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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/12/2024, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3216/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per adozione di persona maggiorenne instaurato da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
RUGGIRELLO FABIOLA
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Il ricorrente conclude come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Nel ricorso introduttivo il ricorrente, , nato in [...] il Parte_1
17.10.1967, C.F. Gotse Delchev 42, VH. B, et. CodiceFiscale_2
1, ap. 25, cap 1404, cittadino italiano, formalmente residente a Sofia (Bulgaria), ha precisato quanto segue:
• il ricorrente ha vissuto prima a Roma, Milano e Bolzano per trasferirsi successivamente, ed in via più stabile, a Trento nel 2002;
• successivamente il ricorrente, mediante regolare procedura amministrativa, ha ottenuto in data 31.10.2002 il riconoscimento della cittadinanza italiana (documento n. 2), a mezzo decreto del Presidente della Repubblica, ed il conseguente documento di identità italiano nel tempo poi rinnovato (documento n. 3); • il signor , in data 10.08.2023, ha anche provveduto alla Pt_1 registrazione del proprio atto di nascita presso il Comune di Trento
(documento n. 4) all'interno del quale viene richiamato anche il decreto del Presidente della Repubblica che ha rilasciato la cittadinanza italiana;
• nel 2004 il ricorrente ha iniziato una relazione sentimentale con la signora
, nata a Parte_2 Persona_1
Stara Zagora, sempre in Bulgaria, il giorno 10.12.1974 che nel corso del tempo è diventata la sua compagna di vita stabile e con la quale, da allora, ha mantenuto un fedele legame more uxorio (la coppia ha intenzione di consolidare il via formale il proprio legale contraendo formale matrimonio);
• la signora quando ha intrapreso la sopra citata Parte_2 Persona_1 relazione, aveva già avuto un figlio da una precedente relazione con il signor , nato a [...] il Controparte_1
23.07.1974: il figlio della coppia è il giovane Persona_2
, nato a Stara Zagora, in [...], il giorno 20.01.1994
[...]
(documento n. 5);
• madre e figlio, quando è iniziata la relazione tra il ricorrente e la signora
– si trovavano a Roma ma dopo brevissimo si Parte_2 Persona_1 sono stabilmente trasferiti a Trento, presso il signor;
Pt_1
• il ricorrente ha subito legato in modo significativo e profondo con il figlio della compagna, che è da sempre stato parte integrante del nucleo famigliare, che egli ha cresciuto assieme con la madre, contribuendo al suo mantenimento economico ma soprattutto fornendo allo stesso supporto morale, emotivo, cure e tutte le attenzioni tipiche di un padre: il nucleo famigliare ha vissuto nella zona di Gardolo, a Trento nord;
• la famiglia nel 2014 (dopo dunque praticamente 10 anni a Trento) si è ritrasferita in Bulgaria ed il ricorrente è stato conseguentemente iscritto al registro AIRE (documento n. 6) con provvedimento rilasciato dal Comune di Trento d.d. 17.08.2023 (con decorrenza a far data dal 10.08.2023);
• il ricorrente, posto che considera il figlio della compagna alla stregua di un vero e proprio figlio biologico, ha desiderio di procedere con la formale adozione dello stesso, procedura che però non è purtroppo consentita in
Pag. 2 di 5 Bulgaria, dove attualmente la famiglia risiede stabilmente;
è però certo che, ottenuto il riconoscimento in Italia, la sentenza che dichiara l'adozione del soggetto maggiorenne potrà essere formalmente trascritta anche presso i competenti uffici pubblici in Bulgaria;
• il signor non ha propri figli naturali;
Parte_1
• entrambi i genitori naturali dell'adottando hanno formalizzato il loro consenso a che venga formalmente adottato in Italia dall'odierno Per_2 ricorrente a mezzo dichiarazione d.d. 19.03.2024 rilasciata innanzi alle autorità competenti bulgare che si dimette in uno con traduzione asseverata da PO (documento n. 14).
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale, previa fissazione dell'udienza per l'acquisizione dei consensi necessari, di provvedere con sentenza, decidendo di farsi luogo alla adozione del sig. Persona_2
, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge.
[...]
***
Il Tribunale, premesso che è stato correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D.L. 3 febbraio 2011, n. 71
(Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246) “competente in materia di adozione di persone di maggiore età, quando l'adottante non ha residenza in Italia, è il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'adottante ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il comune di ultima residenza in
Italia dell' interessato” e che questo Tribunale risulta essere pertanto territorialmente competente per la procedura in quanto il luogo di ultima residenza dell'adottante, prima della sua iscrizione all'AIRE e trasferimento in
Bulgaria, era formalmente in Trento;
considerato che
ai sensi degli art. 40 della legge n. 218/1995 vi è giurisdizione dell'A.G. italiana, posto che l'adottante è cittadino italiano, ed è applicabile la legge italiana in materia di adozione considerato che “i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante (…)” (art. 38, comma 1 della legge citata); sentiti da parte del Presidente relatore l'adottante e l'adottando ed acquisito il consenso di quest'ultimo, nonché l'assenso dei genitori biologici, essendo la sig.ra madre dell'adottando, _3 presente in udienza, mentre il sig. padre Controparte_2 dell'adottando, ha rilasciato formale consenso scritto in data 19.3.2024 dinanzi al
Pag. 3 di 5 notaio , con studio in Sofia, come emerge dalla documentazione Persona_4 allegata al ricorso;
ritenuto che
il ricorso appare quindi suscettibile di accoglimento, oltre che in punto motivazioni, anche da un punto di vista formale, sussistendo tutti i requisiti necessari e previsti ex lege in quanto l'adottante ha più di 35 anni di età (art. 291
c.c.) e vi è consenso all'adozione da parte dell'adottando; ritenuto ancora che l'adozione risulta certamente nell'interesse dell'adottando stante la possibilità di vedere consolidato, anche sul piano formale, il rapporto affettivo con il sig. , persona con la quale è instaurata una Parte_1 relazione significativa, in tutto e per tutto sovrapponibile a quello che lega un padre e un figlio, come confermato nel corso dell'udienza dai diretti interessati;
rilevato, infine, che gli elementi raccolti nel corso dell'audizione degli interessati escludono l'opportunità di disporre la formalità della pubblicazione, di cui all'art. 314 co. 3 c.c.;
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 296, 297, 311, 312 e 313 c.c., come mod. dall'art. 20 L. n.
149/2001, 737 e 738 c.p.c., come mod. dall'art. 31 L. n. 149/2001;
DICHIARA farsi luogo all'adozione, da parte di , nato in [...] il Parte_1
17.10.1967, C.F. , cittadino italiano, formalmente CodiceFiscale_3 residente a [...](Bulgaria) in ZH.K Gotse Delchev 42, VH. B, et. 1, ap. 25, cap
1404, della persona maggiorenne , nato a [...] Persona_2
Zagora, in Bulgaria, il 20.01.1994, fermi restando tutti i diritti e doveri dell'adottando verso la famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. A norma dell'art. 299 co. 1 c.c. l'adottando assumerà il cognome dell'adottante, che verrà aggiunto, con anteposizione al proprio.
MANDA
Alla Cancelleria affinché provveda:
1) alla trascrizione sull'apposito registro di cui agli artt. 314 c.c. e 37 disp. att. cpc;
2) alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione di competenza;
3) agli adempimenti di competenza, di cui all'art. 134 cpc.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Presidente est.
Pag. 4 di 5 Dott. Luciano Spina
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3216/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per adozione di persona maggiorenne instaurato da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
RUGGIRELLO FABIOLA
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Il ricorrente conclude come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Nel ricorso introduttivo il ricorrente, , nato in [...] il Parte_1
17.10.1967, C.F. Gotse Delchev 42, VH. B, et. CodiceFiscale_2
1, ap. 25, cap 1404, cittadino italiano, formalmente residente a Sofia (Bulgaria), ha precisato quanto segue:
• il ricorrente ha vissuto prima a Roma, Milano e Bolzano per trasferirsi successivamente, ed in via più stabile, a Trento nel 2002;
• successivamente il ricorrente, mediante regolare procedura amministrativa, ha ottenuto in data 31.10.2002 il riconoscimento della cittadinanza italiana (documento n. 2), a mezzo decreto del Presidente della Repubblica, ed il conseguente documento di identità italiano nel tempo poi rinnovato (documento n. 3); • il signor , in data 10.08.2023, ha anche provveduto alla Pt_1 registrazione del proprio atto di nascita presso il Comune di Trento
(documento n. 4) all'interno del quale viene richiamato anche il decreto del Presidente della Repubblica che ha rilasciato la cittadinanza italiana;
• nel 2004 il ricorrente ha iniziato una relazione sentimentale con la signora
, nata a Parte_2 Persona_1
Stara Zagora, sempre in Bulgaria, il giorno 10.12.1974 che nel corso del tempo è diventata la sua compagna di vita stabile e con la quale, da allora, ha mantenuto un fedele legame more uxorio (la coppia ha intenzione di consolidare il via formale il proprio legale contraendo formale matrimonio);
• la signora quando ha intrapreso la sopra citata Parte_2 Persona_1 relazione, aveva già avuto un figlio da una precedente relazione con il signor , nato a [...] il Controparte_1
23.07.1974: il figlio della coppia è il giovane Persona_2
, nato a Stara Zagora, in [...], il giorno 20.01.1994
[...]
(documento n. 5);
• madre e figlio, quando è iniziata la relazione tra il ricorrente e la signora
– si trovavano a Roma ma dopo brevissimo si Parte_2 Persona_1 sono stabilmente trasferiti a Trento, presso il signor;
Pt_1
• il ricorrente ha subito legato in modo significativo e profondo con il figlio della compagna, che è da sempre stato parte integrante del nucleo famigliare, che egli ha cresciuto assieme con la madre, contribuendo al suo mantenimento economico ma soprattutto fornendo allo stesso supporto morale, emotivo, cure e tutte le attenzioni tipiche di un padre: il nucleo famigliare ha vissuto nella zona di Gardolo, a Trento nord;
• la famiglia nel 2014 (dopo dunque praticamente 10 anni a Trento) si è ritrasferita in Bulgaria ed il ricorrente è stato conseguentemente iscritto al registro AIRE (documento n. 6) con provvedimento rilasciato dal Comune di Trento d.d. 17.08.2023 (con decorrenza a far data dal 10.08.2023);
• il ricorrente, posto che considera il figlio della compagna alla stregua di un vero e proprio figlio biologico, ha desiderio di procedere con la formale adozione dello stesso, procedura che però non è purtroppo consentita in
Pag. 2 di 5 Bulgaria, dove attualmente la famiglia risiede stabilmente;
è però certo che, ottenuto il riconoscimento in Italia, la sentenza che dichiara l'adozione del soggetto maggiorenne potrà essere formalmente trascritta anche presso i competenti uffici pubblici in Bulgaria;
• il signor non ha propri figli naturali;
Parte_1
• entrambi i genitori naturali dell'adottando hanno formalizzato il loro consenso a che venga formalmente adottato in Italia dall'odierno Per_2 ricorrente a mezzo dichiarazione d.d. 19.03.2024 rilasciata innanzi alle autorità competenti bulgare che si dimette in uno con traduzione asseverata da PO (documento n. 14).
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale, previa fissazione dell'udienza per l'acquisizione dei consensi necessari, di provvedere con sentenza, decidendo di farsi luogo alla adozione del sig. Persona_2
, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge.
[...]
***
Il Tribunale, premesso che è stato correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D.L. 3 febbraio 2011, n. 71
(Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246) “competente in materia di adozione di persone di maggiore età, quando l'adottante non ha residenza in Italia, è il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'adottante ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il comune di ultima residenza in
Italia dell' interessato” e che questo Tribunale risulta essere pertanto territorialmente competente per la procedura in quanto il luogo di ultima residenza dell'adottante, prima della sua iscrizione all'AIRE e trasferimento in
Bulgaria, era formalmente in Trento;
considerato che
ai sensi degli art. 40 della legge n. 218/1995 vi è giurisdizione dell'A.G. italiana, posto che l'adottante è cittadino italiano, ed è applicabile la legge italiana in materia di adozione considerato che “i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante (…)” (art. 38, comma 1 della legge citata); sentiti da parte del Presidente relatore l'adottante e l'adottando ed acquisito il consenso di quest'ultimo, nonché l'assenso dei genitori biologici, essendo la sig.ra madre dell'adottando, _3 presente in udienza, mentre il sig. padre Controparte_2 dell'adottando, ha rilasciato formale consenso scritto in data 19.3.2024 dinanzi al
Pag. 3 di 5 notaio , con studio in Sofia, come emerge dalla documentazione Persona_4 allegata al ricorso;
ritenuto che
il ricorso appare quindi suscettibile di accoglimento, oltre che in punto motivazioni, anche da un punto di vista formale, sussistendo tutti i requisiti necessari e previsti ex lege in quanto l'adottante ha più di 35 anni di età (art. 291
c.c.) e vi è consenso all'adozione da parte dell'adottando; ritenuto ancora che l'adozione risulta certamente nell'interesse dell'adottando stante la possibilità di vedere consolidato, anche sul piano formale, il rapporto affettivo con il sig. , persona con la quale è instaurata una Parte_1 relazione significativa, in tutto e per tutto sovrapponibile a quello che lega un padre e un figlio, come confermato nel corso dell'udienza dai diretti interessati;
rilevato, infine, che gli elementi raccolti nel corso dell'audizione degli interessati escludono l'opportunità di disporre la formalità della pubblicazione, di cui all'art. 314 co. 3 c.c.;
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 296, 297, 311, 312 e 313 c.c., come mod. dall'art. 20 L. n.
149/2001, 737 e 738 c.p.c., come mod. dall'art. 31 L. n. 149/2001;
DICHIARA farsi luogo all'adozione, da parte di , nato in [...] il Parte_1
17.10.1967, C.F. , cittadino italiano, formalmente CodiceFiscale_3 residente a [...](Bulgaria) in ZH.K Gotse Delchev 42, VH. B, et. 1, ap. 25, cap
1404, della persona maggiorenne , nato a [...] Persona_2
Zagora, in Bulgaria, il 20.01.1994, fermi restando tutti i diritti e doveri dell'adottando verso la famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. A norma dell'art. 299 co. 1 c.c. l'adottando assumerà il cognome dell'adottante, che verrà aggiunto, con anteposizione al proprio.
MANDA
Alla Cancelleria affinché provveda:
1) alla trascrizione sull'apposito registro di cui agli artt. 314 c.c. e 37 disp. att. cpc;
2) alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione di competenza;
3) agli adempimenti di competenza, di cui all'art. 134 cpc.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024
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