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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 25/11/2024, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
RG 348/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 25/11/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Tea er parte ricorrente, l'avv. Antonelli, in sostituzione dell'avv. Pistilli, e, per il , la dott.ssa Sammartini.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 348/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
48/2024 promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 all'avv. Massimo Pistilli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
ifeso, 17- Controparte_2 bis Controparte_3 CP_4 miciliato pre Controparte_5 via Rismondo 6, p.e.c.
[...] CP_5
Email_1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e note autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricor sitato il 9 agosto 2024, Parte_1 del (di seguito, per brevit Controparte_2
all'a.s. 2010/11 come assistente amministrativo a tempo determinato, CP_6
in ruolo come assistente amministrativo dal 01.09.2011, e attualmente (Dsga) con decorrenza dal 01.09.2020, ha agito in giudizio nei confronti dell'amministrazione dolendosi del fatto che, al momento dell'immissione in ruolo come Dsga, allorché l'amministrazione ha proceduto alla sua ricostruzione di carriera, ha valorizzato solo parzialmente la sua anzianità pregressa, applicando il meccanismo della temporizzazione anche per il periodo dal 01.09.2014 al 31.08.2020, in cui egli ha operato come Dsga f.f.. Considerato che egli avrebbe svolto, quale facente funzione, un'attività in tutto analoga a quella del Dsga di ruolo, ha sostenuto che l'operato ministeriale sarebbe discriminatorio perché, ingiustificatamente, non valorizzerebbe il servizio effettivamente e concretamente svolto ai fini della progressione di carriera. Sull'assunto che quel servizio dovrebbe essere valutato «per quel che è stato», ossia come se fosse stato già svolto nel nuovo inquadramento, e richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il meccanismo della temporizzazione in tanto è applicabile in quanto sia il più favorevole per il lavoratore, ha chiesto di accertare il suo diritto ad un integrale valorizzazione del servizio svolto co ga f.f. negli aa.ss. dal 2014/15 al 2019/20, con conseguente condanna del a corrispondergli le relative differenze retributive.
* 2. Il si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Ha sostenuto che la presente vicenda è stato correttamente trattata dall'amministrazione secondo il meccanismo della temporizzazione e che pertanto le pretese azionate sono infondate.
* 3. Istruita documentalmente, e previo deposito di note illustrative, la causa è stata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va premesso che è del tutto pacifico il percorso professionale del ricorrente, sintetizzato in precedenza. Esso è stato valorizzato con una prima ricostruzione di carriera del 10.01.2015, impugnata con successo dal ricorrente e quindi sos a dalla successiva ricostruzione del 19.11.2021 [cfr. doc. 2 ricorrente e doc. 4 Successivamente, con il passaggio al ruolo di Dsga, il ha adottato una nuova ricostruzione – quella del 20.05.2022 e controversa in to giudizio – nella quale ha valorizzato il pregresso percorso professionale, tenuto conto della sentenza già resa interpartes e valorizzando il servizio nel ruolo inferiore secondo il meccanismo della temporizzazione di cui all'art. 6, legge n. 345 del 1983 e di cui all'art. 4, comma 3, 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 399 del 1988, Ad essere controversa tra le parti, come emerge anche dalle note illustrative e dalla verbalizzazione dell'udienza del 18.11.2024, è unicamente l'applicazione di quel meccanismo per il periodo dall'a.s. 2014/15 all'a.s. 2019/20, in cui il ricorrente, pur inquadrato nel ruolo inferiore, ha operato come facente funzione Dsga. A suo dire, quel servizio, in quanto concretamente coincidente con quello prestato nel nuovo ruolo superiore dovrebbe essere valutato sic et simpliciter, senz'applicazione d'alcun meccanismo convenzionale, inappropriato perché inidoneo a valorizzare la reale attività svolta dall'interessato.
* 5. Ciò posto, dal punto di vista disciplinare, va ricordato che, ai sensi dell'art. 6, legge n. 345 del 1983, «nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominativo nel nuovo ruolo successivamente al 1 febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale...Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme». L'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399 del 1988 dispone poi che «al compimento del…ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore,…l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali» I successivi commi 8, 9, 10, del medesimo d.P.R. dispongono che «nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni». Infine, in base al comma 13 dell'art. 4 cit., è da precisare tuttavia che «ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli». Il meccanismo della temporizzazione appena descritto è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Ad esso segue il sistema della ricostruzione di carriera, che, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Si tratta d'un meccanismo che, come si evince dal dettato di cui all'art. 4, comma 13, esprime il principio del trattamento più favorevole all'interessato. Che esso permei il sistema è deducibile dal fatto che il meccanismo della temporizzazione è previsto proprio con la finalità d'accordare al soggetto un trattamento preferibile. Tuttavia, è il caso di precisare che si tratta d'un meccanismo diretto a valorizzare il “tempo” di servizio, ossia dell'anzianità, e che nulla dispone in ordine al contenuto della prestazione svolta. In quan ciplina rilevante nei casi di passaggio di ruolo, la sua applicazione da parte del di per sé è del tutto corretta. Del rest ricorrente non ne ha contestato l'applicazione, non avendo del resto nemmeno dedotto che essa, sul piano generale, e nel suo caso concreto, conduca ad un risultato sfavorevole rispetto alla ricostruzione di carriera. Il profilo su cui si è concentrata la sua censura del ricorrente è invero un altro, ossia quello per cui la temporizzazione non consentirebbe di valorizzare il contenuto della prestazione effettivamente resa come f.f. Dsga.
* 6. Chiarito questo aspetto, e premesso che la presente vicenda, non coinvolgendo la disciplina dei contratti a termine, è al di fuori del campo d'applicazione della disciplina europea in tema di discriminazione, va posto in luce che il nodo cruciale della questione è se un lavoratore di una pubblica amministrazione, all'atto del passaggio di ruolo, abbia diritto a veder riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori ai fini della ricostruzione della sua carriera, così da condurre ad un risultato tale, di fatto, da retrodatare il passaggio di ruolo ad un momento anteriore a quello in cui esso si è verificato. Alla domanda va data risposta negativa. Milita in tal senso, in termini generali, il principio generale, desumibile dall'art. 97 Cost. e dall'art. 52, d. lgs. n. 165 del 2001, secondo cui lo svolgimento di mansioni superiori non dà diritto alla stabilizzazione nell'inquadramento superiore, bensì soltanto ad un trattamento economico corrispondente. Nel caso di specie, rileva in proposito l'art. 1, comma 45, legge n. 228 del 2012 che, con una disposizione speciale e derogatoria del principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, stabilisce i criteri di determinazione dell'indennità per lo svolgimento di tali mansioni, la quale dev'essere corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, in cui va inclusa anche la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento che non può pertanto essere assorbita dall'indennità. La disposizione in esame non prevede in alcun modo, e non potrebbe del resto procedere in tal senso per ragioni di tenuta costituzionale, a valorizzare, al di là del profilo economico, lo svolgimento di mansioni superiori. Tra i vantaggi riservati al personale chiamato a svolgere il ruolo di Dsga f.f. è da aggiungere anche quanto previsto dal Decreto Direttoriale del 20 dicembre 2018, con cui è stato bandito il concorso cui il ricorrente ha preso parte con successo. Al relativo art. 2, comma 5, è infatti previsto che «sono ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi». In ciò si esauriscono i “vantaggi” atti a valorizzare il servizio svolto, senza che il ricorrente, in difetto d'un apposito addentellato normativo, possa avanzare fondatamente ulteriori pretese. In altri termini, egli vanta un diritto che non trova cittadinanza nel panorama normativo di riferimento. A ciò s'aggiunga, in termini dirimenti, che la domanda proposta, sfrondata da tutti i profili attinenti alla ricostruzione delle carriere nel sistema scolastico, tende ad un obiettivo equivalente a quello di una domanda volta a vedere riconosciuto l'inquadramento nel ruolo superiore a partire dalla data in cui esso è stato svolto. In ciò si sostanzia infatti la richiesta di valorizzare il servizio svolto «per quel che è stato» formulata dal ricorrente [p. 6 ricorso]. Così messa a fuoco, la domanda proposta non può che rivelarsi infondata, proprio perché ad essa osta la disciplina di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. Per le ragioni che precedono, il ricorso va integralmente respinto.
* 7. La peculiarità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitamente pronunciando, respinge il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 25 novembre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 25/11/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Tea er parte ricorrente, l'avv. Antonelli, in sostituzione dell'avv. Pistilli, e, per il , la dott.ssa Sammartini.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 348/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
48/2024 promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 all'avv. Massimo Pistilli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
ifeso, 17- Controparte_2 bis Controparte_3 CP_4 miciliato pre Controparte_5 via Rismondo 6, p.e.c.
[...] CP_5
Email_1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e note autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricor sitato il 9 agosto 2024, Parte_1 del (di seguito, per brevit Controparte_2
all'a.s. 2010/11 come assistente amministrativo a tempo determinato, CP_6
in ruolo come assistente amministrativo dal 01.09.2011, e attualmente (Dsga) con decorrenza dal 01.09.2020, ha agito in giudizio nei confronti dell'amministrazione dolendosi del fatto che, al momento dell'immissione in ruolo come Dsga, allorché l'amministrazione ha proceduto alla sua ricostruzione di carriera, ha valorizzato solo parzialmente la sua anzianità pregressa, applicando il meccanismo della temporizzazione anche per il periodo dal 01.09.2014 al 31.08.2020, in cui egli ha operato come Dsga f.f.. Considerato che egli avrebbe svolto, quale facente funzione, un'attività in tutto analoga a quella del Dsga di ruolo, ha sostenuto che l'operato ministeriale sarebbe discriminatorio perché, ingiustificatamente, non valorizzerebbe il servizio effettivamente e concretamente svolto ai fini della progressione di carriera. Sull'assunto che quel servizio dovrebbe essere valutato «per quel che è stato», ossia come se fosse stato già svolto nel nuovo inquadramento, e richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il meccanismo della temporizzazione in tanto è applicabile in quanto sia il più favorevole per il lavoratore, ha chiesto di accertare il suo diritto ad un integrale valorizzazione del servizio svolto co ga f.f. negli aa.ss. dal 2014/15 al 2019/20, con conseguente condanna del a corrispondergli le relative differenze retributive.
* 2. Il si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Ha sostenuto che la presente vicenda è stato correttamente trattata dall'amministrazione secondo il meccanismo della temporizzazione e che pertanto le pretese azionate sono infondate.
* 3. Istruita documentalmente, e previo deposito di note illustrative, la causa è stata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va premesso che è del tutto pacifico il percorso professionale del ricorrente, sintetizzato in precedenza. Esso è stato valorizzato con una prima ricostruzione di carriera del 10.01.2015, impugnata con successo dal ricorrente e quindi sos a dalla successiva ricostruzione del 19.11.2021 [cfr. doc. 2 ricorrente e doc. 4 Successivamente, con il passaggio al ruolo di Dsga, il ha adottato una nuova ricostruzione – quella del 20.05.2022 e controversa in to giudizio – nella quale ha valorizzato il pregresso percorso professionale, tenuto conto della sentenza già resa interpartes e valorizzando il servizio nel ruolo inferiore secondo il meccanismo della temporizzazione di cui all'art. 6, legge n. 345 del 1983 e di cui all'art. 4, comma 3, 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 399 del 1988, Ad essere controversa tra le parti, come emerge anche dalle note illustrative e dalla verbalizzazione dell'udienza del 18.11.2024, è unicamente l'applicazione di quel meccanismo per il periodo dall'a.s. 2014/15 all'a.s. 2019/20, in cui il ricorrente, pur inquadrato nel ruolo inferiore, ha operato come facente funzione Dsga. A suo dire, quel servizio, in quanto concretamente coincidente con quello prestato nel nuovo ruolo superiore dovrebbe essere valutato sic et simpliciter, senz'applicazione d'alcun meccanismo convenzionale, inappropriato perché inidoneo a valorizzare la reale attività svolta dall'interessato.
* 5. Ciò posto, dal punto di vista disciplinare, va ricordato che, ai sensi dell'art. 6, legge n. 345 del 1983, «nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominativo nel nuovo ruolo successivamente al 1 febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale...Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme». L'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399 del 1988 dispone poi che «al compimento del…ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore,…l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali» I successivi commi 8, 9, 10, del medesimo d.P.R. dispongono che «nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni». Infine, in base al comma 13 dell'art. 4 cit., è da precisare tuttavia che «ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli». Il meccanismo della temporizzazione appena descritto è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Ad esso segue il sistema della ricostruzione di carriera, che, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Si tratta d'un meccanismo che, come si evince dal dettato di cui all'art. 4, comma 13, esprime il principio del trattamento più favorevole all'interessato. Che esso permei il sistema è deducibile dal fatto che il meccanismo della temporizzazione è previsto proprio con la finalità d'accordare al soggetto un trattamento preferibile. Tuttavia, è il caso di precisare che si tratta d'un meccanismo diretto a valorizzare il “tempo” di servizio, ossia dell'anzianità, e che nulla dispone in ordine al contenuto della prestazione svolta. In quan ciplina rilevante nei casi di passaggio di ruolo, la sua applicazione da parte del di per sé è del tutto corretta. Del rest ricorrente non ne ha contestato l'applicazione, non avendo del resto nemmeno dedotto che essa, sul piano generale, e nel suo caso concreto, conduca ad un risultato sfavorevole rispetto alla ricostruzione di carriera. Il profilo su cui si è concentrata la sua censura del ricorrente è invero un altro, ossia quello per cui la temporizzazione non consentirebbe di valorizzare il contenuto della prestazione effettivamente resa come f.f. Dsga.
* 6. Chiarito questo aspetto, e premesso che la presente vicenda, non coinvolgendo la disciplina dei contratti a termine, è al di fuori del campo d'applicazione della disciplina europea in tema di discriminazione, va posto in luce che il nodo cruciale della questione è se un lavoratore di una pubblica amministrazione, all'atto del passaggio di ruolo, abbia diritto a veder riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori ai fini della ricostruzione della sua carriera, così da condurre ad un risultato tale, di fatto, da retrodatare il passaggio di ruolo ad un momento anteriore a quello in cui esso si è verificato. Alla domanda va data risposta negativa. Milita in tal senso, in termini generali, il principio generale, desumibile dall'art. 97 Cost. e dall'art. 52, d. lgs. n. 165 del 2001, secondo cui lo svolgimento di mansioni superiori non dà diritto alla stabilizzazione nell'inquadramento superiore, bensì soltanto ad un trattamento economico corrispondente. Nel caso di specie, rileva in proposito l'art. 1, comma 45, legge n. 228 del 2012 che, con una disposizione speciale e derogatoria del principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, stabilisce i criteri di determinazione dell'indennità per lo svolgimento di tali mansioni, la quale dev'essere corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, in cui va inclusa anche la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento che non può pertanto essere assorbita dall'indennità. La disposizione in esame non prevede in alcun modo, e non potrebbe del resto procedere in tal senso per ragioni di tenuta costituzionale, a valorizzare, al di là del profilo economico, lo svolgimento di mansioni superiori. Tra i vantaggi riservati al personale chiamato a svolgere il ruolo di Dsga f.f. è da aggiungere anche quanto previsto dal Decreto Direttoriale del 20 dicembre 2018, con cui è stato bandito il concorso cui il ricorrente ha preso parte con successo. Al relativo art. 2, comma 5, è infatti previsto che «sono ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi». In ciò si esauriscono i “vantaggi” atti a valorizzare il servizio svolto, senza che il ricorrente, in difetto d'un apposito addentellato normativo, possa avanzare fondatamente ulteriori pretese. In altri termini, egli vanta un diritto che non trova cittadinanza nel panorama normativo di riferimento. A ciò s'aggiunga, in termini dirimenti, che la domanda proposta, sfrondata da tutti i profili attinenti alla ricostruzione delle carriere nel sistema scolastico, tende ad un obiettivo equivalente a quello di una domanda volta a vedere riconosciuto l'inquadramento nel ruolo superiore a partire dalla data in cui esso è stato svolto. In ciò si sostanzia infatti la richiesta di valorizzare il servizio svolto «per quel che è stato» formulata dal ricorrente [p. 6 ricorso]. Così messa a fuoco, la domanda proposta non può che rivelarsi infondata, proprio perché ad essa osta la disciplina di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. Per le ragioni che precedono, il ricorso va integralmente respinto.
* 7. La peculiarità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitamente pronunciando, respinge il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 25 novembre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri