Sentenza 21 marzo 2023
Massime • 1
La reiterata mancata partecipazione del magistrato alle riunioni indette dal Presidente del tribunale ex art. 47-quater Ord. Giud. non integra ex se l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 109 del 2006 - il quale richiede che l'inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici sia "reiterata" ovvero "grave" - poiché è necessario vagliare l'offensività della condotta, verificando in concreto i doveri specificamente disattesi, le ragioni della colpevole violazione o l'effettivo prodursi di conseguenze negative in ragione della suddetta mancata partecipazione (tra le quali lo scostamento dalle determinazioni assunte all'esito delle citate riunioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2023, n. 8151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8151 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |