Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2161/2023 r.g. promossa da con sede in Pomezia (RM) (Partita IVA Parte_1
n.° ) in persona del legale rappresentante dott. P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Landi per mandato e domiciliata
[...]
come in atti – appellante –
contro in persona del direttore generale dott. Controparte_1
con sede in San Donà di Piave (Partita Iva ) CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Sula Olsi per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Venezia
o 0 o
1
NEL MERITO: - Accogliere integralmente i motivi di appello;
- Per l'effetto,
riformare la sentenza impugnata per i motivi di cui all'impugnazione,
accertando e dichiarando la legittimità del credito residuo pari ad €
189.835,87 di cui alle note debito per interessi, disponendo all'uopo apposita
CTU contabile;
- Per l'effetto, condannare l' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento dell'importo pari ad € 189.835,87; - Condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellata
Voglia la Corte, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, per quanto esposto in atti, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Spese anche generali e competenze di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 22 novembre 2023 Parte_1
evocava in giudizio l' avanti
[...] Controparte_1
la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n.1854/2023 del
Tribunale di Venezia (pubblicata e notificata il 24 ottobre 2023) che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2264/2019 dell'importo di €.
551.193,73 ed accessori chiesto ed ottenuto da per la Parte_1
fornitura di materiale biomedicale, revocandolo e condannandola alle spese.
Lamentava, con il primo motivo, l'errato rigetto della domanda al pagamento degli interessi moratori anche in considerazione del fatto che l' n 4 aveva CP_1
2 pagato medio tempore le somme per capitale;
con il secondo motivo si doleva della mancata prova, invece offerta, del credito per interessi.
Si costituiva l' contestando l'appello e Controparte_1
chiedendone la reiezione.
La causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza 9 giugno 2025, con modalità telematiche non in presenza con la concessione, a ritroso, dei termini perentori per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è infondato e va rigettato. La sentenza del Tribunale di Venezia va confermata. L'appellante va condannata alle spese che si liquidano secondo i criteri del DM 55/2014 e successive modifiche.
CP_ 3.- Il Tribunale lagunare, adito dall' 4 in opposizione a decreto ingiuntivo, dando atto del versamento di alcuni acconti, accolse l'opposizione regolando le spese ed osservando che:
-) non era stata fornita prova documentale del credito poiché i DDT prodotti sub doc. 6 non erano stati sottoscritti;
-) non poteva operare il principio di non contestazione poiché l'opponente aveva negato di aver ricevuto le forniture di cui aveva Parte_1
chiesto il pagamento, specificando ed elencando in maniera dettagliata le fatture ritenute non corrispondenti alle forniture eseguite mentre l'ingiungente si era limitata a rimandare alla documentazione depositata,
senza confutare le analitiche difese formulate dall'opponente;
-) non aveva nemmeno formulato istanze istruttorie;
Parte_1
3 -) si era limitata ad un richiamo generico alla Parte_1
documentazione depositata, tra cui le fatture – che non potevano costituire prova nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo – i DDT non sottoscritti ed alcuni contratti;
-) era stata violata la regola per la quale la mancata indicazione degli elementi costitutivi della domanda non avrebbe potuto essere integrata con i documenti prodotti;
-) – tramite la produzione dei contratti – avrebbe al più Parte_1
fornito la prova del titolo, mentre era carente la prova dell'adempimento;
-) le spese erano da addebitare all'ingiungente per la soccombenza.
3.2.- Premettendosi che entrambi i motivi di censura e le conclusioni rese non paiono attenere al capitale ma solo agli interessi di mora, negati in primo grado, la sentenza non si espone alle censure.
4.1.- Con il primo motivo si lamenta il rigetto della domanda al pagamento degli interessi operato senza motivazione. Si adduce che rispetto all'importo originariamente ingiunto di € 551.193,73, il residuo ancora dovuto era pari ad
€ 235.307,38, ed era costituito per € 47.723,84 da fatture aventi ad oggetto l'importo capitale e per € 189.835,87 da note debito per interessi (doc. 2 fasc.
appellante), al netto delle note di credito già contabilizzate pari ad € 2.252,33;
che nonostante l'allegazione dei pagamenti e di note a debito per interessi
(doc. 13 fasc. primo grado opposta) la domanda era stata rigettata;
che avrebbe dovuto esser disposta c.t.u. anche in quanto l'opposizione era generica e pretestuosa;
che accertata la mora del debitore il creditore aveva maturato il diritto agli interessi elencati con apposito documento indicante le fatture, la data di scadenza, la data di incasso, l'importo pagato, il giorno di
4 inizio e fine del calcolo, i giorni conteggiati ed il tasso applicato fatture estranee al decreto ingiuntivo.
4.2.1.- Con decreto n. 2264/2019 chiese e ottenne Parte_1
ingiunzione verso al pagamento di €. 551.193,73 ed Controparte_1
accessori per crediti della fusa per incorporazione, esponendo CP_4
in tre pagine le fatture e le note a debito con il numero del documento,
l'importo e la data.
L'SS si costituì e chiese la revoca del decreto eccependo il difetto di legittimazione per alcune specifiche fatture e note di debito numericamente indicate con data e importo;
l'avvenuto pagamento di altre fatture
(numericamente indicate con data e importo) ed il mancato invio e la mancata consegna di altre fatture e note a debito (numericamente indicate con data e importo).
, dando atto del pagamento di acconti con residuo credito Parte_1
di €. 336.537,32 (senza indicare né fatture né note di debito) espose per il resto che “Infatti, tutte le fatture sono state tempestivamente trasmesse al cliente, ed in ogni caso, affinchè se ne abbia contezza anche nel presente giudizio, per quanto a quelle insolute, si provvede a produrle ( doc. 4 fasc.
opposta), unitamente agli ordini della merce ( doc. 5 a – o fasc. opposta ), ed ai documenti di trasporto della stessa ( doc. 6 fasc. opposta), dai quali emerge l'esatto adempimento di rispetto Parte_1
al rapporto contrattuale intercorso con l'opponente, avendo l'odierna opposta consegnato alla cliente, tutta la merce ordinata e fatturata”.
L'SS replicò (prima memoria art. 183 Cod. proc. Civ.) eccependo la mancanza del contratto e rilevando che i documenti di trasporto erano privi
5 di sottoscrizione e che le merci non erano state consegnate e che “QUANTO
ALLE FATTURE 4.1) Le fatture dimesse sono tutte prive della attestazione di consegna Il documento n. 4 dimesso da controparte, di cui si contesta il contenuto, è composto da 796 prospetti “fattura” che sono tutti privi delle ricevute di attestazione di consegna all'opponente, che nega di averle ricevute. 4.2) Le fatture rappresentate nei fogli nn. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 27, 29,
31, 33, 417, 419, 421, 435, 437, 439, 441, 796 di cui al documento 4 neppure attengono a causali dedotte nel ricorso monitorio Si rileva, inoltre, che i fogli nn. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 27, 29, 31, 33, 417, 419, 421, 435, 437, 439, 441 e
796 di cui al documento n. 4 dell'opposta, hanno ad oggetto “interessi per ritardato pagamento”. Quindi attengono a causali non dedotte nel ricorso monitorio relativo invece solo a corrispettivi per asserite forniture di merce biomedica ( provvedeva alla Parte_1
fornitura di materiale biomedico presso l' Controparte_3
Piazza De Gasperi 5 – San Donà di Piave (VE), P.IVA
[...]
, la quale non ottemperava al pagamento della merce” – pag. 1 P.IVA_2
del ricorso monitorio). Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità della domanda svolta sul punto dall'opposta che, nel merito, è comunque infondata poiché difetta in radice il presupposto di fatto ed un contratto a fondamento del credito ad interessi citato che ulteriormente si contesta. 4.2.1) Le fatture rappresentate nei fogli nn. 33, 441 e 796 di doc. 4 peraltro neanche riguardano crediti azionabili da Si rileva, inoltre, che i ridetti fogli 33 Controparte_5
e 441 di cui al citato documento 4 hanno ad oggetto nello specifico “mora ex
. Sotto tale ulteriore profilo si eccepisce il difetto di legittimazione CP_4
attiva della convenuta opposta e ciò per le stesse ragioni dette nell'atto di
6 citazione con riferimento alle forniture asseritamente rese a favore dell'Azienda da Nella fattura rappresentata nel foglio 796 di cui CP_4
al citato documento 4 invece si legge che gli “articoli sono stati forniti e fatturati da in nome e per conto di Parte_1 CP_6
(Musculoskeletal Transplant Foundation)”.
[...]
Con la seconda memoria ex art. 183 Cod. proc. Civ. l'ingiungente assunse l'adempimento delle prestazioni argomentando “come già comprovato dai documenti prodotti (docc. 5 e 6 fasc. opposta), producendo in questa sede anche i relativi contratti (docc. 11 a -b fasc. opposta). Inoltre, ad
abundantiam, si produce anche la prova del caricamento delle fatture che l'opponente sostiene di non aver ricevuto e soggette all'obbligo di fatturazione elettronica (doc. 12 fasc. opposta), fermo restando che per tutte le fatture è stata comunque provata la legittimità (docc. 3, 4 e 5 fasc. opposta).
L'opponente sostiene poi che le note debito azionate, aventi ad oggetto interessi moratori, sarebbero estranee alle causali del ricorso monitorio e che per le fatture aventi ad oggetto “mora ex Sinthes”, difetterebbe la legittimazione attiva di . Anche Parte_1
tali eccezioni sono infondate. Infatti, anche le fatture aventi ad oggetto interessi moratori afferiscono al rapporto di fornitura dedotto in sede di ricorso monitorio e per quanto a quelle ex sussiste assolutamente la CP_4
legittimazione attiva di , avendo Parte_1
la stessa acquisito i crediti di in virtù dell'atto di fusione richiamato CP_4
e prodotto in sede monitoria (vedi doc. 2 sub. fasc. monitorio). In ogni caso,
in questa sede, la scrivente difesa produce anche i relativi calcoli analitici degli interessi afferenti alle note debito azionate (doc. 13 fasc. opposta), così
7 dimostrando l'assoluta correttezza del calcolo e quindi la loro legittimità. Per
tutto quanto non ribadito nel presente atto, ci si riporta a quanto già dedotto nella propria comparsa di costituzione e risposta”.
4.2.2.- Il motivo di appello è infondato.
4.2.3.- Varrà innanzi tutto considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo
(in generale Cass. sentenza n. 17371 del 7 novembre 2003) si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo,
non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
ne' è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice.
Poiché l'opponente, appellata odierna, ha contestato le allegazioni sul credito in modo dettagliato negando per ciascuna fattura e nota di debito, tanto il rapporto negoziale, quanto la debeità delle somme (perché non dovute, perché
relative a prodotti non consegnati o perché già pagate) e eccependo il difetto
8 di legittimazione dell'ingiungente, sarebbe spettato all'appellante, opposta,
allegare in modo dettagliato e poi dimostrare la pretesa, cosa che non risulta fatta entro i termini per la formazione del thema dedidendum, perché: - non risulta allegata la prova della consegna delle merci, posto che i documenti di trasporto non risultano sottoscritti;
- non risulta allegato il rapporto contrattuale che non può essere dimostrato dalle fatture;
- non risulta allegata la prova della debeità degli interessi di cui alle note di debito posto che non risultano riferiti a fatture pagate (con numero, data e importo) risultando le allegazioni dell'appellante completamente mancanti.
4.2.4- L'appellante ha richiamato il documento 13 di primo grado che si compone di n. 118 pagine che comprendono, a loro volta, alcune fatture emesse per interessi (con numero, importo e data) e che farebbero riferimento,
ciascuna, ad un tabulato indicante moltissimi dati riferiti a fatture, si assume,
con date, importi, scadenze e interessi. L'appellante, assumendo l'adempimento degli oneri allegativi, chiederebbe anche apposita c.t.u. ad accertare il dovuto per interessi.
La censura non ha pregio.
Innanzi tutto perché (Cass. ordinanza n. 3022 del 8 febbraio 2018 cit.) l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, mentre gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto,
restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile)
di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della
9 propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo. Il tutto risulta evidente nel caso ove la controparte ed il Giudice, chiamato ad esprimersi sulla domanda di adempimento, dovrebbero operare una inammissibile e ardua ricerca volta a confrontare (tra le 118 pagine) le fatture con gli allegati
CP_ per interessi in rapporto alle fatture pagate dall' in ritardo;
il tutto senza alcun dato allegativo pregresso della creditrice ingiungente.
In secondo luogo in quanto la c.t.u. non costituisce mezzo esonerativo della parte dell'onere della prova (Cass. sez. 3, sentenza n. 3191 del 4 febbraio
2006) e prima ancora strumento volto a supplire ad evidenti carenze allegative.
In terzo luogo perché, collegandosi al precedente primo periodo, gli interessi di mora, per esser dovuti, avrebbero dovuto essere calcolati in rapporto ad
CP_ una data fattura pagata dalla in ritardo ma il panorama allegativo operato risulta del tutto preclusivo e imporrebbe una ricerca volta inammissibile senza poi considerare che la stessa impostazione difensiva dell'appellante, che dal credito ingiunto di € 551.193,73 è passata in primo grado al diverso e minor credito di €. 336.537,32 e poi in appello al minor credito di € 47.723,84 per capitale e di € 189.835,87 per interessi senza alcuna spiegazione che giustifichi come il capitale e gli interessi possano (o meno) essersi ridotti e per quale specifica ragione ed in quali tempi.
In buona sostanza, e per concludere, il motivo appare generico in quanto riferito ad una domanda proposta in termini parimenti generici, come rilevato in primo grado, priva delle necessarie, minime, allegazioni.
5.1.- Con il secondo motivo si censura il rigetto della domanda relativa alle note di debito per interessi per mancanza di prova. Si adduce che non sarebbe
10 considerato il fatto che la maggior parte delle fatture era stata pagata con un debito per interessi di € 189.835,87; che alcuna contestazione sulle note di
CP_ debito era stata fatta;
che l' aveva svolto censure generiche “non sono contrattualmente fondate, non sono relative a merce consegnata e non sono mai pervenute all'Azienda che non le ha pagate diversamente da quanto ex adverso maliziosamente rappresentato. Il credito ad interessi preteso da controparte oltre ad essere inammissibile è quindi – in base alla documentazione versata in atti – anche infondato.”; che avrebbe potuto darsi ingresso a c.t.u.; che il credito era esistente posto il pagamento tanto che si sarebbe solo trattato di questione liquidatoria in quanto mai era stato contestato il calcolo analitico effettuato dall'opposta.
5.2.2.- Il motivo, connesso al precedente, è infondato.
5.2.3.- Infatti (Cass. ordinanza n. 8900 del 3 aprile 2025) il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. Pertanto, in presenza di generica allegazione, come nel caso, non può addebitarsi al primo giudice la violazione del principio di non contestazione per di più riferendolo ai documenti (le note di debito) che non sono soggetti ad esso ma ai normali criteri di valutazione della prova.
11 Errata e comunque parziale la censura con cui si addebita il mancato rilievo alle prove offerte proprio in quanto, prima ancora, erano mancata precise o sufficienti allegazioni a comprovare che gli interessi di mora, oggetto delle fatture, erano riferiti alle precedenti fatture pagate in ritardo ma nemmeno indicate numericamente dall'appellante.
La ulteriore riduzione del credito, anche per interessi di mora, non appare poi giustificata e denota ancora una volta la completa carenza allegativa che si riverbera ancora una volta, poi e dunque, sui documenti a dimostrazione.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Venezia;
- condanna l'appellante alle spese in €. 14.317 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 11 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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