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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/11/2024, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est.
Dott.ssa Claudia Marra Giudice
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1216/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CECINELLI ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CECINELLI ANDREA
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. CECINELLI ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CECINELLI ANDREA
RICORRENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come da note scritte.
pagina 1 di 2
IN FATTO
Con ricorso congiunto le parti domandavano la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito della trattazione scritta, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorrono nella specie i presupposti previsti dall'art. 3, n° 2), lett. b) della
Legge 898/1970 e successive modifiche.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione del protrarsi della separazione e della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di divorzio che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti sicchè ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Velletri il 13 giugno 1992 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 1992 Parte II Serie A n° 57); compensa le spese di causa.
LATINA, 11/11/2024
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est.
Dott.ssa Claudia Marra Giudice
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1216/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CECINELLI ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CECINELLI ANDREA
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. CECINELLI ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CECINELLI ANDREA
RICORRENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come da note scritte.
pagina 1 di 2
IN FATTO
Con ricorso congiunto le parti domandavano la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito della trattazione scritta, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorrono nella specie i presupposti previsti dall'art. 3, n° 2), lett. b) della
Legge 898/1970 e successive modifiche.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione del protrarsi della separazione e della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di divorzio che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti sicchè ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Velletri il 13 giugno 1992 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 1992 Parte II Serie A n° 57); compensa le spese di causa.
LATINA, 11/11/2024
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 2 di 2