Art. 1.
E' autorizzate la spesa di lire 150 milioni, in aggiunta a quella di lire 280 milioni di cui all'arti 5, comma quarto, della legge 30 ottobre 1948, n. 1265 , che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, per provvedere alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .
E' autorizzate la spesa di lire 150 milioni, in aggiunta a quella di lire 280 milioni di cui all'arti 5, comma quarto, della legge 30 ottobre 1948, n. 1265 , che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, per provvedere alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .