dell'art. 556 c.c.. deduceva di aver avuto di alcuni beni un possesso utile all'usucapione.
In particolare allegava che i tra i beni inizialmente relitti da rientravano: a) la casa Persona_2
colonica con pertinenze contrassegnata dal civico n. 13 B di Via Cognulo in Vico Equense, valore stimato all'apertura della successione di circa € 600.000,00, e che risiedeva in una Controparte_1
porzione di essa al piano terra;
b) l'abitazione con pertinenze ora contrassegnata dal civico n. 13 A di
Via Cognulo in Vico Equense, valore stimato all'apertura della successione di circa € 340.000,00, in cui attualmente risiedeva con la sua famiglia c) l'abitazione con pertinenze in Parte_3
cui viveva l'istante con la sua famiglia, attualmente contrassegnata dal civico n. 13 di Via Cognulo in
Vico Equense, all'epoca di apertura della successione ancora allo stato rustico e del valore stimato di circa € 150.000,00; d) l'ulteriore fabbricato rurale dell'estensione di circa 70 mq, con pertinenze, valore stimato all'apertura della successione di circa € 150.000,00. attualmente occupato da CP_1
che lo utilizzava per l'allevamento di animali;
che, subito dopo il decesso del padre
[...] Per_2
tutti i suoi eredi raggiunsero un accordo bonario in virtù del quale l'asse ereditario del de
[...]
cuius sarebbe stato così ripartito in proprietà: 1) ad sarebbe stata attribuita Parte_1
l'abitazione con pertinenze in cui egli tuttora vive con la sua famiglia, ora contrassegnata dal civico n. 13 di Via Cognulo in Vico Equense, all'epoca di apertura della successione ancora allo stato rustico;
2) a sarebbe stata attribuita l'abitazione con pertinenze ora contrassegnata dal Parte_3
civico n. 13 A di Via Cognulo in Vico Equense, anche perchè egli già vi abitava da tempo per comodato concesso dal padre e perciò aveva eseguito sulla stessa dei lavori;
3) ad , Controparte_4
e sarebbe stata attribuita la casa colonica con pertinenze ora Controparte_2 Controparte_3
contrassegnata dal civico n. 13 B di Via Cognulo in Vico Equense;
4) a sarebbe Controparte_1
stato attribuito l'ulteriore fabbricato rurale dell'estensione di circa 70 mq, con pertinenze;
5) i terreni sarebbero stati equamente ripartiti tra i figli maschi;
6) e Controparte_2 Controparte_3
avrebbero versato un conguaglio in favore di e che, poi nelle more della Pt_1 Controparte_1
divisione essi concordarono, come poi è stato, che: 1) avrebbe già preso possesso Parte_1
dell'abitazione con pertinenze ora contrassegnata dal civico n. 13 di Via Cognulo in Vico Equense per ristrutturala ed abitarvi;
2) avrebbe continuato ad occupare l'abitazione con Parte_3
pertinenze ora contrassegnata dal civico n. 13 A di Via Cognulo inVico Equense;
3) Controparte_4
avrebbe continuato ad occupare la casa colonica con pertinenze contrassegnata dal civico n. 13 B di
Via Cognulo inVico Equense;
4) inoltre avrebbe continuato ad occupare l'ulteriore Controparte_4
fabbricato rurale dell'estensione di circa 70 mq, con pertinenze, provvisoriamente adibito al ricovero di animali;
5) gli altri beni, cioè i terreni, escluse le parti di essi pertinenziali ai fabbricati di cui sopra, sarebbero rimasti nella comune disponibilità.
Indi l'attore evidenziato che l'accordo bonario non si era poi formalizzato per dissapori familiari, allegava che dal 1993, e per più di vent'anni, e erano rimasti Parte_1 Parte_3
in possesso degli immobili loro attribuiti comportandosi come proprietari degli stessi.
Pertanto chiedeva, prima di procedere alla divisione ereditaria sul residuo, di: a) Parte_1
accertare e dichiarare che egli è divenuto proprietario pieno ed esclusivo, in virtù di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. e/o ex art. 714 c.c., cioè in virtù del possesso in buona fede pubblico, pacifico ed incontestato per oltre dieci anni, accompagnato da un titolo astrattamente idoneo ritualmente trascritto, cioè la successione di e/o , dell'abitazione Persona_2 Controparte_4
con pertinenze in cui vive con la sua famiglia, attualmente contrassegnata dal civico n. 13 di Via
Cognulo in Vico Equense;
b) in via gradata accertare e dichiarare che egli è divenuto proprietario pieno ed esclusivo, in virtù di usucapione ex art. 1158 c.c. e/o art. 714 c.c., cioè in virtù del possesso pubblico, pacifico ed incontestato per oltre vent'anni, dell'abitazione con pertinenze in cui vive con la sua famiglia, attualmente contrassegnata dal civico n. 13 di Via Cognulo in Vico Equense;
dichiarandosi, comunque, disponibile a ripartire i beni lasciati dai genitori secondo le regole della successione legittima o secondo l'iniziale accordo bonario, purchè anche gli altri germani avessero fatto altrettanto.
Con comparsa di costituzione ritualmente e tempestivamente depositata in data 09.11.2017 si costituiva in giudizio il quale chiedeva di rigettare le domande attoree di Parte_3
accertamento della falsità del testamento olografo del padre nonché di usucapione dei beni ereditari spiegata dall'attore , spiegava a sua volta domanda riconvenzionale avente ad Parte_1 oggetto l'esclusione di determinati beni dalla comunione ereditaria, aderiva per il resto alla domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie sorte a seguito del decesso dei genitori.
In particolare, il predetto convenuto chiedeva di accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio in virtù della violazione del diritto di difesa dei convenuti attesa la mancata puntuale indicazione delle domande spiegate dall'attore e delle argomentazioni poste a fondamento delle stesse;
accertare e dichiarare l'improponibilità, l'inammissibilità, l'infondatezza della domanda spiegata dall'attore intesa alla declaratoria della non provenienza dal de cuius del testamento olografo del 25.06.1985 e pubblicato in data 21.07.2007; rigettare la domanda spiegata dall'attore Parte_1
intesa alla declaratoria della avvenuta usucapione del suo diritto di proprietà sull'unità
[...]
immobiliare con pertinenze nella sua odierna detenzione.
Il convenuto eccepiva che l'attore sosteneva di occupare il descritto immobile in virtù di accordo bonario intercorso con i propri germani, pertanto, non sussistendo il requisito soggettivo necessario per il sostanziarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sull'immobile di Via Cognulo n. 13 in Vico
Equense da parte dell'attore, atteso che egli non aveva posseduto il bene “uti dominus”, ma per gentile concessione in accordo bonario;
osservava, altresì, la mancanza anche del requisito oggettivo necessario per il sostanziarsi della descritta usucapione, poiché non corrispondeva al vero la circostanza secondo cui il aveva posseduto in maniera pubblica, pacifica ed Parte_1
incontestata, per oltre vent'anni, il bene oggetto del giudizio. chiedeva di rigettare la domanda spiegata dall'attore intesa alla Parte_3 Parte_1
condanna dei coeredi alla corresponsione delle spese e delle migliorie operate dal medesimo sull'abitazione nella sua detenzione, in quanto trattavasi di circostanza del tutto falsa non soltanto perché non provata, ma anche perché gli interventi posti in essere dal sull'immobile Parte_1
nella sua detenzione ne avevano determinato la illegittimità urbanistica, essendo il descritto immobile oggetto di ordinanza di demolizione.
Di poi, parte convenuta spiegando domanda riconvenzionale chiedeva di: accertare e dichiarare che egli era proprietario dell'unità immobiliare ad oggi identificata con il civico n° 13 A di Via Cognulo in Vico Equense in virtù di testamento olografo del defunto del 25/06/1985, Persona_2
pubblicato in data 21.07.2007 dal notaio di Frosinone e per l'effetto dichiarare che Persona_3
tale cespite non rientrava nella successione di e/o di accertare Persona_2 Controparte_4
e dichiarare che egli era proprietario dell'unità immobiliare ad oggi identificata con il civico n. 13 A di Via Cognulo in Vico Equense in virtù di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. e/o 714 c.c. e per l'effetto dichiarare che tale cespite non rientrava nella successione di e/o di Persona_2
accertare e dichiarare che egli era proprietario dell'unità immobiliare ad oggi Controparte_4
identificata con il civico n. 13 A di Via Cognulo in Vico Equense in virtù di usucapione ex art. 1158
c.c. e/o 714 c.c. e per l'effetto dichiarare che tale cespite non rientrava nella successione di Per_2
e/o di dichiarare l'apertura della successione di nato a
[...] Controparte_4 Persona_2
Vico Equense il 01.10.1929 ivi deceduto in data 05.03.1993; dichiarare l'apertura della successione di nata a [...] il [...] e deceduta in Roma il 17.07.2009; nella Controparte_4 denegata ipotesi di rigetto delle domande intese all'accertamento della proprietà del fabbricato di Via
Cognulo n. 13 A da parte di accertare e dichiarare che nell'asse ereditario Parte_3
rientrano anche le migliore e le spese straordinarie dal sostenute per la Parte_3
realizzazione del fabbricato di sua proprietà contrassegnato con il civico n. 13 A di Via Cognulo in
Vico Equense;
accertare e dichiarare che il ha posto in essere sull'immobile dallo Parte_1
stesso detenuto interventi edilizi tali da integrare vero e proprio illecito amministrativo sanzionato con apposito ordine di demolizione dalle Autorità competenti e pertanto condannare il medesimo al risarcimento dei danni causati agli altri coeredi per l'impossibilità di disporre Parte_1 dell'indicato cespite dovuta alla necessaria demolizione dello stesso, da quantificarsi nell'importo indicato dal medesimo attore ovvero in quello ritenuto di Giustizia ovvero determinato in virtù di apposita consulenza tecnica di ufficio.
Con distinto atto si costituiva tardivamente in giudizio in data 04.12.2017, , il quale Controparte_1
non si opponeva alla richiesta di apertura della successione e di attribuzione delle rispettive quote agli eredi legittimi, ma impugnava e contestava la domanda attorea, sia in merito alle valutazioni conferite ai cespiti caduti in successione, sia con riferimento alla domanda di usucapione perché infondata.
Impugnava, altresì, il testamento olografo richiamato dall'altro convenuto in Parte_3
quanto nullo, chiedendo al Tribunale di pronunziarsi in tal senso, chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda di divisione giudiziale per la mancata produzione della documentazione all'uopo richiesta ex artt. ex art. 1113 c.c. e art. 784
c.p.c. nonché per mancata trascrizione della domanda ex art. 2146 c.c., nonché di accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per la mancata determinazione del petitum e della causa petendi.
In particolare il predetto convenuto contestava che i germani e potessero vantare Pt_1 Pt_3 un possesso utile all'usucapione dei beni immobili da essi detenuti, che invero, occupavano quali comproprietari in forza della comunione ereditaria;
di aver più volte richiesto ai fratelli di provvedere ad un'equa ripartizione dei beni caduti in successione e di aver impedito, per quanto possibile, la realizzazione sugli stessi di abusi edilizi;
deduceva altresì di aver contribuito, con un esborso di euro
40.000,00 nonché partecipando a mezzo di fattiva prestazione d'opera, alle spese di edificazione dell'immobile ad oggi occupato dal germano ancora precisava di essersi rifiutato di Pt_3 sottoscrivere l'accordo che prevedeva l'attribuzione integrale ai germani e degli Pt_1 Pt_3
immobili dagli stessi detenuti, in quanto iniquo;
infine evidenziava che egli stesso si trovava nella stessa situazione dei germani e per aver occupato con animus re, sibi habendi, la Pt_1 Pt_3
casa colonica con cui aveva vissuto con i suoi genitori e continuato a detenere in via esclusiva alla loro morte, riservandosi di formalizzare in separato giudizio la domanda di usucapione del predetto bene.
