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25 dicembre 2010
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26 settembre 2020
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16 giugno 2023
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15 marzo 2025
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Articolo 182-ter (Rifiuti organici) 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano favoriscono, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che soddisfi pertinenti standard di elevata qualita'. L'utilizzo in agricoltura e' consentito per i soli prodotti in uscita conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti.
2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attivita' di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti.
3. Le attivita' di compostaggio sul luogo di produzione comprendono oltre all'autocompostaggio anche il compostaggio di comunita' realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti di governo dell'ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attivita' di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici.
6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprieta' di biodegradabilita' e compostabilita' rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:
a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi ((...)) , o allo standard europeo EN14995 per ((i)) manufatti diversi dagli imballaggi ((se in materiale plastico, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione)) ;
b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformita' ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonche' idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213)) .
7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce livelli di qualita' per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individua precisi criteri da applicare ai controlli di qualita' delle raccolte nonche' degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti.
2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attivita' di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti.
3. Le attivita' di compostaggio sul luogo di produzione comprendono oltre all'autocompostaggio anche il compostaggio di comunita' realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti di governo dell'ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attivita' di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici.
6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprieta' di biodegradabilita' e compostabilita' rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:
a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi ((...)) , o allo standard europeo EN14995 per ((i)) manufatti diversi dagli imballaggi ((se in materiale plastico, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione)) ;
b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformita' ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonche' idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213)) .
7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce livelli di qualita' per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individua precisi criteri da applicare ai controlli di qualita' delle raccolte nonche' degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti.
Commentari • 22
- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 1
E' unanime parere che, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, la liquidazione giudiziale perderà lo stigma sociale che connotava il fallimento dell'imprenditore e che si procede verso una considerazione dell‘accesso a questa procedura alla stregua di un accadimento spiacevole, ma possibile perché insito nel rischio d'impresa. Con l'incessante opera di riforma degli ultimi anni si è arricchito il ventaglio delle procedure di prevenzione e di regolamento delle crisi d'impresa; da quelle atte e prevenire l'insolvenza e tese a favorire l'emersione di difficoltà temporanee e superabili, sino a quelle previste per favorire la salvaguardia dei valori di …
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Giurisprudenza • 46
- 1. Trib. Benevento, sentenza 20/05/2025, n. 627Provvedimento: N. R.G. 316/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO Seconda Sezione CIVILE Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 316 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione all'udienza del 7 maggio 2025 e vertente TRA Parte_1 in persona del legale rappresentante pro Parte_2tempore, Sig. con sede in 20010 Bernate Ticino (MI), Via Delle Industrie n. 13 rappresentata e difesa dall'Avv. EN EL ed elettivamente domiciliata pressa lo studio della stessa sito in 20082 Binasco (MI), Via Cavour n.4, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione …Leggi di più...
- interessi legali·
- art. 1176 c.c.·
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- responsabilità professionale·
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