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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/05/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 725 /2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio promosso da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. De Luca Umberto e dall'Avv.
Viscovo Andrea, giusta procura in atti e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. De Luca Umberto e dall'Avv. Viscovo Andrea, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 07.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.03.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Volla (NA) il giorno 29.11.2008, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 22, parte I, anno 2008), dalla cui unione nascevano i figli , a Napoli il 21.06.2009, Persona_1
e , a Napoli il 26.08.2011, attualmente minorenni, evidenziavano che il Tribunale di Persona_2
Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. cronol. 951/2017 del
07.08.2017 reso nel procedimento R.G. n. 2261/2017 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti chiedevano la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol. 951/2017 del 07.08.2017 reso nel procedimento R.G. n. 2261/2017, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal
Presidente del Tribunale di Nola, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“A) I ricorrenti continueranno a vivere separatamente, con obbligo di comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza;
B) i ricorrenti, nell'interesse dei figli e del principio della bigenitorialità, convengono che i due figli Per_1
e resteranno affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata con la madre in Volla (NA) Per_2 alla via Filichito n° 6/E. Tutte le scelte relative all'educazione, allo studio, ed in generale all'indirizzo dei minori saranno prese di comune accordo da ambo i coniugi;
C) il IG. avrà facoltà di tenere con sé i figli minori due fine settimana (sabato-domenica) al Parte_2 mese alternativamente dalle ore 9.00 del mattino del sabato alle ore 21.00 di sera della domenica compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi;
D) il padre potrà trascorrere del tempo con e anche durante la settimana, Per_1 Per_2 compatibilmente con le eIGenze lavorative e con le normali abitudini dei bambini in fase di crescita.
Concorderà con la IG.ra le modalità per aiutare la stessa nei bisogni quotidiani dei figli. In caso di Pt_1 disaccordo, il IG. potrà trascorrere con i figli i giorni di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle Parte_2
21.00, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, prelevandoli presso la loro residenza;
E) il padre potrà comunicare, quotidianamente, telefonicamente con i figli alle utenze di cui gli stessi sono in possesso e di cui il padre è già a conoscenza;
F) per quanto riguarda le vacanze estive: Nel periodo estivo, il padre trascorrerà, con i figli, 15 giorni consecutivi nel mese di agosto. Lo stesso si curerà di comunicare il periodo di competenza ed il luogo dove trascorrerà le vacanze, alla IG.ra con un anticipo di 30 giorni. Pt_1
G) Per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali, i coniugi stabiliscono quanto segue: Nel periodo
Natalizio, i minori trascorreranno con i genitori le festività, ad anni alterni, secondo il seguente calendario: dalle ore 18:00 del 24 dicembre alle ore 11:00 del 25 dicembre;
dalle ore 11:00 del 25 dicembre alle ore
10:00 del 26 dicembre: dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del 26 dicembre, in modo tale che, chi terrà i figli il 24 li terrà anche il 26. Per l'anno in corso, il padre terrà con sé i figli il 24 e il 26; Inoltre i figli trascorreranno con i genitori, sempre ad anni alterni, il 31 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 11:00 del 1° gennaio, oppure il
1° gennaio dalle ore 11:00 alle ore 21:00. Per l'anno in corso la madre terrà con sé i figli il 1° gennaio. Nel periodo di Pasqua, i figli trascorreranno con i genitori alternativamente il giorno di Pasqua dalle ore 11:00 alle ore 21:00 oppure del lunedì in Albis dalle ore 8:00 alle ore 19: 00. Per l'anno in corso, il padre terrà con sé figli il giorno di Pasqua.