All'udienza del 14.02.2018, comparivano i difensori delle parti, i quali chiedevano un termine per esperire la procedura di mediazione in relazione alle domande di usucapione reciprocamente proposte. Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
[...]
e ; vista la richiesta di tutte le parti, assegnava termine di giorni 15 per CP_2 Controparte_3
esperire la procedura di mediazione in relazione alle domande di usucapione e rinviava al 25.06.2018 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. All'udienza del 25.6.2018, i procuratori presenti evidenziavano che le procedure di mediazione, benché attivate, non erano ancora state completate atteso il mancato perfezionamento della convocazione nei confronti di una delle parti e chiedevano, pertanto, un breve rinvio. Il Giudice, preso atto della concorde richiesta delle parti, rinvia all'udienza del 23.01.2019, per verificare l'esito della mediazione.
La causa veniva successivamente rinviata all'udienza del 24.04.2019, nel corso della quale l'avv.
Cimmino chiedeva assegnarsi termine per notificare la comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale alle convenute contumaci. Il Giudice rinviava all'udienza del 22.01.2020 per consentire al convenuto la notifica della comparsa di costituzione alle convenute contumaci nei termini di legge.
All'udienza del 27.05.2020 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.01.2021 assegnando termine per la rinotifica a CP_3
della comparsa contenente la domanda riconvenzionale fino al 20.09.2020.
[...]
All'udienza cartolare del 11.01.2021, il Giudice, letta la concorde richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183 comma 6 cpc e rinviava la causa all'udienza del 23.06.2021 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti
In sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore ribadiva che lui ed il fratello non Pt_3
avevano edificato le abitazioni da loro attualmente occupate, che erano invece state costruite a sua cura e spese dal padre, il de cuius che, in particolare, l'abitazione di Via Cognulo Persona_2
n. 13 A in Vico Equense occupata da era stata interamente realizzata dal genitore, mentre Pt_3
quella di Via Cognulo n. 13 in Vico Equense da lui occupata al decesso del de cuius si presentava allo stato rustico;
che entrambe le abitazioni di cui sopra erano state oggetto di istanze di condono ai sensi della Legge n. 724 del 1994 e non erano state accatastate;
che aveva ricevuto Parte_3
l'abitazione di Via Cognulo n. 13 A in Vico Equense in comodato dal padre prima del suo decesso e gli unici lavori che aveva eseguito sulla stessa erano lavori voluttuari per renderla più adatta alle sue esigenze.
A sua volta il convenuto ed attore in riconvenzionale ribadiva che il testamento Parte_3
del padre, di cui egli aveva contezza quanto meno dal 1993, costituiva il titolo in base al quale egli aveva costruito il bene sul terreno oggetto della disposizione testamentaria, lo aveva abitato, ne era l'unico utilizzatore in uno alla propria famiglia, ne aveva sopportato, e ne sopportava tuttora, i pesi e gli oneri;
ribadiva ancora che aveva iniziato a costruire l'immobile già nell'anno 1983 completandolo nel 1989, epoca in cui vi si era trasferito con la sua famiglia, provvedendo a presentate istanza di condono al Servizio Urbanistico del Comune di Vico Equense già nel lontano 1995. All'udienza del 23.06.2021, su richiesta di parte attrice, la causa veniva rinviata per bonario componimento all'udienza del 2.3.2022.
All'udienza del 2.3.2022, il giudice, rilevato che il precedente rinvio era stato disposto in ragione della pendenza di trattative di bonario componimento;
ritenutane l'opportunità, fissava per la comparizione delle parti “in presenza” l'udienza del 29.6.2022.
Alla predetta udienza, il Giudice, attesa la mancanza delle parti, per permetterne la comparizione personale rinviava all'udienza del 23 novembre 2022.
All'udienza rinviata poi al giorno 10.5.2023 il Giudice, rilevata l'assenza delle parti CP_1
e , rinviava in prosieguo di comparizione parti all'udienza del 31.5.2023.
[...] Parte_1
Alla predetta udienza del 31.05.2023, gli avvocati rappresentavano che le trattative di bonario componimento non erano andate a buon fine e che le parti erano assenti perché non avevano intenzione di transigere la lite, e pertanto ciascun avvocato si riportava alle proprie istanze istruttorie.
La causa veniva dunque istruita con conferimento di un incarico ad un consulente tecnico d'ufficio volto verificare l'autenticità o meno del testamento invocato da Parte_3
Espletata la disposta ctu grafologica, all'udienza cartolare del 10.4.2024, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 09.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9.9.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione al collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 14.09.2024- giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Questioni Preliminari.
2. Così esposti brevemente i fatti di causa, va in via preliminare disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dai convenuti.
In ordine alla dedotta nullità dell'atto di citazione, si osserva che l'invalidità di cui all'art. 164 c.p.c. può essere riscontrata nelle sole ipotesi di omissione o di assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa. Sul punto la Suprema Corte ha costantemente precisato che
“la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”
(cfr. Cass. Civ. n. 3911/2001; Cass. Civ. n. 4828/2006). Nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi, nel rigettare la sollevata eccezione, la piena validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto appare completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali delle domande in esso spiegate, di divisione delle comunioni ereditarie sorte per effetto del decesso dei genitori delle parti, di accertamento dell'usucapione asseritamente maturata in favore dell'attore, di nullità per falsità del testamento olografo del padre, in relazione alle quali, difatti, i convenuti hanno potuto articolare le proprie argomentazioni, senza alcun pregiudizio delle proprie facoltà di difesa.
Va inoltre disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Il tentativo di mediazione obbligatoria risulta ritualmente esperito all'esito del termine all'uopo concesso dal giudice istruttore e si è concluso con verbale negativo in data 6.11.2018 (cfr verbale di mediazione depositato da parte attrice in data 22.04.2019).
Sempre in rito deve osservarsi che la domanda di divisione risulta essere stata trascritta come prescrive l'art. 2646, co. 2, c.c. (cfr allegato 1 memoria ex art. 183, primo termine c.p.c., depositata da parte attrice in data 16.02.2021) e che comunque la predetta trascrizione non è requisito di procedibilità della domanda, così come non lo è la produzione della certificazione ipocatastale relativa agli immobili oggetto della domanda di divisione. Si evidenzia che la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei compartecipi non è condizione di validità della divisione, ma configura un onere che i compartecipi debbono assolvere “se ed in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato nei lori confronti” (Cass. n. 4703/1981; n. 4330/1986) e - si aggiunge - anche al fine di tutelare l'eventuale assegnatario del bene in caso di attribuzione o di vendita all'asta.
Si osserva che già Cass., 28 maggio 2020, n. 10067, nel superare un orientamento alquanto diffuso in una parte della giurisprudenza di merito, aveva statuito che, nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate;
nel caso, tuttavia, in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, le informazioni richieste dal predetto art. 567 c.p.c. devono necessariamente acquisirsi a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza provvede d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita. Infine, e sempre in via preliminare si evidenzia che il convenuto si è tardivamente Parte_1
costituito in giudizio in data 04.12.2024 (data della prima udienza di comparizione) in tal modo decadendo dalla facoltà di spiegare domande ed eccezioni riconvenzionali.
Va, quindi, dichiarata inammissibile l'eccezione riconvenzionale di usucapione da questi spiegata in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ed avente ad oggetto la casa colonica non accatastata ma facente parte della particella n. 220 del foglio n. 17 del N.C.E.U. del Comune di Vico
Equense, avente accesso esclusivamente pedonale dalla Via Cognulo, 13/B in Vico Equense ed il comodo rurale insistente sulle particelle n. 1229 e n. 1231 del foglio n. 17 del N.C.E.U. del Comune di Vico Equense (cfr memoria ex art. 183 I comma c.p.c. del convenuto depositata Controparte_1
in data 12.02.2021).
Merito
3.Venendo al merito, si rileva che vanno decise in via preliminare le questioni controverse che si pongono con carattere di pregiudizialità rispetto alla divisione, e segnatamente per ordine quella relativa all'impugnativa per falsità del testamento olografo del de cuius spiegata Persona_2 dall'attore ed alla quale si è associato anche il convenuto . Parte_1 Controparte_1
La domanda proposta da di accertamento della nullità del “testamento olografo del Parte_1 padre” per falsità, in quanto scritto e sottoscritto da altra mano scrivente, è Persona_2
infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Si premette in diritto che, come chiarito dalla Suprema Corte, “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (cfr Cassazione civile sez. II, 17/11/2023, n.31974).
Tale onere probatorio non può dirsi raggiunto alla luce delle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Il nominato ctu ha premesso, nella relazione peritale, che la scheda testamentaria è stata esaminata e periziata in originale, ha indicato i reperti autografi di utilizzati come scritture di Persona_2
comparazione (atti dichiarativi di nascita dei figli nonché in qualità di testimone, afferenti agli anni
1963, 1965, e 1967 presso l'ufficio anagrafe del comune di Vico Equense, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riporta una datazione del 20.06.1991 presso l'ufficio anagrafe del comune di Vico Equense),ha evidenziato un atteggiamento ostativo delle parti in causa, circa le copiose richieste ripetute in ordine alle eventuali patologie e/o certificazioni medico/ospedaliere relative al de cuius, in ordine al motivo del decesso avvenuto all'età di 64 anni, in ordine al grado culturale/scolastico di Persona_2 Il c.t.u., esaminando la scheda testamentaria in originale, grazie all'ausilio rilievi digitali a mezzo fotografie del visibile e con microscopio per l'invisibile, ha rilevato che “dall'osservazione non si sono rilevate turbative della motricità quali tremori, spinte anomale dei tracciati, la dinamica grafica nella sua totalità, appare pertanto congrua con le leggi della fisiologia scritturale…..La disamina analitica di tutti gli elementi grafologici, segno dopo segno, condurrebbe verso sintomi di autenticità ed irrisori punti di divergenza. I trend in parametrica pertanto, rivelerebbero segni formali/strutturali ma soprattutto qualitativo/sostanziali incisivi, che ricondurrebbero ad un'unica mano scrivente l'intera scheda testamentaria.”.
In particolare il consulente tecnico ha esaminato la riconducibilità della grafia al testatore, esaminando il rapporto con il rigo di base;
il calibro;
la dimensione orizzontale;
la distribuzione delle masse nello spazio grafico: le pendenze;
la coesione, le pressioni;
la morfologia delle aste;
i raccordi;
gli occhielli;
la variabilità, evidenziando sotto ogni profilo compatibilità esecutive ed una risultanza grafica conferente.
Il consulente ha, dunque, concluso le operazioni peritali affermando che “ la scheda testamentaria periziata a firma risulta essere riferibile, nella sua interezza, all'alveo scrittorio Persona_2
dello stesso in termini di alta probabilità, solo ed unicamente per le emergenze analitiche incorse nel presente elaborato, è presumibile, considerato il tenore semantico estraneo al medesimo, un intervento suggeritore alieno” (cfr relazione peritale depositata in data 29.02.2024).
A sostegno delle riportate conclusioni, espresse in termini di probabilità o possibilità, il consulente, anche nel rispondere ai rilievi critici delle parti, ha evidenziato la carenza in atti di elementi utili ad una più compiuta valutazione, quali “la mancanza o l'esiguità di reperti autografi idonei, la collocazione temporale remota, il buio grafico del soggetto scrivente fra un'autografa eccessivamente pregressa ed una apposta in un tempo più recente;
l'assenza documentale di un quadro clinico/ospedaliero e di eventuali serie patologie sofferte (ictus, TIA, alzhaimer, parkinson, interessamenti cerebellari o cerebrali, emiparalisi ecc., soprattutto nel caso di un soggetto deceduto
“prematuramente” o necessariamente, ed ovviamente la causa di tale decesso); l'assenza di prescrizioni terapeutiche sia per il fisico che per la mente, somministrazione ed assunzioni;
la mancanza del grado culturale/scolastico e la professione esercitata”.
Dette conclusioni, ribadite anche in sede di chiarimenti, costituiscono l'esito di un iter procedimentale e motivazionale altamente approfondito, coerentemente ed esaustivamente argomentato attraverso una adeguata valutazione di tutte le caratteristiche proprie del tratto grafico in esame, per cui possono essere pienamente condivise e fatte proprie dal Tribunale e può concludersi nel senso che l'esame calligrafico del testamento olografo non depone per la falsità dello stesso. Alla luce delle risultanze della ctu, ed in assenza di altri elementi di rilievo probatorio, non si può addivenire ad un giudizio di falsità del testamento, mancandone una prova rigorosa, il cui onere incombeva sull'attore, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, (tra le altre Cass. Civile Sez. U. 12307/2015 e Cass. Civile 109/2017, 18363/2018).
Dunque, alla luce di tutto quanto sopra detto, deve rigettarsi la domanda di nullità del testamento olografo di del 25.06.1985 pubblicato in data 21.07.2007dal Notaio Persona_2 Per_3
di Frosinone.
[...]
Acclarata l'autenticità della scrittura in oggetto, occorre procedere alla sua interpretazione.
Il testamento olografo è l'atto privato, scritto per intero e sottoscritto di mano del testatore, mediante il quale questi dispone del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Così recita nella fattispecie la scrittura privata oggetto di esame “Vico Equense il 25 Giugno Del 85
Io Sottoscritto nato a [...] il [...]. Congeto ai mio figlio Persona_2 Parte_3
nato a [...] il [...] una Superficie de lunghezza M. 30 e 14 di laghezza.
[...]
Questa Superficie è situata all'inizio Della Particella n.
2.3.7. Contradistinto in cattasto al foglio N.
17 Detto Pezzeto di terreno che congeto a mio figlio Per uso Costruzione di abitazione a proprie Spese
e a sua totale Responsabità verà agiuta alla Restante Porzione che gli Competerà alla Partenze totale della Proprietà.
. Persona_2
Ciò posto si osserva che in materia testamentaria, l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio (cfr
Sez. 2 - , Sentenza n. 42121 del 31/12/2021).
Risolta la questione interpretativa nel senso della istituzione "ex re", l'erede in tal modo istituito può partecipare anche all'acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l'erede legittimo e, quindi, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle "res certae" attribuitegli ed il valore dell'intero asse ereditario (cfr
Sez. 2 - , Sentenza n. 24310 del 05/08/2022). In particolare in tema di successione testamentaria, si evidenzia come l'institutio ex re certa, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457 c.c., comma 2, ogni qualvolta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità.
Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'institutio ex re certa, va inteso nel senso che l'acquisto da parte dell'erede testamentario non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti ed in tale caso la successione testamentaria concorrerà con la successione legittima.
Sul punto, non è fuor d'opera richiamare la più recente giurisprudenza della Suprema Corte in base alla quale "l'institutio ex re certa, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457 c.c., comma 2, ogni qualvolta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'institutio ex re certa, va inteso nel senso che l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti" (Cass. Civ. Sez. III, 03/07/2019 n. 17868).
Ebbene, tanto premesso in diritto, nella fattispecie il tenore della disposizione testamentaria in oggetto ad avviso del Collegio induce a ritenere che l'intenzione del testatore era quella di assegnare al figlio un bene determinato (il terreno) quale quota del suo patrimonio, dal momento che il Pt_3 testatore dichiara che al predetto terreno dovrà aggiungersi la “restante porzione” ovvero quota che competerà al figlio alla “partenza totale” della proprietà, ovvero alla successiva integrale divisione dei beni.
Pertanto nel caso di specie la successione testamentaria concorrerà con la successione legittima e per effetto della predetta attribuzione di res certa, il concorso tra l'istituito ex certis rebus e gli eredi legittimi ha l'effetto di prevenire la comunione ereditaria, in cui non è ricaduto il terreno oggetto del lascito testamentario in favore di Parte_3
Alla determinazione della quota spettante all'istituito ex re certa si procede a posteriori in base al rapporto proporzionale tra il valore dei beni assegnati ed il valore del patrimonio del quale essi rappresentano nell'intenzione del de cuius una frazione: da ciò la necessità di delimitare la composizione della massa patrimoniale da assumere a riferimento ai fini della suddetta quantificazione ex post;
la determinazione del valore sia dei cespiti specificamente assegnati sia del complesso patrimoniale cui rapportarli va riferita al momento dell'apertura della successione.
Va dunque dichiarata aperta la successione legittima di nato a [...] il Persona_2
01.10.1929 e deceduto in Vico Equense, luogo di suo ultimo domicilio, al quale sono succeduti per legge la moglie , ed i cinque figli, nato a [...] Controparte_4 Parte_3
l'11.06.1960, nata l'[...], nato il [...], Controparte_5 Parte_1 CP_1
nato l'[...] e nata il [...], nonché va dichiarata aperta la
[...] Controparte_3
successione legittima di , nata a [...] il [...] e deceduta in Roma, Controparte_4
luogo di suo ultimo domicilio, in data 17.07.2009, alla quale sono succeduti per legge i predetti cinque figli, in parti uguali tra loro ai sensi dell'art. 566 c.c.
Ai fini dello scioglimento della comunione tra i coeredi sulle predette masse ereditarie si osserva che in tema di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi,
(quali nella specie quella proveniente dalla successione paterne, e quella proveniente dalla successione materna) la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale (cfr Cassazione civile sez. II,
11/09/2020, n.18910; Cass. n. 314/2009).
Nella fattispecie tutte le parti costituite hanno chiesto procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria tra di essi costituitasi a seguito del decesso dei genitori, manifestando in tal modo il consenso a procedere ad un'unica divisione, salve le diverse prospettazioni in ordine all'esatta composizione della massa, tenuto conto delle domande di usucapione rispettivamente spiegate da e Pt_1 Parte_3
4.Al fine di procedere alla delibazione sulla domanda di usucapione spiegata dalle parti ed all'esatta individuazione dei beni componenti la massa ereditaria nonché all'esatta valutazione delle quote, è necessario disporre la prosecuzione del giudizio, con separata ordinanza.
Il regime delle spese di lite verrà disciplinato con la sentenza definitiva, ai sensi degli artt. 91 e 92
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui al punto VI delle conclusioni dell'atto di citazione proposta come in epigrafe nei confronti da nato il [...], nei confronti di Parte_1 Parte_3 nato a [...] l'[...], nata l'[...], nato il Controparte_5 Parte_1
10.11.1963, nato l'[...] e , nata il [...], Controparte_1 Controparte_3
così provvede: 1) rigetta la domanda e per l'effetto accerta che è erede ex re certa di Parte_3 Per_2
in forza del testamento olografo del 25.06.1985 pubblicato in data 21.07.2007 dal Notaio
[...]
di Frosinone, avente ad oggetto il terreno all'epoca riportato al foglio n. 17, Persona_3
particella n. 237, del NCT del Comune di Vico Equense.
2) dichiara aperta la successione legittima di nato a [...] l'[...] Persona_2
e deceduto in Vico Equense, luogo di suo ultimo domicilio, al quale sono succeduti per legge la moglie , ed i cinque figli, nato a [...] Controparte_4 Parte_3
l'11.06.1960, , nata l'[...], nato il [...], Controparte_5 Parte_1 CP_1
nato l'[...] e , nata il [...];
[...] Controparte_3
3) dichiara aperta la successione legittima di , nata a [...] il [...] Controparte_4
e deceduta in Roma, luogo di suo ultimo domicilio, in data 17.07.2009, alla quale sono succeduti per legge i predetti cinque figli, in parti uguali tra loro ai sensi dell'art. 566 c.c.
4) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 03.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano