Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 6 / 2023 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to GAVINO FEDERICO presso il cui studio è elett. dom. Parte_1 per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to CURTI MASSIMO Controparte_1
e dall'Avv.to EVA MANFREDINI presso il loro studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
"Piaccia alla Corte di Appello di Genova – contrariis reiectis
- in via preliminare autorizzare la produzione documentale come dedotto sub 4) dell'atto di appello
(fattura 92/2009 con certificazione ritenuta di acconto, accatastamento box, ricevuta di pagamento della predetta parcella nonchè i doc 69 e 70 costituiti dai pro-forma emessi dal OM , Pt_1 indicati in primo grado ma non depositati in via telematica;
in via istruttoria: ritenere ammissibile la produzione dei documenti specificati, rilevanti e pertinenti le produzioni dei documenti indicati in primo grado e prodotti anche in questo grado di giudizio, ammettere i mezzi di prova tempestivamente dedotti qui di seguito trascritti a modifica della ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Genova,
(“ a) Vero che il OM ha prestato a partire dal gennaio 2010 la propria attività Parte_1 professionale a favore delle società e di cui erano Parte_2 Controparte_1 consigliere amministratore delegato della prima e amm.re delegato della seconda il dr
[...]
; Per_1
b) Vero che il complesso di beni sui quali e a favore dei quali è stata svolta la attività tecnica del OM , ubicati in Cogoleto località Donegaro, sono stati formalmente ceduti da Parte_1 [...]
a come da ispezione ipotecaria doc 86 che si esibisce;
Parte_2 Controparte_1
c) Vero che in data 12.1.2010 il “Gruppo CE TR spa” di cui faceva parte la
[...]
tramite il medesimo dr ha dato incarico al OM per la Controparte_1 Per_1 Parte_1
1
Cogoleto località Donegaro, come da documenti qui esibite alla parte/teste;
d) Vero che tale attività professionale faceva riferimento a tutte le opere di urbanizzazione e/o sistemazione aree esterne realizzate dalla Società Controparte_1
e) Vero che il OM in forza della predetta lettera di incarico che si esibisce – doc 3 – Parte_1 ha provveduto con la stretta collaborazione di entrambe le società a quanto gli veniva richiesto, in particolare all'accatastamento dei box e alla quantificazione degli oneri di urbanizzazione come da computi metrici e documenti che si esibiscono sub 21-67
f) Vero che per l'esecuzione dell'incarico il OM si è avvalso come topografo del Parte_1 proprio Collega OM che ha depositato la documentazione necessaria presso il CP_2
Comune di Cogoleto ed è stato retribuito dal OM;
Pt_1
g) Vero che, espletato integralmente l'incarico affidatogli, il OM ha sottoposto la Parte_1 propria richiesta di compenso, secondo accordi interni tra le due società, alla spa;
Parte_2
h) Vero che a seguito del fallimento della spa , il Curatore dr ha respinto Parte_2 CP_3 la domanda di ammissione al passivo affermando che il credito avrebbe dovuto essere fatto valere nei confronti della (si rammostra la documentazione tra cui la lettera di incarico Controparte_1 sub 3);
i) Vero che il OM ha predisposto la richiesta di euro 4.598,19 è 6.166,16 sulla base Parte_1 del tariffario dei OMetri come da pro forma che si esibiscono;
i – sub 1 ) Vero che i documenti da 34 a 44 che si esibiscono sono stati trasmessi direttamente da al EO;
Controparte_1 Parte_1
l) Vero che le domande di accatastamento dei box sono state sottoscritte dalla società
[...]
e depositate dal OM con la collaborazione del OM presso Controparte_1 Pt_1 CP_2
l'Ufficio provinciale del Catasto (si indicano a testi: il dr – già amm.re della srl Persona_1
RA Immobiliare res Arenzano, il dr curatore fall.to sul capitolo CP_3 Parte_2
h), il OM iscritto all'Albo EOetri al n 2866, domiciliato in Campomorone sui CP_2 capitoli f) ed l).
3) ordinare ex art. 210 -213 cpc all' Ufficio del Catasto di Genova (territorialmente competente)
(ovvero autorizzare l'esponente a richiedere ) di depositare copia delle richieste di accatastamento per i box situati in Cogoleto località Donegaro a firma a comprova Controparte_1 dell'avvenuta esecuzione della prestazione da parte del OM. . Pt_1
4) disporre se del caso idonea consulenza tecnica al fine di valutare la congruità dei compensi richiesti dal OM nei pro forma prodotti in rapporto alla prestazione effettuata e alle Parte_1 risultanze probatorie.
Sempre in via istruttoria, vista l'ordinanza emessa dal Tribunale in data 8.2.2021, chiede che il Giudice voglia ammettere per lo meno l'interrogatorio formale della società convenuta in persona del suo amministratore pro tempore (costituendo detto mezzo strumento principe per ottenere la confessione giudiziale utile ai fini della prova)
In via alternativa all'interpello ritualmente dedotto, chiede che il Giudice voglia ammettere il giuramento decisorio/suppletorio ai sensi dell'art. 2736 c.c. n 1 /n 2 , visto che la causa verte su diritti disponibili sulle seguenti circostanze:
a) GI e giurando affermi – o neghi – che il OM ha prestato a partire dal gennaio Parte_1
2010 la propria attività professionale a favore delle società e Parte_2 Controparte_4
[...
[...] [... di cui erano consigliere amministratore delegato della prima e amm.re delegato della seconda il dr;
Persona_1
b) GI e giurando affermi – o neghi – che in data 12.1.2010 il “Gruppo CE TR spa” di cui faceva parte la tramite il medesimo dr ha dato incarico al OM Controparte_1 Per_1
per la redazione di perizie estimatorie riguardanti la individuazione e quantificazione Parte_1 delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria inerenti il complesso immobiliare sito nel
Comune di Cogoleto località Donegaro, come da documenti qui esibite alla parte;
c) GI e giurando affermi – o neghi – che tale attività professionale faceva riferimento a tutte le opere di urbanizzazione e/o sistemazione aree esterne realizzate dalla Società Controparte_1
[...
d) GI e giurando affermi – o neghi - che il OM in forza della predetta lettera di Parte_1 incarico che si esibisce – doc 3 – ha provveduto con la stretta collaborazione di entrambe le società
a quanto gli veniva richiesto, in particolare all'accatastamento dei box e alla quantificazione degli oneri di urbanizzazione come da computi metrici e documenti che si esibiscono sub 21- 67 –
e) GI e giurando affermi - o neghi - che il OM ha predisposto la richiesta di euro Parte_1
4.598,19 e di euro 6.166,16 sulla base del tariffario dei OMetri come da pro forma che si esibiscono ma non ha ricevuto il pagamento dalla – Controparte_1 nel merito annullare la sentenza impugnata, dichiarare tenuta e condannare la società convenuta all'immediato pagamento della somma di euro 10.957,67 oltre al risarcimento del danno da ritardo ex d. l.vo 231/2002 e successive modifiche ovvero oltre interessi dalla domanda, o diversa somma meglio ritenuta o in forza del vincolo contrattuale ovvero in via subordinata ex art. 2041 c.c. - Vinte spese e competenze oltre accessori per entrambi i gradi di giudizio. Disporre la restituzione all'appellante delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado oltre imposta di registrazione”.
PARTE APPELLATA
“Voglia la Corte d'Appello di Genova,
a)dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art 342 C.p.c. o 348 bis C.p.c.
b)in subordine rigettare integralmente l'appello ed in ogni caso rigettare le domande tutte proposte nei confronti della in quanto, inammissibili, proposte nei confronti di Controparte_1 soggetto carente di legittimazione passiva, prescritte ed infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati nel presente atto.
Con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari."
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio a Parte_1 [...] al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale di Genova – contrariis reiectis – previo interrogatorio formale dell'amm.re della società convenuta sulle circostanze dedotte in parte narrativa da intendersi quivi come integralmente trascritte precedute dalle parole “Vero che” nonché per testi (a teste salvo altri il dr. già amm.re della predetta società), previa se del caso c.t.u. al fine di accertare la congruità Per_1 delle somme richieste, nel merito dichiarare tenuta e condannare la convenuta all'immediato pagamento della somma di euro 10.764,35 oltre al risarcimento del danno da ritardo ex d.l.vo
231/2002 e succ. modifiche o diversa somma meglio ritenuta o in forza del vincolo contrattuale ovvero in via subordinata ex art. 2041 c.c. , anche in via equitativa.
Vinte spese e competenze oltre accessori”.
3 L'attore esponeva di aver prestato la propria attività professionale in favore delle società Parte_2
e per lo svolgimento di tale attività era stato designato da
[...] Controparte_1 Per_1
il quale era consigliere di amministrazione nella prima società e amministratore nella
[...] seconda come risultante dalle visure camerali prodotte.
L'attore deduceva:
- che il complesso di beni di cui era divenuta intestataria la siti nel Comune Controparte_1 di Cogoleto - Località Donegaro - erano pervenuti alla stessa in forza di formale cessione dalla
[...]
; Parte_2
- che in data 12.01.2010, il “Gruppo CE TR spa” di cui faceva parte la predetta Immobiliare
RA Imm. Srl, tramite aveva incaricato l'esponente della redazione di perizie estimatorie Per_1 riguardanti l' individuazione e quantificazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria inerenti al complesso immobiliare sito nel Comune di Cogoleto in Località Donegaro;
- che egli aveva effettuato le prestazioni di cui alla lettera di incarico (doc. 3), con la stretta collaborazione di entrambe le società, ed aveva anche provveduto all'accatastamento dei box e alla quantificazione degli oneri di urbanizzazione – (21 computi metrici elaborati dal OM. , qui Pt_1 prodotti in copia con i n. da 4 a 24, stato avanzamento lavori – doc. 25-33, stato avanzamento lavori
- doc. 34-44, fatture trasmesse da RA Imm.re a n. 45 a 67); Controparte_5
- che aveva richiesto a , secondo accordi tra le due società, il pagamento, ma la predetta Parte_2 società era stata dichiarata fallita e il Curatore aveva respinto l'istanza affermando che il credito avrebbe dovuto essere fatto valere nei confronti della RA Imm.re srl;
- che veniva formalizzata richiesta di pagamento alla società srl RA Imm.re tramite lettera inviata via pec, senza risultato alcuno;
- che il compenso richiesto era pari ad euro 4.598,19 + 6.166,16 come da pro-forma per un totale di euro 10.764,35 oltre interessi al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e ss. mod., con decorrenza dal termine dell'attività professionale (anno 2010). L'attore deduceva di aver provato l'attività svolta mediante la documentazione in atti e anche mediante quella che avrebbe potuto richiedere, previo ordine di esibizione, al Comune di Cogoleto.
allegava: che il compenso era equamente rapportato al tariffario professionale e alla Pt_1 complessità degli incarichi espletati;
che la commistione tra le due società era palese figurando in un caso consigliere di amministrazione e nell'altro amministratore che gli immobili per i Per_1 quali il professionista aveva operato erano inizialmente di proprietà della Spa poi ceduti Parte_2 alla Srl RA Imm.re.
In via subordinata deduceva la sussistenza dell' indebito arricchimento derivato alla RA Imm. srl dalla attività svolta dal professionista.
Si costituiva la società convenuta che eccepiva: l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore del Tribunale delle Imprese, la carenza di legittimazione passiva della la Controparte_1 prescrizione del diritto al compenso e l'inammissibilità dell'azione proposta ex art 2041 c.c..
Contestava la ricostruzione in fatto effettuata dall'attore, la mancata indicazione di specifico indice dei documenti prodotti, nonché i documenti prodotti e che le fatture Doc. da 45 a 47 erano state trasmesse dalla CP_1
Con sentenza n. 1348/2022, pubblicata il 24/05/2022, il Tribunale di Genova così decideva:
“respinge le domande proposte da parte attrice e la condanna a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali”.
4 Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte attrice in primo grado che svolgeva i seguenti motivi di impugnazione:
I. erronea motivazione sulla base di errore nella lettura della lettera di incarico prodotta da questa difesa sub 3 qui richiamata;
II. contraddittorietà della sentenza con i dati documentali;
III. legittima integrazione della domanda giudiziale in forza della comparsa di costituzione della convenuta – violazione e/o omessa applicazione dell'art 183 cpc e della facoltà di modifica della domanda introduttiva;
IV. ammissione di produzione documentale;
V. Violazione del diritto di difesa in particolare dell'art 24 Costituzione – art 115 cpc e dell'art. 2736
c.c.;
VI. ammissibilità della domanda residuale ex art 2041 c.c.
Si costituiva la parte appellata che eccepiva: l'inammissibilità dell'appello stante la violazione dell'art. 342 c.p.c. ed ai sensi dell'art 348 bis c.p.c. In subordine chiedeva di rigettare integralmente l'appello.
Con ordinanza del 12/04/2023 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate, ritenuto non sussistente allo stato evidente e ragionevole probabilità di rigetto dell'impugnazione e pertanto insussistenti i presupposti di cui all' art. 348bis c.p.c., mandava alle parti di allegare l'indice delle produzioni effettuate e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 29 maggio 2024 ore 9,30
(in trattazione scritta).
Con ordinanza del 06/06/2024 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della predetta ordinanza.
Le parti depositavano tempestivamente comparsa conclusionale e note di replica.
1. sull'eccezione ex art. 342 c.p.c. e ex art. 348 bis c.p.c.
Parte appellata sostiene che l'appello non contenga i requisiti necessari e sufficienti prescritti dall'art. 342 c.p.c.
I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.
Inoltre, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
L'esame dell'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., invece, è soggetta ai termini di preclusione imposti dall'art. 348-ter c.p.c., e, pertanto, non può essere emessa dopo l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c..; nel caso in esame essa è stata già espressamente respinta.
Peraltro “ ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è
l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e
5 non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
2. sui motivi di appello principale
2.1 erronea motivazione sulla base di errore nella lettura della lettera di incarico prodotta sub 3
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice ha respinto la domanda svolta nei confronti di deducendo il malgoverno da parte del Tribunale dei principi posti Controparte_1 alla base dei contratti, quali la buona fede e la correttezza contrattuale.
L'appellante deduce che la carta intestata su cui è stato predisposto il conferimento dell'incarico appartiene al “gruppo ”, e che la prestazione attiene ad immobili di proprietà della Parte_2 convenuta.
Allega che la doppia qualità di rappresentante delle due società del firmatario dell'incarico Per_1 lascia intendere che lo stesso è stato disposto a favore e nell'interesse di entrambe le società. Quindi
è da intendersi obbligata. Controparte_1
L'appellante deduce altresì l'erroneità della sentenza ove è affermato: “la circostanza che esso (contratto) abbia avuto per oggetto l'accertamento delle opere di urbanizzazione relative ad immobili di proprietà della convenuta e non della non è elemento idoneo ad incidere Parte_2 sul soggetto che ha dato l'incarico” perché il documento è stato redatto allorquando sussistevano le tre società facenti parte del Gruppo CE TR ( , e LI Parte_2 Controparte_1
Ferraloro srl). Inoltre, i documenti da 4 a 24, non contestati da controparte, dimostrano che committente fosse la Controparte_1
Il motivo in sostanza attiene al malgoverno delle regole della interpretazione del contratto da parte del Tribunale.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente deve osservarsi che quando si sostiene che un'esegesi di un disposto contrattuale sia stata errata sulla base dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. la censura si deve articolare nella puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali l'esegesi ritenuta dal giudice di merito sarebbe stata errata e tale enunciazione deve, dunque, esporre per quale ragione il criterio che si assume violato risulterebbe male applicato dall'esegesi seguita dal giudice di merito.
Ciò non è meno vero nell'ipotesi in cui formalmente il giudice di merito si sia astenuto nella sua motivazione dal fare espresso riferimento ad uno specifico criterio ermeneutico (
Cass. Ordinanza n. 15350 del 21/06/2017).
Peraltro nel caso in esame è palese che il Tribunale si sia attenuto al criterio letterale ex art. 1362
c.c..
Secondo l' orientamento interpretativo consolidato della Suprema Corte in tema di interpretazione del contratto , ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto.
Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va peraltro verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole debbono essere considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass. 28 agosto 2007 n. 828; Cass. 22 dicembre 2005 n. 28479; Cass. 16 giugno 2003
n. 9626).
6 Va d'altro canto sottolineato come, pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della volontà reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve in proposito fare applicazione anche agli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare a quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c.
Tali criteri debbono essere infatti correttamente intesi quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto (v. Cass. 27 giugno 2011 n. 14079; Cass. 23 maggio
2011 n. 11295; 6 mit Cass. 19 maggio 2011 n. 10998), avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass. 23 maggio
2011 n. 11295). Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta.
L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., il quale costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale (cfr. Cass. 31 maggio
2010 n. 13208; Cass. 18 settembre 2009 n. 20106; Cass. 5 marzo 2009 n. 5348), applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, sia in ambito contrattuale che nei rapporti comuni della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso), nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (v. Cass. 15 febbraio 2007 n. 3462), e che già la Relazione ministeriale al codice civile (ove si sottolinea come esso richiami "nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore") indica doversi intendere in senso oggettivo, enunziando un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2
Cost. che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra,
a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. Sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sè, un danno risarcibile (v. Cass. 10 novembre 2010 n. 22819), in quanto vale ad individuare i referenti normativi da utilizzare quale criterio per l'interpretazione del contratto
(fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietà contrattuale"). Esso si specifica, in particolare, nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass. 25 maggio 2007 n. 12235; Cass. 20 maggio 2004 n. 9628). A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass. 23 maggio 2011 n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez.
Un., 18 febbraio 2010 n. 3947).
Nel caso in esame il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati. Infatti l'apposizione di un timbro recante la dicitura “Gruppo CE TR s.p.a.” non può far sorgere alcun dubbio circa l'identità del committente che sia nel predetto logo che nella sottoscrizione si definisce esclusivamente senza fare menzione di altri soggetti. Parte_2 L'incarico aveva il seguente oggetto:
7 L'incarico quindi secondo il tenore letterale dell'atto aveva ad oggetto la quantificazione del valore delle opere di urbanizzazione pacificamente realizzate da per conto di nell'ambito CP_1 Parte_2 di una operazione immobiliare, probabilmente per la regolarizzazione dei rapporti tra le parti della stessa. Tuttavia questo era il fine del contratto e non la sua causa che trova ragione solo nell'incarico conferito esclusivamente da all'attore per conoscere i costi delle opere ivi Pt_2 Parte_2 indicate, a prescindere dalla proprietà dei beni, essendo pacifico che esse sono state poste in opera da un terzo ( proprio rispetto al contratto di estimo. CP_1
Questa era l'esigenza perseguita mediante il contratto, l'interesse che l'operazione contrattuale era propriamente volta a soddisfare, costituendone la causa concreta (cfr. Cass., Sez. Un., 11
n.26973/2008 ; Cass. 7 ottobre 2008 n. 24769; Cass. 24 aprile 2008 n. 10651; Cass. 20 dicembre
2007 n. 26958; Cass. 11 giugno 2007 n. 13580; Cass. 22 agosto 2007 n. 17844; 9 Cass. 24 luglio
2007 n. 16315; Cass., 27 luglio 2006 n. 17145; Cass. 8 maggio 2006 n. 10490; Cass. 14 novembre 2005 n. 22932; Cass. 26 ottobre 2005 n. 20816; Cass. 21 ottobre 2005 n. 20398. Da ultimo v. Cass.
25 febbraio 2009 n. 4501; Cass. 12 novembre 2009 n. 23941; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010 n.
3947; Cass. 18 marzo 2010 n. 6538; Cass. 9 marzo 2011 n. 5583).
La documentazione allegata ed invocata dalla parte attrice quale prova del conferimento dell'incarico è relativa a diverse prestazioni ( accatastamento, etc) rispetto a quelle oggetto della presente causa, essendo evidente che l'incarico ha ad oggetto solo la “stima” delle opere effettuate per conto del committente e non prevede alcuna operazione catastale. Parte_2
Peraltro non vi è la prova della sussistenza di alcun gruppo dal punto di vista giuridico e Pt_2 seppure vi fosse il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo di società (di nota rilevanza esclusivamente economica ed oggetto di riconoscimento solo indiretto, senza formule definitorie, da parte dell'art. 2497 ss. c.c., circostanza da escludere nel caso in esame) esso non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare capo i differenti rapporti contrattuali.
2.2. legittima integrazione della domanda giudiziale in forza della comparsa di costituzione della convenuta – violazione e/o omessa applicazione dell'art 183 cpc e della facoltà di modifica della domanda introduttiva
L'appellante deduce di avere integrato la propria domanda con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. allegando che il ( sottoscrittore del contratto) avesse agito quale delegato dalla al Per_1 CP_1 conferimento dell'incarico. A prescindere dalla valutazione dell'ammissibilità della variazione della causa petendi e in applicazione della ragione più liquida si rileva che la domanda è comunque infondata.
In primo luogo il dato letterale del contratto indicata quale parte conferente l'incarico e Parte_2 quindi vi è stata la spendita del nome di e non di Non vi è alcuna prova che il Pt_2 CP_1 Per_2 avesse sottoscritto il contratto per in luogo di come rilevabile dal dato testuale;
CP_1 Parte_2
8 Nè è evidenziato quale “utile” derivasse dalla stima direttamente in capo a tanto da poter CP_1 superare il chiaro tenore letterale.
Gli altri documenti allegati provano solo ulteriori e diverse obbligazioni di nei confronti di Pt_1
ed estranee all'oggetto della presente causa (la fattura n 92 del 4 dicembre 2009 emessa nei CP_1 confronti della per “ competenze e spese relative alla redazione del tipo mappale Controparte_1 ed accatastamento dei n. 24 box ed un magazzino siti nel Comune di Cogoleto, Via degli Oleandri civici dal n. 1 al n. 49”);
2.3 Violazione del diritto di difesa in particolare dell'art 24 Costituzione – art 115 cpc e dell'art. 2736 c.c.
Parte appellante contesta il rigetto, da parte del giudice, dell'istanza di ammissione del giuramento decisorio o suppletorio svolta in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado.
Il Giudice ha rigettato tale istanza ritenendola “inammissibile”: “anche laddove il giuramento desse esito favorevole, - scrive il Tribunale – dalla conferma di dette circostanze non deriverebbe la vittoria della causa” “Infatti – prosegue a pag 3 della sentenza – i capitoli c,d,e fanno riferimento alla tipologia della attività svolta dall'attore che non è in contestazione e comunque – con riferimento ai capitoli d ed e non sono idonei a determinare confessione”.
“Il capitolo a) è generico perché in esso si afferma che il avrebbe svolto attività Pt_1 professionale a favore della società RA e CE TR spa MA NON DI QUALE ATTIVITA' Si tratti e irrilevante perché in esso non si afferma chi avrebbe conferito l'incarico”.
Tale giudizio deve essere confermato alla luce dei principi di diritto sopra esposti.
Nessuno dei capitoli dedotti ha efficacia decisoria, rilevandosi preliminarmente l'inammissibilità degli stessi per indeterminatezza in violazione del disposto di cui all'art. 244 c.p.c. Peraltro “Il giuramento decisorio non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza” ( Ordinanza
n. 29614 del 25/10/2023). Nel caso in esame è provato che il rese prestazioni per entrambe Pt_1 le società per il medesimo complesso immobiliare, ma non che l'incarico per cui è causa fosse stato a lui affidato da e tutti i capitoli dedotti, del tutto generici, non sono utili a provocare una CP_1 confessione circa il conferimento dell'incarico oggetto di causa conferito per iscritto da parte di
Parte_2
Peraltro “È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233
c.p.c., bensì dal difensore dotato soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà di "deferire i giuramenti di rito" e nonostante il giuramento sia stato comunque ritualmente deferito in primo grado;
l'inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità. ( Cass. Sentenza n. 17718 del 25/08/2020).
2.4 ammissibilità della domanda residuale ex art 2041 c.c.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Nel caso in esame manca il presupposto della sussidiarietà dell'azione (art. 2042 cod. civ.) potendo la parte attrice in primo grado insinuarsi dal passivo della società committente.
9 Infatti l'azione ex art. 2041 c.c. può avere ingresso solo allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (cfr. Sez. Unite, 25 novembre
2008, n. 28042). Ne consegue che non può dirsi che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, almeno fino a quando il contratto o l'altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria (cfr. Sez. Unite, 03 ottobre 2002, n. 14215).
Da tale premessa di principio deriva, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'azione di arricchimento senza giusta causa può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento (Cass. 10 agosto 2007, n. 17647), ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, oppure quando la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato (Cass. 2 aprile 2009,
n. 8020).
Nel caso in esame l'appellante ha proposto una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prova sufficiente all'accoglimento e, pertanto, non può trovare ingresso la domanda subordinata di arricchimento, non avendo peraltro ne dedotto ne provato quale fosse l'utilità conseguita dalla parte terza rispetto al contratto di incarico professionale, trattandosi dell'estimo per delle prestazione effettuate dalla medesima terza in favore del committente e pertanto dalla stessa conosciuta e ben valutabile.
3. Sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014. E precisamente: valore causa inferiore ad
€ 26.000,00. 1. Studio controversia: € 1.134,00=
2. Fase introduttiva: € 921,00=
3. Fase istruttoria: € 1.843,00=
4. Fase decisionale: € 1.911,00== totale per compensi avvocato:€ 5.809,00=
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio sostenute da che liquida in € Controparte_1
5.809,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 24.10.2024
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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