H) I genitori trascorreranno con i figli i "ponti lunghi", corrispondenti a festività civili o religiose, in modo alternato, in modo tale che chi ne ha trascorso uno non trascorrerà quello successivo:
I) I minori trascorreranno con il padre il giorno della Festa del Papà, del compleanno e dell'onomastico del IG. , mentre con la madre la Festa della Mamma, il compleanno e l'onomastico della IGnora Parte_2
; Parte_1
L) I giorni del compleanno dei due minori così come quelli del loro onomastico le parti cercheranno di trovare un accordo al fine di festeggiarlo insieme, in caso di mancato accordo, il padre avrà il diritto-dovere di poter avere con sé i figli per l'onomastico o per il compleanno, ad anni alterni dalle ore 18:30 alle ore 21:30. Si precisa che i prossimi compleanni li trascorrerà con la madre, gli onomastici con il padre e poi alternativamente;
M) I coniugi s'impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli e gli altri membri della famiglia (nonni, nonne zii, zie, cugini/e etc. etc.);
N) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli;
O) Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute di e (scuola, cure Per_1 Per_2 mediche, sport, tempo libero etc. etc.) verrà presa in accordo tra i due genitori;
P) il IG. si obbliga a versare alla IG.ra affidataria, a titolo di concorso al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli, e , la somma € 450,00, a mezzo bonifico entro il giorno 20 di ogni Per_1 Per_2 mese per il mantenimento degli stessi (oltre a rivalutazione ISTAT annuale) a decorrere dalla sottoscrizione dei presenti patti;
Q) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni forma di mantenimento, poiché sono economicamente autosufficienti;
R) il IG. contribuirà nella misura del 50% per le spese straordinarie che saranno assunte e Parte_2 sostenute secondo i criteri del Protocollo delle spese straordinarie, sottoscritto dai magistrati e dagli avvocati del Tribunale di Nola, che le parti dichiarano di conoscere e di avere ricevuto in copia, purché preventivamente concordate, quando previsto dal protocollo stesso, e documentate;
S) la IG.ra , si impegna a custodire con cura e diligenza e successivamente a consegnare al Parte_1 raggiungimento della maggiore età ai figli e i regali di battesimo consistenti in beni Per_1 Per_2 mobili categoria "preziosi" così di seguito descritti: n.5 collane (n.3 in oro rosso e n. 2 oro bianco Per_1 con relativi ciondoli); una collana con annessa croce in brillante;
n. 5 bracciali in oro. : n. 3 collane Per_2
(1 oro rosso;
n. 2 in oro bianco con relativi ciondoli;
n. 4 bracciali e n. 4 paia di orecchini (uno viene regolarmente indossato da ); Per_2
T) i coniugi prestano il loro reciproco consenso/assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di documento valido per l'espatrio, per e;
Per_1 Per_2
U) i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
V) per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
In riferimento al regime di affido dei minori e si ritiene opportuno confermare Per_1 Per_2
il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre sita in Volla (NA) alla via Filichito n° 6/E, con la quale già risiedono, e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Il Tribunale dà atto che ciascuna parte con l'accordo ha regolato ogni reciproca pendenza e/o questione economica e/o patrimoniale, dichiarandosi entrambe economicamente autosufficienti.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire e porli a base della presente decisione.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra , nata a [...] Parte_1
il 23.12.1980 (C.F. ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in Volla (NA) il giorno 29.11.2008, con atto trascritto presso l'Ufficio C.F._2
di Stato Civile del predetto Comune (atto n.22, Parte I, Anno 2008);
b) affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata Per_1 Per_2
presso la residenza materna sita in Volla (NA) alla via Filichito n° 6/E, e diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
c) determina in € 450,00 (€ 225,00 cadauno) il contributo al mantenimento a favore dei figli minori a carico del IG. da corrispondere alla IG.ra mediante bonifico, contanti Parte_2 Parte_1
o vaglia postale, entro il giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo del CNF;
d) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
e) prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L. 149/2022;
g) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 07.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 725 /2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio promosso da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. De Luca Umberto e dall'Avv.
Viscovo Andrea, giusta procura in atti e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. De Luca Umberto e dall'Avv. Viscovo Andrea, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 07.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.03.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Volla (NA) il giorno 29.11.2008, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 22, parte I, anno 2008), dalla cui unione nascevano i figli , a Napoli il 21.06.2009, Persona_1
e , a Napoli il 26.08.2011, attualmente minorenni, evidenziavano che il Tribunale di Persona_2
Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. cronol. 951/2017 del
07.08.2017 reso nel procedimento R.G. n. 2261/2017 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti chiedevano la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol. 951/2017 del 07.08.2017 reso nel procedimento R.G. n. 2261/2017, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal
Presidente del Tribunale di Nola, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“A) I ricorrenti continueranno a vivere separatamente, con obbligo di comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza;
B) i ricorrenti, nell'interesse dei figli e del principio della bigenitorialità, convengono che i due figli Per_1
e resteranno affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata con la madre in Volla (NA) Per_2 alla via Filichito n° 6/E. Tutte le scelte relative all'educazione, allo studio, ed in generale all'indirizzo dei minori saranno prese di comune accordo da ambo i coniugi;
C) il IG. avrà facoltà di tenere con sé i figli minori due fine settimana (sabato-domenica) al Parte_2 mese alternativamente dalle ore 9.00 del mattino del sabato alle ore 21.00 di sera della domenica compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi;
D) il padre potrà trascorrere del tempo con e anche durante la settimana, Per_1 Per_2 compatibilmente con le eIGenze lavorative e con le normali abitudini dei bambini in fase di crescita.
Concorderà con la IG.ra le modalità per aiutare la stessa nei bisogni quotidiani dei figli. In caso di Pt_1 disaccordo, il IG. potrà trascorrere con i figli i giorni di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle Parte_2
21.00, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, prelevandoli presso la loro residenza;
E) il padre potrà comunicare, quotidianamente, telefonicamente con i figli alle utenze di cui gli stessi sono in possesso e di cui il padre è già a conoscenza;
F) per quanto riguarda le vacanze estive: Nel periodo estivo, il padre trascorrerà, con i figli, 15 giorni consecutivi nel mese di agosto. Lo stesso si curerà di comunicare il periodo di competenza ed il luogo dove trascorrerà le vacanze, alla IG.ra con un anticipo di 30 giorni. Pt_1
G) Per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali, i coniugi stabiliscono quanto segue: Nel periodo
Natalizio, i minori trascorreranno con i genitori le festività, ad anni alterni, secondo il seguente calendario: dalle ore 18:00 del 24 dicembre alle ore 11:00 del 25 dicembre;
dalle ore 11:00 del 25 dicembre alle ore
10:00 del 26 dicembre: dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del 26 dicembre, in modo tale che, chi terrà i figli il 24 li terrà anche il 26. Per l'anno in corso, il padre terrà con sé i figli il 24 e il 26; Inoltre i figli trascorreranno con i genitori, sempre ad anni alterni, il 31 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 11:00 del 1° gennaio, oppure il
1° gennaio dalle ore 11:00 alle ore 21:00. Per l'anno in corso la madre terrà con sé i figli il 1° gennaio. Nel periodo di Pasqua, i figli trascorreranno con i genitori alternativamente il giorno di Pasqua dalle ore 11:00 alle ore 21:00 oppure del lunedì in Albis dalle ore 8:00 alle ore 19: 00. Per l'anno in corso, il padre terrà con sé figli il giorno di Pasqua.
H) I genitori trascorreranno con i figli i "ponti lunghi", corrispondenti a festività civili o religiose, in modo alternato, in modo tale che chi ne ha trascorso uno non trascorrerà quello successivo:
I) I minori trascorreranno con il padre il giorno della Festa del Papà, del compleanno e dell'onomastico del IG. , mentre con la madre la Festa della Mamma, il compleanno e l'onomastico della IGnora Parte_2
; Parte_1
L) I giorni del compleanno dei due minori così come quelli del loro onomastico le parti cercheranno di trovare un accordo al fine di festeggiarlo insieme, in caso di mancato accordo, il padre avrà il diritto-dovere di poter avere con sé i figli per l'onomastico o per il compleanno, ad anni alterni dalle ore 18:30 alle ore 21:30. Si precisa che i prossimi compleanni li trascorrerà con la madre, gli onomastici con il padre e poi alternativamente;
M) I coniugi s'impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli e gli altri membri della famiglia (nonni, nonne zii, zie, cugini/e etc. etc.);
N) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli;
O) Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute di e (scuola, cure Per_1 Per_2 mediche, sport, tempo libero etc. etc.) verrà presa in accordo tra i due genitori;
P) il IG. si obbliga a versare alla IG.ra affidataria, a titolo di concorso al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli, e , la somma € 450,00, a mezzo bonifico entro il giorno 20 di ogni Per_1 Per_2 mese per il mantenimento degli stessi (oltre a rivalutazione ISTAT annuale) a decorrere dalla sottoscrizione dei presenti patti;
Q) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni forma di mantenimento, poiché sono economicamente autosufficienti;
R) il IG. contribuirà nella misura del 50% per le spese straordinarie che saranno assunte e Parte_2 sostenute secondo i criteri del Protocollo delle spese straordinarie, sottoscritto dai magistrati e dagli avvocati del Tribunale di Nola, che le parti dichiarano di conoscere e di avere ricevuto in copia, purché preventivamente concordate, quando previsto dal protocollo stesso, e documentate;
S) la IG.ra , si impegna a custodire con cura e diligenza e successivamente a consegnare al Parte_1 raggiungimento della maggiore età ai figli e i regali di battesimo consistenti in beni Per_1 Per_2 mobili categoria "preziosi" così di seguito descritti: n.5 collane (n.3 in oro rosso e n. 2 oro bianco Per_1 con relativi ciondoli); una collana con annessa croce in brillante;
n. 5 bracciali in oro. : n. 3 collane Per_2
(1 oro rosso;
n. 2 in oro bianco con relativi ciondoli;
n. 4 bracciali e n. 4 paia di orecchini (uno viene regolarmente indossato da ); Per_2
T) i coniugi prestano il loro reciproco consenso/assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di documento valido per l'espatrio, per e;
Per_1 Per_2
U) i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
V) per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
In riferimento al regime di affido dei minori e si ritiene opportuno confermare Per_1 Per_2
il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre sita in Volla (NA) alla via Filichito n° 6/E, con la quale già risiedono, e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Il Tribunale dà atto che ciascuna parte con l'accordo ha regolato ogni reciproca pendenza e/o questione economica e/o patrimoniale, dichiarandosi entrambe economicamente autosufficienti.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire e porli a base della presente decisione.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra , nata a [...] Parte_1
il 23.12.1980 (C.F. ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in Volla (NA) il giorno 29.11.2008, con atto trascritto presso l'Ufficio C.F._2
di Stato Civile del predetto Comune (atto n.22, Parte I, Anno 2008);
b) affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata Per_1 Per_2
presso la residenza materna sita in Volla (NA) alla via Filichito n° 6/E, e diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
c) determina in € 450,00 (€ 225,00 cadauno) il contributo al mantenimento a favore dei figli minori a carico del IG. da corrispondere alla IG.ra mediante bonifico, contanti Parte_2 Parte_1
o vaglia postale, entro il giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo del CNF;
d) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
e) prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L. 149/2022;
g) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 07.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca