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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/10/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3214/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3214/2025, pendente tra
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. D'ARCANGELO GIAMPAOLO ricorrente e
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv.Sebastiano Cubeddu convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente, premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e successivamente promosso giudizio per accertamento tecnico preventivo conclusosi con perizia negativa, affermava di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, conveniva in giudizio l' chiedendo al CP_2 giudice del lavoro di Tivoli l'accertamento di detto stato, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
A seguito di accertamento tecnico preventivo il consulente tecnico nominato dal giudice non riconosceva al ricorrente le condizioni per accedere la beneficio richiesto.
A seguito di contestazioni nei termini di legge presentava ricorso al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici negati.
L' si costituiva e nel merito contestava la sussistenza dei requisiti per la CP_2
concessione del beneficio richiesto chiedendo il rigetto della domanda.
Non procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa previo deposito di note di trattazione scritta.
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della contestazione alla CTU espletata nella fase sommaria, risultando in atti che sono stati rispettati i termini per le contestazioni e per il successivo deposito del ricorso.
Parimenti infondata appare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano per contro, ancorché sinteticamente, comunque evidenziati.
Nel merito l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame i requisiti sanitari richiesti dalla norma menzionata non risultano soddisfatti.
Infatti, la consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo e quella resa in questa sede che parte ricorrente ritiene lacunosa e non corretta, hanno accertato che le patologie da cui è affetta la parte (vedi relazione del consulente tecnico) non comportano nel loro complesso una incapacità a deambulare o a provvedere autonomamente agli atti della vita quotidiana senza l'ausilio di terzi.
In particolare si critica il consulente che non avrebbe secondo parte ricorrente considerato correttamente l'insieme delle patologie da cui risulta affetta la parte ricorrente mentre l'esame appare accurato soprattutto nella relazione resa in fase di opposizione avendo il ctu esaminato le certificazioni e preso posizione sulle valutazioni delle patologie della parte.
Non inficia la bontà dell'elaborato al circostanza che il ctu non abbia rispettato i termini inizialmente conferiti avendo il giudice concesso la proroga al fine di consentire le osservazioni della parte e un nuovo deposito del ctu.
La parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di consulenza del giudizio di atp sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
pone le spese di consulenza a carico dell . CP_2
Tivoli, il 01.10.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3214/2025, pendente tra
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. D'ARCANGELO GIAMPAOLO ricorrente e
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv.Sebastiano Cubeddu convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente, premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e successivamente promosso giudizio per accertamento tecnico preventivo conclusosi con perizia negativa, affermava di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, conveniva in giudizio l' chiedendo al CP_2 giudice del lavoro di Tivoli l'accertamento di detto stato, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
A seguito di accertamento tecnico preventivo il consulente tecnico nominato dal giudice non riconosceva al ricorrente le condizioni per accedere la beneficio richiesto.
A seguito di contestazioni nei termini di legge presentava ricorso al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici negati.
L' si costituiva e nel merito contestava la sussistenza dei requisiti per la CP_2
concessione del beneficio richiesto chiedendo il rigetto della domanda.
Non procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa previo deposito di note di trattazione scritta.
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della contestazione alla CTU espletata nella fase sommaria, risultando in atti che sono stati rispettati i termini per le contestazioni e per il successivo deposito del ricorso.
Parimenti infondata appare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano per contro, ancorché sinteticamente, comunque evidenziati.
Nel merito l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame i requisiti sanitari richiesti dalla norma menzionata non risultano soddisfatti.
Infatti, la consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo e quella resa in questa sede che parte ricorrente ritiene lacunosa e non corretta, hanno accertato che le patologie da cui è affetta la parte (vedi relazione del consulente tecnico) non comportano nel loro complesso una incapacità a deambulare o a provvedere autonomamente agli atti della vita quotidiana senza l'ausilio di terzi.
In particolare si critica il consulente che non avrebbe secondo parte ricorrente considerato correttamente l'insieme delle patologie da cui risulta affetta la parte ricorrente mentre l'esame appare accurato soprattutto nella relazione resa in fase di opposizione avendo il ctu esaminato le certificazioni e preso posizione sulle valutazioni delle patologie della parte.
Non inficia la bontà dell'elaborato al circostanza che il ctu non abbia rispettato i termini inizialmente conferiti avendo il giudice concesso la proroga al fine di consentire le osservazioni della parte e un nuovo deposito del ctu.
La parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di consulenza del giudizio di atp sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
pone le spese di consulenza a carico dell . CP_2
Tivoli, il 01.10.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti