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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/11/2024, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
RG n. 3278 del 2022
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, Parte_1 parte opponente ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara
Settesoldi;
E
CP_1 parte opposta convenuta, rappresentata e difesa dall'avv. Emiliano
Minotti;
all'esito della udienza del 22 ottobre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
sentenza
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 515/2022 del 14.9.2022;
Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
dell'importo di euro 5741,82 a titolo di TFR, oltre CP_1 interessi e rivalutazione come per legge;
Respinge la domanda riconvenzionale proposta da Pt_1 [...]
; CP_2
Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_2 che liquida in euro 2695,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 515/2022 del 14.9.2022 emesso dal Tribunale di Frosinone per il pagamento, in favore di parte oggi resistente CP_1 all'opposizione, della somma di euro 6677,95 a titolo di TFR, oltre interessi, rivalutazione e spese legali.
Con il ricorso monitorio aveva dedotto di avere lavorato alle CP_1 dipendenze della dal 1.8.2020 al 31.3.2022, Controparte_2 con qualifica di operaio, mansione di e inquadramento al livello Per_1
G1 del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica e di essere rimasto creditore, nei confronti dell'ex datore di lavoro, della complessiva somma di euro 6677,95 a titolo di TFR, di cui euro 6277,28 per TFR maturato fino al 31.12.2021 (risultante dalla Certificazione Unica CUD 2022, doc. 2 memoria , euro 137,56 per rateo TFR di gennaio 2022, euro 137,56 CP_1 per rateo TFR di febbraio 2022 ed euro 125,53 per rateo TFR di marzo
2022 (cfr. conteggi all. 3 memoria . CP_1
A sostegno della opposizione Aliante Società Cooperativa ha osservato che il lavoratore ha aderito in data 7.9.2021 ad un piano pensionistico con
Generali Italia s.p.a., pertanto il TFR maturato da settembre 2021 fino alla cessazione del rapporto di lavoro è stato versato dalla opponente al predetto fondo pensionistico (cfr. doc. 4 ricorso in opposizione Aliante).
Residuava solo il TFR maturato fino ad agosto 2021, pari ad euro 4652,87, che la ha compensato con il proprio controcredito, pari ad euro Pt_1
6620,00, derivante da danneggiamenti riscontrati sul mezzo affidato al lavoratore per lo svolgimento dell'attività di autista. La Aliante ha quindi sostenuto di essere titolare di un credito nei confronti del lavoratore di euro
1967,13 (pari alla differenza tra euro 6620,00, ossia il credito della Aliante per i predetti danneggiamenti del veicolo in uso del sig. ed euro CP_1
4652,87, ossia il credito del lavoratore per TFR).
La Cooperativa opponente ha quindi chiesto la revoca del d.i. opposto e in via riconvenzionale ha chiesto di accertare il proprio credito, nei confronti del sig. pari ad euro 1967,13, con condanna del lavoratore al CP_1 pagamento.
Si è costituito e ha confermato il versamento della somma di CP_1 euro 936,13 in favore del fondo pensione complementare gestito da Generali Italia s.p.a. (doc. 4 del ricorso in opposizione Aliante e resoconto all. 5 della memoria . Ha precisato che la Aliante ha riconosciuto CP_1 il proprio debito a titolo di TFR per l'importo lordo di euro 5884,22, al netto della somma versata al fondo pensione (cfr. busta paga di settembre
2022, all. 5 del ricorso in opposizione Aliante, ove è indicato l'importo lordo del TFR maturato presso la Aliante pari ad euro 5884,22, da cui poi
è detratto l'importo delle ritenute pari ad euro 1231,35, per cui il TFR netto coincide con l'importo di euro 4652,87 indicato nel ricorso in opposizione), salvo poi compensare questo debito con il controcredito della Aliante per danni del furgone in uso del lavoratore (di euro 6620,00).
Sul contradditorio così instaurato, espletata la prova orale richiesta, la causa è stata poi discussa mediante scambio di note scritte e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è parzialmente fondata nei limiti di seguito descritti.
In via preliminare occorre ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un vero e proprio giudizio di merito ed ha ad oggetto non solo la legittimità del provvedimento emesso in sede monitoria ma, in via principale, la sussistenza del diritto di credito azionato in tale sede.
In questo senso quando anche il Giudice ritenesse non sussistenti i requisiti di certezza e liquidità del credito necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo, non potrebbe limitarsi a revocare il decreto stesso ma dovrebbe pur sempre pronunziarsi sul merito della controversia ossia sul diritto di credito azionato.
Ne deriva inoltre che in tale giudizio di merito l'opponente conserva la posizione processuale di convenuto con il relativo onere probatorio e con la conseguenza che nel caso in esame spetta al datore di lavoro di provare di aver regolarmente retribuito il suo dipendente nella misura prevista in base alla legge ed al contratto (cfr Cass. 475 del 1985, Cass.77 del 1969,
Cass. 3102 del 1980). Nel caso in esame il D.I. è stato emesso sulla base di documentazione del tutto idonea, e cioè sulla base delle buste paga relativa alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022 e della Certificazione Unica 2022.
L'idoneità probatoria della busta paga è ribadita dalla S.C. che statuisce che “Le buste paga hanno efficacia probatoria contro l'imprenditore che le ha redatte e l'efficacia discende dalle disposizioni che ne hanno imposto la formazione e cioè dalla l. 5 gennaio 1953, n.4” (Cass. n. 33/1966, e in senso analogo Cass. 364/1989, Cass. 5807/1981, Cass. 1074/1986).
In particolare, trova applicazione l'art. 2709 c.c. che assegna valore probatorio contro l'imprenditore-datore di lavoro ai libri e alle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione.
In sede di ricorso in opposizione, peraltro, la Controparte_2 ha prodotto prospetto paga finale del rapporto (di settembre 2022, doc. 5 del ricorso Aliante) che conferma la data di assunzione (1.8.2020), la data di cessazione del rapporto di lavoro (31.3.2022), la qualifica di operaio, mansione di autista e inquadramento al livello G1 del CCNL del settore, nonché il debito della Aliante per TFR pari ad euro 5884,22, poi compensato con il controcredito della Aliante di euro 6620,00 per
“risarcimento danni” (per cui residua in busta paga un credito della Aliante nei confronti del lavoratore pari ad euro 1967,13).
La società opponente ha riconosciuto di non aver pagato al sig. gli CP_1 importi indicati nella predetta busta paga. Ha osservato che queste somme non sono dovute in quanto vanno compensate con il maggior credito di cui
è titolare la per i danni riportati dal mezzo targato FJ416ZP affidato Pt_1 al lavoratore per lo svolgimento dell'attività di autista. Ha dedotto che il sig. ha omesso di denunciare questi danneggiamenti, che sono stati CP_1 poi oggetto di svariate contestazioni disciplinari inviate dalla società al lavoratore (doc. 8 e 9 ricorso in opposizione Aliante).
I motivi di opposizione formulati da sono solo in parte Pt_1 condivisibili. Il sig. ha confermato il versamento di euro 936,13 in favore del CP_1 fondo pensione ed ha allegato a supporto resoconto del fondo (all. 5 della memoria . CP_1
Le allegazioni della relative ai danneggiamenti al furgone in uso Pt_1 del sig. oggetto di contestazione disciplinare al lavoratore, sono CP_1 invece rimaste sfornite di supporto probatorio.
L'art. 32 del CCNL Trasporto Merci e l'accordo aziendale/sindacale stipulato dalla opponente con la Controparte_2 CP_3 in data 27.04.2021 prescrivono una apposita procedura con l'irrogazione di una sanzione disciplinare per poi richiedere e addebitare al lavoratore i danni riscontrati al mezzo a lui affidato. Le disposizioni contrattuali citate a loro volta ripetono le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori (L. 212/1980).
In particolare, la procedura di addebito di danni ai mezzi è disciplinata dall'art. 12 del predetto accordo aziendale 27.4.2021, che richiama le garanzie di cui al citato art. 32 del CCNL, e cioè la previa contestazione dei danni al lavoratore, l'irrogazione di una sanzione disciplinare e poi l'eventuale addebito dei danni al dipendente (anche con franchigia, nel caso fosse stata stipulata apposita copertura assicurativa. Cfr. art. 32 del
CCNL cit. secondo cui “L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno. Al lavoratore verrà addebitato l'intero importo del danno nei casi di dolo o colpa grave o per danno di importo fino a 3500 euro.
Laddove il danno superi euro 3500 , la somma che potrà essere posta a carico del lavoratore sarà limitata al 75% dell'importo del danno stesso, con un massimo di euro 20.000…”).
Nella specie ha prodotto le lettere di contestazione disciplinare e il Pt_1 preventivo di spesa per i danni rilevati sul mezzo (doc. 8, 9 e 10 ricorso in opposizione). Tuttavia non ha provato di aver trasmesso le predette contestazioni disciplinari al sig. né di aver irrogato una sanzione CP_1 disciplinare e osservato la procedura sopra descritta imposta dalla contrattazione collettiva (con le garanzie previste anche dall'art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori a tutela del diritto di difesa del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare). La opponente si è limitata a produrre le lettere di contestazione disciplinare
(doc. 8 del ricorso in opposizione) relative ai danni al furgone, che non recano la firma del lavoratore per ricevuta. Né ha prodotto prova della consegna delle lettere al lavoratore per posta raccomandata con avviso di ricevimento.
Al Sig. non risulta consegnata nessuna formale lettera di CP_1 contestazione disciplinare. Né il lavoratore ha mai ricevuto la consegna del successivo provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare con addebito dei danni al mezzo in uso.
La procedura di contestazione e sanzionatoria di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, all'art. 32 del CCNL applicato e all'art. 12 dell'accordo aziendale del 27.04.2021 non si è perfezionata, con conseguente nullità del provvedimento di addebito dei danni del furgone al sig. CP_1
Nessun controcredito della Aliante può essere eccepito in compensazione con il TFR dovuto al lavoratore (a conferma della ricostruzione accolta, cfr. sentenze del Tribunale di Frosinone nn. 1326/2023 e 1328/2023 del
12.10.2023).
Per le ragioni descritte, va respinta la domanda riconvenzionale proposta da di accertamento del proprio credito di euro 6620,00, nei Pt_1 confronti del lavoratore, per danni del furgone in uso del sig. CP_1
In forza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, va poi accertato il credito per TFR del sig. di euro 6677,95, da cui va CP_1 detratta la somma versata da al fondo pensione pari ad euro 936,13, Pt_1 per cui residua un credito del lavoratore per TFR pari all'importo lordo di
5741,82 (cfr. conclusioni della memoria di costituzione del sig. . CP_1
L'accoglimento anche solo parziale della opposizione determina la revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto (vd. Cass. 21840/2013 secondo cui “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” e in senso analogo Cass. 21432/2011 e
7526/2007).
Per questi motivi
l'opposizione va accolta, il decreto ingiuntivo opposto n.
515/2022 va revocato e la va condannata al pagamento in favore Pt_1 del sig. dell'importo lordo residuo di euro 5741,82 a titolo di TFR. CP_1
Le spese di lite sono a carico della parte opponente secondo la regola della soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 22 ottobre 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, Parte_1 parte opponente ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara
Settesoldi;
E
CP_1 parte opposta convenuta, rappresentata e difesa dall'avv. Emiliano
Minotti;
all'esito della udienza del 22 ottobre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
sentenza
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 515/2022 del 14.9.2022;
Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
dell'importo di euro 5741,82 a titolo di TFR, oltre CP_1 interessi e rivalutazione come per legge;
Respinge la domanda riconvenzionale proposta da Pt_1 [...]
; CP_2
Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_2 che liquida in euro 2695,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 515/2022 del 14.9.2022 emesso dal Tribunale di Frosinone per il pagamento, in favore di parte oggi resistente CP_1 all'opposizione, della somma di euro 6677,95 a titolo di TFR, oltre interessi, rivalutazione e spese legali.
Con il ricorso monitorio aveva dedotto di avere lavorato alle CP_1 dipendenze della dal 1.8.2020 al 31.3.2022, Controparte_2 con qualifica di operaio, mansione di e inquadramento al livello Per_1
G1 del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica e di essere rimasto creditore, nei confronti dell'ex datore di lavoro, della complessiva somma di euro 6677,95 a titolo di TFR, di cui euro 6277,28 per TFR maturato fino al 31.12.2021 (risultante dalla Certificazione Unica CUD 2022, doc. 2 memoria , euro 137,56 per rateo TFR di gennaio 2022, euro 137,56 CP_1 per rateo TFR di febbraio 2022 ed euro 125,53 per rateo TFR di marzo
2022 (cfr. conteggi all. 3 memoria . CP_1
A sostegno della opposizione Aliante Società Cooperativa ha osservato che il lavoratore ha aderito in data 7.9.2021 ad un piano pensionistico con
Generali Italia s.p.a., pertanto il TFR maturato da settembre 2021 fino alla cessazione del rapporto di lavoro è stato versato dalla opponente al predetto fondo pensionistico (cfr. doc. 4 ricorso in opposizione Aliante).
Residuava solo il TFR maturato fino ad agosto 2021, pari ad euro 4652,87, che la ha compensato con il proprio controcredito, pari ad euro Pt_1
6620,00, derivante da danneggiamenti riscontrati sul mezzo affidato al lavoratore per lo svolgimento dell'attività di autista. La Aliante ha quindi sostenuto di essere titolare di un credito nei confronti del lavoratore di euro
1967,13 (pari alla differenza tra euro 6620,00, ossia il credito della Aliante per i predetti danneggiamenti del veicolo in uso del sig. ed euro CP_1
4652,87, ossia il credito del lavoratore per TFR).
La Cooperativa opponente ha quindi chiesto la revoca del d.i. opposto e in via riconvenzionale ha chiesto di accertare il proprio credito, nei confronti del sig. pari ad euro 1967,13, con condanna del lavoratore al CP_1 pagamento.
Si è costituito e ha confermato il versamento della somma di CP_1 euro 936,13 in favore del fondo pensione complementare gestito da Generali Italia s.p.a. (doc. 4 del ricorso in opposizione Aliante e resoconto all. 5 della memoria . Ha precisato che la Aliante ha riconosciuto CP_1 il proprio debito a titolo di TFR per l'importo lordo di euro 5884,22, al netto della somma versata al fondo pensione (cfr. busta paga di settembre
2022, all. 5 del ricorso in opposizione Aliante, ove è indicato l'importo lordo del TFR maturato presso la Aliante pari ad euro 5884,22, da cui poi
è detratto l'importo delle ritenute pari ad euro 1231,35, per cui il TFR netto coincide con l'importo di euro 4652,87 indicato nel ricorso in opposizione), salvo poi compensare questo debito con il controcredito della Aliante per danni del furgone in uso del lavoratore (di euro 6620,00).
Sul contradditorio così instaurato, espletata la prova orale richiesta, la causa è stata poi discussa mediante scambio di note scritte e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è parzialmente fondata nei limiti di seguito descritti.
In via preliminare occorre ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un vero e proprio giudizio di merito ed ha ad oggetto non solo la legittimità del provvedimento emesso in sede monitoria ma, in via principale, la sussistenza del diritto di credito azionato in tale sede.
In questo senso quando anche il Giudice ritenesse non sussistenti i requisiti di certezza e liquidità del credito necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo, non potrebbe limitarsi a revocare il decreto stesso ma dovrebbe pur sempre pronunziarsi sul merito della controversia ossia sul diritto di credito azionato.
Ne deriva inoltre che in tale giudizio di merito l'opponente conserva la posizione processuale di convenuto con il relativo onere probatorio e con la conseguenza che nel caso in esame spetta al datore di lavoro di provare di aver regolarmente retribuito il suo dipendente nella misura prevista in base alla legge ed al contratto (cfr Cass. 475 del 1985, Cass.77 del 1969,
Cass. 3102 del 1980). Nel caso in esame il D.I. è stato emesso sulla base di documentazione del tutto idonea, e cioè sulla base delle buste paga relativa alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022 e della Certificazione Unica 2022.
L'idoneità probatoria della busta paga è ribadita dalla S.C. che statuisce che “Le buste paga hanno efficacia probatoria contro l'imprenditore che le ha redatte e l'efficacia discende dalle disposizioni che ne hanno imposto la formazione e cioè dalla l. 5 gennaio 1953, n.4” (Cass. n. 33/1966, e in senso analogo Cass. 364/1989, Cass. 5807/1981, Cass. 1074/1986).
In particolare, trova applicazione l'art. 2709 c.c. che assegna valore probatorio contro l'imprenditore-datore di lavoro ai libri e alle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione.
In sede di ricorso in opposizione, peraltro, la Controparte_2 ha prodotto prospetto paga finale del rapporto (di settembre 2022, doc. 5 del ricorso Aliante) che conferma la data di assunzione (1.8.2020), la data di cessazione del rapporto di lavoro (31.3.2022), la qualifica di operaio, mansione di autista e inquadramento al livello G1 del CCNL del settore, nonché il debito della Aliante per TFR pari ad euro 5884,22, poi compensato con il controcredito della Aliante di euro 6620,00 per
“risarcimento danni” (per cui residua in busta paga un credito della Aliante nei confronti del lavoratore pari ad euro 1967,13).
La società opponente ha riconosciuto di non aver pagato al sig. gli CP_1 importi indicati nella predetta busta paga. Ha osservato che queste somme non sono dovute in quanto vanno compensate con il maggior credito di cui
è titolare la per i danni riportati dal mezzo targato FJ416ZP affidato Pt_1 al lavoratore per lo svolgimento dell'attività di autista. Ha dedotto che il sig. ha omesso di denunciare questi danneggiamenti, che sono stati CP_1 poi oggetto di svariate contestazioni disciplinari inviate dalla società al lavoratore (doc. 8 e 9 ricorso in opposizione Aliante).
I motivi di opposizione formulati da sono solo in parte Pt_1 condivisibili. Il sig. ha confermato il versamento di euro 936,13 in favore del CP_1 fondo pensione ed ha allegato a supporto resoconto del fondo (all. 5 della memoria . CP_1
Le allegazioni della relative ai danneggiamenti al furgone in uso Pt_1 del sig. oggetto di contestazione disciplinare al lavoratore, sono CP_1 invece rimaste sfornite di supporto probatorio.
L'art. 32 del CCNL Trasporto Merci e l'accordo aziendale/sindacale stipulato dalla opponente con la Controparte_2 CP_3 in data 27.04.2021 prescrivono una apposita procedura con l'irrogazione di una sanzione disciplinare per poi richiedere e addebitare al lavoratore i danni riscontrati al mezzo a lui affidato. Le disposizioni contrattuali citate a loro volta ripetono le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori (L. 212/1980).
In particolare, la procedura di addebito di danni ai mezzi è disciplinata dall'art. 12 del predetto accordo aziendale 27.4.2021, che richiama le garanzie di cui al citato art. 32 del CCNL, e cioè la previa contestazione dei danni al lavoratore, l'irrogazione di una sanzione disciplinare e poi l'eventuale addebito dei danni al dipendente (anche con franchigia, nel caso fosse stata stipulata apposita copertura assicurativa. Cfr. art. 32 del
CCNL cit. secondo cui “L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno. Al lavoratore verrà addebitato l'intero importo del danno nei casi di dolo o colpa grave o per danno di importo fino a 3500 euro.
Laddove il danno superi euro 3500 , la somma che potrà essere posta a carico del lavoratore sarà limitata al 75% dell'importo del danno stesso, con un massimo di euro 20.000…”).
Nella specie ha prodotto le lettere di contestazione disciplinare e il Pt_1 preventivo di spesa per i danni rilevati sul mezzo (doc. 8, 9 e 10 ricorso in opposizione). Tuttavia non ha provato di aver trasmesso le predette contestazioni disciplinari al sig. né di aver irrogato una sanzione CP_1 disciplinare e osservato la procedura sopra descritta imposta dalla contrattazione collettiva (con le garanzie previste anche dall'art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori a tutela del diritto di difesa del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare). La opponente si è limitata a produrre le lettere di contestazione disciplinare
(doc. 8 del ricorso in opposizione) relative ai danni al furgone, che non recano la firma del lavoratore per ricevuta. Né ha prodotto prova della consegna delle lettere al lavoratore per posta raccomandata con avviso di ricevimento.
Al Sig. non risulta consegnata nessuna formale lettera di CP_1 contestazione disciplinare. Né il lavoratore ha mai ricevuto la consegna del successivo provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare con addebito dei danni al mezzo in uso.
La procedura di contestazione e sanzionatoria di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, all'art. 32 del CCNL applicato e all'art. 12 dell'accordo aziendale del 27.04.2021 non si è perfezionata, con conseguente nullità del provvedimento di addebito dei danni del furgone al sig. CP_1
Nessun controcredito della Aliante può essere eccepito in compensazione con il TFR dovuto al lavoratore (a conferma della ricostruzione accolta, cfr. sentenze del Tribunale di Frosinone nn. 1326/2023 e 1328/2023 del
12.10.2023).
Per le ragioni descritte, va respinta la domanda riconvenzionale proposta da di accertamento del proprio credito di euro 6620,00, nei Pt_1 confronti del lavoratore, per danni del furgone in uso del sig. CP_1
In forza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, va poi accertato il credito per TFR del sig. di euro 6677,95, da cui va CP_1 detratta la somma versata da al fondo pensione pari ad euro 936,13, Pt_1 per cui residua un credito del lavoratore per TFR pari all'importo lordo di
5741,82 (cfr. conclusioni della memoria di costituzione del sig. . CP_1
L'accoglimento anche solo parziale della opposizione determina la revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto (vd. Cass. 21840/2013 secondo cui “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” e in senso analogo Cass. 21432/2011 e
7526/2007).
Per questi motivi
l'opposizione va accolta, il decreto ingiuntivo opposto n.
515/2022 va revocato e la va condannata al pagamento in favore Pt_1 del sig. dell'importo lordo residuo di euro 5741,82 a titolo di TFR. CP_1
Le spese di lite sono a carico della parte opponente secondo la regola della soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 22 ottobre 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti