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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3922/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3922/2023
Oggi 24 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. D'ALO' VALENTINA la quale insiste nelle conclusioni già depositate Parte_1 in pct precisando che si è remissivi ad una pronuncia di cessazione del contendere con condanna, tuttavia, di controparte al pagamento del convenuto in ossequio al principio della CP_1 soccombenza virtuale.
Per l'avv. MORI ALESSANDRO Controparte_2 il quale conclude come in atti prendendo atto dell'adesione di parte attrice alla declaratoria di cessazione della materia del contende. Chiede la compensazione delle spese di lite.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle ore 17.00.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Micaela Picone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3922 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2023 promossa da,
e Parte_1 Parte_2
con avv. D'Alò Valentina giusto mandato in atti
-attori contro
Controparte_3
con avv. Mori Alessandro giusto mandato in atti
-convenuto
Oggetto: impugnativa delibera assembleare
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti all'udienza odierna da intendersi integralmente richiamate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sigg.ri e hanno impugnato la delibera assunta in seconda Parte_1 Parte_2
convocazione in data 15 dicembre 2022 dall'assemblea del convenuto di nomina CP_1 dell'amministratore di cui al punto 2 all'ordine del giorno lamentandone la nullità e/o annullabilità ai sensi dell'art. 1129 comma 14 c.c..
pagina 2 di 6 Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha fatto presente che la delibera in questione è stata CP_1
sostituita dalla successiva delibera adottata il 20 aprile 2023 con la quale l'assemblea ha nominato nuovamente l'amministratore; pertanto, ha dedotto la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti avendo gli attori, peraltro, dato atto dell'intervenuta nuova delibera con la quale è stato nuovamente nominato l'amministratore.
All'udienza odierna, entrambe le parti hanno dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo parte attrice per la condanna del Condominio al pagamento delle spese legali in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale. per omessa indicazione analitica del suo compenso ex art. 1129 comma 14 c.c.
La causa viene decisa, pertanto, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra trascritte.
In diritto
I sigg.ri e il Sig. hanno impugnato la delibera assembleare di Parte_1 Parte_2 nomina dell'amministratore rag. di cui al punto 2 all'ordine del giorno dell'assemblea del CP_4
15.12.2022 assumendo la nullità di detta nomina stante la violazione dell'art. 1129 comma 14 c.c. per non aver quest'ultimo presentato in assemblea nessun preventivo o computo degli importi dovuti a titolo di compenso per la propria attività.
Si osserva che con delibera del 20 aprile 2023 il convenuto ha sostituito la delibera CP_1
impugnata del 15 dicembre 2022 con altra, andando così a sanare le ragioni contestate in ordine alla sua nullità e/o annullabilità.
Nei termini che precedono deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per come dato atto all'udienza odierna dagli stessi procuratori.
Si rammenta che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Di ciò deve tenersi conto ai fini della c.d. soccombenza virtuale.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, difatti, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (Cass. n. 10847/2020; Cass. n. 20071/2017; Cass. n. 2999/2010;
pagina 3 di 6 Cass. n. 11961/2004), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale (cfr. più di recente Cass. n. 5319/2023 e Cass. n. 20005/2022).
Nei giudizi di impugnazione delle delibere condominiali, la cessazione della materia del contendere è perciò ravvisabile sia in conseguenza della revoca “sic et simpliciter” della delibera assembleare impugnata, sia quando la stessa venga sostituita da un'altra delibera, adottata dall'assemblea in conformità della legge, che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (in tal senso Cass. n. 28629/2022).
La soccombenza virtuale viene individuata valutando la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Nella fattispecie in esame motivo assorbente ricopre l'eccepita violazione dell'art. 1129 c.c., comma
14, il quale così recita: “L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”.
Durante il corso dell'assemblea del 15.12.2022 il Rag. non ha presentato in assemblea nessun CP_4
preventivo o computo degli importi dovuti a titolo di compenso per la propria attività e, pertanto, la sua nomina è da considerarsi nulla a tutti gli effetti di legge.
È pacifico in giurisprudenza che quello dell'amministratore di condominio è un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. L'art. 1135 c.c. specifica che quando l'assemblea provvede ad incaricare un amministratore decide altresì sulla sua eventuale retribuzione.
Nella fattispecie in esame è pacifico che all'assemblea impugnata del 15 aprile 2022 è stato confermato l'amministratore senza che il suo compenso fosse esplicitamente indicato nella delibera né che fossero forniti elementi di sorta per il suo calcolo.
Elementi questi necessari dal momento che il rag. aveva rassegnato le sue dimissioni con CP_4
comunicazione inviata ai Condomini dell'8 novembre 2022 interrompendo, quindi, il rapporto di mandato con questi ultimi: circostanza quest'ultima documentata (doc. 8 attoreo) e, comunque, non contestata.
Nel verbale di assemblea impugnato in realtà non si fa alcun cenno ai compensi del rag. CP_4
mentre, nella stessa sede, venivano presentati ed esaminati i preventivi di altri due nominativi.
pagina 4 di 6 Ciò consente di ritenere che di tale obbligo lo stesso fosse edotto anche in considerazione del fatto che lo stesso erano anni che svolgeva l'attività di amministratore per il Condominio.
Non è contestato che l'amministratore non fece pervenire ai condomini il proprio preventivo dei compensi neanche successivamente alla detta assemblea con comunicazione separata.
Ebbene a seguito della riforma introdotta con la l. 220/12, l'art. 1129, comma 14, c.c. “Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore”, prevede che: “L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa,
l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”.
Viene, quindi, richiesto all'amministratore, all'atto dell'accettazione della sua nomina o conferma, di specificare in modo analitico l'importo del suo compenso per l'attività che andrà a svolgere, sia per la gestione ordinaria che per quella straordinaria. Ciò al fine di garantire la massima trasparenza ai condomini e a renderli edotti delle singole voci di cui si compone l'emolumento dell'organo gestorio al momento del conferimento del mandato: il profilo di invalidità scaturente dalla mancata predeterminazione del compenso, è quindi una nullità “testuale”, poiché è stabilita dalla legge (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 12927/22).
Come la citata giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, la specificazione del compenso costituisce un elemento essenziale del contratto di amministrazione e non tollera financo equipollenti (in tal senso
Cass. 12927/2022 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “l'art. 1129 c.c., comma 14, prescrive, in particolare, che "l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta". La "nullità della nomina", ove non sia specificato l'importo del compenso, che è alla base del generale principio di predeterminazione onnicomprensiva dello stesso,
è, dunque, una nullità "testuale", in quanto è stabilita dalla legge”).
Pertanto, laddove non sanata con successiva delibera del 20 aprile 2023, si sarebbe dovuta dichiarare la nullità della nomina del rag. quale amministratore del convenuto per come CP_4 CP_1 intervenuta all'assemblea del 15 dicembre 2022, con conseguente nullità del rapporto di mandato conferito in quella sede in assenza della specificazione analitica del compenso a quest'ultimo spettante per l'attività da svolgere, in violazione dell'art. 1129, comma 14, c.c. nonché della delibera impugnata.
pagina 5 di 6 Non è quindi necessario soffermarsi sulla rilevanza delle deduzioni, alquanto inconferenti, sulle buone intenzioni del rag. questa valutazione, come le altre prospettate, possono considerarsi CP_4
assorbite.
Per tali assorbenti ragioni, in virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico di parte in quanto 'soccombente' tenendo conto, comunque, della CP_1
circostanza che i motivi di contrasto da un lato avrebbero potuti essere facilmente risolti nel procedimento di mediazione obbligatorio a cui il non ha aderito e dall'altro gli stessi sono CP_1
comunque venuti meno sin dalle prime battute del presente procedimento.
Nella liquidazione delle spese, svolta come nel dispositivo, si tiene conto inoltre dell'oggetto e della complessità della controversia, del valore della domanda (indeterminabile, complessità bassa, di cui al
D.M. n. 147/2022), applicando i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per la fase istruttoria e nulla per la fase decisionale in assenza di attività specifica.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna il convenuto a rifondere le spese del giudizio in favore degli attori CP_1 virtualmente vittoriosi, che si liquidano in € 3.808,00, oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA
e CPA come per legge nonché oltre il rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Firenze, lì 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3922/2023
Oggi 24 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. D'ALO' VALENTINA la quale insiste nelle conclusioni già depositate Parte_1 in pct precisando che si è remissivi ad una pronuncia di cessazione del contendere con condanna, tuttavia, di controparte al pagamento del convenuto in ossequio al principio della CP_1 soccombenza virtuale.
Per l'avv. MORI ALESSANDRO Controparte_2 il quale conclude come in atti prendendo atto dell'adesione di parte attrice alla declaratoria di cessazione della materia del contende. Chiede la compensazione delle spese di lite.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle ore 17.00.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Micaela Picone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3922 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2023 promossa da,
e Parte_1 Parte_2
con avv. D'Alò Valentina giusto mandato in atti
-attori contro
Controparte_3
con avv. Mori Alessandro giusto mandato in atti
-convenuto
Oggetto: impugnativa delibera assembleare
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti all'udienza odierna da intendersi integralmente richiamate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sigg.ri e hanno impugnato la delibera assunta in seconda Parte_1 Parte_2
convocazione in data 15 dicembre 2022 dall'assemblea del convenuto di nomina CP_1 dell'amministratore di cui al punto 2 all'ordine del giorno lamentandone la nullità e/o annullabilità ai sensi dell'art. 1129 comma 14 c.c..
pagina 2 di 6 Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha fatto presente che la delibera in questione è stata CP_1
sostituita dalla successiva delibera adottata il 20 aprile 2023 con la quale l'assemblea ha nominato nuovamente l'amministratore; pertanto, ha dedotto la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti avendo gli attori, peraltro, dato atto dell'intervenuta nuova delibera con la quale è stato nuovamente nominato l'amministratore.
All'udienza odierna, entrambe le parti hanno dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo parte attrice per la condanna del Condominio al pagamento delle spese legali in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale. per omessa indicazione analitica del suo compenso ex art. 1129 comma 14 c.c.
La causa viene decisa, pertanto, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra trascritte.
In diritto
I sigg.ri e il Sig. hanno impugnato la delibera assembleare di Parte_1 Parte_2 nomina dell'amministratore rag. di cui al punto 2 all'ordine del giorno dell'assemblea del CP_4
15.12.2022 assumendo la nullità di detta nomina stante la violazione dell'art. 1129 comma 14 c.c. per non aver quest'ultimo presentato in assemblea nessun preventivo o computo degli importi dovuti a titolo di compenso per la propria attività.
Si osserva che con delibera del 20 aprile 2023 il convenuto ha sostituito la delibera CP_1
impugnata del 15 dicembre 2022 con altra, andando così a sanare le ragioni contestate in ordine alla sua nullità e/o annullabilità.
Nei termini che precedono deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per come dato atto all'udienza odierna dagli stessi procuratori.
Si rammenta che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Di ciò deve tenersi conto ai fini della c.d. soccombenza virtuale.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, difatti, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (Cass. n. 10847/2020; Cass. n. 20071/2017; Cass. n. 2999/2010;
pagina 3 di 6 Cass. n. 11961/2004), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale (cfr. più di recente Cass. n. 5319/2023 e Cass. n. 20005/2022).
Nei giudizi di impugnazione delle delibere condominiali, la cessazione della materia del contendere è perciò ravvisabile sia in conseguenza della revoca “sic et simpliciter” della delibera assembleare impugnata, sia quando la stessa venga sostituita da un'altra delibera, adottata dall'assemblea in conformità della legge, che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (in tal senso Cass. n. 28629/2022).
La soccombenza virtuale viene individuata valutando la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Nella fattispecie in esame motivo assorbente ricopre l'eccepita violazione dell'art. 1129 c.c., comma
14, il quale così recita: “L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”.
Durante il corso dell'assemblea del 15.12.2022 il Rag. non ha presentato in assemblea nessun CP_4
preventivo o computo degli importi dovuti a titolo di compenso per la propria attività e, pertanto, la sua nomina è da considerarsi nulla a tutti gli effetti di legge.
È pacifico in giurisprudenza che quello dell'amministratore di condominio è un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. L'art. 1135 c.c. specifica che quando l'assemblea provvede ad incaricare un amministratore decide altresì sulla sua eventuale retribuzione.
Nella fattispecie in esame è pacifico che all'assemblea impugnata del 15 aprile 2022 è stato confermato l'amministratore senza che il suo compenso fosse esplicitamente indicato nella delibera né che fossero forniti elementi di sorta per il suo calcolo.
Elementi questi necessari dal momento che il rag. aveva rassegnato le sue dimissioni con CP_4
comunicazione inviata ai Condomini dell'8 novembre 2022 interrompendo, quindi, il rapporto di mandato con questi ultimi: circostanza quest'ultima documentata (doc. 8 attoreo) e, comunque, non contestata.
Nel verbale di assemblea impugnato in realtà non si fa alcun cenno ai compensi del rag. CP_4
mentre, nella stessa sede, venivano presentati ed esaminati i preventivi di altri due nominativi.
pagina 4 di 6 Ciò consente di ritenere che di tale obbligo lo stesso fosse edotto anche in considerazione del fatto che lo stesso erano anni che svolgeva l'attività di amministratore per il Condominio.
Non è contestato che l'amministratore non fece pervenire ai condomini il proprio preventivo dei compensi neanche successivamente alla detta assemblea con comunicazione separata.
Ebbene a seguito della riforma introdotta con la l. 220/12, l'art. 1129, comma 14, c.c. “Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore”, prevede che: “L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa,
l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”.
Viene, quindi, richiesto all'amministratore, all'atto dell'accettazione della sua nomina o conferma, di specificare in modo analitico l'importo del suo compenso per l'attività che andrà a svolgere, sia per la gestione ordinaria che per quella straordinaria. Ciò al fine di garantire la massima trasparenza ai condomini e a renderli edotti delle singole voci di cui si compone l'emolumento dell'organo gestorio al momento del conferimento del mandato: il profilo di invalidità scaturente dalla mancata predeterminazione del compenso, è quindi una nullità “testuale”, poiché è stabilita dalla legge (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 12927/22).
Come la citata giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, la specificazione del compenso costituisce un elemento essenziale del contratto di amministrazione e non tollera financo equipollenti (in tal senso
Cass. 12927/2022 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “l'art. 1129 c.c., comma 14, prescrive, in particolare, che "l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta". La "nullità della nomina", ove non sia specificato l'importo del compenso, che è alla base del generale principio di predeterminazione onnicomprensiva dello stesso,
è, dunque, una nullità "testuale", in quanto è stabilita dalla legge”).
Pertanto, laddove non sanata con successiva delibera del 20 aprile 2023, si sarebbe dovuta dichiarare la nullità della nomina del rag. quale amministratore del convenuto per come CP_4 CP_1 intervenuta all'assemblea del 15 dicembre 2022, con conseguente nullità del rapporto di mandato conferito in quella sede in assenza della specificazione analitica del compenso a quest'ultimo spettante per l'attività da svolgere, in violazione dell'art. 1129, comma 14, c.c. nonché della delibera impugnata.
pagina 5 di 6 Non è quindi necessario soffermarsi sulla rilevanza delle deduzioni, alquanto inconferenti, sulle buone intenzioni del rag. questa valutazione, come le altre prospettate, possono considerarsi CP_4
assorbite.
Per tali assorbenti ragioni, in virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico di parte in quanto 'soccombente' tenendo conto, comunque, della CP_1
circostanza che i motivi di contrasto da un lato avrebbero potuti essere facilmente risolti nel procedimento di mediazione obbligatorio a cui il non ha aderito e dall'altro gli stessi sono CP_1
comunque venuti meno sin dalle prime battute del presente procedimento.
Nella liquidazione delle spese, svolta come nel dispositivo, si tiene conto inoltre dell'oggetto e della complessità della controversia, del valore della domanda (indeterminabile, complessità bassa, di cui al
D.M. n. 147/2022), applicando i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per la fase istruttoria e nulla per la fase decisionale in assenza di attività specifica.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna il convenuto a rifondere le spese del giudizio in favore degli attori CP_1 virtualmente vittoriosi, che si liquidano in € 3.808,00, oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA
e CPA come per legge nonché oltre il rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Firenze, lì 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
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