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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/12/2024, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 871/2021
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MONTEFIORI NICOLA con domicilio eletto in VIA
DELL'INDIPENDENZA 24 BOLOGNA appellante e
(AMMESSA PSS 21/11/2017) (C.F. CO
, assistito e difeso dall'Avv. GENTILI MICHELA C.F._2
con domicilio eletto in CORSO GARIBALDI 59 FORLI' in persona del curatore speciale avv. Pt_1 Parte_2
ELENA TONI con studio in Forlì corso Garibaldi n. 59, appellati
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, la minore Persona_1
(n. Cesena il 09.10.2014) conveniva in giudizio, a mezzo del
[...]
procuratore speciale avv. Elena Toni, e Parte_1 CO
, al fine di sentire accertare e dichiarare che non è
[...] Parte_1
proprio padre con tutte le conseguenti annotazioni di legge. In via istruttoria chiedeva consulenza genetica, prova per interpello e per testimoni.
L'attrice esponeva che la e il avevano contratto CP_1 Pt_1
matrimonio in Nigeria il 24.01.2008 e avevano riconosciuto come Pt_2
figlia legittima;
che il nucleo familiare, composto anche dalle sue due Con sorelle, figlie di , nonché dalla madre di quest'ultima ( , era Persona_2
sin dal 2013 monitorato dai Servizi Sociali a seguito di segnalazione delle insegnanti delle minori;
che il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in data 22.12.2014, aveva rilevato la particolare gravità della situazione familiare, aveva sospeso la responsabilità genitoriale della madre e del pag. 2/12 padre sulla minore dichiarando tutore provvisorio il Servizio Sociale Pt_2
di Forlì e che, nel 2015, i Servizi Sociali avevano collocato la madre e le tre minori in luogo protetto.
Si costituiva in giudizio rimettendosi a giustizia in ordine Parte_1
alla richiesta di accertamento della paternità biologica della minore, riservandosi di sottoporsi ai necessari accertamenti nell'esclusivo interesse della stessa. Formulava successivamente eccezione di carenza di legittimazione attiva, poiché l'istanza di nomina di curatore speciale sarebbe stata avanzata da una persona non legittimata, , CP_2
tutrice della minore, nonché di decadenza ex art. 244 c.c.
Il convenuto dava atto delle difficoltà affrontate per il trasferimento del nucleo in Italia, regolarizzato nel 2011, e allegava che l'unione familiare si era rivelata da subito problematica, aggravandosi irrimediabilmente dopo la nascita di anche a causa dei comportamenti irresponsabili della Pt_2
che si ripercuotevano sulle figlie, le quali, nonostante i suoi sforzi CP_1
educativi, manifestavano condotte spesso inadatte e aggressive. Assumeva di essersi sempre adoperato per seguire le minori e di non essersi mai disinteressato della moglie, accettando di riconoscere nonostante i Pt_2
sospetti sulla fedeltà della , e assumendosi tutti i compiti di CP_1
mantenimento e cura. Rilevava altresì di aver sempre tentato, seppur invano, di mantenere i contatti con la moglie e le minori dopo il provvedimento del TM e riteneva la paternità legale la soluzione più confacente agli interessi di poiché idonea a garantirle di crescere in Pt_2
un luogo sicuro e protetto.
Si costituiva altresì , chiedendo che fosse accertato CO
che non è il padre di , con tutte le Parte_1 Persona_1
pag. 3/12 conseguenti annotazioni di legge. In via istruttoria formulava richiesta di consulenza genetica.
