Sentenza breve 15 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 9285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9285 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09285/2025REG.PROV.COLL.
N. 09813/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9813 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Bozzoli e Valeria Beggin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministero pro tempore e la Questura di Verona, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui per legge domiciliano;
per la riforma
della sentenza ex articolo 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale il Veneto, Sezione III, 15 maggio 2023, n. 631, resa tra le parti, non notificata e concernente il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e il rigetto dell’istanza per il suo aggiornamento;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il consigliere UC Di AI e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento con cui il Questore della Provincia di Verona ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e il rigetto dell’istanza per il suo aggiornamento.
2. Con appello notificato il 14 novembre 2023 e depositato il 14 dicembre successivo, il ricorrente nominato in epigrafe ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 15 maggio 2023, n. 613, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale il Veneto, Sezione III, ha respinto il suo ricorso proposto per l’annullamento “ - del decreto Cat.-OMISSIS- dell’8 febbraio 2023, notificato il 25 febbraio 2023, di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e rigetto dell’istanza di aggiornamento dello stesso ".
Il primo giudice ha ritenuto che fossero stati adeguatamente considerati e posti a base del rigetto dal Questore di Verona la condanna alla pena ad un anno di reclusione, oltre alla multa di € 4.000,00, emessa ex articolo 444 c.p.p. nei confronti del ricorrente per la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in quantità significativa (gr. 471 lordi di marijuana, da cui erano ricavabili circa 1.429 dosi) unitamente ad altri elementi posti a base del provvedimento impugnato.
3. L’appellante affida il gravame a quattro motivi, con i quali, riproponendo anche in chiave critica della sentenza impugnata le difese dedotte in primo grado, lamenta:
“ 1. SULLA PERICOLOSITA’ SOCIALE ”: secondo l’appellante il Tribunale territoriale non avrebbe adeguatamente considerato la sua realtà lavorativa, familiare ed affettiva, che escluderebbero la sua capacità criminale, come stabilito dalla giurisprudenza, che impone all’Amministrazione procedente di valorizzare la durata del soggiorno sul territorio dello Stato e l’inserimento sociale dell’istante;
“ 2. SULLA ASSERITA MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA ”: da una concorrente prospettiva, l’appellante ritiene che il primo giudice avrebbe asetticamente recepito quanto indicato dal Questore in ordine al disinteresse del ricorrente che non avrebbe prodotto memorie a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del proprio permesso di soggiorno, laddove emergerebbe che egli aveva inviato via pec una propria memoria prima dell’adozione del provvedimento impugnato;
“ 3. SULLA PRESENZA DI UNA SOLIDA ATTIVITA’ LAVORATIVA ”: il motivo è teso a dimostrare che il Tribunale territoriale avrebbe erroneamente pretermesso una valutazione complessiva della situazione in cui versa il ricorrente, con particolare riferimento alla sua attività lavorativa;
“ 4. SULLA RICHIESTA DI RICONGIUGIMENTO FAMILIARE ”: da un ultimo punto di vista, l’appellate deduce che la richiesta di ricongiungimento con la moglie non è stata più coltivata a causa del divorzio ottenuto nelle more.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 20 novembre 2025.
5. La sentenza impugnata va confermata e l’appello non può trovare accoglimento, potendosi esaminare congiuntamente i motivi nei quali si articola, per ragioni di economia processuale.
6. Il provvedimento impugnato in prime cure risulta adeguatamente motivato e la decisione impugnata è esente dai vizi denunciati.
7. La revoca è stata infatti disposta sostanzialmente sulla base dei seguenti rilievi:
i ) con sentenza resa sull’accordo delle parti ex articolo 444 c.p.p. 14 gennaio 2021, divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2021, il Tribunale di Verona ha condannato l’appellante alla pena di anni uno di reclusione e € 4000,00 di multa, essendo stato trovato in possesso di una notevole quantità di sostanza stupefacente (gr. 471 lordi di marijuana, utile a confezionare 1.429 dosi), che l’imputato provvedeva a spacciare con cadenza settimanale ed in almeno dodici occasioni verso il corrispettivo di € 50 per ciascuna dose;
ii ) la condanna, tutt’altro che scontata (cfr. pagina 3 dell’appello), essendo stata sospesa condizionatamente, denota elementi di pericolosità sociale, anche tenendo conto che l’interessato aveva un lavoro stabile, che gli consentiva un tenore di vita sicuramente adeguato, e che la lunga permanenza sul territorio dello Stato avrebbe dovuto indurre il cittadino straniero a conformarsi alle sue norme;
iii) anche dopo la riforma c.d. Cartabia, la sentenza di patteggiamento continua a poter essere presa in considerazione nei giudizi extrapenali e nei procedimenti amministrativi (art. 445, c. 1-bis, ultimo periodo, c.p.p.), se non come prova diretta, come elemento indiziario dei fatti storici, suscettibili di autonomo apprezzamento da parte dell’autorità amministrativa (arg. da Corte dei conti – Puglia, sez. giur., 27.2.2025 n. 176; Corte app. civ. Roma, V, 16.6.2025 n. 3782);
iv ) l’inserimento in un contesto familiare e lo svolgimento di regolare attività lavorativa non possono essere considerati come elementi che diminuiscono il disvalore sociale del comportamento assunto;
v ) la normativa di riferimento impedisce il rilascio e impone la revoca del permesso di soggiorno UE nei confronti degli stranieri pericolosi per l’ordine o la sicurezza pubblica dello Stato.
8. Il primo giudice ha correttamente stabilito che il provvedimento impugnato fosse adeguatamente motivato.
8.1. Il Tribunale territoriale ha condivisibilmente ritenuto che:
- pur essendo vero che la valutazione di pericolosità sociale deve essere attuale, “ nel caso di specie il comportamento penalmente rilevante risulta essere assai recente, considerato che l’arresto è avvenuto nell’ottobre 2020 e la condanna è intervenuta il 14 gennaio 2021 ”, considerando che “ il breve lasso di tempo trascorso dai fatti non può, quindi, essere significativo al fine di dimostrare la piena riabilitazione del condannato, né può essere rilevante al fine di escludere la pericolosità sociale nemmeno la lunga durata del soggiorno in Italia, considerata la giovane età dello straniero ”;
- “ la lettura del provvedimento impugnato mette bene in evidenza come, anche se la condanna sia stata unica, i fatti che l’hanno determinata non possono essere qualificati come “un unico episodio”, in quanto allo straniero è stata contestata la cessione di sostanze stupefacenti con cadenza settimanale e almeno in dodici occasioni (configurando tali azioni come atti di esecuzione di un unico disegno criminoso) ;
- nel quadro individuato dalla Corte costituzionale con la sentenza 8 maggio 2023, n. 88, che ha dichiarato l’incostituzionalità della norma che introduceva anche la condanna per uso di lieve entità di stupefacenti tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, il rigetto del Questore è stato disposto non sulla base di un automatismo acritico nell’applicazione delle norme in materia, ma tenendo conto che “ il ricorrente ha subìto una condanna per un reato di cui all’art. 73, comma 1 della legge, recentemente commesso e posto in essere con le modalità sopra ricordate e non risulta aver intrapreso alcun percorso rieducativo ”;
- l’attività lavorativa svolta dell’interessato “ non può che far propendere per la sussistenza di una propensione a delinquere, in quanto si deve escludere che l’attività penalmente rilevante sia stata determinata da una condizione di indigenza o necessità ”, dovendosi considerare che “ l’avversato esito dell’attività amministrativa risulta essere stato determinato dalla valutazione, in concreto, della pericolosità sociale della condotta dello straniero, al di là del mero riferimento alla sentenza che lo ha condannato ”.
8.2. La decisione di primo grado si colloca in linea con la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo la quale “ l’Autorità di pubblica sicurezza non ha imperniato la determinazione reiettiva sulla mera sussistenza del precedente penale, peraltro già di per sé ostativo ai sensi della normativa di settore, ma ha contestualizzato la condanna penale in una cornice di dubbia integrazione sociale dell’odierno appellante ” (Consiglio di Stato, sezione III, 19 settembre 2025, n. 7387; in termini, Consiglio di Stato, sezione VI, 28 ottobre 2025, n. 8346 e sezione III, 11 agosto 2025, n. 6998).
9. Quanto alla mancata valutazione delle osservazioni contenute nella memoria presentata dall’interessato nell’ambito della partecipazione procedimentale, che, secondo l’appellante, l’Amministrazione procedente ha ritenuto non presentata, rileva il Collegio che dagli atti del fascicolo non ne risulta la produzione e che, comunque, nella comunicazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 n. prot. 0029987 del 22 novembre 2022” (cfr. allegato 3 del fascicolo di primo grado della parte resistente in primo grado), il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione aveva specificato che “ non risulta possibile valutare positivamente il rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 9 co. 9 e arti. 5 co. 9 del D. Lvo 286/98, in quanto tale condanna è ostativa al mantenimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 del D. Lvo 286/98 , con la conseguenza che trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all’articolo 21- octies della legge n. 241/1990.
10. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell’Amministrazioni appellata, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN De IS, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
UC Di AI, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC Di AI | NN De IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.