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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 19/11/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 249/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. AV ST PRESIDENTE dott.ssa MA RI GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.249/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Ciani;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Sabatini e dall'avv. CP_1
IA NI;
RESISTENTE con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione ex art.473-bis.28 c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti: per la ricorrente come da foglio depositato il 7.10.2025
“la difesa della sig.ra insiste preliminarmente affinché, Parte_1 disattesa ogni avversa eccezione e/o contestazione, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa in data 4.07.2025, previa rimessione della causa in
pagina 1 di 13 istruttoria, vengano ammessi tutti i mezzi di prova ritualmente formulati nel ricorso del 7.11.2024, segnatamente:
…
Voglia il Tribunale di Pesaro, contrariis rejectis:
- pronunziare la separazione dei coniugi, con addebito di responsabilità in capo al marito, per la violazione dei doveri derivanti dal vincolo matrimoniale, così come descritti in atti, qui richiamati;
- assegnare la casa familiare sita in Monteciccardo (PU), Via Montecipollino n.
19, con tutti gli arredi e le suppellettili, alla sig.ra , che ivi vi Parte_1 continuerà a vivere unitamente alla figlia , maggiorenne ma ancora non Per_2 autosufficiente;
- disporre che il padre versi alla madre per la figlia , entro il giorno 5 di ogni Per_2 mese, un assegno di mantenimento pari ad euro 600,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate come da Protocollo adottato da questo Tribunale
(ovvero nella diversa e maggioritaria percentuale a carico del padre che verrà ritenuta di giustizia);
- considerata la differenza di reddito, le differenti capacità lavorative patrimoniali, nonché tutto quanto dedotto in atti, disporre che il marito versi, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad almeno euro 1.000,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge;
- in subordine, per il denegato caso in cui la casa familiare dovesse essere confermata in assegnazione al marito, con conseguente necessità per la sig.ra di trovare altra soluzione abitativa, disporre che il marito versi, entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento a favore della moglie di €
1.500,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito dell'istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge;
- l'Assegno Unico, come per legge, sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
pagina 2 di 13 - con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni.
Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.” per il convenuto come da foglio depositato il 7.10.2025
“Voglia il Tribunale di Pesaro, contrariis rejectis, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473-bis.22, I comma, c.p.c. nell'interesse della famiglia:
a) pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito di responsabilità in capo alla moglie, per violazione dei doveri derivanti dal vincolo matrimoniale, così come descritti in narrativa, qui richiamati con conseguente rigetto di ogni pretesa economica avanzata dalla medesima;
b) assegnare la casa familiare sita in Monteciccardo (PU) via Montecipollino n.
19, con tutti gli arredi e le suppellettili, al proprietario della stessa Sig. CP_1 che ivi vi continuerà a vivere unitamente alla figlia , maggiorenne ma
[...] Per_2 ancora non autosufficiente;
c) disporre che la lasci la casa coniugale che, nonostante il Parte_1 disposto dei provvedimenti provvisori emessi in data 4/7/29025 dall'intestato
Tribunale, non è stata ancora liberata dalla Pt_1
d) disporre che la madre versi alla figlia direttamente nel suo conto Per_2 corrente o, in subordine, per lei nel conto del marito, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad euro 600,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate come da protocollo adottato da questo Tribunale, da rimborsarsi al padre che eventualmente dovesse anticiparle;
e) in subordine, per il denegato caso in cui la casa familiare dovesse essere assegnata alla moglie, con conseguente necessità per la figlia e per il padre di trasferirsi altrove e trovare una soluzione abitativa, disporre che la moglie versi
a favore del marito la somma di € 500,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge;
1) l'Assegno unico, come per legge, sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
pagina 3 di 13 2) con ordine al competente ufficiale dello stato civile di provvedere alle necessarie annotazioni.
Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.2.2025 ha promosso il presente Parte_1 giudizio di separazione nei confronti del coniuge , con il quale ha CP_1 contratto matrimonio il 30.6.2002 a Monteciccardo.
Si è tempestivamente costituito . CP_1
In data 27.5.2025 si è svolta l'udienza di comparizione personale dei coniugi.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'assunzione di prove orali.
Viene confermata in questa sede l'ordinanza istruttoria del 4.7.2025.
Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.
- Risulta dagli atti e dai documenti che (nato nel 1964) e CP_1 Parte_1
(nata nel 1971) hanno contratto matrimonio il 30.6.2002 a
[...]
Monteciccardo (doc. 1 della ricorrente). La coppia ha avuto una figlia, , Per_2 nata il [...]. La residenza familiare è stata fissata a Monteciccardo, in un immobile di proprietà di . CP_1
È provato che all'epoca del matrimonio già lavorava come CP_1 preparatore atletico di calcio, nel 2014 cessò quell'attività e divenne professore di scienze motorie in una scuola a Pesaro, pressochè contestualmente iniziò anche ad occuparsi della preparazione atletica di giovani tennisti;
nel 2022 il convenuto ha scoperto di essere affetto da una grave malattia tumorale e in seguito ha abbandonato l'attività di preparatore atletico;
tuttora è insegnante di scienze motorie. ha sempre lavorato come impiegata in un Parte_1 negozio della Idealceramiche a Fano, con contratto part-time tutti i pomeriggi e il sabato l'intera giornata.
Entrambi i coniugi hanno chiesto che sia dichiarata la separazione personale.
La domanda va accolta in quanto è pacifico che sia venuta meno nella coppia
l'affectio coniugale e che non vi sia possibilità di ristabilire la comunione materiale e spirituale.
- La ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al marito, il quale fin dall'inizio del matrimonio avrebbe trascurato la famiglia anteponendo i suoi pagina 4 di 13 impegni lavorativi di preparatore atletico e lasciando la moglie in una condizione di solitudine, successivamente aggravata dalla violenza domestica.
A propria volta il convenuto ha chiesto che la separazione sia addebitata alla moglie, la quale nel corso degli anni si sarebbe via via distaccata dalla famiglia, si sarebbe estraniata dal marito e dalla figlia e soprattutto dal 2022 avrebbe condotto una propria vita autonoma, inoltre avrebbe allacciato una relazione extraconiugale scoperta dal marito nell'autunno 2024.
Le contrapposte domande non possono essere accolte. Va ricordato che la pronuncia di addebito presuppone due elementi costitutivi: la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e il rapporto di causalità tra tale violazione e la improseguibilità del matrimonio.
Nel caso di specie è la stessa ricorrente ad affermare - nell'atto introduttivo (v. pag. 3 e 4 del ricorso) - che nel 2014 le comunicò la volontà di CP_1 separarsi e le fece inviare una lettera da un legale (doc. 2 della ricorrente), ma lei si oppose alla decisione del marito perché voleva portare avanti il matrimonio. Non può sostenersi quindi che la improseguibilità del matrimonio sia conseguenza della asserita lontananza fisica ed emotiva del marito risalente addirittura all'inizio del matrimonio, perchè all'epoca fu proprio la moglie ad opporsi alla separazione. Lo stesso dicasi per il convenuto il quale nei suoi atti, ridimensionando l'iniziativa da lui assunta nel 2014, scrive che non era sua reale intenzione separarsi – pur essendosi rivolto ad un avvocato - ma voleva solo dare uno scossone al rapporto vacillante, recuperare l'intesa coniugale e proseguire il matrimonio.
I coniugi già all'epoca hanno seguito una terapia di coppia: ciò rivela l'esistenza di problemi nella loro relazione, da non confondere con la violazione dei doveri coniugali.
Dagli atti e dai documenti emerge che dopo che ha ricevuto la diagnosi CP_1 di tumore (doc.8 del convenuto) tra il 2021 e il 2022 la coppia ha ritrovato una maggiore coesione: la comunione materiale e spirituale è stata ricostituita almeno per un primo periodo (doc.1 depositato dalla ricorrente con la mem.
n.1).
pagina 5 di 13 Dopo quella fase, la crisi matrimoniale si è nuovamente palesata e si è aggravata. Dal 2022 circa i coniugi dormono divisi: il convenuto nella camera matrimoniale e la ricorrente nel divano al piano sottostante.
È documentato che alla fine del 2023 il difensore della scriveva a Pt_1 che la moglie intendeva separarsi (doc.4 della ricorrente), ma i CP_1 messaggi scambiati tra i coniugi già ad aprile e settembre 2023 (doc. 40, 41 e
42 del convenuto) rivelano che il matrimonio era ormai finito, che la crisi aveva raggiunto un livello pesante e irreversibile.
In sintesi, dalla complessiva lettura dei documenti prodotti, in particolare dai messaggi che i coniugi si sono scambiati in anni diversi (ad esempio sono documentati messaggi del 2020, del 2017 e poi messaggi più recenti;
v. chat doc.1 depositato dalla ricorrente con la mem. 22.5.2025, v. doc.46 del convenuto e gli altri messaggi depositati dal convenuto menzionati già sopra) si evince che il matrimonio è proseguito tra alti e bassi almeno per un decennio – almeno dalla crisi del 2014 – se non da prima. Tra discussioni e recriminazioni reciproche il matrimonio si è trascinato con andamento altalenante fino al 2023; quindi la ricorrente ha deciso di formalizzare la richiesta di separazione rivolgendosi ad un avvocato. Nel corso del rapporto coniugale la diversità di carattere, di interessi e di personalità hanno portato ad un distacco emotivo e poi materiale, interrotto da momenti di recupero della coesione in particolare al verificarsi di avversità provenienti dall'esterno, ma la inconciliabilità di coppia non è mai stata veramente superata e alla fine i coniugi non sono riusciti a portare avanti la relazione matrimoniale.
Le risultanze documentali trovano conferma nelle prove testimoniali.
Il teste , amico di e conoscente di , Tes_1 Parte_1 CP_1 ha riferito circostanze per lo più apprese de relato dalla ricorrente, la quale gli raccontava che il marito stava fuori casa a causa della attività di preparatore atletico;
il teste si è riferito all'epoca in cui era preparatore di CP_1 calcio, fino a che non è diventato insegnante;
non è riuscito a collocare cronologicamente i fatti con certezza;
ha precisato che egli frequentava con assiduità la ricorrente fino al 2019 perché sia lui che Parte_1 partecipavano a serate conviviali in un locale ogni 15 giorni circa per cenare e ascoltare musica, mentre dopo la pandemia da Covid le occasioni di incontro si pagina 6 di 13 sono diradate. Il teste ha dichiarato che si lamentava perché Parte_1 doveva gestire il menage familiare, ma non gli disse mai che voleva separarsi.
La teste , amica della coppia, ha riferito in modo abbastanza Testimone_2 generico che si assentava per gli impegni di preparatore atletico, CP_1 ma non ha saputo dire per quanto tempo;
ha dichiarato che si Parte_1 lamentava perché le diceva che sentiva il peso della famiglia, in occasione delle feste o delle ricorrenze il marito non c'era o arrivava più tardi. La teste ha riferito fatti a partire dal 2019, cioè da Testimone_3
ha conosciuto , la quale frequentava le sue feste;
ha Pt_2 Parte_1 dichiarato che partecipava alle feste da lei organizzate, se ne Parte_1 andava sempre prima di mezzanotte;
non partecipava alle feste, CP_1 ma la testimone lo ha incontrato in occasione di alcune cene insieme alla moglie. Il testimone , amico del convenuto, ha dichiarato che la Testimone_4 domenica spesso giocava a tennis con e quando tornavano CP_1
non era a casa;
il teste ha fatto riferimento in particolare agli Parte_1 ultimi 4 anni, ma ha aggiunto che già dal 2014 vedeva che c'erano grosse difficoltà nella coppia. – figlia delle parti - sentita come testimone, Tes_5 ha dichiarato che la madre trascorreva la domenica e le giornate festive fuori casa, soprattutto dal 2022 e che frequentava dei ristoranti fino a tardi;
la figlia ha fatto riferimento specifico all'estate 2023 quando rimase a casa da sola perché il padre era in America per il tennis e la madre non c'era mai;
la ragazza ha confermato che nel 2014-2015 circa il padre lasciò l'attività di preparatore atletico di calcio e iniziò a svolgere l'attività di preparatore atletico di tennis fino al 2023; ha dichiarato che nel periodo in cui era stato preparatore atletico di tennis non pernottava fuori casa, ad eccezione di un paio di viaggi all'estero nell'estate del 2023. Ha dichiarato che la madre criticava lei e il padre e diceva di loro due “cose negative”.
Da una lettura completa ed incrociata delle numerose deposizioni testimoniali e dei documenti sopra indicati risulta che il matrimonio si è via via incrinato per una reciproca disaffezione. Le condotte ricostruite non integrano violazioni dei doveri giuridici nascenti dal matrimonio idonee a costituire motivo di addebito. Il sentimento crescente di insoddisfazione rispetto al partner e rispetto al rapporto pagina 7 di 13 di coppia non è sufficiente per pronunciare l'addebito della separazione all'altro coniuge.
Non si ravvisa l'asserita violenza economica, genericamente attribuita dalla ricorrente al convenuto: contraddittoriamente, è la stessa in alcuni Pt_1 passaggi dei suoi atti ad affermare che in costanza di matrimonio si CP_1 faceva carico dei costi di gestione della casa, delle utenze, abbigliamento e accessori per la moglie a cui faceva anche regali di valore (v. anche circostanze indicate dalla ricorrente nei capitoli di prova) e che la famiglia aveva un buon tenore di vita. Inoltre la violenza economica è confutata dalla circostanza che i coniugi avevano anche un conto corrente cointestato in cui il marito faceva accreditare i canoni ricavati dalla locazione degli immobili ereditati dai suoi genitori e versava anche altre somme;
nel ricorso di si legge Parte_1 che quelle entrate venivano utilizzate “dalla moglie per le spese occorrenti per sé e per la famiglia” (v. pag.9). Il fatto che, una volta iniziate le discussioni per la separazione, si sia irrigidito economicamente nei confronti della moglie CP_1 non è la causa della separazione, ma semmai l'effetto.
Il convenuto, a fondamento della sua richiesta di addebito, ha dedotto anche che la avrebbe allacciato una relazione sentimentale con un altro uomo. Pt_1 ha depositato un rapporto investigativo dell'ottobre 2024 (doc.12 del CP_1 convenuto) e un video dello stresso periodo (doc. depositato il 24.4.2025). Il
Collegio osserva che i fatti rappresentati nella relazione investigativa non possono costituire motivo di addebito, in quanto a ottobre 2024 la crisi coniugale era già conclamata e la discussione sulla separazione si trascinava ormai da circa un anno (già a novembre 2023 il difensore della aveva Pt_1 scritto a che la moglie aveva deciso di separarsi). Inoltre i fatti e gli CP_1 atteggiamenti documentati nel report investigativo e nel video non rivelano inequivocabilmente una relazione amorosa. Il convenuto non ha indicato altri mezzi istruttori per dimostrare la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte della ricorrente, né per dimostrare che l'asserita relazione fosse iniziata in epoca anteriore alla fine del 2023.
Per le ragioni sopra illustrate non si ravvisano i presupposti per accogliere le domande di addebito, reciprocamente avanzate.
pagina 8 di 13 - Va confermata l'assegnazione della casa familiare a , il quale CP_1 continuerà ad abitare nell'immobile – sito a Monteciccardo, di sua proprietà - con la figlia maggiorenne, studentessa, iscritta all'università di Urbino.
Come già ricordato nell'ordinanza emessa in corso di causa il 4.7.2025, a norma dell'art.337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare deve essere funzionale all'interesse dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti. Nel caso di specie è provato che la ragazza ha un buon rapporto con il padre, mentre la relazione con la madre è problematica ormai da lungo tempo (doc. 39 del convenuto); tuttora i contatti e la frequentazione tra madre e figlia sono minimi. Pertanto la casa familiare resta assegnata a . CP_1
Del resto già durante il matrimonio aveva espresso Parte_1 ripetutamente la sua insoddisfazione rispetto a quell'immobile, fonte per lei di malumori e spese, soprattutto perché ubicato lontano dalla sua sede di lavoro a
Fano (doc. 41 del convenuto). La stessa ricorrente nella comparsa conclusionale ha dichiarato di rinunciare alla domanda di assegnazione dell'abitazione.
- A norma degli artt.316-bis e 337-ter comma 4 c.c. sia che CP_1
hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia. Parte_1
, in quanto genitore convivente, provvederà al mantenimento CP_1 ordinario della ragazza in forma diretta. contribuirà versando Parte_1 un assegno di euro 300,00 mensili, da accreditare direttamente sul conto corrente della figlia come richiesto da . CP_1
La quantificazione tiene conto delle esigenze della ragazza – quelle tipiche della sua giovane età – e delle capacità lavorative e reddituali di ciascun genitore.
Come sopra accennato, è impiegata part-time. Dalla Parte_1 dichiarazione dei redditi più recente tra quelle depositate (v. doc.9) risulta che nel 2023 ha avuto un reddito netto da lavoro di circa 19.000 euro (reddito lordo
20.800 euro circa, imposta netta 1.700 euro circa;
procedendo ad un calcolo aritmetico risulta che in media percepisce uno stipendio netto di circa 1.450 euro per tredici mensilità). Durante il matrimonio ha accantonato cospicui risparmi, prevalentemente investiti in valori mobiliari e in parte liquidi (v. documentazione bancaria e finanziaria depositata nel fascicolo), per un totale di pagina 9 di 13 oltre 230.000 euro, inclusa la quota di ½ dei titoli acquistati insieme al fratello con le somme trasferite loro dai genitori (v. dichiarazioni rese dalla Pt_1 all'udienza del 27.5.2025 a proposito delle operazioni patrimoniali volute dai genitori). La ricorrente non ha proprietà immobiliari e per effetto della separazione dovrà farsi carico del reperimento di una nuova sistemazione abitativa (nella comparsa conclusionale la ricorrente dà atto di aver trovato recentemente un immobile, conseguito con aggiudicazione all'asta; all'udienza del 18.11.2025 ha confermato la circostanza e ha precisato di aver contratto un mutuo di euro 70.000,00).
Il convenuto è insegnante di educazione fisica, la sua busta paga ammonta a circa euro 1.800 euro. Durante il matrimonio ha lavorato lungamente anche come preparatore atletico, prima nel calcio e poi nel settore giovanile del tennis.
E' proprietario di numerosi immobili, tra cui la casa familiare;
la maggior parte gli sono pervenuti per successione ereditaria, per lo più sono locati;
dagli affitti ricava canoni per un totale di oltre 2.000 euro lordi mensili (v. dichiarazioni rese all'udienza del 27.5.2025). Ha anche dei terreni che fa lavorare a dei terzisti (v. dichiarazioni rese all'udienza del 27.5.2025). Anche il convenuto ha cospicui risparmi, almeno 280.000 euro (v. documentazione bancaria e finanziaria depositata nel fascicolo), accumulati durante il matrimonio grazie alle sue attività e anche mettendo a frutto i beni lascatigli dai genitori.
Valutate le rispettive situazioni, l'assetto dei nuovi nuclei familiari e la capacità contributiva di gran lunga prevalente del padre, risulta congruo quantificare in euro 300,00 mensili l'assegno che deve versare per il Parte_1 mantenimento ordinario della figlia, con decorrenza dal mese di luglio 2025, cioè da quando sono stati pronunciati i provvedimenti provvisori che hanno dettato il nuovo assetto organizzativo e abitativo della famiglia.
L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
Le spese straordinarie della figlia - da individuare e concordare come da protocollo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale - verranno sostenute per il 50% dal padre e per il 50% dalla madre, come richiesto da ambo le parti.
Le parti concordano sul fatto che l'AUU verrà percepito da ciascun genitore per la quota del 50%.
pagina 10 di 13 - ha chiesto che sia previsto a carico di un Parte_1 CP_1 assegno per il proprio mantenimento.
È opportuno ricordare che l'art.156 c.c. – secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità - prevede l'attribuzione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, che per effetto della separazione non disponga di mezzi propri sufficienti a consentirgli di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
Nel caso di specie dalla lettura degli atti e dei documenti risulta che la famiglia ha sempre condotto una vita agiata, potendo contare sugli stipendi di entrambi i coniugi e sulle ulteriori entrate del marito derivanti dalla attività di preparatore atletico e anche dalle locazioni degli immobili. ha sostenuto Parte_1 genericamente che anche l'azienda agricola del marito produce reddito, tuttavia la ricorrente, pur affermando di essere personalmente informata della circostanza perché lei stessa avrebbe partecipato alla attività, non ha saputo indicare alcun importo nei suoi atti. La famiglia disponeva di una abitazione di proprietà di , senza essere gravata dal pagamento di canoni di CP_1 locazione. Entrambi i coniugi sono riusciti ad accantonare risparmi.
Considerato il nuovo assetto venutosi a creare in seguito alla separazione, è evidente lo squilibrio in danno della ricorrente, la quale non solo ha entrate sensibilmente inferiori a quelle del marito, ma dovrà anche affrontare i costi per procurarsi una nuova sistemazione abitativa.
Anche tenendo conto dell'incremento di reddito che potrebbe Parte_1 conseguire passando da un lavoro part-time pomeridiano ad un lavoro a tempo pieno (la figlia è adulta e non esistono ostacoli oggettivi a tale cambiamento), le sue entrate non sarebbero comunque sufficienti per raggiungere il tenore di vita goduto manente matrimonio.
L'assegno che dovrà versare per il mantenimento di CP_1 Parte_1
viene quantificato in euro 700,00 mensili, con decorrenza dal mese di
[...] luglio 2025, cioè da quando sono stati pronunciati i provvedimenti provvisori che hanno dettato il nuovo assetto organizzativo e abitativo della famiglia.
L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
- Le spese di causa, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, vengono compensate tra le parti. pagina 11 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.249/2025
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
RESISTENTE con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra domanda ed istanza disattesa;
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 30.6.2002 a Monteciccardo;
[...]
2) rigetta le contrapposte domande di addebito avanzate da e Parte_1 da;
CP_1
3) la casa familiare è assegnata a;
CP_1
4) verserà un assegno di euro 300,00 per il mantenimento Parte_1 ordinario della figlia entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente sul conto della figlia, con la decorrenza indicata nella motivazione di questa sentenza;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
5) le spese straordinarie della figlia verranno sostenute dal padre e dalla madre in pari quota e verranno individuate come da protocollo in materia di famiglia in uso al Tribunale;
l'AUU verrà percepito da ciascun genitore per la quota del 50%;
6) verserà a per il suo mantenimento un CP_1 Parte_1 assegno di euro 700,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con la decorrenza indicata nella motivazione di questa sentenza;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
7) le spese di causa sono compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 18 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente pagina 12 di 13 MA RI AV ST atto sottoscritto digitalmente pagina 13 di 13
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. AV ST PRESIDENTE dott.ssa MA RI GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.249/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Ciani;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Sabatini e dall'avv. CP_1
IA NI;
RESISTENTE con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione ex art.473-bis.28 c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti: per la ricorrente come da foglio depositato il 7.10.2025
“la difesa della sig.ra insiste preliminarmente affinché, Parte_1 disattesa ogni avversa eccezione e/o contestazione, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa in data 4.07.2025, previa rimessione della causa in
pagina 1 di 13 istruttoria, vengano ammessi tutti i mezzi di prova ritualmente formulati nel ricorso del 7.11.2024, segnatamente:
…
Voglia il Tribunale di Pesaro, contrariis rejectis:
- pronunziare la separazione dei coniugi, con addebito di responsabilità in capo al marito, per la violazione dei doveri derivanti dal vincolo matrimoniale, così come descritti in atti, qui richiamati;
- assegnare la casa familiare sita in Monteciccardo (PU), Via Montecipollino n.
19, con tutti gli arredi e le suppellettili, alla sig.ra , che ivi vi Parte_1 continuerà a vivere unitamente alla figlia , maggiorenne ma ancora non Per_2 autosufficiente;
- disporre che il padre versi alla madre per la figlia , entro il giorno 5 di ogni Per_2 mese, un assegno di mantenimento pari ad euro 600,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate come da Protocollo adottato da questo Tribunale
(ovvero nella diversa e maggioritaria percentuale a carico del padre che verrà ritenuta di giustizia);
- considerata la differenza di reddito, le differenti capacità lavorative patrimoniali, nonché tutto quanto dedotto in atti, disporre che il marito versi, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad almeno euro 1.000,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge;
- in subordine, per il denegato caso in cui la casa familiare dovesse essere confermata in assegnazione al marito, con conseguente necessità per la sig.ra di trovare altra soluzione abitativa, disporre che il marito versi, entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento a favore della moglie di €
1.500,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito dell'istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge;
- l'Assegno Unico, come per legge, sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
pagina 2 di 13 - con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni.
Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.” per il convenuto come da foglio depositato il 7.10.2025
“Voglia il Tribunale di Pesaro, contrariis rejectis, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473-bis.22, I comma, c.p.c. nell'interesse della famiglia:
a) pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito di responsabilità in capo alla moglie, per violazione dei doveri derivanti dal vincolo matrimoniale, così come descritti in narrativa, qui richiamati con conseguente rigetto di ogni pretesa economica avanzata dalla medesima;
b) assegnare la casa familiare sita in Monteciccardo (PU) via Montecipollino n.
19, con tutti gli arredi e le suppellettili, al proprietario della stessa Sig. CP_1 che ivi vi continuerà a vivere unitamente alla figlia , maggiorenne ma
[...] Per_2 ancora non autosufficiente;
c) disporre che la lasci la casa coniugale che, nonostante il Parte_1 disposto dei provvedimenti provvisori emessi in data 4/7/29025 dall'intestato
Tribunale, non è stata ancora liberata dalla Pt_1
d) disporre che la madre versi alla figlia direttamente nel suo conto Per_2 corrente o, in subordine, per lei nel conto del marito, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad euro 600,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate come da protocollo adottato da questo Tribunale, da rimborsarsi al padre che eventualmente dovesse anticiparle;
e) in subordine, per il denegato caso in cui la casa familiare dovesse essere assegnata alla moglie, con conseguente necessità per la figlia e per il padre di trasferirsi altrove e trovare una soluzione abitativa, disporre che la moglie versi
a favore del marito la somma di € 500,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge;
1) l'Assegno unico, come per legge, sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
pagina 3 di 13 2) con ordine al competente ufficiale dello stato civile di provvedere alle necessarie annotazioni.
Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.2.2025 ha promosso il presente Parte_1 giudizio di separazione nei confronti del coniuge , con il quale ha CP_1 contratto matrimonio il 30.6.2002 a Monteciccardo.
Si è tempestivamente costituito . CP_1
In data 27.5.2025 si è svolta l'udienza di comparizione personale dei coniugi.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'assunzione di prove orali.
Viene confermata in questa sede l'ordinanza istruttoria del 4.7.2025.
Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.
- Risulta dagli atti e dai documenti che (nato nel 1964) e CP_1 Parte_1
(nata nel 1971) hanno contratto matrimonio il 30.6.2002 a
[...]
Monteciccardo (doc. 1 della ricorrente). La coppia ha avuto una figlia, , Per_2 nata il [...]. La residenza familiare è stata fissata a Monteciccardo, in un immobile di proprietà di . CP_1
È provato che all'epoca del matrimonio già lavorava come CP_1 preparatore atletico di calcio, nel 2014 cessò quell'attività e divenne professore di scienze motorie in una scuola a Pesaro, pressochè contestualmente iniziò anche ad occuparsi della preparazione atletica di giovani tennisti;
nel 2022 il convenuto ha scoperto di essere affetto da una grave malattia tumorale e in seguito ha abbandonato l'attività di preparatore atletico;
tuttora è insegnante di scienze motorie. ha sempre lavorato come impiegata in un Parte_1 negozio della Idealceramiche a Fano, con contratto part-time tutti i pomeriggi e il sabato l'intera giornata.
Entrambi i coniugi hanno chiesto che sia dichiarata la separazione personale.
La domanda va accolta in quanto è pacifico che sia venuta meno nella coppia
l'affectio coniugale e che non vi sia possibilità di ristabilire la comunione materiale e spirituale.
- La ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al marito, il quale fin dall'inizio del matrimonio avrebbe trascurato la famiglia anteponendo i suoi pagina 4 di 13 impegni lavorativi di preparatore atletico e lasciando la moglie in una condizione di solitudine, successivamente aggravata dalla violenza domestica.
A propria volta il convenuto ha chiesto che la separazione sia addebitata alla moglie, la quale nel corso degli anni si sarebbe via via distaccata dalla famiglia, si sarebbe estraniata dal marito e dalla figlia e soprattutto dal 2022 avrebbe condotto una propria vita autonoma, inoltre avrebbe allacciato una relazione extraconiugale scoperta dal marito nell'autunno 2024.
Le contrapposte domande non possono essere accolte. Va ricordato che la pronuncia di addebito presuppone due elementi costitutivi: la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e il rapporto di causalità tra tale violazione e la improseguibilità del matrimonio.
Nel caso di specie è la stessa ricorrente ad affermare - nell'atto introduttivo (v. pag. 3 e 4 del ricorso) - che nel 2014 le comunicò la volontà di CP_1 separarsi e le fece inviare una lettera da un legale (doc. 2 della ricorrente), ma lei si oppose alla decisione del marito perché voleva portare avanti il matrimonio. Non può sostenersi quindi che la improseguibilità del matrimonio sia conseguenza della asserita lontananza fisica ed emotiva del marito risalente addirittura all'inizio del matrimonio, perchè all'epoca fu proprio la moglie ad opporsi alla separazione. Lo stesso dicasi per il convenuto il quale nei suoi atti, ridimensionando l'iniziativa da lui assunta nel 2014, scrive che non era sua reale intenzione separarsi – pur essendosi rivolto ad un avvocato - ma voleva solo dare uno scossone al rapporto vacillante, recuperare l'intesa coniugale e proseguire il matrimonio.
I coniugi già all'epoca hanno seguito una terapia di coppia: ciò rivela l'esistenza di problemi nella loro relazione, da non confondere con la violazione dei doveri coniugali.
Dagli atti e dai documenti emerge che dopo che ha ricevuto la diagnosi CP_1 di tumore (doc.8 del convenuto) tra il 2021 e il 2022 la coppia ha ritrovato una maggiore coesione: la comunione materiale e spirituale è stata ricostituita almeno per un primo periodo (doc.1 depositato dalla ricorrente con la mem.
n.1).
pagina 5 di 13 Dopo quella fase, la crisi matrimoniale si è nuovamente palesata e si è aggravata. Dal 2022 circa i coniugi dormono divisi: il convenuto nella camera matrimoniale e la ricorrente nel divano al piano sottostante.
È documentato che alla fine del 2023 il difensore della scriveva a Pt_1 che la moglie intendeva separarsi (doc.4 della ricorrente), ma i CP_1 messaggi scambiati tra i coniugi già ad aprile e settembre 2023 (doc. 40, 41 e
42 del convenuto) rivelano che il matrimonio era ormai finito, che la crisi aveva raggiunto un livello pesante e irreversibile.
In sintesi, dalla complessiva lettura dei documenti prodotti, in particolare dai messaggi che i coniugi si sono scambiati in anni diversi (ad esempio sono documentati messaggi del 2020, del 2017 e poi messaggi più recenti;
v. chat doc.1 depositato dalla ricorrente con la mem. 22.5.2025, v. doc.46 del convenuto e gli altri messaggi depositati dal convenuto menzionati già sopra) si evince che il matrimonio è proseguito tra alti e bassi almeno per un decennio – almeno dalla crisi del 2014 – se non da prima. Tra discussioni e recriminazioni reciproche il matrimonio si è trascinato con andamento altalenante fino al 2023; quindi la ricorrente ha deciso di formalizzare la richiesta di separazione rivolgendosi ad un avvocato. Nel corso del rapporto coniugale la diversità di carattere, di interessi e di personalità hanno portato ad un distacco emotivo e poi materiale, interrotto da momenti di recupero della coesione in particolare al verificarsi di avversità provenienti dall'esterno, ma la inconciliabilità di coppia non è mai stata veramente superata e alla fine i coniugi non sono riusciti a portare avanti la relazione matrimoniale.
Le risultanze documentali trovano conferma nelle prove testimoniali.
Il teste , amico di e conoscente di , Tes_1 Parte_1 CP_1 ha riferito circostanze per lo più apprese de relato dalla ricorrente, la quale gli raccontava che il marito stava fuori casa a causa della attività di preparatore atletico;
il teste si è riferito all'epoca in cui era preparatore di CP_1 calcio, fino a che non è diventato insegnante;
non è riuscito a collocare cronologicamente i fatti con certezza;
ha precisato che egli frequentava con assiduità la ricorrente fino al 2019 perché sia lui che Parte_1 partecipavano a serate conviviali in un locale ogni 15 giorni circa per cenare e ascoltare musica, mentre dopo la pandemia da Covid le occasioni di incontro si pagina 6 di 13 sono diradate. Il teste ha dichiarato che si lamentava perché Parte_1 doveva gestire il menage familiare, ma non gli disse mai che voleva separarsi.
La teste , amica della coppia, ha riferito in modo abbastanza Testimone_2 generico che si assentava per gli impegni di preparatore atletico, CP_1 ma non ha saputo dire per quanto tempo;
ha dichiarato che si Parte_1 lamentava perché le diceva che sentiva il peso della famiglia, in occasione delle feste o delle ricorrenze il marito non c'era o arrivava più tardi. La teste ha riferito fatti a partire dal 2019, cioè da Testimone_3
ha conosciuto , la quale frequentava le sue feste;
ha Pt_2 Parte_1 dichiarato che partecipava alle feste da lei organizzate, se ne Parte_1 andava sempre prima di mezzanotte;
non partecipava alle feste, CP_1 ma la testimone lo ha incontrato in occasione di alcune cene insieme alla moglie. Il testimone , amico del convenuto, ha dichiarato che la Testimone_4 domenica spesso giocava a tennis con e quando tornavano CP_1
non era a casa;
il teste ha fatto riferimento in particolare agli Parte_1 ultimi 4 anni, ma ha aggiunto che già dal 2014 vedeva che c'erano grosse difficoltà nella coppia. – figlia delle parti - sentita come testimone, Tes_5 ha dichiarato che la madre trascorreva la domenica e le giornate festive fuori casa, soprattutto dal 2022 e che frequentava dei ristoranti fino a tardi;
la figlia ha fatto riferimento specifico all'estate 2023 quando rimase a casa da sola perché il padre era in America per il tennis e la madre non c'era mai;
la ragazza ha confermato che nel 2014-2015 circa il padre lasciò l'attività di preparatore atletico di calcio e iniziò a svolgere l'attività di preparatore atletico di tennis fino al 2023; ha dichiarato che nel periodo in cui era stato preparatore atletico di tennis non pernottava fuori casa, ad eccezione di un paio di viaggi all'estero nell'estate del 2023. Ha dichiarato che la madre criticava lei e il padre e diceva di loro due “cose negative”.
Da una lettura completa ed incrociata delle numerose deposizioni testimoniali e dei documenti sopra indicati risulta che il matrimonio si è via via incrinato per una reciproca disaffezione. Le condotte ricostruite non integrano violazioni dei doveri giuridici nascenti dal matrimonio idonee a costituire motivo di addebito. Il sentimento crescente di insoddisfazione rispetto al partner e rispetto al rapporto pagina 7 di 13 di coppia non è sufficiente per pronunciare l'addebito della separazione all'altro coniuge.
Non si ravvisa l'asserita violenza economica, genericamente attribuita dalla ricorrente al convenuto: contraddittoriamente, è la stessa in alcuni Pt_1 passaggi dei suoi atti ad affermare che in costanza di matrimonio si CP_1 faceva carico dei costi di gestione della casa, delle utenze, abbigliamento e accessori per la moglie a cui faceva anche regali di valore (v. anche circostanze indicate dalla ricorrente nei capitoli di prova) e che la famiglia aveva un buon tenore di vita. Inoltre la violenza economica è confutata dalla circostanza che i coniugi avevano anche un conto corrente cointestato in cui il marito faceva accreditare i canoni ricavati dalla locazione degli immobili ereditati dai suoi genitori e versava anche altre somme;
nel ricorso di si legge Parte_1 che quelle entrate venivano utilizzate “dalla moglie per le spese occorrenti per sé e per la famiglia” (v. pag.9). Il fatto che, una volta iniziate le discussioni per la separazione, si sia irrigidito economicamente nei confronti della moglie CP_1 non è la causa della separazione, ma semmai l'effetto.
Il convenuto, a fondamento della sua richiesta di addebito, ha dedotto anche che la avrebbe allacciato una relazione sentimentale con un altro uomo. Pt_1 ha depositato un rapporto investigativo dell'ottobre 2024 (doc.12 del CP_1 convenuto) e un video dello stresso periodo (doc. depositato il 24.4.2025). Il
Collegio osserva che i fatti rappresentati nella relazione investigativa non possono costituire motivo di addebito, in quanto a ottobre 2024 la crisi coniugale era già conclamata e la discussione sulla separazione si trascinava ormai da circa un anno (già a novembre 2023 il difensore della aveva Pt_1 scritto a che la moglie aveva deciso di separarsi). Inoltre i fatti e gli CP_1 atteggiamenti documentati nel report investigativo e nel video non rivelano inequivocabilmente una relazione amorosa. Il convenuto non ha indicato altri mezzi istruttori per dimostrare la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte della ricorrente, né per dimostrare che l'asserita relazione fosse iniziata in epoca anteriore alla fine del 2023.
Per le ragioni sopra illustrate non si ravvisano i presupposti per accogliere le domande di addebito, reciprocamente avanzate.
pagina 8 di 13 - Va confermata l'assegnazione della casa familiare a , il quale CP_1 continuerà ad abitare nell'immobile – sito a Monteciccardo, di sua proprietà - con la figlia maggiorenne, studentessa, iscritta all'università di Urbino.
Come già ricordato nell'ordinanza emessa in corso di causa il 4.7.2025, a norma dell'art.337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare deve essere funzionale all'interesse dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti. Nel caso di specie è provato che la ragazza ha un buon rapporto con il padre, mentre la relazione con la madre è problematica ormai da lungo tempo (doc. 39 del convenuto); tuttora i contatti e la frequentazione tra madre e figlia sono minimi. Pertanto la casa familiare resta assegnata a . CP_1
Del resto già durante il matrimonio aveva espresso Parte_1 ripetutamente la sua insoddisfazione rispetto a quell'immobile, fonte per lei di malumori e spese, soprattutto perché ubicato lontano dalla sua sede di lavoro a
Fano (doc. 41 del convenuto). La stessa ricorrente nella comparsa conclusionale ha dichiarato di rinunciare alla domanda di assegnazione dell'abitazione.
- A norma degli artt.316-bis e 337-ter comma 4 c.c. sia che CP_1
hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia. Parte_1
, in quanto genitore convivente, provvederà al mantenimento CP_1 ordinario della ragazza in forma diretta. contribuirà versando Parte_1 un assegno di euro 300,00 mensili, da accreditare direttamente sul conto corrente della figlia come richiesto da . CP_1
La quantificazione tiene conto delle esigenze della ragazza – quelle tipiche della sua giovane età – e delle capacità lavorative e reddituali di ciascun genitore.
Come sopra accennato, è impiegata part-time. Dalla Parte_1 dichiarazione dei redditi più recente tra quelle depositate (v. doc.9) risulta che nel 2023 ha avuto un reddito netto da lavoro di circa 19.000 euro (reddito lordo
20.800 euro circa, imposta netta 1.700 euro circa;
procedendo ad un calcolo aritmetico risulta che in media percepisce uno stipendio netto di circa 1.450 euro per tredici mensilità). Durante il matrimonio ha accantonato cospicui risparmi, prevalentemente investiti in valori mobiliari e in parte liquidi (v. documentazione bancaria e finanziaria depositata nel fascicolo), per un totale di pagina 9 di 13 oltre 230.000 euro, inclusa la quota di ½ dei titoli acquistati insieme al fratello con le somme trasferite loro dai genitori (v. dichiarazioni rese dalla Pt_1 all'udienza del 27.5.2025 a proposito delle operazioni patrimoniali volute dai genitori). La ricorrente non ha proprietà immobiliari e per effetto della separazione dovrà farsi carico del reperimento di una nuova sistemazione abitativa (nella comparsa conclusionale la ricorrente dà atto di aver trovato recentemente un immobile, conseguito con aggiudicazione all'asta; all'udienza del 18.11.2025 ha confermato la circostanza e ha precisato di aver contratto un mutuo di euro 70.000,00).
Il convenuto è insegnante di educazione fisica, la sua busta paga ammonta a circa euro 1.800 euro. Durante il matrimonio ha lavorato lungamente anche come preparatore atletico, prima nel calcio e poi nel settore giovanile del tennis.
E' proprietario di numerosi immobili, tra cui la casa familiare;
la maggior parte gli sono pervenuti per successione ereditaria, per lo più sono locati;
dagli affitti ricava canoni per un totale di oltre 2.000 euro lordi mensili (v. dichiarazioni rese all'udienza del 27.5.2025). Ha anche dei terreni che fa lavorare a dei terzisti (v. dichiarazioni rese all'udienza del 27.5.2025). Anche il convenuto ha cospicui risparmi, almeno 280.000 euro (v. documentazione bancaria e finanziaria depositata nel fascicolo), accumulati durante il matrimonio grazie alle sue attività e anche mettendo a frutto i beni lascatigli dai genitori.
Valutate le rispettive situazioni, l'assetto dei nuovi nuclei familiari e la capacità contributiva di gran lunga prevalente del padre, risulta congruo quantificare in euro 300,00 mensili l'assegno che deve versare per il Parte_1 mantenimento ordinario della figlia, con decorrenza dal mese di luglio 2025, cioè da quando sono stati pronunciati i provvedimenti provvisori che hanno dettato il nuovo assetto organizzativo e abitativo della famiglia.
L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
Le spese straordinarie della figlia - da individuare e concordare come da protocollo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale - verranno sostenute per il 50% dal padre e per il 50% dalla madre, come richiesto da ambo le parti.
Le parti concordano sul fatto che l'AUU verrà percepito da ciascun genitore per la quota del 50%.
pagina 10 di 13 - ha chiesto che sia previsto a carico di un Parte_1 CP_1 assegno per il proprio mantenimento.
È opportuno ricordare che l'art.156 c.c. – secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità - prevede l'attribuzione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, che per effetto della separazione non disponga di mezzi propri sufficienti a consentirgli di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
Nel caso di specie dalla lettura degli atti e dei documenti risulta che la famiglia ha sempre condotto una vita agiata, potendo contare sugli stipendi di entrambi i coniugi e sulle ulteriori entrate del marito derivanti dalla attività di preparatore atletico e anche dalle locazioni degli immobili. ha sostenuto Parte_1 genericamente che anche l'azienda agricola del marito produce reddito, tuttavia la ricorrente, pur affermando di essere personalmente informata della circostanza perché lei stessa avrebbe partecipato alla attività, non ha saputo indicare alcun importo nei suoi atti. La famiglia disponeva di una abitazione di proprietà di , senza essere gravata dal pagamento di canoni di CP_1 locazione. Entrambi i coniugi sono riusciti ad accantonare risparmi.
Considerato il nuovo assetto venutosi a creare in seguito alla separazione, è evidente lo squilibrio in danno della ricorrente, la quale non solo ha entrate sensibilmente inferiori a quelle del marito, ma dovrà anche affrontare i costi per procurarsi una nuova sistemazione abitativa.
Anche tenendo conto dell'incremento di reddito che potrebbe Parte_1 conseguire passando da un lavoro part-time pomeridiano ad un lavoro a tempo pieno (la figlia è adulta e non esistono ostacoli oggettivi a tale cambiamento), le sue entrate non sarebbero comunque sufficienti per raggiungere il tenore di vita goduto manente matrimonio.
L'assegno che dovrà versare per il mantenimento di CP_1 Parte_1
viene quantificato in euro 700,00 mensili, con decorrenza dal mese di
[...] luglio 2025, cioè da quando sono stati pronunciati i provvedimenti provvisori che hanno dettato il nuovo assetto organizzativo e abitativo della famiglia.
L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
- Le spese di causa, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, vengono compensate tra le parti. pagina 11 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.249/2025
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
RESISTENTE con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra domanda ed istanza disattesa;
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 30.6.2002 a Monteciccardo;
[...]
2) rigetta le contrapposte domande di addebito avanzate da e Parte_1 da;
CP_1
3) la casa familiare è assegnata a;
CP_1
4) verserà un assegno di euro 300,00 per il mantenimento Parte_1 ordinario della figlia entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente sul conto della figlia, con la decorrenza indicata nella motivazione di questa sentenza;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
5) le spese straordinarie della figlia verranno sostenute dal padre e dalla madre in pari quota e verranno individuate come da protocollo in materia di famiglia in uso al Tribunale;
l'AUU verrà percepito da ciascun genitore per la quota del 50%;
6) verserà a per il suo mantenimento un CP_1 Parte_1 assegno di euro 700,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con la decorrenza indicata nella motivazione di questa sentenza;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
7) le spese di causa sono compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 18 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente pagina 12 di 13 MA RI AV ST atto sottoscritto digitalmente pagina 13 di 13