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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/03/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
-In Nome del Popolo Italiano-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Stefania D'Errico, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2512/2024 R.G. promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla via De Vincentis n. V2SC, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Dario Lupo n. 67, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Franco (C.F. ), dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso, come da mandato a margine del ricorso iscritto al n. 2785/2023 RG del Giudice di Pace di
Taranto, esteso al presente grado di appello, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal
Consiglio dell'Ordine di Taranto con Delibera del 06.06.2024 (Protocollo n° 0010470/2024);
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Taranto alla Via Pitagora n. 38, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Santamaria
(C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta procura apposta su foglio separato C.F._3
ex art. 83 comma 3 c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione depositata il 15.10.2024;
APPELLATO decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 13.03.2025 e riserva del deposito dei motivi entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE- Fatto e Diritto
1. Il procedimento di primo grado.
1 Con ricorso depositato l'11.05.2023 il sig. proponeva opposizione innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Taranto chiedendo l'annullamento opposizione avverso tre verbali di contestazione di violazione al codice della strada elevati dalla Polizia Locale di Taranto e, precisamente:
- Verbale n. V/8982S/2023, Reg. n. 18251/2023, notificato in data 11.04.2023, con il quale veniva comminata la sanzione pecuniaria dell'importo di € 5.100,00 e la sanzione accessoria del fermo del veicolo per tre mesi, in quanto in data 14.03.2023 il conducente del motociclo
Piaggio Liberty, tg. BD45334, di proprietà del ricorrente e condotto nell'occasione dal di lui figlio, aveva violato l'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S., poiché circolava senza essere munito della patente di guida in quanto mai conseguita;
- Verbale n. V/8983S/2023, Reg. 18252/2023, notificato in data 11.04.2023, con il quale veniva comminata la sanzione pecuniaria di € 83,00 e la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 60 giorni, in quanto in data 14.03.2023 il conducente del motociclo Piaggio Liberty, tg.
BD45334, di proprietà del ricorrente e condotto nell'occasione dal di lui figlio, aveva violato l'art. 171 commi 1 e 2 C.d.S., poiché circolava senza aver indossato il casco protettivo omologato;
- Verbale n. V/9387S/2023, Reg. 18248/2023, notificato in data 11.04.2023, con il quale veniva comminata la sanzione pecuniaria di € 866,00 e la sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo, in quanto in data 14.03.2023 il conducente del motociclo Piaggio
Liberty, tg. BD45334, di proprietà del ricorrente e condotto nell'occasione dal di lui figlio, aveva violato l'art. 193 comma 2 C.d.S., poiché circolava privo di copertura assicurativa in quanto scaduta.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente deduceva:
1) la carenza dei requisiti stabiliti dall'art. 385 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, non essendo dato rilevare, dalla lettura dei verbali, ove sarebbero avvenute le asserite infrazioni;
2) l'assenza di responsabilità, in quanto la circolazione del veicolo era avvenuta contro la volontà del ricorrente.
Si costituiva in giudizio il a mezzo di comparsa di costituzione depositata il Controparte_1
19.06.2023, nella quale contestava espressamente i motivi di ricorso e chiedeva il rigetto dello stesso e, per l'effetto la conferma dei verbali di contestazione di violazione al Codice della strada impugnati
(V/8982S/2023, Reg. 18251/2023, V/8983S/2023, Reg. 18252/2023 e V/9387S/2023, Reg.
18248/2023), determinando la sanzione per ciascuno di essi ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo
1 Settembre 2011, n. 150.
Il giudizio veniva definito con la sentenza n. 2347/2023, emessa in data 22/11/2023 e depositata in cancelleria in data 4/12/2023, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Taranto così decideva:
2 “1) RIGETTA l'opposizione. 2) CONFERMA i verbali nn. V/8982S/2023, V/8983S/2023 e
V/9387S/2023 elevati in data 11.04.2023 dalla Polizia Locale di Taranto nei confronti dell'opponente. 3) Spese compensate”.
2. Il giudizio di appello.
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Taranto in data 03.06.2024 il IG. Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2374/2023 del Giudice di Pace di Taranto, chiedendone la riforma per tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che il Giudice di primo grado avesse errato nell'affermare che “Le ragioni addotte nel ricorso non sono da ritenersi valide per inficiare quanto sostenuto nei tre verbali che, poiché redatti da pubblico ufficiale, hanno fede privilegiata e sono opponibili con querela di falso. Le circostanze pacifiche e incontrovertibili rilevate dagli Agenti verbalizzanti, non sono state confutate dalla teste SS , moglie del e madre del Tes_1 Parte_1
. Sulla base delle suddette considerazioni, si ritiene di dover respingere il ricorso e Parte_2 confermare i verbali impugnati.”
Deduceva che l'iter argomentativo seguito in sentenza non aveva alcuna attinenza con le censure mosse ai verbali da parte del ricorrente, in quanto il Giudice non aveva tenuto in considerazione le risultanze processuali emerse e doveva ritenersi inconferente il richiamo alla fede privilegiata, non avendo mai il ricorrente inteso porre in discussione la veridicità dei fatti affermati nei verbali impugnati, ma avendo, al contrario, rilevato l'estrema genericità degli stessi e l'assenza di responsabilità da parte sua, per essere la circolazione del veicolo di sua proprietà avvenuta contro la sua volontà.
Con il secondo motivo di appello il ricorrente ribadiva la nullità dei verbali impugnati per l'assoluta indeterminatezza del loro contenuto, poiché, dalla lettura degli stessi non era dato comprendere con precisione ove sarebbero state commesse le contestate infrazioni, atteso che nei verbali impugnati veniva indicato quale luogo di accertamento delle presunte infrazioni “VIALE VIRGILIO – VIALE
MAGNA GRECIA – nel Comune di Taranto”, senza alcuna indicazione utile ad individuare il logo in cui era stato effettuato l'accertamento, quale il numero civico;
tale omissione avrebbe comportato una grave menomazione del diritto di difesa del ricorrente.
Con il terzo motivo di appello il ricorrente sosteneva che la circolazione del veicolo sarebbe avvenuta contro la sua volontà, in quanto le chiavi del veicolo stesso sarebbero state artatamente sottratte a sua insaputa dal IG. , figlio del ricorrente ma non convivente con quest'ultimo, pur Parte_2
essendo solo formalmente residente nella medesima abitazione, e che la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado avrebbe pienamente confermato tali deduzioni.
3 L'appellante chiedeva pertanto al Tribunale adito accogliersi le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la nullità dei verbali di accertamento nn. V/8982/S/2023, V/8983/S/2023 e V/9387/S/2023 del – Comando di Polizia Locale, nonché di ogni atto preordinato, collegato o Controparte_1
consequenziale agli stessi, ancorchè non conosciuti dal ricorrente;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, contenere la sanzione nei limiti del minimo edittale;
3) condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Con decreto del 06.06.2024 il P.D. fissava l'udienza del 31.10.2024, con termine per la notifica entro il 31.07.2024, per la comparizione delle parti. Disponeva altresì l'acquisizione del fascicolo di primo grado n. 3462/2023 definito con la sentenza impugnata n. 2156/2023, presso l'Ufficio del Giudice di
Pace di Taranto a cura della Cancelleria.
Con memoria difensiva depositata telematicamente in data 15.10.2024, si costituiva nel presente giudizio il , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per difetto Controparte_1 di specificità e, nel merito, contestando l'infondatezza dell'odierno appello.
Quanto al primo motivo di appello, il deduceva che lo stesso integrasse una mera Controparte_1
premessa ai due motivi successivi.
Quanto al secondo motivo di appello, ne rilevava l'infondatezza, deducendo che l'indicazione contenuta in ciascuno dei verbali opposti individuava con precisione il luogo ove veniva effettuato il controllo da parte degli Agenti della Polizia Locale nei confronti del sig. , ovvero Parte_2 nel territorio di Taranto all'intersezione tra viale Virgilio e viale Magna Grecia, ove gli Agenti della
Polizia Locale, accertate le violazioni al Codice della strada, procedevano alla contestazione immediata dei verbali.
Ciò premesso, aggiungeva che lo stesso appellante nell'atto di appello aveva riconosciuto di non aver
“mai inteso porre in discussione la veridicità dei fatti affermati nei verbali impugnati", sicché
l'asserita generica indicazione del luogo di accertamento della violazione non poteva avere arrecato alcun pregiudizio al diritto di difesa dell'appellante; in ogni caso, quest'ultimo aveva esercitato pienamente il proprio diritto di difesa, invocando quale esimente la c.d. circolazione prohibente domino e dimostrando con ciò di aver ben ricostruito le esatte circostanze di fatto, sulla scorta delle indicazioni contenute nei verbali.
Rappresentava infine che le violazioni contestate (art. 116, commi 15 e 17, C.d.S., guida senza patente;
art. 171 commi 1 e 2 C.d.S., guida senza casco;
art. 193 comma 2 C.d.S., guida senza copertura assicurativa r.c. verso terzi.), a differenza di altre violazioni del Codice della Strada (come ad esempio un divieto di accesso, il superamento del limite di velocità o il passaggio con semaforo rosso), non erano strettamente connesse al luogo dell'accertamento, attenendo esclusivamente alla condizione del veicolo, alla regolarità dei documenti di guida del conducente ed all'omissione ad un
4 precetto relativo l'utilizzo del casco protettivo. Pertanto, concludeva affermando che non vi sarebbe alcun legame tra la natura di tali violazioni ed il luogo esatto in cui il controllo è stato effettuato.
Quanto al terzo motivo di appello, il ne rilevava l'infondatezza, in quanto la prova CP_1 testimoniale espletata in primo grado aveva dimostrato come il sig. non avesse Parte_1
adottato tutte le misure idonee a non far circolare il mezzo contro la sua volontà.
Deduceva che dall'esame della teste , moglie del ricorrente, era emerso che il sig. Tes_1 Pt_2
, figlio del ricorrente, aveva libero accesso alla casa dei genitori, anche in caso di loro assenza,
[...]
e che lo stesso era perfettamente a conoscenza del luogo dove fossero custodite le chiavi ed il motociclo;
emergeva, altresì, che il sig. nonostante ciò, non aveva posto in essere Parte_1
alcuna cautela particolare per evitare lo spossessamento delle chiavi e del motociclo, le prime poste in un cassetto non chiuso a chiave ed il secondo (peraltro privo di assicurazione) in un luogo non riferito dalla testimone e sconosciuto, ma presumibilmente di facile accesso.
Pertanto, l'Ente appellato chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare che l'appello proposto dal sig. è inammissibile, per tutte le Parte_1 ragioni esposte nel corpo del presente atto;
2) Nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig. poiché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni ed eccezioni esposte in atti Parte_1
e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia della sentenza di primo grado n. 2374/2023 emessa dal Giudice di Pace di Taranto nel giudizio recante n. 2785/2023 R.G.; 3) In ogni caso, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, in favore del
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore”. Controparte_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza di comparizione, rinviata d'ufficio al
17.12.2024, il Giudice assegnava alle parti termine sino al 13.03.2025 per il deposito di note scritte contenenti le rispettive istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione;
assegnava alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza cartolare per il deposito di note conclusive.
Scaduto il termine per note il 13.03.2025, il P.D. decideva la causa con motivazione contestuale.
3. Le ragioni della decisione
Preliminarmente, deve affermarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, dal momento che l'appello risulta essere stato redatto secondo i dettami di cui all'art. 434 c.p.c. e rispettando i limiti dimensionali di cui al D.M. n. 110/2023.
Venendo ad esaminare il merito della controversia, l'odierno appello ha ad oggetto la decisione del
G.d.P. di Taranto con la quale è stata rigettata l'opposizione e sono stati confermati i verbali di accertamento nn. V/8982S/2023, V/8983S/2023 e V/9387S/2023, elevati in data 11.04.2023 dalla
Polizia Locale di Taranto nei confronti dell'opponente e contestati nell'immediatezza delle infrazioni.
5 Il giudice di prime cure, decidendo sul ricorso in opposizione depositato l'11.05.2023, ha ritenuto che
“Le ragioni addotte nel ricorso non sono da ritenersi valide per inficiare quanto sostenuto nei tre verbali che, poiché redatti da pubblico ufficiale, hanno fede privilegiata e sono opponibili con querela di falso. Le circostanze pacifiche e incontrovertibili rilevate dagli Agenti verbalizzanti, non sono state confutate dalla teste SS , moglie del e madre del Tes_1 Parte_1
. Sulla base delle suddette considerazioni, si ritiene di dover respingere il ricorso e Parte_2 confermare i verbali impugnati.”
Pur se non è specificato nella succinta motivazione della sentenza impugnata, dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e dall'esame dei documenti in atti, tra cui segnatamente i verbali di contestazione per cui è causa, si evince, in primo luogo, che il Giudice di Pace ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla asserita mancanza di indicazioni utili ad individuare il luogo in cui era stato effettuato l'accertamento, quale il numero civico (atteso che nei verbali impugnati era stato indicato quale luogo di accertamento delle presunte infrazioni “VIALE
VIRGILIO – VIALE MAGNA GRECIA – nel Comune di Taranto”, senza alcuna ulteriore specificazione).
La normativa di riferimento è da individuarsi nell'art. 200 del Codice della Strada, che così dispone:
“
1. Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui
è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore., da leggersi in stretta correlazione con l'art. 383 del regolamento di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Contestazione - Verbale di accertamento.
1. Il verbale deve contenere
l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità
e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.
2. L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento,
6 l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale
o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso.
3. I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data
e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.
4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento;
se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello”).
Per pacifico orientamento giurisprudenziale l'indicazione del “giorno, dell'ora e della località in cui la violazione è stata posta in essere, delle generalità del trasgressore, della sua residenza nonché degli estremi della sua patente di guida e del tipo di veicolo”, costituiscono in effetti elementi essenziali del verbale di accertamento dell'infrazione, la cui assenza comporta la nullità dell'atto, ipotesi che va tuttavia ben distinta dall'erronea individuazione di taluno degli elementi sopra menzionati che, invece, inerisce ai requisiti di legittimità del verbale, dalla cui indeterminatezza deriva l'eventuale annullabilità per violazione di legge.
In altri termini, solo errori o imprecisioni nella indicazione degli elementi di fatto dell'illecito accertato che determinino l'assoluta incertezza della contestazione comportano l'invalidità della stessa, integrando grave violazione del diritto di difesa del presunto responsabile (cfr. sul punto Cass.
Sez. II, Sentenza n. 9974 del 16.05.2016: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell'art. 201 C.d.S., come ribadito dall'art. 383 reg. esec. C.d.S., comma
1, del con riguardo al “giorno, ora e località”, prescrizioni dirette a garantire l'esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l'infrazione (Sez. 1, Sentenza n.
8939 del 29/04/2005, Rv. 583246; Sez. 1, Sentenza n. 7993 del 18/04/2005, Rv. 580717). Nella specie, il verbale di violazione al codice della strada indicava il luogo ove era stata commessa l'infrazione nella via Aldo ET Kessler in Verona in corrispondenza di area di intersezione. Tanto basta, alla stregua del richiamato principio di diritto, ai fini della validità del verbale.”).
Facendo applicazione di tale autorevole e condivisibile orientamento alla fattispecie in oggetto, ritiene questo giudice che nel caso in esame l'omessa indicazione da parte degli Agenti accertatori
7 del numero civico all'altezza del quale è stato effettuato l'accertamento delle violazioni non possa avere alcuna incidenza in senso limitativo del diritto di difesa del ricorrente, in quanto i verbali comunque contengono in modo più che adeguato e comunque sufficiente gli estremi della violazione,
a norma dell'art. 201 C.d.S., come specificato dall'art. 383 reg. esec. C.d.S., comma 1, con riguardo al luogo della accertata infrazione (“VIALE VIRGILIO – VIALE MAGNA GRECIA – nel Comune di
Taranto”), soprattutto ove si consideri che le violazioni sono state immediatamente contestate al conducente del motociclo targato BD45334, di proprietà del ricorrente.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha mai negato gli elementi costitutivi delle violazioni contestategli, ed anzi nel ricorso in appello ha espressamente riconosciuto di non aver “mai inteso porre in discussione la veridicità dei fatti affermati nei verbali impugnati”.
Ne risulta pertanto pienamente soddisfatto, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, il dettato normativo che prescrive l'individuazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui vennero rilevate le infrazioni.
Alla luce di quanto sin qui osservato, si deve ritenere priva di fondamento la doglianza di genericità della contestazione relativa alla mancata indicazione del numero civico del luogo in cui è stato effettuato l'accertamento delle violazioni.
Del pari infondato risulta il motivo di appello secondo cui la circolazione del veicolo sarebbe avvenuta contro la volontà del ricorrente, in quanto le chiavi del veicolo stesso sarebbero state artatamente sottratte, a sua insaputa, dal IG. , figlio del ricorrente non convivente Parte_2 con quest'ultimo. pur essendo formalmente residente nella medesima abitazione, il che risulterebbe comprovato dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Orbene, ai sensi dell'art. 196, comma 1, C.d.S., il proprietario del veicolo “è obbligato in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Peraltro, come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, opportunamente richiamata dall'Ente appellato nei propri scritti difensivi, "il proprietario del veicolo il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino) ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo “contro la sua volontà” (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata con un concreto ed idoneo comportamento che sia ostativo e specificamente rivolto a vietare la circolazione e si deve estrinsecare in atti e fatti che sono rilevatori della diligenza e delle cautele che vengono allo scopo adottate” (in tal senso anche Cass. 15521/2006,
Cass. 15478/2011, Cass. 22318/2014 e, da ultimo, Cass. ord., n. 20831/2024, secondo cui “non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del
8 proprietario, ma è necessario, al contrario, che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto e idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo”).
Nella fattispecie in esame, come correttamente rilevato dal Giudice di Primo Grado nella motivazione della sentenza impugnata, le circostanze rilevate dagli Agenti verbalizzanti non sono confutate dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla IG.ra , moglie del IG. e madre del Tes_1 Parte_1
IG. , insufficienti al fine di provare la circostanza della circolazione del motociclo Parte_2
contro la volontà della ricorrente.
Nello specifico, la teste , SS all'udienza del 25.10.2023, ha dichiarato sul punto: Tes_1
“Confermo la circostanza sub a) del ricorso [“a) in data 14/3/2023, il IG. , mentre Parte_2
il ricorrente era assente dalla propria abitazione, sottraeva le chiavi del motoveicolo Piaggio Liberty tgt. BD45334 e si metteva alla guida”, n.d.r.]. Preciso che le chiavi del motoveicolo erano custodite da mio marito nel comodino della camera da letto, a fianco del suo letto. Nemmeno io ero in casa quando nostro figlio si è impossessato delle chiavi […] Mio figlio, pur essendo formalmente residente presso la nostra abitazione, non vive con noi da circa due anni, essendosi trasferito in altra abitazione presso la famiglia di sua moglie”.
Le circostanze di fatto emerse all'esito della prova testimoniale risultano inidonee ad inibire la circolazione del mezzo e comprovano pertanto la “mancata volontà contraria” del ricorrente alla circolazione medesima.
Tali circostanze possono individuarsi nel prelievo del veicolo, da parte del figlio, senza difficoltà alcuna, in quanto, pur in assenza dei genitori e pur non convivendo con gli stessi, aveva libero accesso alla loro abitazione e conosceva il luogo in cui erano custodite, senza particolari precauzioni, le chiavi del motociclo. A ciò si aggiunga che né il ricorrente né la teste hanno specificato il luogo in Tes_1
cui era custodito il motociclo, dal che può ragionevolmente desumersi che lo stesso fosse facilmente accessibile al figlio.
Infine, di non poco rilievo appare la circostanza per cui il motociclo fosse privo di copertura assicurativa, il che avrebbe dovuto indurre il ricorrente ad una diligenza ancora maggiore nell'adozione delle cautele necessarie ad evitare la circolazione del motociclo, quali, secondo il richiamato insegnamento della Suprema Corte “l'occultamento delle chiavi o tutte le altre misure idonee a dimostrare la precisa volontà di non consentire l'utilizzo del mezzo”.
Per le ragioni sin qui esposte la sentenza deve essere pertanto integralmente confermata e l'opposizione rigettata, con tutte le conseguenze di legge.
9 Quanto al regolamento delle spese, il IG. deve essere condannato, in applicazione Parte_1 del principio generale della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono inoltre i presupposti per il versamento di una somma pari all'importo dovuto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2012, pur evidenziandosi che la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (v. Cass. SS.UU. sentenza n. 4315/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in persona del Presidente, dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2347/2023, emessa dal Giudice di Pace di Taranto in data 22/11/2023 e depositata in cancelleria in data 4/12/2023, non notificata, così provvede:
1) RIGETTA l'appello, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 2347/2023, emessa dal Giudice di Pace di Taranto in data 22/11/2023 e depositata in cancelleria in data 4/12/2023;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 450,00, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA;
3) DA' ATTO che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ai sensi dell'art. 13 D.P.R.
n. 115 del 2012.
Taranto, 14.03.2025.
Il Presidente (dott.ssa S. D'ERRICO)
10
-In Nome del Popolo Italiano-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Stefania D'Errico, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2512/2024 R.G. promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla via De Vincentis n. V2SC, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Dario Lupo n. 67, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Franco (C.F. ), dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso, come da mandato a margine del ricorso iscritto al n. 2785/2023 RG del Giudice di Pace di
Taranto, esteso al presente grado di appello, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal
Consiglio dell'Ordine di Taranto con Delibera del 06.06.2024 (Protocollo n° 0010470/2024);
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Taranto alla Via Pitagora n. 38, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Santamaria
(C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta procura apposta su foglio separato C.F._3
ex art. 83 comma 3 c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione depositata il 15.10.2024;
APPELLATO decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 13.03.2025 e riserva del deposito dei motivi entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE- Fatto e Diritto
1. Il procedimento di primo grado.
1 Con ricorso depositato l'11.05.2023 il sig. proponeva opposizione innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Taranto chiedendo l'annullamento opposizione avverso tre verbali di contestazione di violazione al codice della strada elevati dalla Polizia Locale di Taranto e, precisamente:
- Verbale n. V/8982S/2023, Reg. n. 18251/2023, notificato in data 11.04.2023, con il quale veniva comminata la sanzione pecuniaria dell'importo di € 5.100,00 e la sanzione accessoria del fermo del veicolo per tre mesi, in quanto in data 14.03.2023 il conducente del motociclo
Piaggio Liberty, tg. BD45334, di proprietà del ricorrente e condotto nell'occasione dal di lui figlio, aveva violato l'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S., poiché circolava senza essere munito della patente di guida in quanto mai conseguita;
- Verbale n. V/8983S/2023, Reg. 18252/2023, notificato in data 11.04.2023, con il quale veniva comminata la sanzione pecuniaria di € 83,00 e la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 60 giorni, in quanto in data 14.03.2023 il conducente del motociclo Piaggio Liberty, tg.
BD45334, di proprietà del ricorrente e condotto nell'occasione dal di lui figlio, aveva violato l'art. 171 commi 1 e 2 C.d.S., poiché circolava senza aver indossato il casco protettivo omologato;
- Verbale n. V/9387S/2023, Reg. 18248/2023, notificato in data 11.04.2023, con il quale veniva comminata la sanzione pecuniaria di € 866,00 e la sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo, in quanto in data 14.03.2023 il conducente del motociclo Piaggio
Liberty, tg. BD45334, di proprietà del ricorrente e condotto nell'occasione dal di lui figlio, aveva violato l'art. 193 comma 2 C.d.S., poiché circolava privo di copertura assicurativa in quanto scaduta.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente deduceva:
1) la carenza dei requisiti stabiliti dall'art. 385 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, non essendo dato rilevare, dalla lettura dei verbali, ove sarebbero avvenute le asserite infrazioni;
2) l'assenza di responsabilità, in quanto la circolazione del veicolo era avvenuta contro la volontà del ricorrente.
Si costituiva in giudizio il a mezzo di comparsa di costituzione depositata il Controparte_1
19.06.2023, nella quale contestava espressamente i motivi di ricorso e chiedeva il rigetto dello stesso e, per l'effetto la conferma dei verbali di contestazione di violazione al Codice della strada impugnati
(V/8982S/2023, Reg. 18251/2023, V/8983S/2023, Reg. 18252/2023 e V/9387S/2023, Reg.
18248/2023), determinando la sanzione per ciascuno di essi ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo
1 Settembre 2011, n. 150.
Il giudizio veniva definito con la sentenza n. 2347/2023, emessa in data 22/11/2023 e depositata in cancelleria in data 4/12/2023, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Taranto così decideva:
2 “1) RIGETTA l'opposizione. 2) CONFERMA i verbali nn. V/8982S/2023, V/8983S/2023 e
V/9387S/2023 elevati in data 11.04.2023 dalla Polizia Locale di Taranto nei confronti dell'opponente. 3) Spese compensate”.
2. Il giudizio di appello.
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Taranto in data 03.06.2024 il IG. Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2374/2023 del Giudice di Pace di Taranto, chiedendone la riforma per tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che il Giudice di primo grado avesse errato nell'affermare che “Le ragioni addotte nel ricorso non sono da ritenersi valide per inficiare quanto sostenuto nei tre verbali che, poiché redatti da pubblico ufficiale, hanno fede privilegiata e sono opponibili con querela di falso. Le circostanze pacifiche e incontrovertibili rilevate dagli Agenti verbalizzanti, non sono state confutate dalla teste SS , moglie del e madre del Tes_1 Parte_1
. Sulla base delle suddette considerazioni, si ritiene di dover respingere il ricorso e Parte_2 confermare i verbali impugnati.”
Deduceva che l'iter argomentativo seguito in sentenza non aveva alcuna attinenza con le censure mosse ai verbali da parte del ricorrente, in quanto il Giudice non aveva tenuto in considerazione le risultanze processuali emerse e doveva ritenersi inconferente il richiamo alla fede privilegiata, non avendo mai il ricorrente inteso porre in discussione la veridicità dei fatti affermati nei verbali impugnati, ma avendo, al contrario, rilevato l'estrema genericità degli stessi e l'assenza di responsabilità da parte sua, per essere la circolazione del veicolo di sua proprietà avvenuta contro la sua volontà.
Con il secondo motivo di appello il ricorrente ribadiva la nullità dei verbali impugnati per l'assoluta indeterminatezza del loro contenuto, poiché, dalla lettura degli stessi non era dato comprendere con precisione ove sarebbero state commesse le contestate infrazioni, atteso che nei verbali impugnati veniva indicato quale luogo di accertamento delle presunte infrazioni “VIALE VIRGILIO – VIALE
MAGNA GRECIA – nel Comune di Taranto”, senza alcuna indicazione utile ad individuare il logo in cui era stato effettuato l'accertamento, quale il numero civico;
tale omissione avrebbe comportato una grave menomazione del diritto di difesa del ricorrente.
Con il terzo motivo di appello il ricorrente sosteneva che la circolazione del veicolo sarebbe avvenuta contro la sua volontà, in quanto le chiavi del veicolo stesso sarebbero state artatamente sottratte a sua insaputa dal IG. , figlio del ricorrente ma non convivente con quest'ultimo, pur Parte_2
essendo solo formalmente residente nella medesima abitazione, e che la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado avrebbe pienamente confermato tali deduzioni.
3 L'appellante chiedeva pertanto al Tribunale adito accogliersi le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la nullità dei verbali di accertamento nn. V/8982/S/2023, V/8983/S/2023 e V/9387/S/2023 del – Comando di Polizia Locale, nonché di ogni atto preordinato, collegato o Controparte_1
consequenziale agli stessi, ancorchè non conosciuti dal ricorrente;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, contenere la sanzione nei limiti del minimo edittale;
3) condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Con decreto del 06.06.2024 il P.D. fissava l'udienza del 31.10.2024, con termine per la notifica entro il 31.07.2024, per la comparizione delle parti. Disponeva altresì l'acquisizione del fascicolo di primo grado n. 3462/2023 definito con la sentenza impugnata n. 2156/2023, presso l'Ufficio del Giudice di
Pace di Taranto a cura della Cancelleria.
Con memoria difensiva depositata telematicamente in data 15.10.2024, si costituiva nel presente giudizio il , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per difetto Controparte_1 di specificità e, nel merito, contestando l'infondatezza dell'odierno appello.
Quanto al primo motivo di appello, il deduceva che lo stesso integrasse una mera Controparte_1
premessa ai due motivi successivi.
Quanto al secondo motivo di appello, ne rilevava l'infondatezza, deducendo che l'indicazione contenuta in ciascuno dei verbali opposti individuava con precisione il luogo ove veniva effettuato il controllo da parte degli Agenti della Polizia Locale nei confronti del sig. , ovvero Parte_2 nel territorio di Taranto all'intersezione tra viale Virgilio e viale Magna Grecia, ove gli Agenti della
Polizia Locale, accertate le violazioni al Codice della strada, procedevano alla contestazione immediata dei verbali.
Ciò premesso, aggiungeva che lo stesso appellante nell'atto di appello aveva riconosciuto di non aver
“mai inteso porre in discussione la veridicità dei fatti affermati nei verbali impugnati", sicché
l'asserita generica indicazione del luogo di accertamento della violazione non poteva avere arrecato alcun pregiudizio al diritto di difesa dell'appellante; in ogni caso, quest'ultimo aveva esercitato pienamente il proprio diritto di difesa, invocando quale esimente la c.d. circolazione prohibente domino e dimostrando con ciò di aver ben ricostruito le esatte circostanze di fatto, sulla scorta delle indicazioni contenute nei verbali.
Rappresentava infine che le violazioni contestate (art. 116, commi 15 e 17, C.d.S., guida senza patente;
art. 171 commi 1 e 2 C.d.S., guida senza casco;
art. 193 comma 2 C.d.S., guida senza copertura assicurativa r.c. verso terzi.), a differenza di altre violazioni del Codice della Strada (come ad esempio un divieto di accesso, il superamento del limite di velocità o il passaggio con semaforo rosso), non erano strettamente connesse al luogo dell'accertamento, attenendo esclusivamente alla condizione del veicolo, alla regolarità dei documenti di guida del conducente ed all'omissione ad un
4 precetto relativo l'utilizzo del casco protettivo. Pertanto, concludeva affermando che non vi sarebbe alcun legame tra la natura di tali violazioni ed il luogo esatto in cui il controllo è stato effettuato.
Quanto al terzo motivo di appello, il ne rilevava l'infondatezza, in quanto la prova CP_1 testimoniale espletata in primo grado aveva dimostrato come il sig. non avesse Parte_1
adottato tutte le misure idonee a non far circolare il mezzo contro la sua volontà.
Deduceva che dall'esame della teste , moglie del ricorrente, era emerso che il sig. Tes_1 Pt_2
, figlio del ricorrente, aveva libero accesso alla casa dei genitori, anche in caso di loro assenza,
[...]
e che lo stesso era perfettamente a conoscenza del luogo dove fossero custodite le chiavi ed il motociclo;
emergeva, altresì, che il sig. nonostante ciò, non aveva posto in essere Parte_1
alcuna cautela particolare per evitare lo spossessamento delle chiavi e del motociclo, le prime poste in un cassetto non chiuso a chiave ed il secondo (peraltro privo di assicurazione) in un luogo non riferito dalla testimone e sconosciuto, ma presumibilmente di facile accesso.
Pertanto, l'Ente appellato chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare che l'appello proposto dal sig. è inammissibile, per tutte le Parte_1 ragioni esposte nel corpo del presente atto;
2) Nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig. poiché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni ed eccezioni esposte in atti Parte_1
e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia della sentenza di primo grado n. 2374/2023 emessa dal Giudice di Pace di Taranto nel giudizio recante n. 2785/2023 R.G.; 3) In ogni caso, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, in favore del
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore”. Controparte_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza di comparizione, rinviata d'ufficio al
17.12.2024, il Giudice assegnava alle parti termine sino al 13.03.2025 per il deposito di note scritte contenenti le rispettive istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione;
assegnava alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza cartolare per il deposito di note conclusive.
Scaduto il termine per note il 13.03.2025, il P.D. decideva la causa con motivazione contestuale.
3. Le ragioni della decisione
Preliminarmente, deve affermarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, dal momento che l'appello risulta essere stato redatto secondo i dettami di cui all'art. 434 c.p.c. e rispettando i limiti dimensionali di cui al D.M. n. 110/2023.
Venendo ad esaminare il merito della controversia, l'odierno appello ha ad oggetto la decisione del
G.d.P. di Taranto con la quale è stata rigettata l'opposizione e sono stati confermati i verbali di accertamento nn. V/8982S/2023, V/8983S/2023 e V/9387S/2023, elevati in data 11.04.2023 dalla
Polizia Locale di Taranto nei confronti dell'opponente e contestati nell'immediatezza delle infrazioni.
5 Il giudice di prime cure, decidendo sul ricorso in opposizione depositato l'11.05.2023, ha ritenuto che
“Le ragioni addotte nel ricorso non sono da ritenersi valide per inficiare quanto sostenuto nei tre verbali che, poiché redatti da pubblico ufficiale, hanno fede privilegiata e sono opponibili con querela di falso. Le circostanze pacifiche e incontrovertibili rilevate dagli Agenti verbalizzanti, non sono state confutate dalla teste SS , moglie del e madre del Tes_1 Parte_1
. Sulla base delle suddette considerazioni, si ritiene di dover respingere il ricorso e Parte_2 confermare i verbali impugnati.”
Pur se non è specificato nella succinta motivazione della sentenza impugnata, dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e dall'esame dei documenti in atti, tra cui segnatamente i verbali di contestazione per cui è causa, si evince, in primo luogo, che il Giudice di Pace ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla asserita mancanza di indicazioni utili ad individuare il luogo in cui era stato effettuato l'accertamento, quale il numero civico (atteso che nei verbali impugnati era stato indicato quale luogo di accertamento delle presunte infrazioni “VIALE
VIRGILIO – VIALE MAGNA GRECIA – nel Comune di Taranto”, senza alcuna ulteriore specificazione).
La normativa di riferimento è da individuarsi nell'art. 200 del Codice della Strada, che così dispone:
“
1. Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui
è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore., da leggersi in stretta correlazione con l'art. 383 del regolamento di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Contestazione - Verbale di accertamento.
1. Il verbale deve contenere
l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità
e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.
2. L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento,
6 l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale
o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso.
3. I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data
e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.
4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento;
se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello”).
Per pacifico orientamento giurisprudenziale l'indicazione del “giorno, dell'ora e della località in cui la violazione è stata posta in essere, delle generalità del trasgressore, della sua residenza nonché degli estremi della sua patente di guida e del tipo di veicolo”, costituiscono in effetti elementi essenziali del verbale di accertamento dell'infrazione, la cui assenza comporta la nullità dell'atto, ipotesi che va tuttavia ben distinta dall'erronea individuazione di taluno degli elementi sopra menzionati che, invece, inerisce ai requisiti di legittimità del verbale, dalla cui indeterminatezza deriva l'eventuale annullabilità per violazione di legge.
In altri termini, solo errori o imprecisioni nella indicazione degli elementi di fatto dell'illecito accertato che determinino l'assoluta incertezza della contestazione comportano l'invalidità della stessa, integrando grave violazione del diritto di difesa del presunto responsabile (cfr. sul punto Cass.
Sez. II, Sentenza n. 9974 del 16.05.2016: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell'art. 201 C.d.S., come ribadito dall'art. 383 reg. esec. C.d.S., comma
1, del con riguardo al “giorno, ora e località”, prescrizioni dirette a garantire l'esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l'infrazione (Sez. 1, Sentenza n.
8939 del 29/04/2005, Rv. 583246; Sez. 1, Sentenza n. 7993 del 18/04/2005, Rv. 580717). Nella specie, il verbale di violazione al codice della strada indicava il luogo ove era stata commessa l'infrazione nella via Aldo ET Kessler in Verona in corrispondenza di area di intersezione. Tanto basta, alla stregua del richiamato principio di diritto, ai fini della validità del verbale.”).
Facendo applicazione di tale autorevole e condivisibile orientamento alla fattispecie in oggetto, ritiene questo giudice che nel caso in esame l'omessa indicazione da parte degli Agenti accertatori
7 del numero civico all'altezza del quale è stato effettuato l'accertamento delle violazioni non possa avere alcuna incidenza in senso limitativo del diritto di difesa del ricorrente, in quanto i verbali comunque contengono in modo più che adeguato e comunque sufficiente gli estremi della violazione,
a norma dell'art. 201 C.d.S., come specificato dall'art. 383 reg. esec. C.d.S., comma 1, con riguardo al luogo della accertata infrazione (“VIALE VIRGILIO – VIALE MAGNA GRECIA – nel Comune di
Taranto”), soprattutto ove si consideri che le violazioni sono state immediatamente contestate al conducente del motociclo targato BD45334, di proprietà del ricorrente.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha mai negato gli elementi costitutivi delle violazioni contestategli, ed anzi nel ricorso in appello ha espressamente riconosciuto di non aver “mai inteso porre in discussione la veridicità dei fatti affermati nei verbali impugnati”.
Ne risulta pertanto pienamente soddisfatto, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, il dettato normativo che prescrive l'individuazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui vennero rilevate le infrazioni.
Alla luce di quanto sin qui osservato, si deve ritenere priva di fondamento la doglianza di genericità della contestazione relativa alla mancata indicazione del numero civico del luogo in cui è stato effettuato l'accertamento delle violazioni.
Del pari infondato risulta il motivo di appello secondo cui la circolazione del veicolo sarebbe avvenuta contro la volontà del ricorrente, in quanto le chiavi del veicolo stesso sarebbero state artatamente sottratte, a sua insaputa, dal IG. , figlio del ricorrente non convivente Parte_2 con quest'ultimo. pur essendo formalmente residente nella medesima abitazione, il che risulterebbe comprovato dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Orbene, ai sensi dell'art. 196, comma 1, C.d.S., il proprietario del veicolo “è obbligato in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Peraltro, come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, opportunamente richiamata dall'Ente appellato nei propri scritti difensivi, "il proprietario del veicolo il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino) ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo “contro la sua volontà” (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata con un concreto ed idoneo comportamento che sia ostativo e specificamente rivolto a vietare la circolazione e si deve estrinsecare in atti e fatti che sono rilevatori della diligenza e delle cautele che vengono allo scopo adottate” (in tal senso anche Cass. 15521/2006,
Cass. 15478/2011, Cass. 22318/2014 e, da ultimo, Cass. ord., n. 20831/2024, secondo cui “non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del
8 proprietario, ma è necessario, al contrario, che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto e idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo”).
Nella fattispecie in esame, come correttamente rilevato dal Giudice di Primo Grado nella motivazione della sentenza impugnata, le circostanze rilevate dagli Agenti verbalizzanti non sono confutate dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla IG.ra , moglie del IG. e madre del Tes_1 Parte_1
IG. , insufficienti al fine di provare la circostanza della circolazione del motociclo Parte_2
contro la volontà della ricorrente.
Nello specifico, la teste , SS all'udienza del 25.10.2023, ha dichiarato sul punto: Tes_1
“Confermo la circostanza sub a) del ricorso [“a) in data 14/3/2023, il IG. , mentre Parte_2
il ricorrente era assente dalla propria abitazione, sottraeva le chiavi del motoveicolo Piaggio Liberty tgt. BD45334 e si metteva alla guida”, n.d.r.]. Preciso che le chiavi del motoveicolo erano custodite da mio marito nel comodino della camera da letto, a fianco del suo letto. Nemmeno io ero in casa quando nostro figlio si è impossessato delle chiavi […] Mio figlio, pur essendo formalmente residente presso la nostra abitazione, non vive con noi da circa due anni, essendosi trasferito in altra abitazione presso la famiglia di sua moglie”.
Le circostanze di fatto emerse all'esito della prova testimoniale risultano inidonee ad inibire la circolazione del mezzo e comprovano pertanto la “mancata volontà contraria” del ricorrente alla circolazione medesima.
Tali circostanze possono individuarsi nel prelievo del veicolo, da parte del figlio, senza difficoltà alcuna, in quanto, pur in assenza dei genitori e pur non convivendo con gli stessi, aveva libero accesso alla loro abitazione e conosceva il luogo in cui erano custodite, senza particolari precauzioni, le chiavi del motociclo. A ciò si aggiunga che né il ricorrente né la teste hanno specificato il luogo in Tes_1
cui era custodito il motociclo, dal che può ragionevolmente desumersi che lo stesso fosse facilmente accessibile al figlio.
Infine, di non poco rilievo appare la circostanza per cui il motociclo fosse privo di copertura assicurativa, il che avrebbe dovuto indurre il ricorrente ad una diligenza ancora maggiore nell'adozione delle cautele necessarie ad evitare la circolazione del motociclo, quali, secondo il richiamato insegnamento della Suprema Corte “l'occultamento delle chiavi o tutte le altre misure idonee a dimostrare la precisa volontà di non consentire l'utilizzo del mezzo”.
Per le ragioni sin qui esposte la sentenza deve essere pertanto integralmente confermata e l'opposizione rigettata, con tutte le conseguenze di legge.
9 Quanto al regolamento delle spese, il IG. deve essere condannato, in applicazione Parte_1 del principio generale della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono inoltre i presupposti per il versamento di una somma pari all'importo dovuto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2012, pur evidenziandosi che la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (v. Cass. SS.UU. sentenza n. 4315/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in persona del Presidente, dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2347/2023, emessa dal Giudice di Pace di Taranto in data 22/11/2023 e depositata in cancelleria in data 4/12/2023, non notificata, così provvede:
1) RIGETTA l'appello, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 2347/2023, emessa dal Giudice di Pace di Taranto in data 22/11/2023 e depositata in cancelleria in data 4/12/2023;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 450,00, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA;
3) DA' ATTO che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ai sensi dell'art. 13 D.P.R.
n. 115 del 2012.
Taranto, 14.03.2025.
Il Presidente (dott.ssa S. D'ERRICO)
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