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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 23/02/2026, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1187/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MA, Presidente
ER CO, Relatore
D'URSO MA TERESA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 92/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7900/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJB060100169 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 634/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.p.a. propone appello avverso la sentenza della C.G.T. di primo grado di Roma n. 7900/02/2024, depositata il 14/06/2024, di rigetto del ricorso presentato dalla stessa società contribuente contro l'avviso di accertamento n. TJB060100169 IVA-ALTRO 2016 emesso dall'Agenzia delle entrate – Direzione
Regionale del Lazio – Ufficio contenzioso e riscossione.
2. La società appellante chiede la riforma della sentenza del primo Giudice per i motivi che seguono: a) illegittimità della sentenza per violazione di legge sulla presunzione di colpevolezza in relazione ai consolidati principi della Corte di Giustizia UE in materia di presunzioni ai fini dell'accertamento di evasione IVA;
b) illegittimità della pronuncia nonché dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 633/72. Buona fede del contribuente in relazione agli obblighi di verifica concernenti il cessionario
", con il quale eccepiva nuovamente l'assenza di qualsiasi onere ulteriore alla verifica della dichiarazione di intenti e della relativa trasmissione all'AdE alla stregua della normativa introdotta dal d.lgs. 21 novembre
2014, n. 175; c) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex 112 c.p.c. in ordine al motivo formulato in primo grado eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza. Omessa decisione su legittimità dell'avviso di accertamento con riferimento al recupero dell'IVA sulle fatture emesse dalla società esponente nei confronti di Società_1 s.r.l. in regime di non imponibilità ex art. 8, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di recupero privo di fondamento per assenza di consapevolezza in capo alla Società esponente e, in ogni caso, per violazione dell'art. 21, co. 7, d.P.R. n. 633 del 1972; d) illegittimità della pronuncia nonché dell'avviso di accertamento impugnato per violazione degli artt. 2697 c.c., 54 d.P.R. n. 633/1972 e 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 in relazione alla mancata prova da parte dell'Ufficio della conoscenza o conoscibilità da parte della ricorrente della frode iva perpetrata dal suo contraente;
e) omessa, contraddittoria e/o motivazione circa una dei motivi rilevanti della controversia circa la prova in ordine alla mancata consapevolezza da parte della società istante in ordine a quanto previsto dall'art. 7, co.
5-bis, d.lgs. n. 546/1992; f) omessa o insufficiente motivazione sul punto relativo alla illegittimità delle sanzioni tributarie applicate ovvero alla rideterminazione del minore importo ovvero alla disapplicazione annullamento delle sanzioni tributarie irrogate o sulla determinazione di un importo diminuito. Nullità della sentenza per omessa pronuncia ex 112 c.p.c. in ordine al relativo motivo formulato in primo grado.
3. L'Ufficio, con articolata memoria, chiede che la sentenza venga confermata con rigetto dell'appello.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello della società contribuente non è fondato.
5.1. Non meritevoli di accoglimento sono i motivi sub a), b), d) ed e), in tema di asserito inadempimento probatorio, gravante sull'Ufficio, circa la conoscenza o conoscibilità da parte dell'Ricorrente_1 Spa della frode perpetrata dal suo contraente.
In conformità del consolidato orientamento di legittimità (cfr. ex multis, Cass. 24 luglio 2024, n. 20558), la prova che l'Amministrazione è tenuta a fornire circa la soggettiva fittizietà del fornitore e consapevolezza del fatto che l'operazione si inseriva in un contesto di evasione in base ad elementi concreti e specifici, noti al contribuente o che costui avrebbe potuto conoscere può dirsi sufficientemente raggiunta laddove l'Ufficio fornisca indizi qualificati, idonei ad integrare una presunzione semplice.
A tal riguardo, i primi Giudici hanno puntualmente analizzato la qualità di detti indizi offerti dall'Ufficio come segue:
“Ciò posto, nel caso di specie, l'Ufficio ha accertato che le numerose società con cui la ricorrente ha avuto rapporti commerciali non erano in possesso di una struttura commerciale/aziendale, di un magazzino, di dipendenti, elementi tutti che avrebbero indotto qualsiasi operatore di media esperienza a rendersi conto che le fatture erano emesse da soggetti diversi dall'effettivo cedente del bene o servizio e che, quindi, si trattava di operazioni definibili come soggettivamente inesistenti”.
Ne costituisce, altresì, dimostrazione il fatto che l'Ufficio abbia svolto, come si desume anche dalla motivazione dell'atto impositivo, un'analisi puntuale dei rapporti intercorsi tra la società e i suoi fornitori, dando dimostrazione dei presupposti legittimanti la contestazione in esame.
A) Con riferimento al fornitore Società_2 (VAT_1), sulla base delle informazioni trasmesse dall'Autorità lettone, è emerso che: i) la società svolgeva commercio all'ingrosso di traffico telefonico in modalità VOIP;
-non aveva dichiarato l'esistenza di unità infrastrutturali;
-non era registrata presso il Registro Pubblico dei soggetti operanti nel mercato delle comunicazioni elettroniche presso “ Associazione_2”; ii) non era più registrata ai fini IVA presso l'autorità lettone a causa della mancata cooperazione nel corso di un audit fiscale realizzato nell'ambito del controllo multilaterale in discussione;
iii) il legale rappresentante della società, Nominativo_1, nel periodo compreso tra marzo 2014 e febbraio 2016, aveva avuto interessenze ed importanti rapporti commerciali ed economici con Nominativo_2, legale rappresentante della italiana Società_3 Srl (altra cartiera che aveva emesso fatture nei confronti della Ricorrente_1): dall'archivio di posta elettronica riferita al Nominativo_2 risultavano, infatti, e-mail il cui contenuto palesava chiaramente l'interesse dei soggetti di riferimento della Società_3 Srl alla creazione o all'acquisizione di una società formalmente identificata in Lettonia al fine di svolgere attività di voip termination;
dallo scambio di e-mail, in particolare, si desumeva che Nominativo_2, oltre ad aver svolto un ruolo determinante per la costituzione della società Sia Società_2, aveva anche profondamente inciso sulle condotte attuate dalla società lettone.
Sulla base di detti elementi di indagine, è plausibile che la società di fatto avesse rivestito il ruolo di conduit company comunitaria con lo scopo di emettere fatture per prestazioni di servizi afferenti alla terminazione di traffico telefonico, tra, gli altri, a società missing trader italiane che risultano primari fornitori di Società_3 Srl di cui il predetto Nominativo_2 era stato socio unico e dominus di fatto fino al gennaio 2017.
B) Per quanto concerne il fornitore Società_4 Srl (C.F. P.IVA_2), dai controlli svolti dall'Ufficio, sono emersi i seguenti elementi utili a dimostrare la natura di “cartiera” dell'operatore in questione: -l'assenza della sede legale (risultando presso l'indirizzo ad essa corrispondente una mera domiciliazione presso la società Società_5 Srl, con sede in Milano); -la mancata risposta all'invito inoltratole per la esibizione della documentazione contabile ed extracontabile;
-la mancanza dei locali in cui esercitare l'attività commerciale;
-la mancata presentazione dei modelli dichiarativi per l'anno d'imposta 2016 ad esclusione della dichiarazione IVA;
il legale rappresentante era risultato essere un prestanome nullatenente.
C) Con riferimento alla Società_3 Srl (C.F. P.IVA_3), dai controlli svolti dall'Ufficio è emerso che socio unico al momento della verifica fiscale era il Signor Nominativo_3, che risultava aver acquistato le quote rappresentative dell'intero capitale sociale dal precedente socio unico, il già citato Nominativo_2.
La complessiva attività di indagine svolta in sede sia amministrativa che penale ha permesso di acclarare che, negli anni dal 2014 al 2016, la Società_3 Srl era stata inserita in schemi fraudolenti che avevano determinato la sottrazione all'Erario italiano dell'IVA dovuta sulle transazioni commerciali poste in essere. In tali anni la
Società_3 Srl aveva, infatti, ricevuto fatture da società qualificabili come cartiere/missing trader, o comunque da società coinvolte nei descritti schemi illeciti, in riferimento al servizio di terminazione di traffico telefonico e aveva provveduto a rifatturare le medesime prestazioni ai propri clienti.
D) Circa i rapporti intercorsi con la Società_1 Srl, nella veste sia di fornitore che di cliente della Ricorrente_1 Spa, l'Ufficio ha svolto una disamina articolata (sia nell'atto impositivo che nelle difese svolte dell'Ufficio in primo grado), al fine di evidenziare la circolarità delle operazioni tra loro intercorse e i vantaggi ottenuti dalla
Società, avendo quest'ultima detratto un'imposta mai versata all'Erario dal cessionario. In particolare, emerge che l'Ricorrente_1 già soltanto sulla base dei dati emergenti dal bilancio e dalla visura Società_10 avrebbe potuto acquisire la consapevolezza dell'assenza in capo alla Società_1 Srl dei requisiti idonei a qualificarlo come esportatore abituale, senza la necessità di svolgere alcuna ulteriore complessa indagine. Con riferimento ai profili finanziari, è, infatti, emerso come le due società regolassero le loro reciproche posizioni attraverso compensazioni volontarie di crediti e debiti, che dimostrano come le effettive movimentazioni finanziarie relative agli acquisti e alle vendite fossero minime rispetto agli scambi. Ciò è dimostrato dall'esistenza di una scrittura privata, prodotta dall'Ufficio, stipulata e sottoscritta tra le due società avente ad oggetto la
“compensazione di crediti e debiti” mediante la quale le Parti dichiarano estinti per compensazione i crediti e i debiti esistenti al 31 dicembre 2016 rilasciando reciprocamente quietanza di saldo.
Ebbene, tali operazioni non possano ritenersi fisiologiche nell'ambito dell'attività svolta dalla Ricorrente_1 Spa;
piuttosto, esse sono rivelatrici di un'azione sostanzialmente finalizzata ad ottenere illeciti vantaggi fiscali. In primo luogo, infatti, occorre considerare che: (i) Ricorrente_1 ha acquistato servizi di traffico telefonico dalla Società_6 con IVA al 22%, detratto l'imposta e ceduto contestualmente sempre alla Società_6 i medesimi servizi avvalendosi, tuttavia, del regime di non imponibilità; (ii) i relativi reciproci pagamenti sono avvenuti tramite compensazione tra le posizioni creditorie e debitorie derivanti dalle operazioni cartolari, attive e passive, poste in essere;
(iii) con la conseguenza che Ricorrente_1, di fatto, non ha mai pagato l'IVA portata in detrazione, non perché non sia lecito compensare le posizioni creditorie con quelle debitorie che possono crearsi tra gli operatori economici, ma in quanto nel caso di specie la posizione debitoria si estingue con crediti maturati nell'ambito di operazioni evidentemente cartolari, la cui circolarità ha consentito una detrazione di un'IVA volutamente mai versata all'erario.
Si tratta di un comportamento che sul piano economico aziendale non trova ragionevole giustificazione, in vista della massimizzazione del profitto. La condotta posta in essere dalla società trova effettiva spiegazione solo nella circostanza che vede le operazioni attive e passive intercorse con la Società_6 costituite e finalizzate a detrarre illegittimamente l'IVA addebitata, e dunque per ottenere indebiti vantaggi finanziari e concorrenziali nel mercato di riferimento. Infatti, grazie all'emissione di fatture attive non imponibili l'Ricorrente_1 ha potuto detrarre completamente l'imposta a monte senza doverla compensare con quella da riscuotere a valle, come avviene nella normale applicazione dell'imposta in assenza di regimi “speciali”. In secondo luogo, si deve tenere presente che la Società_6 si è formalmente dichiarata quale esportatore abituale indicando nella propria lettera di intento, presentata alla Società, che nell'anno solare precedente (plafond fisso) aveva effettuato operazioni di cessioni all'estero (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni, cessioni intracomunitarie) per un importo superiore al 10% del volume d'affari conseguito.
Difatti, l'esportatore abituale è il contribuente, soggetto passivo IVA, che nel corso dell'anno solare precedente ha effettuato operazioni di cessioni all'estero (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e cessioni intracomunitarie) per un importo superiore al 10% del volume d'affari, secondo quanto previsto dagli artt. 8, comma 1, lettera c), e 20 del d.P.R. n. 633/72. Secondo tale disciplina, gli esportatori abituali hanno la possibilità di acquistare beni e servizi, o effettuare importazioni in regime di esenzione IVA. Questo può avvenire nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni con l'estero effettuate nel periodo di riferimento, ovvero l'anno solare precedente (plafond fisso) oppure nei 12 mesi precedenti (plafond mobile).
Ebbene, a tale riguardo, l'Ufficio ha rilevato che i ricavi esposti nel bilancio chiuso al 31/12/2015, l'ultimo depositato dalla Società_6, ammontano a complessivi euro 18.187.427,00, di cui 5.896.155,00 nei confronti della Ricorrente_1. Volendo assumere, nella migliore delle ipotesi, che la differenza tra i ricavi esposti in bilancio e quelli realizzati nei confronti di Ricorrente_1 pari ad euro 12.291.272,00 fosse inverosimilmente tutta riferibile a cessioni effettuate dalla Società_6 all'estero, il plafond rilevante per l'anno 2016 non avrebbe dovuto essere superiore a tale ammontare.
D'altra parte, la stessa appellante ha dichiarato di avere utilizzato la piattaforma Società_10 per svolgere un controllo dei dati economici e finanziari della Società_6. Ma proprio dal report esibito, aggiornato alla data del 2 novembre 2015, avrebbe potuto facilmente desumere che la controparte non possedeva i requisiti normativamente stabiliti per poter essere definito un esportatore abituale e rilasciare le dichiarazioni di intento al fine di riceve fatture senza IVA, così come avrebbe potuto ottenere le informazioni, attraverso la normale valutazione dei parametri qualitativi societari e finanziari della Società_6, necessarie al fine di interrompere qualsiasi fornitura commerciale dalla stessa. Detto report, infatti, espone i dati economici e finanziari di tre esercizi ed esattamente quelli chiusi al 31/12 /2012, 31/12/2013 e 31/12/2014.
Dirimente è la circostanza che la Società_6 già nel bilancio chiuso al 31/12/2014 espone ricavi riferiti all'attività tipica per un importo pari ad euro 1.229.521,00, mentre nel 2015 riceve fatture da Ricorrente_1 non imponibili per un ammontare nettamente superiore pari ad euro 3.189.887,48. Ne consegue che non solo Ricorrente_1 avrebbe potuto rilevare dall'esame del bilancio dell'anno 2015, depositato in Camera di Commercio, che la
Società_6 non poteva emettere per l'anno d'imposta 2016 dichiarazioni d'intento per euro 26.887.087,88 ma, per di più, dai ricavi del bilancio (depositato) al 31.12.2014, la Società poteva immediatamente riscontrare che la Società_6 non poteva emettere lettere d'intento per euro 3.189.887,48 per l'anno 2015.
Ne discende che Ricorrente_1 non solo non ha usato l'ordinaria diligenza esigibile da un operatore professionale, ma che invero ha avuto un ruolo attivo nella frode, in quanto esaminando i semplici dati a sua disposizione si sarebbe dovuta accorgere della falsità dello status di esportatore abituale dichiarato dalla Società_6. D'altronde emblematica risulta la circostanza secondo cui negli “spesometri” presentati negli anni di interesse la Ricorrente_1 risulta principale cliente e fornitore della Società_6, in termini quantitativi, con una residuale presenza di ulteriori soggetti.
Emerge dunque come il “business” della Società_6, all'atto pratico, deriva dai rapporti intrattenuti in via prevalente con Ricorrente_1. Da Società_10, inoltre, la Società avrebbe potuto rilevare come la piattaforma, tra i vari parametri, attribuisse alla Società_6 un “Fido Società_10 Nominativo_7” ovvero la massima esposizione consigliata sulla base delle caratteristiche specifiche dell'azienda, della sua rischiosità e del settore di operatività. Ciò rappresenta un ulteriore segnale di cui la Ricorrente_1 avrebbe dovuto tener conto nell'intraprendere l'attività commerciale con la Società_6. Per mero scrupolo difensivo, si contesta altresì l'infondatezza dell'invocata applicazione dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/72, essendo il recupero nel caso di specie fondato sulla violazione dell'art. 8, comma 1, lett c), del d.P.R. 633/72, in presenza di operazioni qualificabili come “non imponibili” a favore di falsi esportatori abituali.
5.2. Non fondato è anche il motivo sub c).
L'appellante lamenta l'omessa e/o contraddittoria motivazione della sentenza con particolare riferimento alla prova in ordine alla “mancata consapevolezza da parte della società istante”, in violazione di quanto previsto dall'art. 7, co.
5-bis, d.lgs. n. 546/1992. La Società, in particolare, ha contestato che il giudice di primo grado avrebbe “laconicamente rigettato, senza alcun apparato argomentativo serio il primo motivo di impugnazione dell'avviso di accertamento, ovvero la doglianza circa l'illegittimità, perché infondata nel merito della pretesa dell'Ufficio di disconoscere la detrazione dell'Iva […] che l'Ufficio asserisce essere relative ad operazioni di acquisto soggettivamente inesistenti”.
Sul punto, proprio in ordine alle caratteristiche dei fornitori in questione, la CGT di primo grado, nella motivazione della sentenza appellata, ha individuato oggettivi elementi di gravità idonei a dimostrare la negligenza della società nell'intrattenere rapporti con detti operatori commerciali, così argomentando: “[c]iò posto, nel caso di specie, l'Ufficio ha accertato che le numerose società con cui la ricorrente ha avuto rapporti commerciali non erano in possesso di una struttura commerciale/aziendale, di un magazzino, di dipendenti, elementi tutti che avrebbero indotto qualsiasi operatore di media esperienza a rendersi conto che le fatture erano emesse da soggetti diversi dall'effettivo cedente del bene o servizio e che, quindi, si trattava di operazioni definibili come soggettivamente inesistenti. In particolare, come risulta nelle pagine 16, 17 e 18 del PVC redatto dalla Guardia di Finanza e richiamato integralmente nell'atto di accertamento impugnato, in Indirizzo_1 in Milano, la Guardia di Finanza ha rinvenuto documentazione utile per le indagini che hanno fatto ritenere che tale sede la centrale di gestione di numerose società, identificabili come società cartiere italiane ed estere. In tale sede è stata rinvenuta copiosa documentazione di primaria rilevanza per l'indagine, che dimostra come da tale luogo venissero nei fatti gestite numerose società italiane ed estere utilizzate per perpetrare la condotta fraudolenta oggetto d'indagine. Inoltre, l'analisi della documentazione ivi reperita ha fatto emergere quale organizzatore occulto tale Nominativo_4, coadiuvato da altri soggetti più o meno coinvolti nel meccanismo fraudolento e a cui sono riferibili ulteriori società. Il Nominativo_4, conosciuto dagli operatori come Nominativo_5 o Nominativo_4 o Nominativo_6, ha esercitato la gestione diretta di alcune società italiane ed estere tutte coinvolte nella frode, tra le quali si evidenziano: la TNC Srl, la Società_8 Srl, la Società_4 Srl e la Società_9 Srl. Elemento dimostrativo della regia comune esistente nella gestione delle società sopra indicate, nonché di ulteriori soggetti aventi sede all'estero, è riscontrabile dall'analisi dei dati, liberamente accessibili in internet, relativi ai domini associati alle varie entità giuridiche. In conclusione, dell'indagine come sopra delineata, si è riscontrato che la stessa partecipa a plurimi schemi fraudolenti in danno all'Erario in termini di mancato versamento dell'IVA esposta nelle fatture emesse dalle società fornitrici, facenti parte del suddetto meccanismo”.
5.2.3. Infine, non fondato è anche il motivo sub f), con il quale si lamenta l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza di primo in merito alla denunciata illegittimità delle sanzioni tributarie applicate o alla richiesta di rideterminazione.
In realtà, il Collegio di primo grado si è espresso sinteticamente anche sulla fondatezza delle sanzioni irrogate, ritenendo gli argomenti di censura irrilevanti e comunque inidonei a supportare una decisione di segno diverso.
Il Collegio così si è pronunciato: “[n]on fondati sono infine i motivi riguardante l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni. Infatti, non è riscontrabile alcun errore incolpevole, essendo emersi elementi circa la consapevolezza dell'inesistenza soggettiva delle fatture emesse. Non ricorre neppure una situazione di obbiettiva incertezza normativa tale da impedire l'individuazione della norma applicabile e non si ravvisa alcuna violazione delle norme sulla continuazione, posto che nel presente giudizio è contestato il solo periodo di imposta 2016 Ricorrono, pertanto, i presupposti per l'applicazione del comma 4-bis dell'art. 5 del d.lgs.
n.471/97 vertendosi in un caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso”.
D'altro canto, in forza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità e unionale consolidato sul disconoscimento del diritto alla detrazione, in presenza di un comportamento quanto meno negligente da parte del cedente/committente, in un contesto di frode IVA (Corte UE C-114 del 25 maggio 2023; Cass. n.
26374/2025).
5.2.4. Ugualmente da respingersi il profilo riguardante l'eccepita violazione del principio di proporzionalità dell'irrogazione della sanzione.
Le sanzioni amministrative irrogate dall'Ufficio, per un ammontare pari ad euro 21.790.851,19, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 471/1997, puniscono un comportamento quantomeno gravemente negligente, se non addirittura del tutto consapevole della Società in ordine alla partecipazione ad un meccanismo fraudolento particolarmente insidioso.
Nemmeno può essere accordato un trattamento sanzionatorio più mite, limitato alla sola illegittima detrazione IVA e non anche esteso all'infedele dichiarazione (secondo la Società il disconoscimento del diritto alla detrazione dell'imposta già di per sé rappresenterebbe un aggravio sanzionatorio), in considerazione della circostanza che le due norme sanzionano due distinte condotte, che, dunque,m non possono essere sussunte l'una nell'altra.
Né può essere invocata la disposizione di cui all'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, che prevede la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo, poiché non è dato ravvisare la sussistenza di “circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione”.
La condotta posta in essere dalla Società, in definitiva, è da ritenere grave, sì da richiedere l'applicazione della sanzione unica, così come correttamente determinata dall'Ufficio.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 10.000,00 per il grado, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. XVI, respinge l'appello. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 10.000,00 per il grado, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MA, Presidente
ER CO, Relatore
D'URSO MA TERESA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 92/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7900/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJB060100169 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 634/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.p.a. propone appello avverso la sentenza della C.G.T. di primo grado di Roma n. 7900/02/2024, depositata il 14/06/2024, di rigetto del ricorso presentato dalla stessa società contribuente contro l'avviso di accertamento n. TJB060100169 IVA-ALTRO 2016 emesso dall'Agenzia delle entrate – Direzione
Regionale del Lazio – Ufficio contenzioso e riscossione.
2. La società appellante chiede la riforma della sentenza del primo Giudice per i motivi che seguono: a) illegittimità della sentenza per violazione di legge sulla presunzione di colpevolezza in relazione ai consolidati principi della Corte di Giustizia UE in materia di presunzioni ai fini dell'accertamento di evasione IVA;
b) illegittimità della pronuncia nonché dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 633/72. Buona fede del contribuente in relazione agli obblighi di verifica concernenti il cessionario
", con il quale eccepiva nuovamente l'assenza di qualsiasi onere ulteriore alla verifica della dichiarazione di intenti e della relativa trasmissione all'AdE alla stregua della normativa introdotta dal d.lgs. 21 novembre
2014, n. 175; c) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex 112 c.p.c. in ordine al motivo formulato in primo grado eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza. Omessa decisione su legittimità dell'avviso di accertamento con riferimento al recupero dell'IVA sulle fatture emesse dalla società esponente nei confronti di Società_1 s.r.l. in regime di non imponibilità ex art. 8, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di recupero privo di fondamento per assenza di consapevolezza in capo alla Società esponente e, in ogni caso, per violazione dell'art. 21, co. 7, d.P.R. n. 633 del 1972; d) illegittimità della pronuncia nonché dell'avviso di accertamento impugnato per violazione degli artt. 2697 c.c., 54 d.P.R. n. 633/1972 e 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 in relazione alla mancata prova da parte dell'Ufficio della conoscenza o conoscibilità da parte della ricorrente della frode iva perpetrata dal suo contraente;
e) omessa, contraddittoria e/o motivazione circa una dei motivi rilevanti della controversia circa la prova in ordine alla mancata consapevolezza da parte della società istante in ordine a quanto previsto dall'art. 7, co.
5-bis, d.lgs. n. 546/1992; f) omessa o insufficiente motivazione sul punto relativo alla illegittimità delle sanzioni tributarie applicate ovvero alla rideterminazione del minore importo ovvero alla disapplicazione annullamento delle sanzioni tributarie irrogate o sulla determinazione di un importo diminuito. Nullità della sentenza per omessa pronuncia ex 112 c.p.c. in ordine al relativo motivo formulato in primo grado.
3. L'Ufficio, con articolata memoria, chiede che la sentenza venga confermata con rigetto dell'appello.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello della società contribuente non è fondato.
5.1. Non meritevoli di accoglimento sono i motivi sub a), b), d) ed e), in tema di asserito inadempimento probatorio, gravante sull'Ufficio, circa la conoscenza o conoscibilità da parte dell'Ricorrente_1 Spa della frode perpetrata dal suo contraente.
In conformità del consolidato orientamento di legittimità (cfr. ex multis, Cass. 24 luglio 2024, n. 20558), la prova che l'Amministrazione è tenuta a fornire circa la soggettiva fittizietà del fornitore e consapevolezza del fatto che l'operazione si inseriva in un contesto di evasione in base ad elementi concreti e specifici, noti al contribuente o che costui avrebbe potuto conoscere può dirsi sufficientemente raggiunta laddove l'Ufficio fornisca indizi qualificati, idonei ad integrare una presunzione semplice.
A tal riguardo, i primi Giudici hanno puntualmente analizzato la qualità di detti indizi offerti dall'Ufficio come segue:
“Ciò posto, nel caso di specie, l'Ufficio ha accertato che le numerose società con cui la ricorrente ha avuto rapporti commerciali non erano in possesso di una struttura commerciale/aziendale, di un magazzino, di dipendenti, elementi tutti che avrebbero indotto qualsiasi operatore di media esperienza a rendersi conto che le fatture erano emesse da soggetti diversi dall'effettivo cedente del bene o servizio e che, quindi, si trattava di operazioni definibili come soggettivamente inesistenti”.
Ne costituisce, altresì, dimostrazione il fatto che l'Ufficio abbia svolto, come si desume anche dalla motivazione dell'atto impositivo, un'analisi puntuale dei rapporti intercorsi tra la società e i suoi fornitori, dando dimostrazione dei presupposti legittimanti la contestazione in esame.
A) Con riferimento al fornitore Società_2 (VAT_1), sulla base delle informazioni trasmesse dall'Autorità lettone, è emerso che: i) la società svolgeva commercio all'ingrosso di traffico telefonico in modalità VOIP;
-non aveva dichiarato l'esistenza di unità infrastrutturali;
-non era registrata presso il Registro Pubblico dei soggetti operanti nel mercato delle comunicazioni elettroniche presso “ Associazione_2”; ii) non era più registrata ai fini IVA presso l'autorità lettone a causa della mancata cooperazione nel corso di un audit fiscale realizzato nell'ambito del controllo multilaterale in discussione;
iii) il legale rappresentante della società, Nominativo_1, nel periodo compreso tra marzo 2014 e febbraio 2016, aveva avuto interessenze ed importanti rapporti commerciali ed economici con Nominativo_2, legale rappresentante della italiana Società_3 Srl (altra cartiera che aveva emesso fatture nei confronti della Ricorrente_1): dall'archivio di posta elettronica riferita al Nominativo_2 risultavano, infatti, e-mail il cui contenuto palesava chiaramente l'interesse dei soggetti di riferimento della Società_3 Srl alla creazione o all'acquisizione di una società formalmente identificata in Lettonia al fine di svolgere attività di voip termination;
dallo scambio di e-mail, in particolare, si desumeva che Nominativo_2, oltre ad aver svolto un ruolo determinante per la costituzione della società Sia Società_2, aveva anche profondamente inciso sulle condotte attuate dalla società lettone.
Sulla base di detti elementi di indagine, è plausibile che la società di fatto avesse rivestito il ruolo di conduit company comunitaria con lo scopo di emettere fatture per prestazioni di servizi afferenti alla terminazione di traffico telefonico, tra, gli altri, a società missing trader italiane che risultano primari fornitori di Società_3 Srl di cui il predetto Nominativo_2 era stato socio unico e dominus di fatto fino al gennaio 2017.
B) Per quanto concerne il fornitore Società_4 Srl (C.F. P.IVA_2), dai controlli svolti dall'Ufficio, sono emersi i seguenti elementi utili a dimostrare la natura di “cartiera” dell'operatore in questione: -l'assenza della sede legale (risultando presso l'indirizzo ad essa corrispondente una mera domiciliazione presso la società Società_5 Srl, con sede in Milano); -la mancata risposta all'invito inoltratole per la esibizione della documentazione contabile ed extracontabile;
-la mancanza dei locali in cui esercitare l'attività commerciale;
-la mancata presentazione dei modelli dichiarativi per l'anno d'imposta 2016 ad esclusione della dichiarazione IVA;
il legale rappresentante era risultato essere un prestanome nullatenente.
C) Con riferimento alla Società_3 Srl (C.F. P.IVA_3), dai controlli svolti dall'Ufficio è emerso che socio unico al momento della verifica fiscale era il Signor Nominativo_3, che risultava aver acquistato le quote rappresentative dell'intero capitale sociale dal precedente socio unico, il già citato Nominativo_2.
La complessiva attività di indagine svolta in sede sia amministrativa che penale ha permesso di acclarare che, negli anni dal 2014 al 2016, la Società_3 Srl era stata inserita in schemi fraudolenti che avevano determinato la sottrazione all'Erario italiano dell'IVA dovuta sulle transazioni commerciali poste in essere. In tali anni la
Società_3 Srl aveva, infatti, ricevuto fatture da società qualificabili come cartiere/missing trader, o comunque da società coinvolte nei descritti schemi illeciti, in riferimento al servizio di terminazione di traffico telefonico e aveva provveduto a rifatturare le medesime prestazioni ai propri clienti.
D) Circa i rapporti intercorsi con la Società_1 Srl, nella veste sia di fornitore che di cliente della Ricorrente_1 Spa, l'Ufficio ha svolto una disamina articolata (sia nell'atto impositivo che nelle difese svolte dell'Ufficio in primo grado), al fine di evidenziare la circolarità delle operazioni tra loro intercorse e i vantaggi ottenuti dalla
Società, avendo quest'ultima detratto un'imposta mai versata all'Erario dal cessionario. In particolare, emerge che l'Ricorrente_1 già soltanto sulla base dei dati emergenti dal bilancio e dalla visura Società_10 avrebbe potuto acquisire la consapevolezza dell'assenza in capo alla Società_1 Srl dei requisiti idonei a qualificarlo come esportatore abituale, senza la necessità di svolgere alcuna ulteriore complessa indagine. Con riferimento ai profili finanziari, è, infatti, emerso come le due società regolassero le loro reciproche posizioni attraverso compensazioni volontarie di crediti e debiti, che dimostrano come le effettive movimentazioni finanziarie relative agli acquisti e alle vendite fossero minime rispetto agli scambi. Ciò è dimostrato dall'esistenza di una scrittura privata, prodotta dall'Ufficio, stipulata e sottoscritta tra le due società avente ad oggetto la
“compensazione di crediti e debiti” mediante la quale le Parti dichiarano estinti per compensazione i crediti e i debiti esistenti al 31 dicembre 2016 rilasciando reciprocamente quietanza di saldo.
Ebbene, tali operazioni non possano ritenersi fisiologiche nell'ambito dell'attività svolta dalla Ricorrente_1 Spa;
piuttosto, esse sono rivelatrici di un'azione sostanzialmente finalizzata ad ottenere illeciti vantaggi fiscali. In primo luogo, infatti, occorre considerare che: (i) Ricorrente_1 ha acquistato servizi di traffico telefonico dalla Società_6 con IVA al 22%, detratto l'imposta e ceduto contestualmente sempre alla Società_6 i medesimi servizi avvalendosi, tuttavia, del regime di non imponibilità; (ii) i relativi reciproci pagamenti sono avvenuti tramite compensazione tra le posizioni creditorie e debitorie derivanti dalle operazioni cartolari, attive e passive, poste in essere;
(iii) con la conseguenza che Ricorrente_1, di fatto, non ha mai pagato l'IVA portata in detrazione, non perché non sia lecito compensare le posizioni creditorie con quelle debitorie che possono crearsi tra gli operatori economici, ma in quanto nel caso di specie la posizione debitoria si estingue con crediti maturati nell'ambito di operazioni evidentemente cartolari, la cui circolarità ha consentito una detrazione di un'IVA volutamente mai versata all'erario.
Si tratta di un comportamento che sul piano economico aziendale non trova ragionevole giustificazione, in vista della massimizzazione del profitto. La condotta posta in essere dalla società trova effettiva spiegazione solo nella circostanza che vede le operazioni attive e passive intercorse con la Società_6 costituite e finalizzate a detrarre illegittimamente l'IVA addebitata, e dunque per ottenere indebiti vantaggi finanziari e concorrenziali nel mercato di riferimento. Infatti, grazie all'emissione di fatture attive non imponibili l'Ricorrente_1 ha potuto detrarre completamente l'imposta a monte senza doverla compensare con quella da riscuotere a valle, come avviene nella normale applicazione dell'imposta in assenza di regimi “speciali”. In secondo luogo, si deve tenere presente che la Società_6 si è formalmente dichiarata quale esportatore abituale indicando nella propria lettera di intento, presentata alla Società, che nell'anno solare precedente (plafond fisso) aveva effettuato operazioni di cessioni all'estero (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni, cessioni intracomunitarie) per un importo superiore al 10% del volume d'affari conseguito.
Difatti, l'esportatore abituale è il contribuente, soggetto passivo IVA, che nel corso dell'anno solare precedente ha effettuato operazioni di cessioni all'estero (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e cessioni intracomunitarie) per un importo superiore al 10% del volume d'affari, secondo quanto previsto dagli artt. 8, comma 1, lettera c), e 20 del d.P.R. n. 633/72. Secondo tale disciplina, gli esportatori abituali hanno la possibilità di acquistare beni e servizi, o effettuare importazioni in regime di esenzione IVA. Questo può avvenire nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni con l'estero effettuate nel periodo di riferimento, ovvero l'anno solare precedente (plafond fisso) oppure nei 12 mesi precedenti (plafond mobile).
Ebbene, a tale riguardo, l'Ufficio ha rilevato che i ricavi esposti nel bilancio chiuso al 31/12/2015, l'ultimo depositato dalla Società_6, ammontano a complessivi euro 18.187.427,00, di cui 5.896.155,00 nei confronti della Ricorrente_1. Volendo assumere, nella migliore delle ipotesi, che la differenza tra i ricavi esposti in bilancio e quelli realizzati nei confronti di Ricorrente_1 pari ad euro 12.291.272,00 fosse inverosimilmente tutta riferibile a cessioni effettuate dalla Società_6 all'estero, il plafond rilevante per l'anno 2016 non avrebbe dovuto essere superiore a tale ammontare.
D'altra parte, la stessa appellante ha dichiarato di avere utilizzato la piattaforma Società_10 per svolgere un controllo dei dati economici e finanziari della Società_6. Ma proprio dal report esibito, aggiornato alla data del 2 novembre 2015, avrebbe potuto facilmente desumere che la controparte non possedeva i requisiti normativamente stabiliti per poter essere definito un esportatore abituale e rilasciare le dichiarazioni di intento al fine di riceve fatture senza IVA, così come avrebbe potuto ottenere le informazioni, attraverso la normale valutazione dei parametri qualitativi societari e finanziari della Società_6, necessarie al fine di interrompere qualsiasi fornitura commerciale dalla stessa. Detto report, infatti, espone i dati economici e finanziari di tre esercizi ed esattamente quelli chiusi al 31/12 /2012, 31/12/2013 e 31/12/2014.
Dirimente è la circostanza che la Società_6 già nel bilancio chiuso al 31/12/2014 espone ricavi riferiti all'attività tipica per un importo pari ad euro 1.229.521,00, mentre nel 2015 riceve fatture da Ricorrente_1 non imponibili per un ammontare nettamente superiore pari ad euro 3.189.887,48. Ne consegue che non solo Ricorrente_1 avrebbe potuto rilevare dall'esame del bilancio dell'anno 2015, depositato in Camera di Commercio, che la
Società_6 non poteva emettere per l'anno d'imposta 2016 dichiarazioni d'intento per euro 26.887.087,88 ma, per di più, dai ricavi del bilancio (depositato) al 31.12.2014, la Società poteva immediatamente riscontrare che la Società_6 non poteva emettere lettere d'intento per euro 3.189.887,48 per l'anno 2015.
Ne discende che Ricorrente_1 non solo non ha usato l'ordinaria diligenza esigibile da un operatore professionale, ma che invero ha avuto un ruolo attivo nella frode, in quanto esaminando i semplici dati a sua disposizione si sarebbe dovuta accorgere della falsità dello status di esportatore abituale dichiarato dalla Società_6. D'altronde emblematica risulta la circostanza secondo cui negli “spesometri” presentati negli anni di interesse la Ricorrente_1 risulta principale cliente e fornitore della Società_6, in termini quantitativi, con una residuale presenza di ulteriori soggetti.
Emerge dunque come il “business” della Società_6, all'atto pratico, deriva dai rapporti intrattenuti in via prevalente con Ricorrente_1. Da Società_10, inoltre, la Società avrebbe potuto rilevare come la piattaforma, tra i vari parametri, attribuisse alla Società_6 un “Fido Società_10 Nominativo_7” ovvero la massima esposizione consigliata sulla base delle caratteristiche specifiche dell'azienda, della sua rischiosità e del settore di operatività. Ciò rappresenta un ulteriore segnale di cui la Ricorrente_1 avrebbe dovuto tener conto nell'intraprendere l'attività commerciale con la Società_6. Per mero scrupolo difensivo, si contesta altresì l'infondatezza dell'invocata applicazione dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/72, essendo il recupero nel caso di specie fondato sulla violazione dell'art. 8, comma 1, lett c), del d.P.R. 633/72, in presenza di operazioni qualificabili come “non imponibili” a favore di falsi esportatori abituali.
5.2. Non fondato è anche il motivo sub c).
L'appellante lamenta l'omessa e/o contraddittoria motivazione della sentenza con particolare riferimento alla prova in ordine alla “mancata consapevolezza da parte della società istante”, in violazione di quanto previsto dall'art. 7, co.
5-bis, d.lgs. n. 546/1992. La Società, in particolare, ha contestato che il giudice di primo grado avrebbe “laconicamente rigettato, senza alcun apparato argomentativo serio il primo motivo di impugnazione dell'avviso di accertamento, ovvero la doglianza circa l'illegittimità, perché infondata nel merito della pretesa dell'Ufficio di disconoscere la detrazione dell'Iva […] che l'Ufficio asserisce essere relative ad operazioni di acquisto soggettivamente inesistenti”.
Sul punto, proprio in ordine alle caratteristiche dei fornitori in questione, la CGT di primo grado, nella motivazione della sentenza appellata, ha individuato oggettivi elementi di gravità idonei a dimostrare la negligenza della società nell'intrattenere rapporti con detti operatori commerciali, così argomentando: “[c]iò posto, nel caso di specie, l'Ufficio ha accertato che le numerose società con cui la ricorrente ha avuto rapporti commerciali non erano in possesso di una struttura commerciale/aziendale, di un magazzino, di dipendenti, elementi tutti che avrebbero indotto qualsiasi operatore di media esperienza a rendersi conto che le fatture erano emesse da soggetti diversi dall'effettivo cedente del bene o servizio e che, quindi, si trattava di operazioni definibili come soggettivamente inesistenti. In particolare, come risulta nelle pagine 16, 17 e 18 del PVC redatto dalla Guardia di Finanza e richiamato integralmente nell'atto di accertamento impugnato, in Indirizzo_1 in Milano, la Guardia di Finanza ha rinvenuto documentazione utile per le indagini che hanno fatto ritenere che tale sede la centrale di gestione di numerose società, identificabili come società cartiere italiane ed estere. In tale sede è stata rinvenuta copiosa documentazione di primaria rilevanza per l'indagine, che dimostra come da tale luogo venissero nei fatti gestite numerose società italiane ed estere utilizzate per perpetrare la condotta fraudolenta oggetto d'indagine. Inoltre, l'analisi della documentazione ivi reperita ha fatto emergere quale organizzatore occulto tale Nominativo_4, coadiuvato da altri soggetti più o meno coinvolti nel meccanismo fraudolento e a cui sono riferibili ulteriori società. Il Nominativo_4, conosciuto dagli operatori come Nominativo_5 o Nominativo_4 o Nominativo_6, ha esercitato la gestione diretta di alcune società italiane ed estere tutte coinvolte nella frode, tra le quali si evidenziano: la TNC Srl, la Società_8 Srl, la Società_4 Srl e la Società_9 Srl. Elemento dimostrativo della regia comune esistente nella gestione delle società sopra indicate, nonché di ulteriori soggetti aventi sede all'estero, è riscontrabile dall'analisi dei dati, liberamente accessibili in internet, relativi ai domini associati alle varie entità giuridiche. In conclusione, dell'indagine come sopra delineata, si è riscontrato che la stessa partecipa a plurimi schemi fraudolenti in danno all'Erario in termini di mancato versamento dell'IVA esposta nelle fatture emesse dalle società fornitrici, facenti parte del suddetto meccanismo”.
5.2.3. Infine, non fondato è anche il motivo sub f), con il quale si lamenta l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza di primo in merito alla denunciata illegittimità delle sanzioni tributarie applicate o alla richiesta di rideterminazione.
In realtà, il Collegio di primo grado si è espresso sinteticamente anche sulla fondatezza delle sanzioni irrogate, ritenendo gli argomenti di censura irrilevanti e comunque inidonei a supportare una decisione di segno diverso.
Il Collegio così si è pronunciato: “[n]on fondati sono infine i motivi riguardante l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni. Infatti, non è riscontrabile alcun errore incolpevole, essendo emersi elementi circa la consapevolezza dell'inesistenza soggettiva delle fatture emesse. Non ricorre neppure una situazione di obbiettiva incertezza normativa tale da impedire l'individuazione della norma applicabile e non si ravvisa alcuna violazione delle norme sulla continuazione, posto che nel presente giudizio è contestato il solo periodo di imposta 2016 Ricorrono, pertanto, i presupposti per l'applicazione del comma 4-bis dell'art. 5 del d.lgs.
n.471/97 vertendosi in un caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso”.
D'altro canto, in forza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità e unionale consolidato sul disconoscimento del diritto alla detrazione, in presenza di un comportamento quanto meno negligente da parte del cedente/committente, in un contesto di frode IVA (Corte UE C-114 del 25 maggio 2023; Cass. n.
26374/2025).
5.2.4. Ugualmente da respingersi il profilo riguardante l'eccepita violazione del principio di proporzionalità dell'irrogazione della sanzione.
Le sanzioni amministrative irrogate dall'Ufficio, per un ammontare pari ad euro 21.790.851,19, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 471/1997, puniscono un comportamento quantomeno gravemente negligente, se non addirittura del tutto consapevole della Società in ordine alla partecipazione ad un meccanismo fraudolento particolarmente insidioso.
Nemmeno può essere accordato un trattamento sanzionatorio più mite, limitato alla sola illegittima detrazione IVA e non anche esteso all'infedele dichiarazione (secondo la Società il disconoscimento del diritto alla detrazione dell'imposta già di per sé rappresenterebbe un aggravio sanzionatorio), in considerazione della circostanza che le due norme sanzionano due distinte condotte, che, dunque,m non possono essere sussunte l'una nell'altra.
Né può essere invocata la disposizione di cui all'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, che prevede la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo, poiché non è dato ravvisare la sussistenza di “circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione”.
La condotta posta in essere dalla Società, in definitiva, è da ritenere grave, sì da richiedere l'applicazione della sanzione unica, così come correttamente determinata dall'Ufficio.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 10.000,00 per il grado, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. XVI, respinge l'appello. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 10.000,00 per il grado, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.