La rappresentava che il prima di sposarla, aveva CP_1 Pt_1
intrattenuto una relazione sentimentale con la propria madre, Persona_2
e che anche dopo il matrimonio la situazione familiare era stata ambigua e problematica in ragione dei rapporti non chiari tra gli stessi componenti;
che proprio a causa di una situazione familiare connotata da conflittualità e promiscuità erano intervenuti i Servizi Sociali, ai quali le minori avevano riferito la presenza di un clima molto ostile, connotato dall'atteggiamento autoritario e punitivo del che in tale contesto la avrebbe Pt_1 CP_1
intrapreso una nuova relazione sentimentale con e che Controparte_3
proprio questi sarebbe il padre biologico di Riferiva altresì che lo Pt_2
stesso era pienamente consapevole di non essere il padre di Pt_1 Pt_2
tanto che lui stesso e la avevano insistito per l'interruzione della Per_2
gravidanza e, in seguito alla nascita, le avevano imposto il riconoscimento da parte del che, a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali e del Pt_1
collocamento protetto con le minori, era cessato ogni rapporto col marito e la stessa aveva deciso di addivenire alla separazione. Riteneva infine che non vi fosse alcun interesse per la figlia a mantenere l'attuale Pt_2
paternità legale, non essendovi mai stato fra la stessa e il alcun Pt_1
rapporto se non nei due primi mesi di vita.
La causa era istruita documentalmente e mediante CTU volta all'accertamento della compatibilità genetica di Persona_1
con Parte_1
Il CTU nominato concludeva che non è padre biologico Parte_1
della minore . Persona_1
pag. 4/12 Con sentenza n. 835/2020 pubblicata il 20.10.2020, il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando, così decideva: accertava e dichiarava che non è il padre biologico di Parte_1
; Persona_1
ordinava all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita di procedere all'annotazione di legge;
condannava alla refusione in favore dello Stato delle spese Parte_1
di lite della parte attrice , liquidate in complessivi Persona_1
€ 2.738,00 oltre 15% per spese generali cp e iva di legge;
condannava alla refusione in favore dello Stato delle spese Parte_1
di lite della parte convenuta liquidate in CO
complessivi € 2.738,00 oltre 15% per spese generali cp e iva di legge;
poneva definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
2.- ha impugnato detta sentenza per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha rigettato le eccezioni processuali di mancanza di legittimazione ad agire/mancanza di titolarità del diritto ai sensi dell'art. 244 c.c., rilevando che, essendo la minore , legittimati ad avanzare l'istanza di nomina del Persona_3
curatore speciale per l'instaurazione del giudizio di disconoscimento della paternità erano solo il PM o l'altro genitore, mentre, nel caso in esame, tale istanza è stata presentata dalla tutrice, persona non CP_2
legittimata, mentre il mandato conferito all'avv. Toni da parte della sig.ra in data 19.04.2017 doveva considerarsi nullo poiché in tale CP_1
periodo la madre era sospesa dalla potestà genitoriale.
Con il secondo motivo, il contesta il rigetto dell'eccezione di Pt_1
decadenza dall'azione di cui all'art. 244 c.c., norma in virtù della quale la pag. 5/12 madre può proporre azione di disconoscimento di paternità entro sei mesi dalla nascita del figlio e il marito entro un anno, mentre l'imprescrittibilità dell'azione si riferisce al figlio una volta divenuto maggiorenne;
rileva quindi che tali decadenze sono rilevabili d'ufficio.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza laddove non ha tenuto conto della prevalenza del valore del legame genitoriale già acquisito sulla paternità biologica, rilevando che, diversamente da quanto sostenuto dal
Tribunale, egli ha sempre svolto il suo ruolo genitoriale, lavorando assiduamente per garantire alla famiglia il necessario sostentamento e cercando di rimediare alle carenze e agli errori della . Riteneva CP_1
dunque non veritiera né supportata da idonea istruttoria l'asserzione per cui egli non avrebbe sviluppato un rapporto affettivo con la minore e che il nucleo familiare verserebbe in stato di irreversibile disgregazione.
Con l'ultimo motivo, infine, il contesta la condanna alle spese di Pt_1
lite, essendosi rimesso a giustizia quanto all'accertamento della paternità biologica della minore Pt_2
Per tali motivi chiede, in via pregiudiziale, la dichiarazione Parte_1
di inammissibilità e/o improcedibilità della causa per mancanza di titolarità del diritto e/o dell'azione ex art. 244 c.c. e/o per mancanza di un valido presupposto procedimentale, la dichiarazione di decadenza dell'azione per decorso del termine di cui all'art. 244 c.c., e, nel merito, si rimette a giustizia in ordine all'accertamento della paternità biologica della minore
; in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, Persona_1
comprese quelle di CTU (o, in mero subordine, compensazione).
3.- Si è costituita in giudizio la minore a mezzo Persona_1
del curatore speciale avv. Elena Toni, chiedendo la conferma integrale pag. 6/12 della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì, con condanna del al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
Contesta il primo motivo di appello atteso che il diritto di agire per chiedere la nomina del curatore speciale ex art. 244, ult. co., c.c. è riconosciuto in capo al genitore, fuori dal complesso di diritti e doveri che costituiscono il contenuto della responsabilità genitoriale.
Deduce altresì l'infondatezza del secondo motivo essendo l'azione di cui all'art. 244 c.c. imprescrittibile riguardo al figlio, che può agire direttamente, se maggiorenne, o per il tramite di un curatore speciale, come nel caso de quo.
Quanto al terzo motivo, rileva come il Tribunale abbia correttamente bilanciato il favor veritatis e il favor minoris con specifico riferimento alla stabilità dei rapporti familiari instaurati, rilevando che dalla documentazione in atti e dalle memorie istruttorie non emerge alcun tentativo del di dimostrare un qualsiasi interessamento nei Pt_1
confronti della minore, né la tracciatura di alcuna somma versata a titolo di mantenimento della bambina. Allega, inoltre, che il è stato rinviato Pt_1
a giudizio per i reati di cui agli artt. 572, 81 c. 2, 609-bis, c. 2, n. 1, e 609- quater, c. 1, n. 1, c.p. (maltrattamenti e abuso sessuale continuato e aggravato dall'aver commesso i fatti nei confronti di persone minori degli anni 14) con le minori e persone offese. Persona_4 Per_5
Censura, infine, il quarto motivo, rilevando come mai i comportamenti della abbiano assunto i connotati dell'ambiguità rispetto alla CP_1
paternità naturale della minore.
4.- Si è costituita in giudizio , chiedendo dichiararsi CO
infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dal e, nel merito, Pt_1
pag. 7/12 l'integrale rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle di CTU.
L'appellata ritiene le eccezioni di cui al primo motivo pretestuose e irrilevanti, giacchè l'azione esercitata dal curatore speciale è stata esercitata nell'esclusivo interesse della minore e sulla base di un decreto di nomina giudizialmente ritenuto valido, non risultando in capo al curatore alcun difetto di rappresentanza o legittimazione ad agire.
Rileva inoltre l'inammissibilità del secondo motivo, tenuto conto che l'azione de qua è imprescrittibile avuto riguardo al figlio che, ai sensi dell'art. 244, co. 5, c.c., può agire direttamente se maggiorenne ovvero, se minore, per il tramite di un curatore speciale.
Quanto al terzo motivo rileva che non vi è alcun interesse per la minore al mantenimento della “paternità legale” in capo al non Pt_2 Pt_1
avendo la stessa allacciato con il padre alcun tipo di legame, essendo stata a soli tre mesi di vita collocata in ambito protetto con la madre e le sorelle.
Precisa che da quel momento la minore non ha più rivisto il e che Pt_1
sarebbe sicuramente motivo di trauma inserire oggi, nella vita di una bambina di sette anni, una figura per lei del tutto sconosciuta, con cui non ha nessun legame biologico e che neppure ha mai contribuito al suo mantenimento.
Quanto alle spese di lite rileva che il ha più volte manifestato Pt_1
riserve in ordine all'opportunità di sottoporsi al test del DNA e ha più volte screditato l'immagine della , appesantendo la causa con elementi CP_1
irrilevanti.
