Art. 3.
Con apposita convenzione, da stipularsi fra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, saranno stabilite le norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi da costruirsi in applicazione della presente legge.
Con apposita convenzione, da stipularsi fra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, saranno stabilite le norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi da costruirsi in applicazione della presente legge.