Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1525/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Elvira Palma Presidente rel.
2) Dott. ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
3) Dott. Luca Ariola Consigliere
ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A Parte_1
con sede in in persona del legale
[...] Pt_1 rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli Avv. ti Raffaella Travi e Michele Di Landro;
-Appellante- E
(15.07.1956 , rappresentato e difeso dagli Avv. CP_1 Pt_1 ti Leonardo Goffredo e Gaetano Fabrizio Carbonara;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza definitiva n. 2114/2023 del 10.07.2023, il Tribunale del Lavoro di Bari: 1) accoglieva il ricorso depositato in data 29.09.2022 da
[...]
volto ad ottenere, in esecuzione della sentenza di condanna generica CP_1
a sé favorevole n. 1871/2022, resa in data 14.06.2022 dal Tribunale del Lavoro di Bari, la condanna dell convenuta al pagamento in proprio favore Pt_1 della complessiva somma di € 2.106,30, a titolo di risarcimento del danno patito, per il periodo dal 01.01.2016 al 30.09.2019, da liquidarsi nella misura di € 4,13 moltiplicato per n. 510 giorni di attività lavorativa svolta presso l nelle fasce orarie dalle 12:30 alle 13:30, Controparte_2 dalle 19:30 alle 21:30 e/o dalle 21:30 alle 22:30, senza aver potuto fruire del servizio mensa, e, per l'effetto, 2) condannava l
[...] al risarcimento del danno in Controparte_3 favore dello , derivante dalla mancata fruizione del servizio mensa, CP_1 quantificato nella complessiva somma di € 2.106,30, per il periodo dal
3) compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
2. L Controparte_3 proponeva appello mediante ricorso depositato il 21.12.2023. Con memoria del 27.12.2024, l'appellato resisteva in giudizio ed invocava il rigetto del gravame. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. A integrazione di quel che dianzi si è riportato in ordine allo sviluppo della controversia, deve aggiungersi che le parti, all'udienza del 16 gennaio 2025, hanno dimostrato di aver conciliato la controversia (come da verbale di conciliazione allegato) e hanno chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite. La conciliazione intervenuta fra le parti determina, quindi, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785). Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando neppure la eventuale perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029:
“La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”). 2 4. Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite. Tanto si evince con chiarezza dal tenore testuale del verbale di conciliazione depositato telematicamente che fa espressa menzione del presente procedimento e che contiene la rinuncia delle parti alle domande, agli atti e all'azione, oltre al riconoscimento di una somma in favore dell'appellato nonché regola nel dettaglio le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 21.12.2023 dall
[...]
avverso la sentenza n. 2114/2023 Controparte_3 resa dal Tribunale del Lavoro di Bari in data 10.07.2023 nei confronti di
[...]
così provvede in riforma dell'impugnata sentenza: dichiara cessata tra CP_1 le parti la materia del contendere, anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio. Così deciso in Bari, il 16 gennaio 2025 Il Presidente estensore
Dott. ssa Elvira Palma
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