5.- È intervenuto in giudizio il PM concludendo per il rigetto dell'appello.
6.- L'appello va rigettato.
pag. 8/12 In ordine al primo motivo, come correttamente rilevato dal Tribunale,
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva è infondata, giacchè nel caso di specie l'istanza di nomina di curatore speciale è stata avanzata, oltre che dalla tutrice, anche dalla madre della minore, tenuto conto che l'art. 244 co.
6 c.c. consente di promuovere l'azione di disconoscimento dal curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio minore che abbia compiuto 14 anni, ovvero del PM o dell'altro genitore quando trattasi di figlio età inferiore.
Peraltro, va anche ricordato che, in relazione alla definizione di “altro genitore”, l'orientamento giurisprudenziale più recente tende a darne un'interpretazione più ampia di quella risalente, in virtù della quale si riteneva che questa fosse riferita ai soggetti legittimati ai sensi dei commi 1
e 2 dell'art. 244 c.c., vale a dire i genitori legittimi. La Suprema Corte ha infatti avuto modo di stabilire che «colui che si afferma padre biologico del figlio nato dal matrimonio, pur non essendo legittimato a proporre in via autonoma azione di disconoscimento di paternità (Cass. n. 4033/1995) e neppure potendo intervenire e partecipare a quel giudizio o proporre impugnazione di terzo (Cass. n. 6985/2018), se il minore è infraquattordicenne, può chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale affinché promuova l'azione di disconoscimento, e ciò interpretando la locuzione dell'art. 244 c.c., u.c. (“altro genitore”) come riferita non solo alla madre, ma anche al padre biologico (così Cass. n.
4020/2017)» (Cfr. Cass. Civ. n. 27560 del 11/10/2021).
Parimenti è infondata l'eccezione di decadenza di cui al secondo motivo di appello, considerato che a norma dell' art. 244, comma 5, c.c. l'azione è
pag. 9/12 imprescrittibile riguardo al figlio che, nel caso di specie, è appunto rappresentato dal curatore.
Circa il terzo motivo, si rileva poi che la domanda dell'attrice risulta sicuramente fondata sia sugli esiti della CTU genetica svolta in corso di causa, sia sulla documentazione attestante l'intervenuto allontanamento di madre e figlia all'età di soli tre mesi dalla casa familiare, con conseguente perdita definitiva di ogni rapporto tra la figlia e il padre. Lo stesso Pt_1
si è rimesso a giustizia quanto al merito.
Inoltre, ai fini della necessaria operazione di bilanciamento tra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari – che per giurisprudenza di legittimità impone un accertamento concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano – va valorizzata la situazione familiare gravemente conflittuale, disgregante e scarsamente tutelante in cui è nata la minore, situazione che ha portato il Tribunale per i Minorenni ad affidare i minori ai Servizi Sociali e a collocare la madre in luogo protetto con le tre bambine. La minore collocata in luogo protetto a Pt_2
soli tre mesi di vita, non ha quindi potuto sviluppare con il convenuto alcun reale rapporto affettivo, essendosi peraltro interrotti, da quel momento, i rapporti tra il e le minori. Pt_1
Passando infine all'ultimo motivo di appello, si rileva che la condanna del alle spese di lite appare sicuramente in linea con la sua Pt_1
soccombenza.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del grado liquidate come in dispositivo per la soccombenza, con valori minimi pag. 10/12 attesa la bassa complessità, in favore delle appellate e per esse in favore dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CO
, costituite, con l'intervento del PM, Persona_1
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 835/2020, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di e per essa in favore dello Stato che liquida in CO
complessivi € 3.473,00 per compensi, oltre 15% per spese generali , IVA e
CPA; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di e per essa in favore dello Stato che Persona_1
liquida in complessivi € 3.473,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 10.12.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 11/12 pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 871/2021
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MONTEFIORI NICOLA con domicilio eletto in VIA
DELL'INDIPENDENZA 24 BOLOGNA appellante e
(AMMESSA PSS 21/11/2017) (C.F. CO
, assistito e difeso dall'Avv. GENTILI MICHELA C.F._2
con domicilio eletto in CORSO GARIBALDI 59 FORLI' in persona del curatore speciale avv. Pt_1 Parte_2
ELENA TONI con studio in Forlì corso Garibaldi n. 59, appellati
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, la minore Persona_1
(n. Cesena il 09.10.2014) conveniva in giudizio, a mezzo del
[...]
procuratore speciale avv. Elena Toni, e Parte_1 CO
, al fine di sentire accertare e dichiarare che non è
[...] Parte_1
proprio padre con tutte le conseguenti annotazioni di legge. In via istruttoria chiedeva consulenza genetica, prova per interpello e per testimoni.
L'attrice esponeva che la e il avevano contratto CP_1 Pt_1
matrimonio in Nigeria il 24.01.2008 e avevano riconosciuto come Pt_2
figlia legittima;
che il nucleo familiare, composto anche dalle sue due Con sorelle, figlie di , nonché dalla madre di quest'ultima ( , era Persona_2
sin dal 2013 monitorato dai Servizi Sociali a seguito di segnalazione delle insegnanti delle minori;
che il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in data 22.12.2014, aveva rilevato la particolare gravità della situazione familiare, aveva sospeso la responsabilità genitoriale della madre e del pag. 2/12 padre sulla minore dichiarando tutore provvisorio il Servizio Sociale Pt_2
di Forlì e che, nel 2015, i Servizi Sociali avevano collocato la madre e le tre minori in luogo protetto.
Si costituiva in giudizio rimettendosi a giustizia in ordine Parte_1
alla richiesta di accertamento della paternità biologica della minore, riservandosi di sottoporsi ai necessari accertamenti nell'esclusivo interesse della stessa. Formulava successivamente eccezione di carenza di legittimazione attiva, poiché l'istanza di nomina di curatore speciale sarebbe stata avanzata da una persona non legittimata, , CP_2
tutrice della minore, nonché di decadenza ex art. 244 c.c.
Il convenuto dava atto delle difficoltà affrontate per il trasferimento del nucleo in Italia, regolarizzato nel 2011, e allegava che l'unione familiare si era rivelata da subito problematica, aggravandosi irrimediabilmente dopo la nascita di anche a causa dei comportamenti irresponsabili della Pt_2
che si ripercuotevano sulle figlie, le quali, nonostante i suoi sforzi CP_1
educativi, manifestavano condotte spesso inadatte e aggressive. Assumeva di essersi sempre adoperato per seguire le minori e di non essersi mai disinteressato della moglie, accettando di riconoscere nonostante i Pt_2
sospetti sulla fedeltà della , e assumendosi tutti i compiti di CP_1
mantenimento e cura. Rilevava altresì di aver sempre tentato, seppur invano, di mantenere i contatti con la moglie e le minori dopo il provvedimento del TM e riteneva la paternità legale la soluzione più confacente agli interessi di poiché idonea a garantirle di crescere in Pt_2
un luogo sicuro e protetto.
Si costituiva altresì , chiedendo che fosse accertato CO
che non è il padre di , con tutte le Parte_1 Persona_1
pag. 3/12 conseguenti annotazioni di legge. In via istruttoria formulava richiesta di consulenza genetica.
La rappresentava che il prima di sposarla, aveva CP_1 Pt_1
intrattenuto una relazione sentimentale con la propria madre, Persona_2
e che anche dopo il matrimonio la situazione familiare era stata ambigua e problematica in ragione dei rapporti non chiari tra gli stessi componenti;
che proprio a causa di una situazione familiare connotata da conflittualità e promiscuità erano intervenuti i Servizi Sociali, ai quali le minori avevano riferito la presenza di un clima molto ostile, connotato dall'atteggiamento autoritario e punitivo del che in tale contesto la avrebbe Pt_1 CP_1
intrapreso una nuova relazione sentimentale con e che Controparte_3
proprio questi sarebbe il padre biologico di Riferiva altresì che lo Pt_2
stesso era pienamente consapevole di non essere il padre di Pt_1 Pt_2
tanto che lui stesso e la avevano insistito per l'interruzione della Per_2
gravidanza e, in seguito alla nascita, le avevano imposto il riconoscimento da parte del che, a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali e del Pt_1
collocamento protetto con le minori, era cessato ogni rapporto col marito e la stessa aveva deciso di addivenire alla separazione. Riteneva infine che non vi fosse alcun interesse per la figlia a mantenere l'attuale Pt_2
paternità legale, non essendovi mai stato fra la stessa e il alcun Pt_1
rapporto se non nei due primi mesi di vita.
La causa era istruita documentalmente e mediante CTU volta all'accertamento della compatibilità genetica di Persona_1
con Parte_1
Il CTU nominato concludeva che non è padre biologico Parte_1
della minore . Persona_1
pag. 4/12 Con sentenza n. 835/2020 pubblicata il 20.10.2020, il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando, così decideva: accertava e dichiarava che non è il padre biologico di Parte_1
; Persona_1
ordinava all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita di procedere all'annotazione di legge;
condannava alla refusione in favore dello Stato delle spese Parte_1
di lite della parte attrice , liquidate in complessivi Persona_1
€ 2.738,00 oltre 15% per spese generali cp e iva di legge;
condannava alla refusione in favore dello Stato delle spese Parte_1
di lite della parte convenuta liquidate in CO
complessivi € 2.738,00 oltre 15% per spese generali cp e iva di legge;
poneva definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
2.- ha impugnato detta sentenza per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha rigettato le eccezioni processuali di mancanza di legittimazione ad agire/mancanza di titolarità del diritto ai sensi dell'art. 244 c.c., rilevando che, essendo la minore , legittimati ad avanzare l'istanza di nomina del Persona_3
curatore speciale per l'instaurazione del giudizio di disconoscimento della paternità erano solo il PM o l'altro genitore, mentre, nel caso in esame, tale istanza è stata presentata dalla tutrice, persona non CP_2
legittimata, mentre il mandato conferito all'avv. Toni da parte della sig.ra in data 19.04.2017 doveva considerarsi nullo poiché in tale CP_1
periodo la madre era sospesa dalla potestà genitoriale.
Con il secondo motivo, il contesta il rigetto dell'eccezione di Pt_1
decadenza dall'azione di cui all'art. 244 c.c., norma in virtù della quale la pag. 5/12 madre può proporre azione di disconoscimento di paternità entro sei mesi dalla nascita del figlio e il marito entro un anno, mentre l'imprescrittibilità dell'azione si riferisce al figlio una volta divenuto maggiorenne;
rileva quindi che tali decadenze sono rilevabili d'ufficio.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza laddove non ha tenuto conto della prevalenza del valore del legame genitoriale già acquisito sulla paternità biologica, rilevando che, diversamente da quanto sostenuto dal
Tribunale, egli ha sempre svolto il suo ruolo genitoriale, lavorando assiduamente per garantire alla famiglia il necessario sostentamento e cercando di rimediare alle carenze e agli errori della . Riteneva CP_1
dunque non veritiera né supportata da idonea istruttoria l'asserzione per cui egli non avrebbe sviluppato un rapporto affettivo con la minore e che il nucleo familiare verserebbe in stato di irreversibile disgregazione.
Con l'ultimo motivo, infine, il contesta la condanna alle spese di Pt_1
lite, essendosi rimesso a giustizia quanto all'accertamento della paternità biologica della minore Pt_2
Per tali motivi chiede, in via pregiudiziale, la dichiarazione Parte_1
di inammissibilità e/o improcedibilità della causa per mancanza di titolarità del diritto e/o dell'azione ex art. 244 c.c. e/o per mancanza di un valido presupposto procedimentale, la dichiarazione di decadenza dell'azione per decorso del termine di cui all'art. 244 c.c., e, nel merito, si rimette a giustizia in ordine all'accertamento della paternità biologica della minore
; in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, Persona_1
comprese quelle di CTU (o, in mero subordine, compensazione).
3.- Si è costituita in giudizio la minore a mezzo Persona_1
del curatore speciale avv. Elena Toni, chiedendo la conferma integrale pag. 6/12 della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì, con condanna del al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
Contesta il primo motivo di appello atteso che il diritto di agire per chiedere la nomina del curatore speciale ex art. 244, ult. co., c.c. è riconosciuto in capo al genitore, fuori dal complesso di diritti e doveri che costituiscono il contenuto della responsabilità genitoriale.
Deduce altresì l'infondatezza del secondo motivo essendo l'azione di cui all'art. 244 c.c. imprescrittibile riguardo al figlio, che può agire direttamente, se maggiorenne, o per il tramite di un curatore speciale, come nel caso de quo.
Quanto al terzo motivo, rileva come il Tribunale abbia correttamente bilanciato il favor veritatis e il favor minoris con specifico riferimento alla stabilità dei rapporti familiari instaurati, rilevando che dalla documentazione in atti e dalle memorie istruttorie non emerge alcun tentativo del di dimostrare un qualsiasi interessamento nei Pt_1
confronti della minore, né la tracciatura di alcuna somma versata a titolo di mantenimento della bambina. Allega, inoltre, che il è stato rinviato Pt_1
a giudizio per i reati di cui agli artt. 572, 81 c. 2, 609-bis, c. 2, n. 1, e 609- quater, c. 1, n. 1, c.p. (maltrattamenti e abuso sessuale continuato e aggravato dall'aver commesso i fatti nei confronti di persone minori degli anni 14) con le minori e persone offese. Persona_4 Per_5
Censura, infine, il quarto motivo, rilevando come mai i comportamenti della abbiano assunto i connotati dell'ambiguità rispetto alla CP_1
paternità naturale della minore.
4.- Si è costituita in giudizio , chiedendo dichiararsi CO
infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dal e, nel merito, Pt_1
pag. 7/12 l'integrale rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle di CTU.
L'appellata ritiene le eccezioni di cui al primo motivo pretestuose e irrilevanti, giacchè l'azione esercitata dal curatore speciale è stata esercitata nell'esclusivo interesse della minore e sulla base di un decreto di nomina giudizialmente ritenuto valido, non risultando in capo al curatore alcun difetto di rappresentanza o legittimazione ad agire.
Rileva inoltre l'inammissibilità del secondo motivo, tenuto conto che l'azione de qua è imprescrittibile avuto riguardo al figlio che, ai sensi dell'art. 244, co. 5, c.c., può agire direttamente se maggiorenne ovvero, se minore, per il tramite di un curatore speciale.
Quanto al terzo motivo rileva che non vi è alcun interesse per la minore al mantenimento della “paternità legale” in capo al non Pt_2 Pt_1
avendo la stessa allacciato con il padre alcun tipo di legame, essendo stata a soli tre mesi di vita collocata in ambito protetto con la madre e le sorelle.
Precisa che da quel momento la minore non ha più rivisto il e che Pt_1
sarebbe sicuramente motivo di trauma inserire oggi, nella vita di una bambina di sette anni, una figura per lei del tutto sconosciuta, con cui non ha nessun legame biologico e che neppure ha mai contribuito al suo mantenimento.
Quanto alle spese di lite rileva che il ha più volte manifestato Pt_1
riserve in ordine all'opportunità di sottoporsi al test del DNA e ha più volte screditato l'immagine della , appesantendo la causa con elementi CP_1
irrilevanti.
5.- È intervenuto in giudizio il PM concludendo per il rigetto dell'appello.
6.- L'appello va rigettato.
pag. 8/12 In ordine al primo motivo, come correttamente rilevato dal Tribunale,
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva è infondata, giacchè nel caso di specie l'istanza di nomina di curatore speciale è stata avanzata, oltre che dalla tutrice, anche dalla madre della minore, tenuto conto che l'art. 244 co.
6 c.c. consente di promuovere l'azione di disconoscimento dal curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio minore che abbia compiuto 14 anni, ovvero del PM o dell'altro genitore quando trattasi di figlio età inferiore.
Peraltro, va anche ricordato che, in relazione alla definizione di “altro genitore”, l'orientamento giurisprudenziale più recente tende a darne un'interpretazione più ampia di quella risalente, in virtù della quale si riteneva che questa fosse riferita ai soggetti legittimati ai sensi dei commi 1
e 2 dell'art. 244 c.c., vale a dire i genitori legittimi. La Suprema Corte ha infatti avuto modo di stabilire che «colui che si afferma padre biologico del figlio nato dal matrimonio, pur non essendo legittimato a proporre in via autonoma azione di disconoscimento di paternità (Cass. n. 4033/1995) e neppure potendo intervenire e partecipare a quel giudizio o proporre impugnazione di terzo (Cass. n. 6985/2018), se il minore è infraquattordicenne, può chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale affinché promuova l'azione di disconoscimento, e ciò interpretando la locuzione dell'art. 244 c.c., u.c. (“altro genitore”) come riferita non solo alla madre, ma anche al padre biologico (così Cass. n.
4020/2017)» (Cfr. Cass. Civ. n. 27560 del 11/10/2021).
Parimenti è infondata l'eccezione di decadenza di cui al secondo motivo di appello, considerato che a norma dell' art. 244, comma 5, c.c. l'azione è
pag. 9/12 imprescrittibile riguardo al figlio che, nel caso di specie, è appunto rappresentato dal curatore.
Circa il terzo motivo, si rileva poi che la domanda dell'attrice risulta sicuramente fondata sia sugli esiti della CTU genetica svolta in corso di causa, sia sulla documentazione attestante l'intervenuto allontanamento di madre e figlia all'età di soli tre mesi dalla casa familiare, con conseguente perdita definitiva di ogni rapporto tra la figlia e il padre. Lo stesso Pt_1
si è rimesso a giustizia quanto al merito.
Inoltre, ai fini della necessaria operazione di bilanciamento tra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari – che per giurisprudenza di legittimità impone un accertamento concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano – va valorizzata la situazione familiare gravemente conflittuale, disgregante e scarsamente tutelante in cui è nata la minore, situazione che ha portato il Tribunale per i Minorenni ad affidare i minori ai Servizi Sociali e a collocare la madre in luogo protetto con le tre bambine. La minore collocata in luogo protetto a Pt_2
soli tre mesi di vita, non ha quindi potuto sviluppare con il convenuto alcun reale rapporto affettivo, essendosi peraltro interrotti, da quel momento, i rapporti tra il e le minori. Pt_1
Passando infine all'ultimo motivo di appello, si rileva che la condanna del alle spese di lite appare sicuramente in linea con la sua Pt_1
soccombenza.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del grado liquidate come in dispositivo per la soccombenza, con valori minimi pag. 10/12 attesa la bassa complessità, in favore delle appellate e per esse in favore dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CO
, costituite, con l'intervento del PM, Persona_1
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 835/2020, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di e per essa in favore dello Stato che liquida in CO
complessivi € 3.473,00 per compensi, oltre 15% per spese generali , IVA e
CPA; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di e per essa in favore dello Stato che Persona_1
liquida in complessivi € 3.473,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 10.12.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
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