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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 813/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore Ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 813/2022 R.G., vertente
T R A
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Via C.F._1
Nazionale n.437- Giammoro - Pace del Mela (ME), P.I. , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Milazzo (ME), Piazza Cesare Battisti n.19, udio dell'Avv. Francesco Giordano, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellante-
CONTRO
nato a [...] il21.12.1963 (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
in Messina, Corso Cavour n.143, v. Francesco Fiorillo, che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di costituzione e risposta in appello;
-Appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 683/2022, del 20.04.2022, depositata in cancelleria in pari data, non notificata, emessa dal Tribunale di Messina, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: come da atto di citazione in appello “
1. Preliminarmente, per quanto sopra esposto, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, essendo evidente che la rimozione delle opere comporterebbe la conseguente assoluta inutilizzabilità dei materiali, con una indiscutibile irreparabilità del danno, oltre che l'impossibilità di un accertamento tecnico sulle opere stesse;
2. Nel merito,
1 in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare le domande tutte spiegate nell'opposizione a decreto ingiuntivo e confermare il d.i. n.1257 del 2014 del Tribunale di Messina;
3. Ancora nel merito, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'opponente da qualsivoglia diritto in ordine alla garanzia per la vendita;
4. Ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'opponente da qualsivoglia diritto comunque relativo agli asseriti vizi della cosa venduta;
5. Ritenere e dichiarare che il sig. è creditore nei confronti del sig. della somma di € 9.130,66, oltre Pt_1 Controparte_1 inte messa in mora fino all'effettivo s lteriori spese e onorario, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, IVA e CPA come per legge, e successive occorrende, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in esito all'istruzione probatoria, quale corrispettivo della fornitura effettuata;
6. Conseguentemente, condannare il al pagamento, in favore del Controparte_1 sig. della somma di € 9.130,66, olt essa in mora fino all'effettivo Parte_1 sod ori spese e onorario, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, IVA e CPA come per legge, e successive occorrende, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in esito all'istruzione probatoria;
7. In via istruttoria disporre CTU al fine di descrivere ed accertare i lavori effettuati dal la loro conformità alla proposta d'ordine sottoscritta dal ed alle regole Pt_1 CP_1 dell'arte, i la in aggiunta a quanto previsto nella proposta d'ordine; 8 ria di spese e compensi.”. Per l'appellato: come da comparsa di costituzione e risposta “1. – In via preliminare ritenere e dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2. – sempre in via preliminare, in caso di rigetto della superiore domanda, ritenere e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348- bis e 348-ter c.p.c. e quindi dichiararlo parimenti inammissibile;
3. – per le ragioni sopra esposte, ritenere e dichiarare l'appello infondato in fatto ed in diritto e quindi rigettarlo integralmente con conferma della sentenza impugnata;
4. – con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che rende la dichiarazione di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo del 18.06.2014, depositato il 23.06.2014, Parte_1
adiva il Tribunale di Messina chiedendo che venisse ingiunto a
[...] Controparte_1 ento della somma di € 9.130,66 oltre interessi e spese;
ciò in n.097 del 27.12.2011- rimasta insoluta –, avente ad oggetto il corrispettivo per i lavori svolti per conto del presso la sua abitazione, sita in Messina, via Panoramica CP_1 dello Stretto, compl. Eden Park pal. B, scala A.
In accoglimento di detto ricorso, il Tribunale di Messina, in data 23.07.2014 (R.G.3735/2014), emetteva il decreto ingiuntivo n.1257/2014, con cui ingiungeva a il pagamento della complessiva somma di € 9.130,66 oltre interessi al Controparte_1 uto sino al pagamento, nonché le spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 13.11.2014 – depositato il 5.12.2014 - ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo suddetto, segna l'insussistenza ed inesigibilità del credito fatto valere in via monitoria, dal momento che, a suo dire, l'accordo tra le parti avrebbe avuto ad oggetto la fornitura e la posa in opera di una chiusura e di un armadio
2 di alluminio preverniciato da installare presso la sua abitazione;
opere da eseguirsi a regola d'arte e dietro il corrispettivo onnicomprensivo di € 6.500,00 da versarsi a lavori ultimati. Rilevava l'opponente, che la somma ingiunta (pari ad € 9.130,66) sarebbe risultata sprovvista di qualsiasi supporto probatorio, in ragione del fatto che la fattura n.097 del 27.12.2011 nulla avrebbe dimostrato quanto all'an, al quantum e all'esigibilità del credito. Eccepiva, altresì, l'inadempimento contrattuale del il quale non avrebbe Pt_1 completato le opere affidategli, risultate comunque pri zionalità richiesta e dei materiali idonei alla realizzazione. L'opponente chiedeva quindi, in virtù di tali ragioni, di ritenere e/o dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo, annullabile, invalido ed inefficace, nonché di dichiarare il grave inadempimento contrattuale di parte opposta e la risoluzione del rapporto dedotto in giudizio, con condanna del llo smontaggio Pt_1
a proprie spese e cure di tutte le opere eseguite all'interno dell dell'opponente o, in subordine, la riduzione proporzionale del prezzo convenuto. In ultimo, il CP_1 chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale e non, subito per gli eventi occorsi e la conseguente condanna dell'opposto alla corresponsione in suo favore di un importo determinato secondo equità, nei limiti di valore di € 11.000,00.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale Parte_1 chiedeva, in via preliminare, la provvisoria esecutività del pposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del suddetto decreto. Lo stesso domandava, infine, che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'opponente rispetto ad ogni diritto alla garanzia per la vendita o comunque relativo ai vizi della cosa venduta.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività, la causa veniva istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale delle parti e prova per testi.
All'udienza del 20.04.2022, previa discussione orale, il giudizio veniva definito con la sentenza n.683/2022, con la quale il Tribunale di Messina così provvedeva:
- In accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n.1267/2014, dichiara la risolu giudizio per fatto imputabile a ed ordina allo stesso la rimozione a proprie spese e Parte_1 cura delle ope ll'opponente;
- Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.1267/2014 emesso dal Tribunale di Messina il 23.07.2014, R.G. 3735/2014;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da Controparte_1
- Compensa integralmente le spese della presente fase del giudi
§
Con atto di citazione in appello del 14.11.2022, notificato il 21.11.2022, Parte_1 in virtù di un unico motivo che verrà meglio esposto nel prosiegu chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
3 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 contestava tutte le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza.
La Corte, all'udienza del 5.05.2023, rilevato il deposito di note scritte delle parti e ritenute non sussistenti le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ordinava la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.683/2022 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla data del 10.06.2014.
Alla predetta udienza, venuto a scadere il termine fissato per la trattazione scritta della causa, ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), rilevato il deposito di note scritte di entrambe le parti contenenti la precisazione delle conclusioni, rinviava la causa per i medesimi incombenti (precisazione delle conclusioni) - stante il carico di ruolo del consigliere designato – alla data del 14.10.2014.
La Corte, a tale udienza, disponeva l'assunzione della causa in decisone con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica (60+20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi, dal momento che dal tenore testuale complessivo dell'atto di gravame è consentito individuare le specifiche censure in punto di fatto e di diritto mosse alla ricostruzione operata dal primo Giudice.
Deve rammentarsi a riguardo che, per costante interpretazione della Suprema Corte, l'art. 342 c. p. c., nel testo formulato dal d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis), va inteso nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. Civ. S. U. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018).
Tali requisiti di forma-contenuto risultano essere soddisfatti – pur se nei limiti sopra richiesti- dall'atto di appello in esame.
Va, altresì, preliminarmente rilevato che benché l'ordinanza del 15.10.2024 con cui la causa è stata assunta in decisione, rechi nell'intestazione quale componente-presidente della Corte procedente, la dr. il collegio che ha proceduto e tutt'ora procedente è quello Per_1 composto dai superiori enti, dr. Sabatini, dr. Salvo e dr. Scolaro, tanto è vero che 4 l'ordinanza suddetta risulta essere stata controfirmata proprio dal presidente dr. Sabatini. Trattasi, quindi, di un mero errore materiale dell'intestazione dell'ordinanza che per nulla ha inciso sulla regolare effettiva composizione della Corte decidente.
§
Ciò premesso l'appello appare meritevole di accoglimento, osservandosi nel merito quanto segue.
Con un unico motivo di doglianza, l'appellante lamenta l'erroneità e l'ingiustizia dell'impugnata sentenza per aver il primo decidente erroneamente dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento ad esso imputabile.
Evidenzia, anzitutto, che la fattispecie in questione sia riconducibile al contratto di fornitura e posa in opera. Ritiene, infatti, come non sia in contestazione che i beni di cui alla proposta d'ordine (cfr. in atti) – pari ad € 6.200,00 oltre iva - siano stati commissionati all'appellante, né che essi siano stati forniti ed installati;
piuttosto, chiarisce che i difetti lamentati dall'appellato nel primo grado di giudizio, mai sarebbero stati oggetto di contestazione se non prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per cui “la mancata denuncia di detti difetti ed il mancato esperimento dell'azione di riduzione o di risoluzione, nei termini previsti dalla legge, hanno comportato – a suo dire – la decadenza e la prescrizione di qualsiasi diritto in capo all'appellato”. Sostiene l'appellante che il , nonostante i lamentati difetti dei CP_1 beni, abbia goduto per diversi anni delle oper one senza aver mai provveduto a versare il corrispettivo.
In sostanza, l'odierno appellante lamenta l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata per aver il primo decidente ritenuto sufficiente, ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, la mera allegazione di un vizio da parte dell'acquirente.
Evidenzia, inoltre, sulla base delle prove testimoniali espletate nel giudizio di prime cure (riferendosi, in particolare, alle dichiarazioni rese dal teste cfr. in atti) che le Tes_1 opere ulteriori (oggetto della fattura n.097 del 27.12.2011) realizzate dopo l'ultimazione di quelle previste dalla proposta d'ordine, oltre che essere confermate dalle dichiarazioni del teste, renderebbero ancora più inverosimile il difetto delle opere già effettuate.
Infine, a detta dell'appellante, essendo stata provata la fornitura di cui alla proposta d'ordine sottoscritta dal cui ha fatto seguito la commissione di altra fornitura da CP_1 parte dello stesso e no stata sollevata alcuna doglianza dell'appellato prima dell'opposizione al decreto ingiuntivo in ordine alla cattiva installazione o alla qualità dei materiali, il primo decidente avrebbe dovuto condannare il al pagamento del CP_1 corrispettivo in favore del Pt_1
§
Ciò chiarito appare, anzitutto, necessario prendere le mosse dalla qualificazione giuridica del rapporto sussistente tra le parti.
5 A tal proposito, il primo decidente ha così statuito: “è anzitutto utile specificare che il rapporto intercorrente inter partes va correttamente qualificato come contratto d'opera”. Proprio partendo da tale qualificazione l'odierno appellante, nel proprio atto di appello, evidenzia, invece, “che la fattispecie in questione sia riconducibile al contratto di fornitura e posa in opera”.
A fronte di tale contestazione, ritiene utile questa Corte interrogarsi sulla natura di tale tipologia contrattuale in rapporto alla disciplina propria del contratto di appalto, nonché sulla possibilità che la stessa possa applicarsi alla questione oggetto del contendere.
Orbene, a differenza del contratto di appalto – definito dall'art. 1655 c.c. quale “contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro” – il cui oggetto è il risultato di un facere che può concretizzarsi sia nel compimento di un'opera che di un servizio, assunti dall'appaltatore dietro il pagamento di un corrispettivo;
il contratto di fornitura e posa in opera è, invece, un contratto atipico, più precisamente un contratto misto, non espressamente disciplinato dal codice civile, caratterizzato da controprestazioni di diversa natura (cessione della proprietà dei beni e prestazione di manodopera).
Il contratto di fornitura e posa in opera costituisce una particolare figura negoziale, nella quale concorrono sia gli elementi dell'appalto (prestazione di fare) che della compravendita (prestazione di dare).
Al fine di determinare il discrimen tra le due fattispecie sia il Consiglio di Stato che la Corte di cassazione hanno fornito determinanti chiarimenti.
Più nel dettaglio “si è in presenza d'un contratto di appalto o d'opera se l'oggetto effettivo e prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore-venditore è la realizzazione d'un opus unicum od anche d'un opus derivato dalla serie, ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, laddove la fornitura della materia è un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese. Al contrario, si è in presenza di un contratto di compravendita, se le attività necessarie a produrre il bene costituiscono solo l'ordinario ciclo produttivo del bene, che può anche concludersi con l'assemblaggio delle sue componenti presso il destinatario, ma è la sola consegna del bene stesso, l'effettiva obbligazione del produttore-venditore” (Consiglio di Stato, 7 luglio 2014, n.3421).
Ed ancora, “in ordine alla distinzione del contratto di compravendita rispetto al contratto di appalto, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare. Pertanto, sono sempre da considerarsi contratti di vendita – e non di appalto – i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente la posa in opera qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio di prodotti e dei materiali di che trattasi, salvo ovviamente che le clausole contrattuali obblighino l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, perché in questo caso dovrebbe ritenersi prevalente l'obbligazione di “facere”, in quanto si configurano elementi peculiari del contratto di appalto e precisamente l'intuitus personae e l'assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore. Qualora invece l'assuntore dei lavori di cui si dice non è né il fabbricatore, né il rivenditore del bene da installare o mettere in opera, l'attività di installazione di un bene svolta dal prestatore, risultando autonoma rispetto a quella di produzione e vendita, identifica o rinvia ad
6 un contratto di appalto, dato che la materia viene in considerazione quale strumento per la realizzazione di un'opera o per la prestazione di un servizio” (Cass. Civ., 17 gennaio 2014, n. 872).
In definitiva, alla fornitura e posa in opera si applica la disciplina del contratto di compravendita qualora l'obbligazione di dare risulti prevalente rispetto all'obbligazione di fare, viceversa si applica la disciplina del contratto di appalto se l'obbligazione di fare risulta prevalente rispetto a quella di dare.
La qualificazione giuridica del contratto e la relativa disciplina applicabile, dunque, prescinde dal nomen iuris assegnato dai contraenti, essendo, invece, necessario verificare i dati fattuali desumibili dalla documentazione contrattuale, nonché la concreta volontà delle parti emergente anche dalle singole clausole dello strumento contrattuale.
Ciò chiarito, tornando al caso di specie, il rapporto sussistente tra le parti è inquadrabile nell'ambito del contratto di fornitura e posa in opera.
A tale conclusione si perviene esaminando gli atti del giudizio di prime cure, tra i quali è presente il documento “proposta d'ordine” del 10.02.2011 che, oltre a riportare letteralmente la dicitura “fornitura e posa in opera”, indica, tramite elencazione dettagliata, anche le “condizioni di vendita”, tra le quali è compresa la “posa in opera e la sigillatura”. Risulta oltremodo evidente, facendo corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza sul punto, che nella questione sottesa vi sia stata la prevalenza di un “dare” (fornitura-vendita) da parte del ui si è accompagnato un “fare” (posa in opera). Pt_1
È dunque, questo il discrimen rispetto al contratto di appalto, il quale “si considera esistente quando la prestazione dell'opera e il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto” (Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 11/10/2022) 22/06/2023, n. 17855).
Risultando, pertanto, prevalente l'obbligazione di “dare” rispetto a quella di “fare”, ed essendo stata accertata l'esistenza di un contratto di fornitura e posa in opera tra le parti, allo stesso, come suesposto, dovrà applicarsi la disciplina del contratto di compravendita.
Orbene, l'appellante – dopo la contestazione concernente la qualificazione giuridica del rapporto inter partes – ha lamentato che i presunti difetti/vizi dei beni venduti, eccepiti dall'odierno appellato in prime cure, non sarebbero stati oggetto di contestazione se non dopo la notifica del decreto ingiuntivo e, dunque, soltanto in sede di opposizione al decreto;
da talché, sarebbe intervenuta – a suo dire – la prescrizione e/o decadenza dell'appellato da qualsivoglia diritto relativo ai vizi della cosa venduta, ex art. 1495 c.c., oltreché l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata per aver il primo decidente ritenuto sufficiente, ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, la mera allegazione di un vizio da parte dell'acquirente.
A fronte di tale eccezione, l'appellato, richiamando nella comparsa di costituzione e risposta quanto contenuto nella propria memoria art. 183 comma VI n.1 c.p.c., ha espressamente contestato tale conclusione, richiamando l'applicazione, al caso di specie,
7 della normativa contenuta all'interno dell'art. 132 del d.lgs. n.206/2005 (c.d. codice del consumo, in base al testo vigente ratione temporis), avendo esso agito in veste di consumatore.
Giova premettere, a tal proposito, che per consolidato orientamento giurisprudenziale,
“nell'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del d,lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile") operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto”(Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/06/2020, n. 13148 (rv. 658282-01).
Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita, nel senso che si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dalla normativa speciale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13148 del 30/06/2020; Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 30/05/2019; Cass. civ., Sez. II, Ord., data ud. 01/06/2022- 04/07/2022, n. 21084).
Questa conclusione è supportata, sul piano normativo: sia dal dettato dell'art. 135, comma 2, cod. cons.- secondo il testo vigente ratione temporis, posto che il capo dedicato alla vendita di beni di consumo, di cui agli artt. 128 - 135 della disciplina consumeristica, risente, allo stato, delle modifiche apportate dal D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170, art. 1, comma 1, che, ai sensi del suo art. 2, comma 1, hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2022 -, il quale prevede che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano "per quanto non previsto dal presente titolo"; sia dal disposto dell'art. 1469 bis c.c., secondo cui le disposizioni del titolo secondo del libro quarto del codice civile, dedicato ai contratti in generale, si applicano ai contratti del consumatore "ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore" (Cass. civ., Sez. II, Ord., data ud. 01/06/2022- 04/07/2022, n. 21084; Cass. civ., Ord. n.28827 del 17/10/2023).
Va da sé che, affinché ciò accada, è necessario tuttavia che sussistano i presupposti per l'applicazione del codice del consumo, secondo le categorie da esso predeterminate.
Nel caso in esame, avendo l'appellante - titolare della ditta individuale - agito Pt_1 quale venditore-professionista (secondo la definizione contenuta nell' ce del consumo “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”), e l'appellato, rispettivamente, quale consumatore-utente (ovvero, “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale eventualmente svolta), trovano applicazione le norme del codice del consumo, non essendo contestato che l'acquirente abbia agito per finalità estranee ad attività professionali o imprenditoriali eventualmente svolte. 8 Ciò chiarito, il sistema di tutele dell'acquirente di beni mobili di consumo è incentrato su due livelli: il primo opera sul piano dei rimedi in forma specifica, diretti al conseguimento del ripristino della conformità del bene e consistenti nella riparazione e nella sostituzione del bene non conforme;
il secondo è costituito dalle azioni edilizie, di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo.
Detti livelli sono in rapporto volutamente gerarchico e procedimentalizzato, dovendo il consumatore domandare il ripristino della conformità e solo in via subordinata la risoluzione o la riduzione del prezzo, perché in tal modo il legislatore ha inteso privilegiare l'ottica manutentiva del contratto in vista del soddisfacimento dell'interesse del consumatore a conseguire un bene dotato delle caratteristiche e delle qualità legittimamente attese, contemperandolo in un'ottica di equilibrio con il diritto del venditore a non vedersi imposto un obbligo ripristinatorio ove esso lo esponga ad un costo eccessivo.
Nella disciplina consumeristica, quindi, il legislatore ha distinto rimedi primari e rimedi secondati ed ha imposto al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, lasciandolo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva;
in sostanza, l'unico onere imposto al consumatore è che egli si avvalga prima dei rimedi primari e, solo una volta che questi si rivelino inidonei a risolvere il problema, gli è consentito di ricorrere ai rimedi secondari (Cass. 25/08/2022, n. 25417) che "non sono altro che la riproposizione in materia consumeristica delle tradizionali azioni edilizie" (Cass. 3/06/2020, n. 10453; Cass. 14/10/2020, n. 22146; Cass. 7/02/2022, n. 3695).
Ora, l'art. 132 d.lgs. n.206/2005 – secondo il testo vigente ratione temporis - prevede termini di decadenza e di prescrizione diversi da quelli codicistici, rispettivamente di due mesi dalla data in cui è stato scoperto il difetto (decadenza) e di ventisei mesi dalla consegna del bene (prescrizione).
L'appellato evidenzia, in proposito, che tra le parti in lite sarebbero intercorsi diversi atti interruttivi, poiché per il pagamento della medesima fattura (n.097 del 27.12.2011) l'appellante aveva già proposto un'azione monitoria innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. (iscritto al n.15061/2013 R.G.) da cui era scaturita un'opposizione – da parte dell'appellato
– “dai contenuti identici a quella oggi pendente”. Per cui, guardando alla data della fattura in contestazione, del 27.12.2011, avendo esso appellato notificato l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 24.01.2013, non sarebbe intervenuta alcuna prescrizione né decadenza.
Invero, stante la lacunosità delle dichiarazioni delle parti che nulla dicono circa la data di avvenuta consegna delle opere in questione, esaminando la proposta d'ordine datata 10.02.2011 nonché la fattura n.097 del 27.12.2011 (contestata dall'appellato in riferimento all'importo e ai presunti ulteriori lavori) all'interno della quale è presente la voce “d.d.t” (documento di trasporto) riportante la data del 13.03.2011, può verosimilmente ritenersi che le suddette opere siano state consegnate nel marzo del 2011; pertanto, da questa data dovrà calcolarsi il dies a quo dal quale fare decorrere i termini espressamente stabiliti dall'art. 132 Codice del Consumo. 9 Pur riconoscendo, nel caso di specie, il rispetto del termine di prescrizione di ventisei mesi dalla consegna del bene (essendo stato notificato l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nel giudizio n.15061/2013 R.G, dinnanzi al Tribunale di Barcellona P.G. in data 24.01.2013), lo stesso non può dirsi per quello di decadenza ex art. 132 d.lgs. n.206/2005.
L'appellato-consumatore avrebbe dovuto provare, in ossequio alla lettera della disposizione citata, di aver tempestivamente denunciato il difetto di conformità nel termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. Prova, questa, che non risulta essere stata fornita, essendosi l'appellato limitato a sottolineare nei propri scritti difensivi di aver reiterato richieste verbali all'appellante, rimaste inevase, per l'esecuzione dei lavori di completamento e di rifacimento a regola d'arte di quanto commissionato, circostanza, tra l'altro, espressamente contestata da controparte, la quale ribadisce, anche in questa sede, che mai alcuna lamentela circa eventuali difetti di conformità dei beni siano mai stati portati a sua conoscenza se non dopo la richiesta di pagamento del corrispettivo.
Resta fermo, dunque, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che per poter usufruire dei diritti contemplati nell'art. 130 del Codice del Consumo (rimedi primari e secondari), il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla scoperta di quest'ultimo (Cass. civ, Ord. n. 28827 del 17/10/2023: “a carico del consumatore grava l'onere di denunciare il difetto di conformità attraverso la tempestiva comunicazione dell'esistenza del difetto di conformità, senza che occorra la prova di tale difetto o che ne venga indicata la causa”.). Onere che, nella questione sottesa, non è stato adempiuto, non avendo l'appellato fornito alcuna indicazione circa la data in cui avrebbe scoperto il difetto né tantomeno prova di alcuna denuncia in tal senso entro il termine di due mesi dalla sua constatazione.
Del resto, l'art. 132 del Codice del consumo deve essere letto in combinato disposto con la direttiva europea n.1999/44/CE sulle garanzie dei beni di consumo, di cui il Codice del consumo costituisce legge di trasposizione in Italia. Ebbene, secondo i lavori preparatori della suddetta direttiva, la possibilità che si consenta agli Stati membri di prevedere che il consumatore, per fruire dei suoi diritti, debba denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha constatato, mira a soddisfare l'esigenza di rafforzare la certezza del diritto, incoraggiando l'acquirente ad adoperare una «certa diligenza, tenendo conto degli interessi del venditore», «senza istituire un obbligo rigoroso di effettuare un'ispezione meticolosa del bene».
Sulla base di quanto chiarito, l'odierno appellato non può che considerarsi decaduto dall'esercizio della relativa azione, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
Pare appena il caso di precisare, alla luce della doglianza formulata dall'appellante circa la l'asserita dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di ulteriori lavori (oltre a quelli previsti dalla proposta d'ordine, che avrebbero, a suo dire, confermato l'importo di € 9.130,66 oggetto della fattura n.097 del 27.12.2011 posta alla base del decreto ingiuntivo) che il primo decidente, correttamente, valutando le prove testimoniali assunte in primo grado - ritenendo non pienamente attendibile la deposizione resa dalla teste Testimone_2 10 quale moglie del , e laconica la deposizione resa dal teste che nulla ha CP_1 Tes_1 riferito quanto al costo dei presunti ulteriori lavori – unitamente all'insufficiente produzione documentale, non ha – ragionevolmente - ritenuto provati parte dei fatti posti a fondamento del decreto ingiuntivo emesso e, in particolare, l'effettuazione di lavori aggiuntivi rispetto a quelli concordati con la proposta d'ordine, il cui importo, pari ad € 6.200,00 più iva, è l'unico che può ritenersi pacifico, non essendo stato contestato dalle parti (cfr. proposta d'ordine in atti).
Con una motivazione scevra da errori, che questa Corte ritiene di condividere, il Giudice di prime cure ha premesso, in proposito “che nel giudizio di opposizione vada anzitutto accertata la pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale e, successivamente, una volta raggiunta tale prova, vanno valutate le eccezioni dell'opponente quale convenuto in senso sostanziale. Ne deriva che spetta al creditore opposto, che deduce l'inadempimento del debitore, dimostrare il fatto costitutivo del credito, secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., mentre grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo o modificativo della pretesa fatta valere, dimostrando così di aver adempiuto alle proprie obbligazioni”. È dunque, sulla base di tale corretta interpretazione dell'onere della prova che il primo decidente ha ritenuto non raggiunta la prova dell'esistenza dell'intera pretesa creditoria di cui alla fattura n.097 del 27.12.2011.
§
L'appello va, dunque, accolto limitatamente a quanto sopra esposto.
Va, quindi, revocata la dichiarazione di risoluzione del rapporto dedotto in giudizio per fatto imputabile a e dichiarata l'intervenuta decadenza Parte_1 dell'appellato a far va .
Ne consegue che, ferma restando la revoca del d.i. opposto (n. 1267/2014), deve statuirsi che è tenuto al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di €. 6.200,00 più IVA, oltre interessi legali dalla domanda al
[...]
§
Il parziale accoglimento dell'appello impone di rivedere il regime delle spese processuali di primo e di secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
In questa prospettiva, ritiene la Corte che le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio debbano essere parzialmente compensate, tra le parti, nella misura di 1/3 (atteso che la pretesa del creditore opposto è stata accolta in esito al giudizio solo limitatamente a quanto oggetto degli accordi iniziali e rigettata nel resto), ponendo i rimanenti 2/3 a carico della parte prevalentemente soccombente, . Controparte_1
11 Donde, i 2/3 delle spese processuali, per il primo grado di giudizio, vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al disputatum (da € 5.201 ad € 26.000) ed applicando i parametri tariffari tra i minimi ed i medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi € 2.350,00 (di cui € 450,00 per studio;
€ 300,00 per fase introduttiva,
€ 800,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 800,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
I 2/3 delle spese di lite del presente grado di appello vanno liquidate, sempre in applicazione dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al disputatum (da € 5.201 ad € 26.000) ed applicando i parametri tariffari tra i minimi ed i medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi € 2.470,00 (di cui € 500,00 per studio;
€ 460,00 per fase introduttiva, € 610,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 900,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 683 04.2022, emessa dal nell'ambito del giudizio n. 6909/2014 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto, così provvede:
1) Revoca la dichiarazione di risoluzione del rapporto dedotto in giudizio per fatto imputabile a e dichiara l'intervenuta decadenza Parte_1 dell'appellato c
2) Conferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1267/2014 e condanna al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1
12 della somma di € 6.200,00 più IVA, oltre interessi dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna l'appellato, al pagamento in favore dell'appellante, Controparte_1
– p e nella misura di 1/3- dei 2/3 delle spese Parte_1 rimo e del secondo grado di giudizio, che si liquidano rispettivamente in complessivi € 2.350,00 ed €. 2.470,00 (come specificato in parte motiva), oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, CPA ed I.V.A. come per legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Oriana Santoro (tirocinante ex art.73 D.L. n. 69/2013)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore Ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 813/2022 R.G., vertente
T R A
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Via C.F._1
Nazionale n.437- Giammoro - Pace del Mela (ME), P.I. , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Milazzo (ME), Piazza Cesare Battisti n.19, udio dell'Avv. Francesco Giordano, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellante-
CONTRO
nato a [...] il21.12.1963 (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
in Messina, Corso Cavour n.143, v. Francesco Fiorillo, che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di costituzione e risposta in appello;
-Appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 683/2022, del 20.04.2022, depositata in cancelleria in pari data, non notificata, emessa dal Tribunale di Messina, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: come da atto di citazione in appello “
1. Preliminarmente, per quanto sopra esposto, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, essendo evidente che la rimozione delle opere comporterebbe la conseguente assoluta inutilizzabilità dei materiali, con una indiscutibile irreparabilità del danno, oltre che l'impossibilità di un accertamento tecnico sulle opere stesse;
2. Nel merito,
1 in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare le domande tutte spiegate nell'opposizione a decreto ingiuntivo e confermare il d.i. n.1257 del 2014 del Tribunale di Messina;
3. Ancora nel merito, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'opponente da qualsivoglia diritto in ordine alla garanzia per la vendita;
4. Ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'opponente da qualsivoglia diritto comunque relativo agli asseriti vizi della cosa venduta;
5. Ritenere e dichiarare che il sig. è creditore nei confronti del sig. della somma di € 9.130,66, oltre Pt_1 Controparte_1 inte messa in mora fino all'effettivo s lteriori spese e onorario, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, IVA e CPA come per legge, e successive occorrende, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in esito all'istruzione probatoria, quale corrispettivo della fornitura effettuata;
6. Conseguentemente, condannare il al pagamento, in favore del Controparte_1 sig. della somma di € 9.130,66, olt essa in mora fino all'effettivo Parte_1 sod ori spese e onorario, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, IVA e CPA come per legge, e successive occorrende, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in esito all'istruzione probatoria;
7. In via istruttoria disporre CTU al fine di descrivere ed accertare i lavori effettuati dal la loro conformità alla proposta d'ordine sottoscritta dal ed alle regole Pt_1 CP_1 dell'arte, i la in aggiunta a quanto previsto nella proposta d'ordine; 8 ria di spese e compensi.”. Per l'appellato: come da comparsa di costituzione e risposta “1. – In via preliminare ritenere e dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2. – sempre in via preliminare, in caso di rigetto della superiore domanda, ritenere e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348- bis e 348-ter c.p.c. e quindi dichiararlo parimenti inammissibile;
3. – per le ragioni sopra esposte, ritenere e dichiarare l'appello infondato in fatto ed in diritto e quindi rigettarlo integralmente con conferma della sentenza impugnata;
4. – con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che rende la dichiarazione di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo del 18.06.2014, depositato il 23.06.2014, Parte_1
adiva il Tribunale di Messina chiedendo che venisse ingiunto a
[...] Controparte_1 ento della somma di € 9.130,66 oltre interessi e spese;
ciò in n.097 del 27.12.2011- rimasta insoluta –, avente ad oggetto il corrispettivo per i lavori svolti per conto del presso la sua abitazione, sita in Messina, via Panoramica CP_1 dello Stretto, compl. Eden Park pal. B, scala A.
In accoglimento di detto ricorso, il Tribunale di Messina, in data 23.07.2014 (R.G.3735/2014), emetteva il decreto ingiuntivo n.1257/2014, con cui ingiungeva a il pagamento della complessiva somma di € 9.130,66 oltre interessi al Controparte_1 uto sino al pagamento, nonché le spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 13.11.2014 – depositato il 5.12.2014 - ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo suddetto, segna l'insussistenza ed inesigibilità del credito fatto valere in via monitoria, dal momento che, a suo dire, l'accordo tra le parti avrebbe avuto ad oggetto la fornitura e la posa in opera di una chiusura e di un armadio
2 di alluminio preverniciato da installare presso la sua abitazione;
opere da eseguirsi a regola d'arte e dietro il corrispettivo onnicomprensivo di € 6.500,00 da versarsi a lavori ultimati. Rilevava l'opponente, che la somma ingiunta (pari ad € 9.130,66) sarebbe risultata sprovvista di qualsiasi supporto probatorio, in ragione del fatto che la fattura n.097 del 27.12.2011 nulla avrebbe dimostrato quanto all'an, al quantum e all'esigibilità del credito. Eccepiva, altresì, l'inadempimento contrattuale del il quale non avrebbe Pt_1 completato le opere affidategli, risultate comunque pri zionalità richiesta e dei materiali idonei alla realizzazione. L'opponente chiedeva quindi, in virtù di tali ragioni, di ritenere e/o dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo, annullabile, invalido ed inefficace, nonché di dichiarare il grave inadempimento contrattuale di parte opposta e la risoluzione del rapporto dedotto in giudizio, con condanna del llo smontaggio Pt_1
a proprie spese e cure di tutte le opere eseguite all'interno dell dell'opponente o, in subordine, la riduzione proporzionale del prezzo convenuto. In ultimo, il CP_1 chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale e non, subito per gli eventi occorsi e la conseguente condanna dell'opposto alla corresponsione in suo favore di un importo determinato secondo equità, nei limiti di valore di € 11.000,00.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale Parte_1 chiedeva, in via preliminare, la provvisoria esecutività del pposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del suddetto decreto. Lo stesso domandava, infine, che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'opponente rispetto ad ogni diritto alla garanzia per la vendita o comunque relativo ai vizi della cosa venduta.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività, la causa veniva istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale delle parti e prova per testi.
All'udienza del 20.04.2022, previa discussione orale, il giudizio veniva definito con la sentenza n.683/2022, con la quale il Tribunale di Messina così provvedeva:
- In accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n.1267/2014, dichiara la risolu giudizio per fatto imputabile a ed ordina allo stesso la rimozione a proprie spese e Parte_1 cura delle ope ll'opponente;
- Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.1267/2014 emesso dal Tribunale di Messina il 23.07.2014, R.G. 3735/2014;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da Controparte_1
- Compensa integralmente le spese della presente fase del giudi
§
Con atto di citazione in appello del 14.11.2022, notificato il 21.11.2022, Parte_1 in virtù di un unico motivo che verrà meglio esposto nel prosiegu chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
3 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 contestava tutte le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza.
La Corte, all'udienza del 5.05.2023, rilevato il deposito di note scritte delle parti e ritenute non sussistenti le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ordinava la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.683/2022 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla data del 10.06.2014.
Alla predetta udienza, venuto a scadere il termine fissato per la trattazione scritta della causa, ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), rilevato il deposito di note scritte di entrambe le parti contenenti la precisazione delle conclusioni, rinviava la causa per i medesimi incombenti (precisazione delle conclusioni) - stante il carico di ruolo del consigliere designato – alla data del 14.10.2014.
La Corte, a tale udienza, disponeva l'assunzione della causa in decisone con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica (60+20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi, dal momento che dal tenore testuale complessivo dell'atto di gravame è consentito individuare le specifiche censure in punto di fatto e di diritto mosse alla ricostruzione operata dal primo Giudice.
Deve rammentarsi a riguardo che, per costante interpretazione della Suprema Corte, l'art. 342 c. p. c., nel testo formulato dal d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis), va inteso nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. Civ. S. U. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018).
Tali requisiti di forma-contenuto risultano essere soddisfatti – pur se nei limiti sopra richiesti- dall'atto di appello in esame.
Va, altresì, preliminarmente rilevato che benché l'ordinanza del 15.10.2024 con cui la causa è stata assunta in decisione, rechi nell'intestazione quale componente-presidente della Corte procedente, la dr. il collegio che ha proceduto e tutt'ora procedente è quello Per_1 composto dai superiori enti, dr. Sabatini, dr. Salvo e dr. Scolaro, tanto è vero che 4 l'ordinanza suddetta risulta essere stata controfirmata proprio dal presidente dr. Sabatini. Trattasi, quindi, di un mero errore materiale dell'intestazione dell'ordinanza che per nulla ha inciso sulla regolare effettiva composizione della Corte decidente.
§
Ciò premesso l'appello appare meritevole di accoglimento, osservandosi nel merito quanto segue.
Con un unico motivo di doglianza, l'appellante lamenta l'erroneità e l'ingiustizia dell'impugnata sentenza per aver il primo decidente erroneamente dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento ad esso imputabile.
Evidenzia, anzitutto, che la fattispecie in questione sia riconducibile al contratto di fornitura e posa in opera. Ritiene, infatti, come non sia in contestazione che i beni di cui alla proposta d'ordine (cfr. in atti) – pari ad € 6.200,00 oltre iva - siano stati commissionati all'appellante, né che essi siano stati forniti ed installati;
piuttosto, chiarisce che i difetti lamentati dall'appellato nel primo grado di giudizio, mai sarebbero stati oggetto di contestazione se non prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per cui “la mancata denuncia di detti difetti ed il mancato esperimento dell'azione di riduzione o di risoluzione, nei termini previsti dalla legge, hanno comportato – a suo dire – la decadenza e la prescrizione di qualsiasi diritto in capo all'appellato”. Sostiene l'appellante che il , nonostante i lamentati difetti dei CP_1 beni, abbia goduto per diversi anni delle oper one senza aver mai provveduto a versare il corrispettivo.
In sostanza, l'odierno appellante lamenta l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata per aver il primo decidente ritenuto sufficiente, ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, la mera allegazione di un vizio da parte dell'acquirente.
Evidenzia, inoltre, sulla base delle prove testimoniali espletate nel giudizio di prime cure (riferendosi, in particolare, alle dichiarazioni rese dal teste cfr. in atti) che le Tes_1 opere ulteriori (oggetto della fattura n.097 del 27.12.2011) realizzate dopo l'ultimazione di quelle previste dalla proposta d'ordine, oltre che essere confermate dalle dichiarazioni del teste, renderebbero ancora più inverosimile il difetto delle opere già effettuate.
Infine, a detta dell'appellante, essendo stata provata la fornitura di cui alla proposta d'ordine sottoscritta dal cui ha fatto seguito la commissione di altra fornitura da CP_1 parte dello stesso e no stata sollevata alcuna doglianza dell'appellato prima dell'opposizione al decreto ingiuntivo in ordine alla cattiva installazione o alla qualità dei materiali, il primo decidente avrebbe dovuto condannare il al pagamento del CP_1 corrispettivo in favore del Pt_1
§
Ciò chiarito appare, anzitutto, necessario prendere le mosse dalla qualificazione giuridica del rapporto sussistente tra le parti.
5 A tal proposito, il primo decidente ha così statuito: “è anzitutto utile specificare che il rapporto intercorrente inter partes va correttamente qualificato come contratto d'opera”. Proprio partendo da tale qualificazione l'odierno appellante, nel proprio atto di appello, evidenzia, invece, “che la fattispecie in questione sia riconducibile al contratto di fornitura e posa in opera”.
A fronte di tale contestazione, ritiene utile questa Corte interrogarsi sulla natura di tale tipologia contrattuale in rapporto alla disciplina propria del contratto di appalto, nonché sulla possibilità che la stessa possa applicarsi alla questione oggetto del contendere.
Orbene, a differenza del contratto di appalto – definito dall'art. 1655 c.c. quale “contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro” – il cui oggetto è il risultato di un facere che può concretizzarsi sia nel compimento di un'opera che di un servizio, assunti dall'appaltatore dietro il pagamento di un corrispettivo;
il contratto di fornitura e posa in opera è, invece, un contratto atipico, più precisamente un contratto misto, non espressamente disciplinato dal codice civile, caratterizzato da controprestazioni di diversa natura (cessione della proprietà dei beni e prestazione di manodopera).
Il contratto di fornitura e posa in opera costituisce una particolare figura negoziale, nella quale concorrono sia gli elementi dell'appalto (prestazione di fare) che della compravendita (prestazione di dare).
Al fine di determinare il discrimen tra le due fattispecie sia il Consiglio di Stato che la Corte di cassazione hanno fornito determinanti chiarimenti.
Più nel dettaglio “si è in presenza d'un contratto di appalto o d'opera se l'oggetto effettivo e prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore-venditore è la realizzazione d'un opus unicum od anche d'un opus derivato dalla serie, ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, laddove la fornitura della materia è un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese. Al contrario, si è in presenza di un contratto di compravendita, se le attività necessarie a produrre il bene costituiscono solo l'ordinario ciclo produttivo del bene, che può anche concludersi con l'assemblaggio delle sue componenti presso il destinatario, ma è la sola consegna del bene stesso, l'effettiva obbligazione del produttore-venditore” (Consiglio di Stato, 7 luglio 2014, n.3421).
Ed ancora, “in ordine alla distinzione del contratto di compravendita rispetto al contratto di appalto, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare. Pertanto, sono sempre da considerarsi contratti di vendita – e non di appalto – i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente la posa in opera qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio di prodotti e dei materiali di che trattasi, salvo ovviamente che le clausole contrattuali obblighino l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, perché in questo caso dovrebbe ritenersi prevalente l'obbligazione di “facere”, in quanto si configurano elementi peculiari del contratto di appalto e precisamente l'intuitus personae e l'assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore. Qualora invece l'assuntore dei lavori di cui si dice non è né il fabbricatore, né il rivenditore del bene da installare o mettere in opera, l'attività di installazione di un bene svolta dal prestatore, risultando autonoma rispetto a quella di produzione e vendita, identifica o rinvia ad
6 un contratto di appalto, dato che la materia viene in considerazione quale strumento per la realizzazione di un'opera o per la prestazione di un servizio” (Cass. Civ., 17 gennaio 2014, n. 872).
In definitiva, alla fornitura e posa in opera si applica la disciplina del contratto di compravendita qualora l'obbligazione di dare risulti prevalente rispetto all'obbligazione di fare, viceversa si applica la disciplina del contratto di appalto se l'obbligazione di fare risulta prevalente rispetto a quella di dare.
La qualificazione giuridica del contratto e la relativa disciplina applicabile, dunque, prescinde dal nomen iuris assegnato dai contraenti, essendo, invece, necessario verificare i dati fattuali desumibili dalla documentazione contrattuale, nonché la concreta volontà delle parti emergente anche dalle singole clausole dello strumento contrattuale.
Ciò chiarito, tornando al caso di specie, il rapporto sussistente tra le parti è inquadrabile nell'ambito del contratto di fornitura e posa in opera.
A tale conclusione si perviene esaminando gli atti del giudizio di prime cure, tra i quali è presente il documento “proposta d'ordine” del 10.02.2011 che, oltre a riportare letteralmente la dicitura “fornitura e posa in opera”, indica, tramite elencazione dettagliata, anche le “condizioni di vendita”, tra le quali è compresa la “posa in opera e la sigillatura”. Risulta oltremodo evidente, facendo corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza sul punto, che nella questione sottesa vi sia stata la prevalenza di un “dare” (fornitura-vendita) da parte del ui si è accompagnato un “fare” (posa in opera). Pt_1
È dunque, questo il discrimen rispetto al contratto di appalto, il quale “si considera esistente quando la prestazione dell'opera e il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto” (Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 11/10/2022) 22/06/2023, n. 17855).
Risultando, pertanto, prevalente l'obbligazione di “dare” rispetto a quella di “fare”, ed essendo stata accertata l'esistenza di un contratto di fornitura e posa in opera tra le parti, allo stesso, come suesposto, dovrà applicarsi la disciplina del contratto di compravendita.
Orbene, l'appellante – dopo la contestazione concernente la qualificazione giuridica del rapporto inter partes – ha lamentato che i presunti difetti/vizi dei beni venduti, eccepiti dall'odierno appellato in prime cure, non sarebbero stati oggetto di contestazione se non dopo la notifica del decreto ingiuntivo e, dunque, soltanto in sede di opposizione al decreto;
da talché, sarebbe intervenuta – a suo dire – la prescrizione e/o decadenza dell'appellato da qualsivoglia diritto relativo ai vizi della cosa venduta, ex art. 1495 c.c., oltreché l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata per aver il primo decidente ritenuto sufficiente, ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, la mera allegazione di un vizio da parte dell'acquirente.
A fronte di tale eccezione, l'appellato, richiamando nella comparsa di costituzione e risposta quanto contenuto nella propria memoria art. 183 comma VI n.1 c.p.c., ha espressamente contestato tale conclusione, richiamando l'applicazione, al caso di specie,
7 della normativa contenuta all'interno dell'art. 132 del d.lgs. n.206/2005 (c.d. codice del consumo, in base al testo vigente ratione temporis), avendo esso agito in veste di consumatore.
Giova premettere, a tal proposito, che per consolidato orientamento giurisprudenziale,
“nell'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del d,lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile") operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto”(Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/06/2020, n. 13148 (rv. 658282-01).
Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita, nel senso che si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dalla normativa speciale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13148 del 30/06/2020; Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 30/05/2019; Cass. civ., Sez. II, Ord., data ud. 01/06/2022- 04/07/2022, n. 21084).
Questa conclusione è supportata, sul piano normativo: sia dal dettato dell'art. 135, comma 2, cod. cons.- secondo il testo vigente ratione temporis, posto che il capo dedicato alla vendita di beni di consumo, di cui agli artt. 128 - 135 della disciplina consumeristica, risente, allo stato, delle modifiche apportate dal D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170, art. 1, comma 1, che, ai sensi del suo art. 2, comma 1, hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2022 -, il quale prevede che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano "per quanto non previsto dal presente titolo"; sia dal disposto dell'art. 1469 bis c.c., secondo cui le disposizioni del titolo secondo del libro quarto del codice civile, dedicato ai contratti in generale, si applicano ai contratti del consumatore "ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore" (Cass. civ., Sez. II, Ord., data ud. 01/06/2022- 04/07/2022, n. 21084; Cass. civ., Ord. n.28827 del 17/10/2023).
Va da sé che, affinché ciò accada, è necessario tuttavia che sussistano i presupposti per l'applicazione del codice del consumo, secondo le categorie da esso predeterminate.
Nel caso in esame, avendo l'appellante - titolare della ditta individuale - agito Pt_1 quale venditore-professionista (secondo la definizione contenuta nell' ce del consumo “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”), e l'appellato, rispettivamente, quale consumatore-utente (ovvero, “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale eventualmente svolta), trovano applicazione le norme del codice del consumo, non essendo contestato che l'acquirente abbia agito per finalità estranee ad attività professionali o imprenditoriali eventualmente svolte. 8 Ciò chiarito, il sistema di tutele dell'acquirente di beni mobili di consumo è incentrato su due livelli: il primo opera sul piano dei rimedi in forma specifica, diretti al conseguimento del ripristino della conformità del bene e consistenti nella riparazione e nella sostituzione del bene non conforme;
il secondo è costituito dalle azioni edilizie, di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo.
Detti livelli sono in rapporto volutamente gerarchico e procedimentalizzato, dovendo il consumatore domandare il ripristino della conformità e solo in via subordinata la risoluzione o la riduzione del prezzo, perché in tal modo il legislatore ha inteso privilegiare l'ottica manutentiva del contratto in vista del soddisfacimento dell'interesse del consumatore a conseguire un bene dotato delle caratteristiche e delle qualità legittimamente attese, contemperandolo in un'ottica di equilibrio con il diritto del venditore a non vedersi imposto un obbligo ripristinatorio ove esso lo esponga ad un costo eccessivo.
Nella disciplina consumeristica, quindi, il legislatore ha distinto rimedi primari e rimedi secondati ed ha imposto al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, lasciandolo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva;
in sostanza, l'unico onere imposto al consumatore è che egli si avvalga prima dei rimedi primari e, solo una volta che questi si rivelino inidonei a risolvere il problema, gli è consentito di ricorrere ai rimedi secondari (Cass. 25/08/2022, n. 25417) che "non sono altro che la riproposizione in materia consumeristica delle tradizionali azioni edilizie" (Cass. 3/06/2020, n. 10453; Cass. 14/10/2020, n. 22146; Cass. 7/02/2022, n. 3695).
Ora, l'art. 132 d.lgs. n.206/2005 – secondo il testo vigente ratione temporis - prevede termini di decadenza e di prescrizione diversi da quelli codicistici, rispettivamente di due mesi dalla data in cui è stato scoperto il difetto (decadenza) e di ventisei mesi dalla consegna del bene (prescrizione).
L'appellato evidenzia, in proposito, che tra le parti in lite sarebbero intercorsi diversi atti interruttivi, poiché per il pagamento della medesima fattura (n.097 del 27.12.2011) l'appellante aveva già proposto un'azione monitoria innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. (iscritto al n.15061/2013 R.G.) da cui era scaturita un'opposizione – da parte dell'appellato
– “dai contenuti identici a quella oggi pendente”. Per cui, guardando alla data della fattura in contestazione, del 27.12.2011, avendo esso appellato notificato l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 24.01.2013, non sarebbe intervenuta alcuna prescrizione né decadenza.
Invero, stante la lacunosità delle dichiarazioni delle parti che nulla dicono circa la data di avvenuta consegna delle opere in questione, esaminando la proposta d'ordine datata 10.02.2011 nonché la fattura n.097 del 27.12.2011 (contestata dall'appellato in riferimento all'importo e ai presunti ulteriori lavori) all'interno della quale è presente la voce “d.d.t” (documento di trasporto) riportante la data del 13.03.2011, può verosimilmente ritenersi che le suddette opere siano state consegnate nel marzo del 2011; pertanto, da questa data dovrà calcolarsi il dies a quo dal quale fare decorrere i termini espressamente stabiliti dall'art. 132 Codice del Consumo. 9 Pur riconoscendo, nel caso di specie, il rispetto del termine di prescrizione di ventisei mesi dalla consegna del bene (essendo stato notificato l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nel giudizio n.15061/2013 R.G, dinnanzi al Tribunale di Barcellona P.G. in data 24.01.2013), lo stesso non può dirsi per quello di decadenza ex art. 132 d.lgs. n.206/2005.
L'appellato-consumatore avrebbe dovuto provare, in ossequio alla lettera della disposizione citata, di aver tempestivamente denunciato il difetto di conformità nel termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. Prova, questa, che non risulta essere stata fornita, essendosi l'appellato limitato a sottolineare nei propri scritti difensivi di aver reiterato richieste verbali all'appellante, rimaste inevase, per l'esecuzione dei lavori di completamento e di rifacimento a regola d'arte di quanto commissionato, circostanza, tra l'altro, espressamente contestata da controparte, la quale ribadisce, anche in questa sede, che mai alcuna lamentela circa eventuali difetti di conformità dei beni siano mai stati portati a sua conoscenza se non dopo la richiesta di pagamento del corrispettivo.
Resta fermo, dunque, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che per poter usufruire dei diritti contemplati nell'art. 130 del Codice del Consumo (rimedi primari e secondari), il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla scoperta di quest'ultimo (Cass. civ, Ord. n. 28827 del 17/10/2023: “a carico del consumatore grava l'onere di denunciare il difetto di conformità attraverso la tempestiva comunicazione dell'esistenza del difetto di conformità, senza che occorra la prova di tale difetto o che ne venga indicata la causa”.). Onere che, nella questione sottesa, non è stato adempiuto, non avendo l'appellato fornito alcuna indicazione circa la data in cui avrebbe scoperto il difetto né tantomeno prova di alcuna denuncia in tal senso entro il termine di due mesi dalla sua constatazione.
Del resto, l'art. 132 del Codice del consumo deve essere letto in combinato disposto con la direttiva europea n.1999/44/CE sulle garanzie dei beni di consumo, di cui il Codice del consumo costituisce legge di trasposizione in Italia. Ebbene, secondo i lavori preparatori della suddetta direttiva, la possibilità che si consenta agli Stati membri di prevedere che il consumatore, per fruire dei suoi diritti, debba denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha constatato, mira a soddisfare l'esigenza di rafforzare la certezza del diritto, incoraggiando l'acquirente ad adoperare una «certa diligenza, tenendo conto degli interessi del venditore», «senza istituire un obbligo rigoroso di effettuare un'ispezione meticolosa del bene».
Sulla base di quanto chiarito, l'odierno appellato non può che considerarsi decaduto dall'esercizio della relativa azione, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
Pare appena il caso di precisare, alla luce della doglianza formulata dall'appellante circa la l'asserita dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di ulteriori lavori (oltre a quelli previsti dalla proposta d'ordine, che avrebbero, a suo dire, confermato l'importo di € 9.130,66 oggetto della fattura n.097 del 27.12.2011 posta alla base del decreto ingiuntivo) che il primo decidente, correttamente, valutando le prove testimoniali assunte in primo grado - ritenendo non pienamente attendibile la deposizione resa dalla teste Testimone_2 10 quale moglie del , e laconica la deposizione resa dal teste che nulla ha CP_1 Tes_1 riferito quanto al costo dei presunti ulteriori lavori – unitamente all'insufficiente produzione documentale, non ha – ragionevolmente - ritenuto provati parte dei fatti posti a fondamento del decreto ingiuntivo emesso e, in particolare, l'effettuazione di lavori aggiuntivi rispetto a quelli concordati con la proposta d'ordine, il cui importo, pari ad € 6.200,00 più iva, è l'unico che può ritenersi pacifico, non essendo stato contestato dalle parti (cfr. proposta d'ordine in atti).
Con una motivazione scevra da errori, che questa Corte ritiene di condividere, il Giudice di prime cure ha premesso, in proposito “che nel giudizio di opposizione vada anzitutto accertata la pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale e, successivamente, una volta raggiunta tale prova, vanno valutate le eccezioni dell'opponente quale convenuto in senso sostanziale. Ne deriva che spetta al creditore opposto, che deduce l'inadempimento del debitore, dimostrare il fatto costitutivo del credito, secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., mentre grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo o modificativo della pretesa fatta valere, dimostrando così di aver adempiuto alle proprie obbligazioni”. È dunque, sulla base di tale corretta interpretazione dell'onere della prova che il primo decidente ha ritenuto non raggiunta la prova dell'esistenza dell'intera pretesa creditoria di cui alla fattura n.097 del 27.12.2011.
§
L'appello va, dunque, accolto limitatamente a quanto sopra esposto.
Va, quindi, revocata la dichiarazione di risoluzione del rapporto dedotto in giudizio per fatto imputabile a e dichiarata l'intervenuta decadenza Parte_1 dell'appellato a far va .
Ne consegue che, ferma restando la revoca del d.i. opposto (n. 1267/2014), deve statuirsi che è tenuto al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di €. 6.200,00 più IVA, oltre interessi legali dalla domanda al
[...]
§
Il parziale accoglimento dell'appello impone di rivedere il regime delle spese processuali di primo e di secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
In questa prospettiva, ritiene la Corte che le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio debbano essere parzialmente compensate, tra le parti, nella misura di 1/3 (atteso che la pretesa del creditore opposto è stata accolta in esito al giudizio solo limitatamente a quanto oggetto degli accordi iniziali e rigettata nel resto), ponendo i rimanenti 2/3 a carico della parte prevalentemente soccombente, . Controparte_1
11 Donde, i 2/3 delle spese processuali, per il primo grado di giudizio, vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al disputatum (da € 5.201 ad € 26.000) ed applicando i parametri tariffari tra i minimi ed i medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi € 2.350,00 (di cui € 450,00 per studio;
€ 300,00 per fase introduttiva,
€ 800,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 800,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
I 2/3 delle spese di lite del presente grado di appello vanno liquidate, sempre in applicazione dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al disputatum (da € 5.201 ad € 26.000) ed applicando i parametri tariffari tra i minimi ed i medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi € 2.470,00 (di cui € 500,00 per studio;
€ 460,00 per fase introduttiva, € 610,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 900,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 683 04.2022, emessa dal nell'ambito del giudizio n. 6909/2014 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto, così provvede:
1) Revoca la dichiarazione di risoluzione del rapporto dedotto in giudizio per fatto imputabile a e dichiara l'intervenuta decadenza Parte_1 dell'appellato c
2) Conferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1267/2014 e condanna al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1
12 della somma di € 6.200,00 più IVA, oltre interessi dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna l'appellato, al pagamento in favore dell'appellante, Controparte_1
– p e nella misura di 1/3- dei 2/3 delle spese Parte_1 rimo e del secondo grado di giudizio, che si liquidano rispettivamente in complessivi € 2.350,00 ed €. 2.470,00 (come specificato in parte motiva), oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, CPA ed I.V.A. come per legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Oriana Santoro (tirocinante ex art.73 D.L. n. 69/2013)
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