Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14740 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Fiesoli, Parte_1
come da mandato in atti.
Parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Mariotti, CP_1
come da mandato in atti
Parte resistente
All'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. dell'11 marzo 2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “conclude in via istruttoria per l'ammissione della prova testimoniale;
nel merito come da ricorso”;
Per parte resistente: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta, anche in via istruttoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies cpc. ha adito il Parte_1
Tribunale di Firenze chiedendo l'accoglimento delle seguenti
1
per i motivi dedotti in atti e/o per quelli eventualmente diversi rilevabili d'ufficio: - A) condannare il Sig. a pagare al CP_1
Sig. la somma di Euro 100.000,00 (Euro Parte_1
centomila/00) a titolo di sorte capitale, oltre interessi dalla data del dovuto fino alla data del saldo (ed ex art. 1284 cc, co. 4 dalla data della domanda giudiziale); - B) condannare il Sig. ai CP_1
sensi dell'art. 96 c.p.c. ad una somma equitativamente determinata dal Giudice e che solo in via orientativa si indica in Euro 20.000,00
(Euro 20.000,00). Con vittoria delle spese processuali, oltre CAP e
IVA come per legge”.
A sostegno della propria pretesa il ricorrente ha dedotto:
a) di essere stato cliente dell'Avv. Tommaso Rolfo del Foro di
Firenze e di aver frequentato assiduamente lo studio del professionista “perché aveva numerose cause in corso”;
b) di aver conosciuto, nel corso di detta frequentazione, nella sala d'attesa dello studio legale, il sig. ; CP_1
c) che quest'ultimo, in occasione di un incontro presso lo studio professionale appena menzionato, gli ha rappresentato di aver
“bisogno per suoi affari e operazioni imprenditoriali di una grossa somma (Euro 100.000,00), che avrebbe poi restituito al mutuante oltre interessi”;
d) di aver manifestato il suo consenso ad erogare il prestito richiesto;
e) che “in data 10.02.2017, in Firenze, Via Giuseppe Galliano
n.11, nello studio dell'Avv. Tommaso Rolfo e alla presenza di
2 detto professionista dette a la Parte_1 CP_1
somma di Euro 100.000,00”;
f) che a suo tempo rilasciò una dichiarazione (doc. 1 all.) CP_1
che sarebbe stato socio di una società Pt_1
lussemburghese (tale Viclux SA) per l'importo di Euro
100.000,00”;
g) che tale dichiarazione è stata sottoscritta “Perché , Pt_1
naturalmente, voleva una ricevuta da parte di CP_1
dell'avvenuta dazione della somma di Euro 100.000,00 a titolo di prestito, ma non volle rilasciare detta ricevuta in CP_1
quanto asseriva (all'epoca) che non bisognava lasciare traccia scritta del passaggio di denaro di Euro 100.000,00, e quindi rilasciò la dichiarazione di cui si è detto” ed è “ falsa e CP_1
simulata, e comunque tamquam non esset e di nessun effetto giuridico, fatta con malafede e malizia da (il quale CP_1
quindi fin da subito aveva in mente di non restituire a Pt_1
la somma di Euro 100.000,00) per dissimulare il prestito ricevuto da ”. Pt_1
costituendosi in giudizio ha contestato integralmente CP_1
la domanda avversaria, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita unicamente in via documentale.
2. La pretesa creditoria azionata è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Come è noto, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. in tal senso Cass. n. 3642 del 24/02/2004, la quale ha altresì precisato
3 che “l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova”).
Per quanto concerne il titolo, anzitutto mette conto rilevare come le allegazioni del ricorrente - il quale si è limitato a prospettare il raggiungimento, presso la sala d'aspetto dello studio dell'Avv. Rolfo, di un accordo con il resistente, avente ad oggetto un mutuo di Euro
100.000,00 - non possano che essere considerate generiche, stante la mancata indicazione:
i. della data di conclusione dell'accordo;
ii. delle concordate modalità di consegna della somma di euro
100.000,00;
iii. della durata del prestito;
iv. dell'entità degli interessi pattuiti.
Riguardo alla prova richiesta dal sig. al fine di dimostrare la Pt_1
stipula del contratto di mutuo, va ribadito (cfr. verbale dell'udienza adelll'11 marzo 2025, recante il provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie articolate dalle parti) che i relativi capitoli di prova
4 testimoniale (cfr. cap.
4-6 del ricorso1) sono inammissibili ai sensi dell'art. 2721 c.c., come rilevato dal resistente in comparsa di costituzione e risposta (v pag.7).
Stabilisce la disposizione appena menzionata che la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto ecceda euro 2,58.
Come è noto, il legislatore ha recepito il tradizionale senso di diffidenza che la prova testimoniale ha sempre suscitato in materia contrattuale, introducendo per questo una serie di limiti elencati negli artt. 2721-2726. La minore sicurezza che la prova testimoniale offre rispetto a quella documentale è, infatti, particolarmente avvertibile in materia di contratti, ove la persona è chiamata a riferire non su semplici fatti storici, ma addirittura sull'incontro delle volontà dei contraenti e sul contenuto delle singole clausole negoziali.
Nel caso in esame il valore del contratto ammonta, secondo le stesse deduzioni di parte convenuta, ad euro 100.000,00. Il limite di valore fissato dal legislatore risulta, dunque, ampiamente superato.
La prova per testimoni richiesta da parte ricorrente non è, pertanto, ammissibile.
Sulla scorta di costante giurisprudenza di legittimità, va segnalato che il giudice, qualora ritenga di non avvalersi della facoltà di consentire la prova per testimoni oltre il limite di valore fissato dal primo comma dell'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità 1 “4) D.C.V. che aveva bisogno per suoi affari e operazioni imprenditoriali di una somma di CP_1
Euro 100.000,00, che avrebbe poi restituito con gli interessi.
5) D.C.V. che si accordo con il sig. . CP_1 Pt_1
6) D.C.V. che il Sig. si dichiarò disponibile ad effettuare a il prestito di Euro Parte_1 CP_1 100.000,00, e chiese che il prestito poi fosse restituito ad egli con gli interessi”. Parte_1 5 (cfr. Cass. n. 8181 del 14/3/2022, nonché Cass. n. 12111 del
19/8/2003; cfr. nello stesso senso Corte di Appello di Firenze n. 748 del 29/3/2018)
Secondo tale orientamento il giudice è tenuto a motivare
(unicamente) il provvedimento ammissivo della prova, dando atto della ricorrenza, nel caso concreto, delle circostanze che, a norma del secondo comma del citato art. 2721 cod. civ., rendono possibile la deroga al normale divieto della prova per testimoni.
Se il mutato potere d'acquisto della moneta impone al giudice di dare rilievo a tutti gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 2721
c. c. più che non ai limiti di valore del contratto, di cui al primo comma, resta tuttavia valida la ratio di quest'ultimo e perciò, per i contratti di maggior valore economico, va esclusa in linea di massima la prova testimoniale (Cass., 2 agosto 1984, n. 4600).
Secondo la Suprema Corte proprio il rilevante valore economico del contratto dovrebbe indurre il giudice non ad ammettere, ma ad escludere la prova testimoniale, poiché in questi casi riprenderebbe vigore la ratio del limite di valore, e l'entità degli interessi in gioco potrebbe compromettere la genuinità dei testi.
In via gradata, mette conto osservare come, nel caso in esame, non sussisterebbero comunque le condizioni per superare i limiti dettati dall'art. 2721 del c.c.
La deroga è, invero, subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, le parti non abbiano curato di predisporre una documentazione scritta (Cass. 25 maggio 1993, n. 5884; 6 aprile
1992, n. 4210).
6 Nessuna ragione risulta evincibile dall'esame degli atti.
Nel caso di specie, al di là del profilo della implausibilità della carenza degli elementi negoziali sopra descritti, sub i, ii, iii e iv, si deve ritenere che la totale assenza di rapporti di parentela, amicizia o affettivi tra le parti e la loro qualità di imprenditori, oltre alla natura stessa di un contratto di mutuo avente ad oggetto una somma di euro 100.000,00, conducano piuttosto ad escludere l'esistenza di ragioni per le quali le parti medesime non avrebbero potuto riportare per iscritto i loro accordi.
Né in senso contrario potrebbe assumere rilevanza la scrittura in data 10 febbraio 2017, allegata sub doc.1 al ricorso, con la quale in veste di legale rappresentante di Viclux SA, ha CP_1
dichiarato che il sig. sarebbe titolare di quote di detta società Pt_1
per l'importo di Euro 100.000,00.
Secondo il ricorrente detta dichiarazione sarebbe volta a
“dissimulare il prestito ricevuto da ”(cfr. pag.6 del ricorso). Pt_1
Tale tesi non può essere condivisa.
In primo luogo, non si vede come una dichiarazione unilaterale possa simulare un contratto di mutuo (bilaterale).
In secondo luogo, trattandosi di dichiarazione sottoscritta dal sig.
non in proprio, ma quale rappresentante di Viclux SA, la CP_1
stessa risulerebbe idonea a produrre effetti giuridici unicamente nei confronti di detta società.
In terzo luogo, la simulazione di un atto unilaterale presuppone l'esistenza di un accordo simulatorio, di cui nella specie non v'è prova alcuna, non essendo possibile neppure ritenere ammissibile il
7 capitolo 9 2 del ricorso inerente a tale dichiarazione, per contrasto con il divieto di cui all'art. 2722 c.c., integrando l'accordo simulatorio un patto contestuale al documento in questione e contrario al suo contenuto.
In ogni caso, mette conto rilevare che i citati capitoli della memoria istruttoria di parte convenuta, diretti a fornire la prova della conclusione del contratto de quo, sono inammissibili, in quanto formulati in modo generico, senza precisa indicazione delle circostanze di tempo (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del
12/10/2011:” La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa”) in cui sarebbe stato raggiunto l'accordo contrattuale tra il sig. ed il sig. Pt_1 CP_1
In mancanza della prova del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria vantata e tenuto conto altresì che non è stata neppure dimostrata la consegna al resistente della somma di euro
100.000,00 - non potendo che essere ribadita sul punto l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dal ricorrente (cfr. cap. 7)3 ) ai sensi dell'art. 2726 c.c. - deve, dunque, essere respinta la domanda restitutoria avanzata dal ricorrente.
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 (con riferimento allo scaglione da €
52.001 a € 260.000), con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale, seguono la soccombenza.
Non ricorrono i presupposti per la pronuncia di condanna ex art. 96 cpc. richiesta da entrambe le parti.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. rigetta ogni domanda avanzata;
2. condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “9) D.C.V. che rilasciò tale dichiarazione perché voleva una ricevuta da CP_1 Parte_1 parte di dell'avvenuta dazione della somma di Euro 100.000,00 a titolo di prestito, ma CP_1
non volle rilasciare detta ricevuta dicendo che non bisognava lasciare traccia scritta del CP_1 passaggio di tale somma di Euro 100.000,00, e quindi rilasciò la predetta dichiarazione”. CP_1 3 “7) D.C.V. che in data 10.02.2017, nel vostro studio allora posto in Firenze, Via G. Galliano n. 11, il Sig.
ha dato al Sig. la somma di Euro 100.000,00”. Parte_1 CP_1 8